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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 21/01/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8836/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020441048 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130049980077000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4260/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 06.08.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base dell'iscrizione a ruolo eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.R.PE.F. per il periodo d'imposta dell'anno 2010, ha lamentato l'intervenuta prescrizione della pretesa, la decadenza dell'Ufficio impositore e la tardività della notifica della cartella di pagamento, l'irregolarità della notifica non eseguita a mani del ricorrente, la mancata indicazione del ruolo ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio insistendo sulla legittimità della procedura di riscossione applicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, ha prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento n.
293 2013 004990077 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. Dal referto di notifica emerge che la cartella indicata è stata notificata in data 19.03.2014 con la consegna effettuata a mani del padre del ricorrente e la successiva spedizione della raccomandata informativa effettuata in data 24.03.2014. Da ciò consegue che la notifica della cartella di pagamento prodromica è stata regolarmente eseguita. Tuttavia il termine di prescrizione nel caso in esame è quello decennale previsto dall'art. 2946 del c.c. trattandosi della riscossione di un tributo erariale. In conseguenza, non essendo stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione,
e tenuto conto che a seguito della sospensione dei termini di riscossione previsti dall'art. 68 del D.L.
17.03.2020 n. 18 convertito dalla L. 24.04.2020 n. 27 è stato previsto il differimento dei termini al 31.12.2023
e che la notifica dell'intimazione impugnata è stata eseguita in data 06.08.2024 è maturata la prescrizione avuto riguardo alla notifica della cartella di pagamento prodromica che è avvenuta in data 19.03.2014.
Pertanto il primo motivo del ricorso appare fondato e va accolto ritenendosi assorbiti i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in
€ 300,00 oltre oneri di legge se dovuti. Catania, 4.dicembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe
Palermo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8836/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020441048 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130049980077000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4260/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 06.08.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base dell'iscrizione a ruolo eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.R.PE.F. per il periodo d'imposta dell'anno 2010, ha lamentato l'intervenuta prescrizione della pretesa, la decadenza dell'Ufficio impositore e la tardività della notifica della cartella di pagamento, l'irregolarità della notifica non eseguita a mani del ricorrente, la mancata indicazione del ruolo ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E.R. si è costituita in giudizio insistendo sulla legittimità della procedura di riscossione applicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, ha prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento n.
293 2013 004990077 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. Dal referto di notifica emerge che la cartella indicata è stata notificata in data 19.03.2014 con la consegna effettuata a mani del padre del ricorrente e la successiva spedizione della raccomandata informativa effettuata in data 24.03.2014. Da ciò consegue che la notifica della cartella di pagamento prodromica è stata regolarmente eseguita. Tuttavia il termine di prescrizione nel caso in esame è quello decennale previsto dall'art. 2946 del c.c. trattandosi della riscossione di un tributo erariale. In conseguenza, non essendo stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione,
e tenuto conto che a seguito della sospensione dei termini di riscossione previsti dall'art. 68 del D.L.
17.03.2020 n. 18 convertito dalla L. 24.04.2020 n. 27 è stato previsto il differimento dei termini al 31.12.2023
e che la notifica dell'intimazione impugnata è stata eseguita in data 06.08.2024 è maturata la prescrizione avuto riguardo alla notifica della cartella di pagamento prodromica che è avvenuta in data 19.03.2014.
Pertanto il primo motivo del ricorso appare fondato e va accolto ritenendosi assorbiti i restanti motivi esposti nell'atto introduttivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in
€ 300,00 oltre oneri di legge se dovuti. Catania, 4.dicembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe
Palermo