Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 21/01/2026, n. 575
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione della pretesa erariale

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione, poiché, nonostante la notifica della cartella prodromica nel 2014 e la sospensione dei termini di riscossione, la notifica dell'intimazione nel 2024 era avvenuta oltre il termine prescrizionale decennale.

  • Altro
    Decadenza dell'Ufficio impositore

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione.

  • Altro
    Tardività della notifica della cartella di pagamento

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione.

  • Altro
    Irregolarità della notifica della cartella di pagamento

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione.

  • Altro
    Mancata indicazione del ruolo

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 21/01/2026, n. 575
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 575
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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