CASS
Sentenza 19 ottobre 2021
Sentenza 19 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2021, n. 37703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37703 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US RG OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo I 1:~tv-k-4.1,-$: 41.1-;r1; .1.4_ Penale Sent. Sez. 4 Num. 37703 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 08/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, all'esito di giudizio abbreviato, ritenuto SO RG AO responsabile dei reati a lui ascritti, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. In particolare, il SO è stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltivava, all'interno di una stanza dell'abitazione, dodici piante (di circa 150/200 cm.) di cannabis indica, sostanza stupefacente di cui alla tabella prevista dal citato decreto (capo A); del delitto di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose consistita nella manomissione del contatore dell'immobile della via S. Girolamo, 2, in Quartu Sant'Elena (capo B); del delitto di ricettazione, perché, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva da persona rimasta ignota, diversi infissi in PVC, un box doccia e parti di motocicli, provento di delitto;
beni dei quali, date le caratteristiche, non poteva ignorare la provenienza da delitto (capo C). 3. Avverso la sentenza di appello ricorre, nell'interesse del proprio assistito, il difensore dell'imputato, mediante la formulazione di tre motivi, ciascuno in relazione ai singoli reati contestati, per i quali rispettivamente deduce: 3.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancanza di coerenza logico-formale e correttezza giuridica della motivazione;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifiche doglianze proposte con l'appello; erronea valutazione della prova, in violazione dei criteri di cui all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 533, prima parte, cod. proc. pen. Pur riconoscendo che la destinazione delle piantine era quella dell'uso personale e che il rinvenimento della dose della sostanza non era rilevante e, dunque, tale da non apparire destinata alla vendita, la Corte dli appello, con deduzioni illogiche ed aprioristiche ha ritenuto che la coltivazione della droga fosse destinata alla vendita della stessa, senza tenere conto che proprio la scarsa disponibilità economica dell'imputato, evidenziata dal Giudice a conferma dell'assunto accusatorio, costituisce il motivo della coltivazione personale. La sentenza impugnata fa leva sulla potenzialità drogante delle piantine per via del grado di maturazione, ma nulla dice sulla quantità della sostanza ricavabile, né vengono indicati elementi idonei a ritenere provata la destinazione delle piantine al mercato degli stupefacenti. 2 3.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancanza di coerenza logico-formale e correttezza giuridica della motivazione;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifiche doglianze proposte con l'appello; erronea valutazione della prova, in violazione dei criteri di cui all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pem e all'art. 533, prima parte, cod. proc. pen. Non vi è esaustiva motivazione sulla consapevolezza dell'imputato di utilizzare in modo illecito la corrente elettrica fornita all'immobile. La sentenza di primo grado nulla ha detto in ordine alla ritenuta inattendibilità del teste DA riguardo all'allaccio irregolare sottaciuto agli acquirenti (l'odierno imputato). 3.3. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancanza di coerenza logico-formale e correttezza giuridica della motivazione;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifiche doglianze proposte con l'appello; erronea valutazione della prova, in violazione dei criteri di cui all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 24 Cost. e violazione del diritto di difesa;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 712 cod. pen. e all'errata applicazione dell'art. 648 cod. pen. e dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La condanna inflitta all'imputato è stata condizionata dalla irrituale e abnorme utilizzazione degli atti depositati dopo la lettura del dispositivo di primo grado che erano stati dalla difesa menzionati per rilevare l'evidente irrituale utilizzazione e l'impossibilità per l'imputato di approntare un'adeguata difesa, con particolare riguardo alla discrepanza rilevata nell'atto di appello con riguardo al box doccia, risolta in modo sbrigativo dalla sentenza impugnata. Vi è stata, pertanto, violazione del diritto di difesa, considerata anche la palese discordanza tra la descrizione dei beni indicati e la irrituale ed erronea valutazione ad opera del Giudice. 4. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 5. In data 24/05/21, sono pervenute in cancelleria conclusioni dell'avv. IA IA OS che insistono per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile prospettando esso doglianze manifestamente infondate e ripetitive di quanto lamentato già dalla difesa in sede di gravame. Pacifica infatti è la giurisprudenza di questa Corte Suprema nell'affermare che "in tema di ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che riproducano pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di 3 espressioni che contestino in termini meramente apodittici ed assertivi, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle il fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti" (in tal senso, da ultimo, Sez.6, n.23014 del 29/04/2021, Rv.281521). 2. Analizzando allora la sentenza impugnata, si osserva che la Corte di appello ha risposto con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici a tutto quanto lamentato dalla difesa, e oggi riproposto con l'odierna impugnazione, rilevando - previo richiamo ai fatti storici ed ai motivi della decisione di primo grado - quanto segue: I) la coltivazione di marijuana era penalmente rilevante stante la sua offensività in concreto, in quanto idonea, alla stregua di un giudizio operato sulla potenzialità drogante e lesiva delle piante formulata in ragione del grado di maturazione e dell'esito positivo delle analisi speditive, a porre in pericolo il bene tutelato, posta la irrilevanza, comunque, dell'asserito uso personale, in concreto smentito sia dal rinvenimento del bilancino di precisione sia dal fatto che il SO non svolgeva alcuna attività lavorativa;
II) sussisteva il delitto di furto aggravato di energia elettrica, dovendosi ritenere - sulla scorta della giurisprudenza univoca di legittimità cui questo Collegio non si discosta - che il reato è integrato anche allorquando l'allaccio non sia stato posto in essere dall'agente il quale si sia limitato unicamente a farne uso (ex multis, Sez.4, n.18329 del 18/01/2019); III) quanto al delitto di ricettazione, erano provati gli elementi oggettivo (acquisto da parte dell'imputato) e soggettivo (consapevolezza della illecita provenienza) dalla natura e dalla quantità dei beni, dalla qualità soggettive del dante causa, sulla inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dall'imputato e dai testi TA e DA circa le modalità dell'acquisto dell'immobile, come ben spiegato sia dal Tribunale (a pag.5 della sentenza) sia dalla Corte di Cagliari (a pag.11); IV) infine, la Corte di merito ha ben esposto le ragioni per le quali è stata esaminata la documentazione allegata dalla stessa difesa all'atto di appello, perché in esso richiamata, circostanza che esclude di per sé la violazione di qualsivoglia diritto difensivo, del resto solo genericamente eccepito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 giugno 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo I 1:~tv-k-4.1,-$: 41.1-;r1; .1.4_ Penale Sent. Sez. 4 Num. 37703 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 08/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, all'esito di giudizio abbreviato, ritenuto SO RG AO responsabile dei reati a lui ascritti, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. In particolare, il SO è stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/90, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltivava, all'interno di una stanza dell'abitazione, dodici piante (di circa 150/200 cm.) di cannabis indica, sostanza stupefacente di cui alla tabella prevista dal citato decreto (capo A); del delitto di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose consistita nella manomissione del contatore dell'immobile della via S. Girolamo, 2, in Quartu Sant'Elena (capo B); del delitto di ricettazione, perché, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva da persona rimasta ignota, diversi infissi in PVC, un box doccia e parti di motocicli, provento di delitto;
beni dei quali, date le caratteristiche, non poteva ignorare la provenienza da delitto (capo C). 3. Avverso la sentenza di appello ricorre, nell'interesse del proprio assistito, il difensore dell'imputato, mediante la formulazione di tre motivi, ciascuno in relazione ai singoli reati contestati, per i quali rispettivamente deduce: 3.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancanza di coerenza logico-formale e correttezza giuridica della motivazione;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifiche doglianze proposte con l'appello; erronea valutazione della prova, in violazione dei criteri di cui all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 533, prima parte, cod. proc. pen. Pur riconoscendo che la destinazione delle piantine era quella dell'uso personale e che il rinvenimento della dose della sostanza non era rilevante e, dunque, tale da non apparire destinata alla vendita, la Corte dli appello, con deduzioni illogiche ed aprioristiche ha ritenuto che la coltivazione della droga fosse destinata alla vendita della stessa, senza tenere conto che proprio la scarsa disponibilità economica dell'imputato, evidenziata dal Giudice a conferma dell'assunto accusatorio, costituisce il motivo della coltivazione personale. La sentenza impugnata fa leva sulla potenzialità drogante delle piantine per via del grado di maturazione, ma nulla dice sulla quantità della sostanza ricavabile, né vengono indicati elementi idonei a ritenere provata la destinazione delle piantine al mercato degli stupefacenti. 2 3.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancanza di coerenza logico-formale e correttezza giuridica della motivazione;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifiche doglianze proposte con l'appello; erronea valutazione della prova, in violazione dei criteri di cui all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pem e all'art. 533, prima parte, cod. proc. pen. Non vi è esaustiva motivazione sulla consapevolezza dell'imputato di utilizzare in modo illecito la corrente elettrica fornita all'immobile. La sentenza di primo grado nulla ha detto in ordine alla ritenuta inattendibilità del teste DA riguardo all'allaccio irregolare sottaciuto agli acquirenti (l'odierno imputato). 3.3. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancanza di coerenza logico-formale e correttezza giuridica della motivazione;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifiche doglianze proposte con l'appello; erronea valutazione della prova, in violazione dei criteri di cui all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 24 Cost. e violazione del diritto di difesa;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 712 cod. pen. e all'errata applicazione dell'art. 648 cod. pen. e dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La condanna inflitta all'imputato è stata condizionata dalla irrituale e abnorme utilizzazione degli atti depositati dopo la lettura del dispositivo di primo grado che erano stati dalla difesa menzionati per rilevare l'evidente irrituale utilizzazione e l'impossibilità per l'imputato di approntare un'adeguata difesa, con particolare riguardo alla discrepanza rilevata nell'atto di appello con riguardo al box doccia, risolta in modo sbrigativo dalla sentenza impugnata. Vi è stata, pertanto, violazione del diritto di difesa, considerata anche la palese discordanza tra la descrizione dei beni indicati e la irrituale ed erronea valutazione ad opera del Giudice. 4. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 5. In data 24/05/21, sono pervenute in cancelleria conclusioni dell'avv. IA IA OS che insistono per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile prospettando esso doglianze manifestamente infondate e ripetitive di quanto lamentato già dalla difesa in sede di gravame. Pacifica infatti è la giurisprudenza di questa Corte Suprema nell'affermare che "in tema di ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che riproducano pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di 3 espressioni che contestino in termini meramente apodittici ed assertivi, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle il fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti" (in tal senso, da ultimo, Sez.6, n.23014 del 29/04/2021, Rv.281521). 2. Analizzando allora la sentenza impugnata, si osserva che la Corte di appello ha risposto con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici a tutto quanto lamentato dalla difesa, e oggi riproposto con l'odierna impugnazione, rilevando - previo richiamo ai fatti storici ed ai motivi della decisione di primo grado - quanto segue: I) la coltivazione di marijuana era penalmente rilevante stante la sua offensività in concreto, in quanto idonea, alla stregua di un giudizio operato sulla potenzialità drogante e lesiva delle piante formulata in ragione del grado di maturazione e dell'esito positivo delle analisi speditive, a porre in pericolo il bene tutelato, posta la irrilevanza, comunque, dell'asserito uso personale, in concreto smentito sia dal rinvenimento del bilancino di precisione sia dal fatto che il SO non svolgeva alcuna attività lavorativa;
II) sussisteva il delitto di furto aggravato di energia elettrica, dovendosi ritenere - sulla scorta della giurisprudenza univoca di legittimità cui questo Collegio non si discosta - che il reato è integrato anche allorquando l'allaccio non sia stato posto in essere dall'agente il quale si sia limitato unicamente a farne uso (ex multis, Sez.4, n.18329 del 18/01/2019); III) quanto al delitto di ricettazione, erano provati gli elementi oggettivo (acquisto da parte dell'imputato) e soggettivo (consapevolezza della illecita provenienza) dalla natura e dalla quantità dei beni, dalla qualità soggettive del dante causa, sulla inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dall'imputato e dai testi TA e DA circa le modalità dell'acquisto dell'immobile, come ben spiegato sia dal Tribunale (a pag.5 della sentenza) sia dalla Corte di Cagliari (a pag.11); IV) infine, la Corte di merito ha ben esposto le ragioni per le quali è stata esaminata la documentazione allegata dalla stessa difesa all'atto di appello, perché in esso richiamata, circostanza che esclude di per sé la violazione di qualsivoglia diritto difensivo, del resto solo genericamente eccepito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 giugno 2021