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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2792/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Snc 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190008414990000 CONTRAVV CDS 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190017020831000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190018713633000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031482331000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031482331000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220017163714000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240008425821000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001059000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5404/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso.
Resistente ADER : Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con rituale impugnazione e costituzione in giudizio, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di iscrizione di ipoteca dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Caserta, nr. n.
02876202500001059000, notificata in data 24 aprile 2025, limitatamente alle cartelle di natura tributaria.
In particolare cartella:
1) n. 02820190017020831000 anno 2015, data di presunta notifica 04.12.2019, somme richieste € 211,20
e relativa alla TARI;
2) n. 02820190018713633000 anno 2018 data di presunta notifica 23.12.2019, somme richieste € 266,21
e relativa alla TARI;
3) n. 02820190031482331000 anno 2017 e 2018 data di presunta notifica 06.12.2019, somme richieste
€ 149,56 e relativa alla TO;
4) n. 02820220017163714000 anno di imposta 2021, data di presunta notifica 08.11.2022, somme richieste
€ 293,37 e relativa alla TARI;
5) n. 028202400084258821000 anno di imposta 2018, data di presunta notifica 03.05.2024, somme richieste
€ 641,23 e relativa al BOLLO AUTO;
2. Lamentava il ricorrente la omessa notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione del credito tributario.
Lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 50 d.P.R. 602 del1973 per omesso avviso preventivo per iniziare l'espropriazione forzata.
Chiedeva pertanto l'annullamento del preavviso e degli atti presupposti.
3. L'Agenzia resistente si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
5. l'Agenzia convenuta, costituendosi in giudizio, ha documentato il recapito al Ricorrente_1 delle prime 4 cartelle tributarie poste a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria.
In particolare:
1) la cartella di pagamento n. 02820190017020831000 risulta esse stata notificata in data 04/12/2019 (a mani della figlia);
2) la cartella di pagamento n. 02820190018713633000 risulta esse stata notificata in data 23/12/2019
(procedura deposito in Comune);
3) la cartella di pagamento n. 02820190031482331000 risulta esse stata notificata in data 06/12/2019 (al destinatario);
4) la cartella di pagamento n. 02820220017163714000 risulta esse stata notificata in data 08/11/2022 (al destinatario).
Non si ritiene, invece, corretto il recapito della cartella di pagamento n. 02820240008425821000, la quale risulta essere stata consegnata a “persona di famiglia” senza alcuna indicazione delle generalità.
6. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 50 del d.P.R. 602 del 1973, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato che “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632587 – 01; conf. Cass. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9817 del 11/04/2024, Rv. 670828 - 01).
Si impone, per quanto detto, l'accoglimento del ricorso limitatamente alla cartella n. 02820240008425821000, rigettando il ricorso nel resto.
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso annullando l'atto impugnato limitatamente alla posta di cui alla cartella n. 02820240008425821000.Rigetta il ricorso nel resto .Compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2792/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Snc 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190008414990000 CONTRAVV CDS 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190017020831000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190018713633000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031482331000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031482331000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220017163714000 TARI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240008425821000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202500001059000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5404/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso.
Resistente ADER : Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con rituale impugnazione e costituzione in giudizio, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di iscrizione di ipoteca dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Caserta, nr. n.
02876202500001059000, notificata in data 24 aprile 2025, limitatamente alle cartelle di natura tributaria.
In particolare cartella:
1) n. 02820190017020831000 anno 2015, data di presunta notifica 04.12.2019, somme richieste € 211,20
e relativa alla TARI;
2) n. 02820190018713633000 anno 2018 data di presunta notifica 23.12.2019, somme richieste € 266,21
e relativa alla TARI;
3) n. 02820190031482331000 anno 2017 e 2018 data di presunta notifica 06.12.2019, somme richieste
€ 149,56 e relativa alla TO;
4) n. 02820220017163714000 anno di imposta 2021, data di presunta notifica 08.11.2022, somme richieste
€ 293,37 e relativa alla TARI;
5) n. 028202400084258821000 anno di imposta 2018, data di presunta notifica 03.05.2024, somme richieste
€ 641,23 e relativa al BOLLO AUTO;
2. Lamentava il ricorrente la omessa notifica delle cartelle e la conseguente prescrizione del credito tributario.
Lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 50 d.P.R. 602 del1973 per omesso avviso preventivo per iniziare l'espropriazione forzata.
Chiedeva pertanto l'annullamento del preavviso e degli atti presupposti.
3. L'Agenzia resistente si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
5. l'Agenzia convenuta, costituendosi in giudizio, ha documentato il recapito al Ricorrente_1 delle prime 4 cartelle tributarie poste a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria.
In particolare:
1) la cartella di pagamento n. 02820190017020831000 risulta esse stata notificata in data 04/12/2019 (a mani della figlia);
2) la cartella di pagamento n. 02820190018713633000 risulta esse stata notificata in data 23/12/2019
(procedura deposito in Comune);
3) la cartella di pagamento n. 02820190031482331000 risulta esse stata notificata in data 06/12/2019 (al destinatario);
4) la cartella di pagamento n. 02820220017163714000 risulta esse stata notificata in data 08/11/2022 (al destinatario).
Non si ritiene, invece, corretto il recapito della cartella di pagamento n. 02820240008425821000, la quale risulta essere stata consegnata a “persona di famiglia” senza alcuna indicazione delle generalità.
6. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 50 del d.P.R. 602 del 1973, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato che “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632587 – 01; conf. Cass. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9817 del 11/04/2024, Rv. 670828 - 01).
Si impone, per quanto detto, l'accoglimento del ricorso limitatamente alla cartella n. 02820240008425821000, rigettando il ricorso nel resto.
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso annullando l'atto impugnato limitatamente alla posta di cui alla cartella n. 02820240008425821000.Rigetta il ricorso nel resto .Compensa le spese.