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Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 16343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16343 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA ON, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 15/07/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXè stata condannata alla pena di giustizia per i reati alla stessa ascritti ai capi 1) (artt. 110,81, 640-bis cod. pen.) e 2) (artt. 81, 110, 603-bis, comma primo, n. 1 e 2, cod. pen.). 2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avverso la predetta sentenza proponendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546, lett. e) cod. proc. pen. e vizio della motivazione perché omessa, in assenza di qualsiasi considerazione della documentazione prodotta dalla difesa nell’interesse della XXXXXXXXXX con particolare riferimento ai contratti di lavoro, al ruolo di educatrice professionale dalla stessa svolto all’interno della cooperativa, senza avere mai ricoperto alcun ruolo Penale Sent. Sez. 2 Num. 16343 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 02/04/2026 apicale all’interno della stessa. Non sufficiente a superare tale vulnus motivazionale si doveva ritenere il richiamo alle valutazioni del giudice di primo grado (con riferimento alla pag. 12 e nota 16), atteso che la Corte di appello non aveva effettivamente preso posizione in ordine al ruolo svolto dalla ricorrente ed essendosi limitata ad un mero "copia e incolla".
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 110, 40, comma secondo, cod. pen.; il giudice di primo grado aveva individuato in una attività omissiva (omessa registrazione check out migranti dal CAS di Antegnate) il contributo causale dellaXXXXXXXXXX la difesa aveva contestato la possibilità di ipotizzare il concorso omissivo nel reato commissivo in mancanza di una chiara posizione di garanzia riferibile alla ricorrente;
nella motivazione è assente qualsiasi riferimento ad un obbligo giuridico riferibile alla XXXXXXXXXX la quale aveva anzi tenuto un comportamento attivo, atteso che comunicava ovvero registrava mediante immediata comunicazione a XXXXXXXXXXXXX i check out dei migranti.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione, oltre che vizio di norme processuali, in relazione agli artt. 192, 530, 533 e 546, lett. e) cod. proc. pen.; gli elementi considerati dalla Corte di appello per ritenere provata la condotta di cui al capo 1), anche mediante la falsificazione delle firme dei migranti, sono un copia e incolla delle considerazioni spese dal giudice di primo grado in tema di trattamento sanzionatorio, sulla base delle intercettazioni telematiche e della mail inviate. La motivazione è contraddittoria perché da una parte sembra configurare la condotta come omissiva e dall’altra la considera in modo specifico come caratterizzata da azioni positive, attesi gli aumenti in continuazione correlati alle pretese falsificazioni. Le argomentazioni proposte, in modo poco chiaro e confuso, non provano in alcun modo la condotta imputata alla ricorrente, in mancanza anche della mera gravità di eventuali indizi acquisiti in giudizio. La analisi incrociata di mail e telefonate non si può ritenere sufficiente.
2.4. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 143 e 143-bis cod. proc. pen. quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quanto al primo teste era stata eccepita la violazione del comma quinto dell’art. 143 cod. pen. e sul punto la Corte di appello aveva risposto in modo apparente, mentre, quanto al secondo teste, nonostante le attestazioni sul verbale di sit in fase di indagine, in sede di giudizio, dal verbale di trascrizione dell'esame dello stessoera emerso senza alcun dubbio come tale teste avesse necessità di un interprete, nella impossibilità di comprendere e parlare la lingua italiana;
secondo la difesa era da revocare in dubbio anche quanto attestato dal XXXXXXXXXXXXXXX 2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 603-bis cod. pen.; è mancata qualsiasi considerazione delle argomentazioni difensive, non 2 potendosi ritenere posta in essere alcuna forma di reclutamento, mentre al massimo poteva essere riscontrata una condotta di agevolazione;
la sentenza si è limitata a ribadire la consapevolezza della ricorrente quanto allo sfruttamento dei lavoratori, tema questo mai affrontato dalla difesa.
2.6. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto alla richiesta applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen.; la Corte di appello aveva limitato le sue considerazioni alla circostanza del limite edittale della pena, senza tenere conto della riforma della disciplina in questione intervenuta nel 2022; la richiesta articolata in relazione al solo capo 1) della rubrica non era stata effettivamente valutata. 2.7 (indicato come sesto motivo di ricorso) Violazione di legge e vizio della motivazione perché insufficiente in relazione all’art. 114, comma primo e terzo, cod. pen.; non ci si lamentava del ruolo di minima importanza, ma del minimo contributo causale, la Corte di appello aveva in concreto omesso di motivare;
2.8. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 69,133 e 163 cod. pen.; la Corte di appello non aveva motivato quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, al discostamento della pena base dai minimi edittali, al diniego della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. Occorre, in via preliminare, osservare che la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, violazione di legge e violazione di norme processuali, ha, di fatto, sollecitato con i motivi proposti, che possono essere congiuntamente considerati, con particolare riferimento ai motivi dal numero 1) al numero 5), una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Nel caso concreto, è stata pronunziata sentenza di condanna a carico della ricorrente, con valutazione conforme 3 del giudice di appello. Quanto alle censure articolate occorre considerare, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una lettura alternativa, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una distinta ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; in senso conforme, v.Sez. 4, n.1219 del14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01;Sez. 2, n.7986 del18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza di una c.d. “doppia conforme” nel caso in esame, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue 4 che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, O., Rv. 262965-01). 2. Ciò premesso, si deve rilevare che, nel caso di specie, la Corte di appello abbia compiutamente ricostruito gli elementi posti a base della affermazione di responsabilità, con una motivazione logica, argomentata, con la quale la ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi ad una lettura parcellizzata del corposo compendio probatorio emerso in giudizio. 3. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, non sono consentiti perché totalmente reiterativi dei motivi di appello e chiaramente volti ad introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito ritenuta più convincente. Le censure sono all’evidenza versate in fatto e non si confrontano con la articolata considerazione da parte della Corte di appello della condotta, posta in essere in concorso, anche dalla ricorrente che, a prescindere dalla specifica qualifica professionale oggetto di contratto e successiva assunzione, ha contribuito in modo inequivoco alla commissione delle condotte ascritte, come emerge da una pluralità di elementi (captazioni ambientali e telefoniche, attività di osservazione e controllo, documentazione acquisita) con le quali la ricorrente non si confronta. La Corte di appello ha specificamente ricostruito la articolata condotta contestata (pag. 3 e segg., sia mediante omessa registrazione del check out dei migranti che mediante falsificazione delle firme), superando le censureal riguardo,riproposte in questa sede. Non ricorre violazione di legge o contraddittorietà della motivazione (il cui vizio è stato evocato in modo del tutto generico) nel descrivere le diverse azioni imputabili alla ricorrente nella complessa attività attuata in continuazione e in concorso con gli altri soggetti indicati nell’ambito dei capi 1) e 2). La Corte di appello, in modo argomentato, ha esplicitamente preso in considerazione le tesi difensive, incentrate sul ruolo marginale, di dipendente preoccupata per la perdita del posto di lavoro, e le ha 5 ampiamente disattese (pag. 4 e segg. in correlazione con le pagg. 12 e segg. dove sono stati anche valorizzati i contenuti delle captazioni, con ricostruzione specifica della decisività del ruolo della ricorrente e della consapevolezza della sua azione delittuosa), correlando plurimi elementi di prova, inequivoci, che chiaramente portavano al superamento delle censure introdotte, anche quanto alla documentazione prodotta nell’interesse della XXXXXXXXXXXrichiamata nel primo motivo di ricorso. Sono stati in modo puntuale descritti gli artifici e raggiri e la integrazione della condotta truffaldina, caratterizzata, all’evidenza, anche in considerazione dei motivi abietti che hanno portato alle scelte di gestione dei migranti e della cooperativa, da una rilevante gravità. Né appaiono in alcun modo intaccare la portata della decisione le argomentazioni proposte anche nell’ambito del terzo motivo di ricorso che, nell’introdurre nuovamente una lettura alternativa di una serie di elementi inequivoci, ha sostenuto ripetutamente una mancanza di autonomo giudizio della Corte di appello perché avrebbe fatto ricorso in più punti alla tecnica del "copia incolla". Richiamati i principi enunciati al § 2 in caso di doppia decisione conforme, occorre anche sottolineare che questa Corte ha sul tema appena richiamato affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria, come avvenuto certamente nel caso in esame ed ampiamente riscontrato dal giudice di appello nel ritenere, in senso conforme al giudice di primo grado, la responsabilità della ricorrente per i delitti ascritti (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep.2021, Torcasio, Rv. 281127-01). Ne consegue che il difetto di originalità linguistica od espositiva non integra certamente una omessa motivazione o addirittura una motivazione inesistente, quando emerga, come nel caso in esame, un effettivo vaglio da parte del giudice degli elementi posti a carico della ricorrente nell’affermarne la piena responsabilità per il capo 1) e capo 2) (in tal senso in tema di misure cautelari, con principio applicabile anche al caso in esame, Sez.2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02). Inoltre, si deve osservare, che i motivi sul tema così introdotto sono da ritenere del tutto generici nel momento in cui omettono di indicare e correlare i punti devoluti al giudice di secondo grado nell’ambito del giudizio e dallo stesso non esaminati e valutati nel decidere, essendosi il ricorrente semplicemente limitato a richiamare un raffronto tra numeri di pagine (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01). 4. Il quarto motivo di ricorso è generico, reiterativo, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene anche in questa sede, per violazione di legge e di norme processuali, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di due testi, ritenendo necessaria 6 la mediazione di un interprete per l’audizione e valutazione degli stessi. Anche in questo caso la censura non si confronta con la motivazione della Corte di appello (pag. 12) - che ha comunque reso sul punto considerazioni incensurabili, prive di illogicità, e non smentite da alcuna specifica allegazione - ma soprattutto non articola la necessaria prova di resistenza, attesa la pluralità di elementi richiamati quanto alla affermazione di responsabilità per la condotta ascritta al capo 2) della rubrica (pag. 13 dove è stata valorizzata la piena autonomia della ricorrente nelle scelte di intermediazione e la costante emersione del ruolo svolto, come oggettivamente riscontrato dalle indaginiespletate e, in particolare dalle captazionisintetizzate nel testo della sentenza impugnata, con richiamo alla pluralità di elementi già enucleati dal giudice in primo grado, a pag. 5 e segg., con specifico riferimento alla attività svolte in nero, all’esterno del centro, con retribuzioni saltuarie). In altri termini, quando con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini sulla pronuncia resa, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Mattei, Rv. 270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829). La parte ricorrente non ha allegato alcun elemento in tal senso, con ciò manifestandosi in modo evidente l’inammissibilità della censura proposta. 5. Il quinto motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente versato in fatto, reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, quanto alla intervenuta affermazione di responsabilità per la imputazione di cui al capo 2) della rubrica. Sul punto devono essere richiamate le considerazioni già spese al § 4 in ordine alla analitica considerazione da parte della Corte di appello, con motivazione del tutto esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, quanto alla responsabilità della ricorrente per il reato alla stessa ascritto (pag. 5 e pag. 12), essendo state all’evidenza ampiamente disattese, con una ricostruzione analitica, le censure della difesa volte a sminuire la portata del ruolo della ricorrente. 6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La decisione della Corte di appello, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito in modo puntuale la portata e le caratteristiche della condotta, la natura evidentemente abbietta dei motivi che avevano indotto la ricorrente a delinquere (per accrescimento personale e patrimoniale in danno di soggetti in condizione evidente di soggezione e impossibilità di difendersi adeguatamente, si veda sul punto in senso conforme anche la decisione di primo grado pag. 38 e segg.), sicché, sebbene emerga effettivamente 7 un riferimento non centrato alla disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. quanto al limte edittale evocato, il motivo può ritenersi disatteso dalla ricostruzione della condotta delittuosa, delineatanelle due sentenze di merito, che ha reso evidente la sua gravità e la conseguente impossibilità di farla rientrare nell’alveo della disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. In tal senso, è bene ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, nel ricostruire la portata dell'istituto, hanno osservato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità, accertata la responsabilità penale dell'imputato, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Nella motivazione dell'indicata decisione delle Sezioni Unite c.d. Tushaj, è stato posto in rilievo che lo stesso istituto è, invero, «esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio;
con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo». La motivazione della Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, ha chiaramente evidenziato, in termini di oggettiva incompatibilità con la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’impossibilità di ritenere marginali le condotte ascritte alla ricorrente. 7. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, specifica sui punti richiamati (artt. 62-bis, 114 e 163 cod. pen.), con argomenti del tutto privi di aporie (pag. 13, quanto al comportamento collaborativo in assenza di elementi ulteriormente valorizzabili, al ruolo svolto dalla ricorrente, alla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in assenza dei presupposti di legge per giungere alla concessione della sospensione condizionale della pena). 8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/04/2026 8 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA ON, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 15/07/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXè stata condannata alla pena di giustizia per i reati alla stessa ascritti ai capi 1) (artt. 110,81, 640-bis cod. pen.) e 2) (artt. 81, 110, 603-bis, comma primo, n. 1 e 2, cod. pen.). 2.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avverso la predetta sentenza proponendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546, lett. e) cod. proc. pen. e vizio della motivazione perché omessa, in assenza di qualsiasi considerazione della documentazione prodotta dalla difesa nell’interesse della XXXXXXXXXX con particolare riferimento ai contratti di lavoro, al ruolo di educatrice professionale dalla stessa svolto all’interno della cooperativa, senza avere mai ricoperto alcun ruolo Penale Sent. Sez. 2 Num. 16343 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 02/04/2026 apicale all’interno della stessa. Non sufficiente a superare tale vulnus motivazionale si doveva ritenere il richiamo alle valutazioni del giudice di primo grado (con riferimento alla pag. 12 e nota 16), atteso che la Corte di appello non aveva effettivamente preso posizione in ordine al ruolo svolto dalla ricorrente ed essendosi limitata ad un mero "copia e incolla".
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 110, 40, comma secondo, cod. pen.; il giudice di primo grado aveva individuato in una attività omissiva (omessa registrazione check out migranti dal CAS di Antegnate) il contributo causale dellaXXXXXXXXXX la difesa aveva contestato la possibilità di ipotizzare il concorso omissivo nel reato commissivo in mancanza di una chiara posizione di garanzia riferibile alla ricorrente;
nella motivazione è assente qualsiasi riferimento ad un obbligo giuridico riferibile alla XXXXXXXXXX la quale aveva anzi tenuto un comportamento attivo, atteso che comunicava ovvero registrava mediante immediata comunicazione a XXXXXXXXXXXXX i check out dei migranti.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione, oltre che vizio di norme processuali, in relazione agli artt. 192, 530, 533 e 546, lett. e) cod. proc. pen.; gli elementi considerati dalla Corte di appello per ritenere provata la condotta di cui al capo 1), anche mediante la falsificazione delle firme dei migranti, sono un copia e incolla delle considerazioni spese dal giudice di primo grado in tema di trattamento sanzionatorio, sulla base delle intercettazioni telematiche e della mail inviate. La motivazione è contraddittoria perché da una parte sembra configurare la condotta come omissiva e dall’altra la considera in modo specifico come caratterizzata da azioni positive, attesi gli aumenti in continuazione correlati alle pretese falsificazioni. Le argomentazioni proposte, in modo poco chiaro e confuso, non provano in alcun modo la condotta imputata alla ricorrente, in mancanza anche della mera gravità di eventuali indizi acquisiti in giudizio. La analisi incrociata di mail e telefonate non si può ritenere sufficiente.
2.4. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli artt. 143 e 143-bis cod. proc. pen. quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quanto al primo teste era stata eccepita la violazione del comma quinto dell’art. 143 cod. pen. e sul punto la Corte di appello aveva risposto in modo apparente, mentre, quanto al secondo teste, nonostante le attestazioni sul verbale di sit in fase di indagine, in sede di giudizio, dal verbale di trascrizione dell'esame dello stessoera emerso senza alcun dubbio come tale teste avesse necessità di un interprete, nella impossibilità di comprendere e parlare la lingua italiana;
secondo la difesa era da revocare in dubbio anche quanto attestato dal XXXXXXXXXXXXXXX 2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 603-bis cod. pen.; è mancata qualsiasi considerazione delle argomentazioni difensive, non 2 potendosi ritenere posta in essere alcuna forma di reclutamento, mentre al massimo poteva essere riscontrata una condotta di agevolazione;
la sentenza si è limitata a ribadire la consapevolezza della ricorrente quanto allo sfruttamento dei lavoratori, tema questo mai affrontato dalla difesa.
2.6. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto alla richiesta applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen.; la Corte di appello aveva limitato le sue considerazioni alla circostanza del limite edittale della pena, senza tenere conto della riforma della disciplina in questione intervenuta nel 2022; la richiesta articolata in relazione al solo capo 1) della rubrica non era stata effettivamente valutata. 2.7 (indicato come sesto motivo di ricorso) Violazione di legge e vizio della motivazione perché insufficiente in relazione all’art. 114, comma primo e terzo, cod. pen.; non ci si lamentava del ruolo di minima importanza, ma del minimo contributo causale, la Corte di appello aveva in concreto omesso di motivare;
2.8. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 69,133 e 163 cod. pen.; la Corte di appello non aveva motivato quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, al discostamento della pena base dai minimi edittali, al diniego della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. Occorre, in via preliminare, osservare che la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, violazione di legge e violazione di norme processuali, ha, di fatto, sollecitato con i motivi proposti, che possono essere congiuntamente considerati, con particolare riferimento ai motivi dal numero 1) al numero 5), una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Nel caso concreto, è stata pronunziata sentenza di condanna a carico della ricorrente, con valutazione conforme 3 del giudice di appello. Quanto alle censure articolate occorre considerare, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una lettura alternativa, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una distinta ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; in senso conforme, v.Sez. 4, n.1219 del14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01;Sez. 2, n.7986 del18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza di una c.d. “doppia conforme” nel caso in esame, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue 4 che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, O., Rv. 262965-01). 2. Ciò premesso, si deve rilevare che, nel caso di specie, la Corte di appello abbia compiutamente ricostruito gli elementi posti a base della affermazione di responsabilità, con una motivazione logica, argomentata, con la quale la ricorrente non si confronta effettivamente, limitandosi ad una lettura parcellizzata del corposo compendio probatorio emerso in giudizio. 3. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, non sono consentiti perché totalmente reiterativi dei motivi di appello e chiaramente volti ad introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito ritenuta più convincente. Le censure sono all’evidenza versate in fatto e non si confrontano con la articolata considerazione da parte della Corte di appello della condotta, posta in essere in concorso, anche dalla ricorrente che, a prescindere dalla specifica qualifica professionale oggetto di contratto e successiva assunzione, ha contribuito in modo inequivoco alla commissione delle condotte ascritte, come emerge da una pluralità di elementi (captazioni ambientali e telefoniche, attività di osservazione e controllo, documentazione acquisita) con le quali la ricorrente non si confronta. La Corte di appello ha specificamente ricostruito la articolata condotta contestata (pag. 3 e segg., sia mediante omessa registrazione del check out dei migranti che mediante falsificazione delle firme), superando le censureal riguardo,riproposte in questa sede. Non ricorre violazione di legge o contraddittorietà della motivazione (il cui vizio è stato evocato in modo del tutto generico) nel descrivere le diverse azioni imputabili alla ricorrente nella complessa attività attuata in continuazione e in concorso con gli altri soggetti indicati nell’ambito dei capi 1) e 2). La Corte di appello, in modo argomentato, ha esplicitamente preso in considerazione le tesi difensive, incentrate sul ruolo marginale, di dipendente preoccupata per la perdita del posto di lavoro, e le ha 5 ampiamente disattese (pag. 4 e segg. in correlazione con le pagg. 12 e segg. dove sono stati anche valorizzati i contenuti delle captazioni, con ricostruzione specifica della decisività del ruolo della ricorrente e della consapevolezza della sua azione delittuosa), correlando plurimi elementi di prova, inequivoci, che chiaramente portavano al superamento delle censure introdotte, anche quanto alla documentazione prodotta nell’interesse della XXXXXXXXXXXrichiamata nel primo motivo di ricorso. Sono stati in modo puntuale descritti gli artifici e raggiri e la integrazione della condotta truffaldina, caratterizzata, all’evidenza, anche in considerazione dei motivi abietti che hanno portato alle scelte di gestione dei migranti e della cooperativa, da una rilevante gravità. Né appaiono in alcun modo intaccare la portata della decisione le argomentazioni proposte anche nell’ambito del terzo motivo di ricorso che, nell’introdurre nuovamente una lettura alternativa di una serie di elementi inequivoci, ha sostenuto ripetutamente una mancanza di autonomo giudizio della Corte di appello perché avrebbe fatto ricorso in più punti alla tecnica del "copia incolla". Richiamati i principi enunciati al § 2 in caso di doppia decisione conforme, occorre anche sottolineare che questa Corte ha sul tema appena richiamato affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è legittimo il ricorso alla tecnica redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte contribuendo ad evitarne il travisamento, quando sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria, come avvenuto certamente nel caso in esame ed ampiamente riscontrato dal giudice di appello nel ritenere, in senso conforme al giudice di primo grado, la responsabilità della ricorrente per i delitti ascritti (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep.2021, Torcasio, Rv. 281127-01). Ne consegue che il difetto di originalità linguistica od espositiva non integra certamente una omessa motivazione o addirittura una motivazione inesistente, quando emerga, come nel caso in esame, un effettivo vaglio da parte del giudice degli elementi posti a carico della ricorrente nell’affermarne la piena responsabilità per il capo 1) e capo 2) (in tal senso in tema di misure cautelari, con principio applicabile anche al caso in esame, Sez.2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506-02). Inoltre, si deve osservare, che i motivi sul tema così introdotto sono da ritenere del tutto generici nel momento in cui omettono di indicare e correlare i punti devoluti al giudice di secondo grado nell’ambito del giudizio e dallo stesso non esaminati e valutati nel decidere, essendosi il ricorrente semplicemente limitato a richiamare un raffronto tra numeri di pagine (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161-01). 4. Il quarto motivo di ricorso è generico, reiterativo, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene anche in questa sede, per violazione di legge e di norme processuali, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di due testi, ritenendo necessaria 6 la mediazione di un interprete per l’audizione e valutazione degli stessi. Anche in questo caso la censura non si confronta con la motivazione della Corte di appello (pag. 12) - che ha comunque reso sul punto considerazioni incensurabili, prive di illogicità, e non smentite da alcuna specifica allegazione - ma soprattutto non articola la necessaria prova di resistenza, attesa la pluralità di elementi richiamati quanto alla affermazione di responsabilità per la condotta ascritta al capo 2) della rubrica (pag. 13 dove è stata valorizzata la piena autonomia della ricorrente nelle scelte di intermediazione e la costante emersione del ruolo svolto, come oggettivamente riscontrato dalle indaginiespletate e, in particolare dalle captazionisintetizzate nel testo della sentenza impugnata, con richiamo alla pluralità di elementi già enucleati dal giudice in primo grado, a pag. 5 e segg., con specifico riferimento alla attività svolte in nero, all’esterno del centro, con retribuzioni saltuarie). In altri termini, quando con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini sulla pronuncia resa, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Mattei, Rv. 270303; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829). La parte ricorrente non ha allegato alcun elemento in tal senso, con ciò manifestandosi in modo evidente l’inammissibilità della censura proposta. 5. Il quinto motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente versato in fatto, reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, quanto alla intervenuta affermazione di responsabilità per la imputazione di cui al capo 2) della rubrica. Sul punto devono essere richiamate le considerazioni già spese al § 4 in ordine alla analitica considerazione da parte della Corte di appello, con motivazione del tutto esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, quanto alla responsabilità della ricorrente per il reato alla stessa ascritto (pag. 5 e pag. 12), essendo state all’evidenza ampiamente disattese, con una ricostruzione analitica, le censure della difesa volte a sminuire la portata del ruolo della ricorrente. 6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La decisione della Corte di appello, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ricostruito in modo puntuale la portata e le caratteristiche della condotta, la natura evidentemente abbietta dei motivi che avevano indotto la ricorrente a delinquere (per accrescimento personale e patrimoniale in danno di soggetti in condizione evidente di soggezione e impossibilità di difendersi adeguatamente, si veda sul punto in senso conforme anche la decisione di primo grado pag. 38 e segg.), sicché, sebbene emerga effettivamente 7 un riferimento non centrato alla disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. quanto al limte edittale evocato, il motivo può ritenersi disatteso dalla ricostruzione della condotta delittuosa, delineatanelle due sentenze di merito, che ha reso evidente la sua gravità e la conseguente impossibilità di farla rientrare nell’alveo della disciplina dell’art. 131-bis cod. pen. In tal senso, è bene ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, nel ricostruire la portata dell'istituto, hanno osservato che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità, accertata la responsabilità penale dell'imputato, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Nella motivazione dell'indicata decisione delle Sezioni Unite c.d. Tushaj, è stato posto in rilievo che lo stesso istituto è, invero, «esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio;
con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo». La motivazione della Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, ha chiaramente evidenziato, in termini di oggettiva incompatibilità con la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’impossibilità di ritenere marginali le condotte ascritte alla ricorrente. 7. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, specifica sui punti richiamati (artt. 62-bis, 114 e 163 cod. pen.), con argomenti del tutto privi di aporie (pag. 13, quanto al comportamento collaborativo in assenza di elementi ulteriormente valorizzabili, al ruolo svolto dalla ricorrente, alla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in assenza dei presupposti di legge per giungere alla concessione della sospensione condizionale della pena). 8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/04/2026 8 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9