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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RI Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa LI RI AN Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 22 settembre 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. COMI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. D'ADDA ELENA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per , come in atti;
Parte_1
per , come in atti;
CP_1
1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che ed hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in data 30 dicembre 2011 in Prizern, in KOSOVO (anno 2019, atto n. 31, reg. Calusco
D'Adda parte II, serie C).
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti per la pronuncia sullo status, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione personale di che ed i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito civile in data 30 dicembre 2011 in Prizern, in KOSOVO (anno 2019, atto n. 31, reg. Calusco D'Adda parte II, serie C); provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa AN, per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
2 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Calusco D'Adda, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa RI Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa LI RI AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RI Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa LI RI AN Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 22 settembre 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. COMI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. D'ADDA ELENA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per , come in atti;
Parte_1
per , come in atti;
CP_1
1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che ed hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in data 30 dicembre 2011 in Prizern, in KOSOVO (anno 2019, atto n. 31, reg. Calusco
D'Adda parte II, serie C).
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti per la pronuncia sullo status, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la separazione personale di che ed i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito civile in data 30 dicembre 2011 in Prizern, in KOSOVO (anno 2019, atto n. 31, reg. Calusco D'Adda parte II, serie C); provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa AN, per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
2 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di Calusco D'Adda, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa RI Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa LI RI AN
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