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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/09/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
935/25 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 935/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Cipriano Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Cipriano Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 05/06/1986 in Terni (TR), precisando che dall'unione è nato il [...] il figlio ad oggi Persona_1 maggiorenne e che a far data dalla comparizione dinanzi al Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 punto 2 lettera b Legge n. 898/1970 come modificata dalla Legge 74/1987 lo scioglimento del matrimonio contratto in Terni tra e in data 05/06/1986 giusto atto CP_1 Parte_1 iscritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Terni dell'anno 1986, parte I serie
O n. 33 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Terni di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/2000 e successive modificazioni;
2) disporre che per effetto di intervenuto accordo tra i coniugi tutti gli arredi, i beni e le suppellettili presenti all'interno della casa coniugale già assegnati in proprietà alla Sig.ra in sede di separazione resteranno nella proprietà esclusiva della stessa, senza che CP_1 nulla a pretendere da parte del Sig avendo lo stesso già provveduto, nelle Parte_1 occorrenze della separazione, al ritiro dei beni strettamente personali;
3) disporre che, per intervenuta intesa tra le parti, i coniugi hanno raggiunto l'accordo anche in rapporto alla casa coniugale e che gli stessi si sono dichiarati economicamente autosufficienti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/06/1986 in Terni (TR) tra e , alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 CP_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 33, parte I, Uff. 1, anno 1986); spese compensate,
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 935/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Cipriano Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Cipriano Francesco, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 05/06/1986 in Terni (TR), precisando che dall'unione è nato il [...] il figlio ad oggi Persona_1 maggiorenne e che a far data dalla comparizione dinanzi al Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 punto 2 lettera b Legge n. 898/1970 come modificata dalla Legge 74/1987 lo scioglimento del matrimonio contratto in Terni tra e in data 05/06/1986 giusto atto CP_1 Parte_1 iscritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Terni dell'anno 1986, parte I serie
O n. 33 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Terni di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/2000 e successive modificazioni;
2) disporre che per effetto di intervenuto accordo tra i coniugi tutti gli arredi, i beni e le suppellettili presenti all'interno della casa coniugale già assegnati in proprietà alla Sig.ra in sede di separazione resteranno nella proprietà esclusiva della stessa, senza che CP_1 nulla a pretendere da parte del Sig avendo lo stesso già provveduto, nelle Parte_1 occorrenze della separazione, al ritiro dei beni strettamente personali;
3) disporre che, per intervenuta intesa tra le parti, i coniugi hanno raggiunto l'accordo anche in rapporto alla casa coniugale e che gli stessi si sono dichiarati economicamente autosufficienti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/06/1986 in Terni (TR) tra e , alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 CP_1 congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 33, parte I, Uff. 1, anno 1986); spese compensate,
Così deciso nella camera di consiglio in data 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti