Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 729/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Parte_1
appellante
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIANI LEONARDO
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.1.2025 le parti concludevano come nelle note depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.3.2024 il Tribunale di Palermo rigettava le domande
Corte di Appello di Palermo
citazione del 10.3.2021 e condannava il convenuto (odierno appellante) a rifondere quelle sostenute da Controparte_1
Avverso detta sentenza proponevano appello il . Pt_1
La si costituiva resistendo al gravame. CP_1
Precisate le conclusioni e depositate memorie conclusionali e repliche en-
tro i termini assegnati dal consigliere istruttore, all'udienza del 16.1.2025
la causa veniva messa in decisione.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado conveniva in giudizio l'avv. Parte_2 CP_2
[.
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti per violazione dei doveri di diligenza professionale connessi all'espletamento del suo mandato difensivo.
Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e, in subordi-
ne, di essere manlevato da e da in Controparte_3 CP_1
forza delle polizze assicurative stipulate con le stesse, chiedendo di Pt_3
in causa.
[...]
Il Tribunale rigettava la domanda del e lo condannava al paga- Parte_2
mento della metà delle spese di lite in favore del convenuto e di quelle di
Controparte_3
Quanto alle spese processuali della rilevata l'infondatezza CP_1
dell'azione di garanzia proposta dal convenuto a causa dell'inoperatività della polizza, le poneva a carico di quest'ultimo liquidandole sullo scaglio- ne fino ad € 520.000,00.
Lamenta l'appellante che la liquidazione delle spese in favore della CP_4
[...]
[..
- Corte di Appello di Palermo e a suo carico sarebbe stata effettuata in violazione dei DM 55/24 e CP_1
14/22 a causa dell'errata applicazione dello scaglione e per violazione dell'art. 12 c.p.c.
Assume che la chiamata in garanzia era stata effettuata in forza della clau-
sola di secondo rischio di cui all'art. 2 della polizza secondo cui la stessa avrebbe potuto operare solo una volta eroso il massimale della polizza Ge-
nerali; che in caso di accoglimento della domanda dell'attore, quindi, le quindi, dovevano rispondere per l'intero massimale di € CP_3
300.000,00 mentre la polizza poteva operare solo per CP_1
l'ulteriore somma di € 50.000,00; che il Tribunale, quindi, doveva effettua- re la liquidazione applicando lo scaglione fino ad € 52.000,00, e nei mini-
mi tariffari per la natura documentale della causa ed il modesto impegno difensivo.
Chiede quindi ritenere e dichiarare che le spese poste a suo carico ed in fa-
vore di vanno liquidate tenendo conto del valore della Controparte_1
controversia pari ad € 50.000,00 con applicazione dei valori minimi.
Il motivo è infondato.
Ed invero, dall'esame della comparsa di risposta del in primo grado Pt_1
risulta che lo stesso ha proposto domanda di garanzia nei confronti della e di esponendo di essere titolare di polizza CP_5 Controparte_6
assicurativa con la prima fino al 4.2.2018 per un massimale di €
300.000,00 e successivamente con la seconda per massimale di €
350.000,00 con retroattività illimitata ed ha chiesto di essere manlevato da ogni pretesa attorea “nei limiti dei massimali di polizza” (conclusioni riba-
dite anche in sede di precisazione delle conclusioni (v. memoria del
- 3 - Corte di Appello di Palermo 21.12.2023).
Ne consegue che, essendo stata ritenuta infondata l'azione di garanzia pro- posta dall'appellante nei confronti della a causa della ino- Controparte_1
peratività della polizza, è al valore del massimale di polizza, come richie-
sto, che deve farsi riferimento per individuare il valore della causa.
Nessun fondamento può trovare, poi, la tesi secondo cui il valore sarebbe costituito dalla differenza tra il massimale della polizza con le e CP_3
Con quello della polizza con la , non essendo stato fatto alcun riferimento dal ad una tale limitazione della pretesa nei confronti Pt_1
dell'appellata.
All'importo calcolato secondo lo scaglione oggetto di contestazione, poi,
tenuto conto “della natura documentale della controversia e del modesto impegno difensivo richiesto” il Tribunale ha applicato il coefficiente ridut-
tivo del 30% ai compensi previsti per le prime due fasi, e del 40% a quelli delle altre due fasi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-
tivo (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valore minimo).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribuna- Parte_4 Controparte_1
le di Palermo del 12.3.2024.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €
1.984,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
- 4 - Corte di Appello di Palermo quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 24.1.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Corte di Appello di Palermo