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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1812/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Alessandra Pesci Giudice
Dott. Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 07/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ZIMBONE ANTONIO TONI
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. SIMIONI ALFONSO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande formulate dal ricorrente e delle difese e richieste avanzate dalla
1 convenuta;
preso atto che all'udienza del 01.07.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo, di seguito riportato:
“- Il signor dovrà concorrere al mantenimento della signora ZI versando Pt_1
l'assegno mensile di euro 150,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, con decorrenza dalla data odierna.
- Ferme le altre condizioni pattuite in sede di separazione.
- Spese di lite compensate.”
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
preso atto che all'udienza le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza rinunciando all'impugnazione della suddetta sentenza;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26/09/1986 a Nidau
(Svizzera) da e e trascritto al n. Parte_1 Controparte_1
15, Parte 2, Serie C, Anno 1987 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MINEO
(CT) alle seguenti condizioni:
1. Il signor dovrà concorrere al mantenimento della signora ZI Pt_1
versando l'assegno mensile di euro 150,00, somma da rivalutarsi annualmente
2 secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data odierna.
2. Ferme le altre condizioni pattuite in sede di separazione.
3. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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