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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1691/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXDM001377 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, LO NO ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica dell'IRPEF, anno 2019, (indicato in epigrafe) con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione i redditi dichiarati dal ricorrente per l'anno di imposta 2018 come proventi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere di ingegno sia proprie che di altri artisti, rettificando tali proventi come redditi diversi derivanti da “prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”.
Con un unico motivo il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione degli artt. 1 e 8 legge n. 633/1941 e art. 2579 c.c. Ha esposto di essere musicista e compositore;
di essere iscritto alla SIAE, all'associazione “Associazione_1” e alla casa discografica “Società_1
srl” dalle quali ha ricevuto compensi derivanti da diritti d'autore e dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno proprie e di terzi artisti. Per il ricorrente, gli anzidetti compensi costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 comma 2° lett. b) del TUIR, che sono stati indicati correttamente dalla SIAE alla causale “B” della certificazione unica. Invece, l'associazione “Associazione_1” e la casa discografica “Società_1 srl” hanno indicato, per errore, i compensi in questione alla causale “M” come “prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” che il contribuente ha rettificato nella propria dichiarazione 730.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, a sostegno del rigetto del ricorso, che i sostituti di imposta “Associazione_1” e “Società_1 srl” abbiano erogato compensi per opere a cui il contribuente ha preso parte in sede di esecuzione di talchè i redditi rientrano nella categoria “M” così come certificati dai sostituti di imposta.
Con memoria illustrativa il ricorrente ha sostenuto che l'art. 53 comma 2 lett. b) del TUIR non opera alcuna distinzione tra i diritti di autore e diritti connessi, con conseguente diritto alla riduzione della base imponibile prevista dall'art. 54 comma 8 del TUIR
All'udienza del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione, oggetto del contendere, riguarda l'inquadramento fiscale dei compensi erogati al contribuente dai sostituti di imposta “Associazione_1” e “Società_1 srl” da questi indicati alla causale
“M” delle certificazioni uniche come “prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”.
Mette conto rilevare che l'art. 53 comma 2 lett. b) del TUIR – invocato dal ricorrente - considera redditi di lavoro autonomo…i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Il successivo art. 54, comma 8 prevede una tassazione al netto di alcune deduzioni forfettarie.
Il primo comma del citato art. 53 TUIR qualifica redditi di lavoro autonomo “quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo
VI….”. L'art. 67 comma 1 lett. g) TUIR qualifica come redditi diversi quelli “derivanti dall'utilizzazione economica di opere di ingegno… salvo il disposto della lett. b) del comma 2 dell'art. 53”, inciso, questo, che impone di escludere dai redditi diversi quelli costituiti da compensi derivanti dalla stessa tipologia di prestazione professionale ma svolta in modo abituale.
Per costante orientamento giurisprudenziale, ai fini fiscali, l'espressione esercizio per professione abituale dell'attività va intesa come esercizio dell'attività in via abituale, cioè non meramente occasionale. Occorre, quindi, che l'attività sia svolta con caratteri di stabilita e regolarità che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, anche se non necessariamente con rigorosa continuità (cfr. Cass. sent. n. 1603 del
16/1/2024; Cass. sent. n. 6853/2016).
Sulla base delle disposizioni normative indicate, il ricorso è infondato.
E' incontroverso in atti che nelle certificazioni uniche i sostituti di imposta “Associazione_1” e “Società_1
srl” hanno dichiarato che i compensi erogati al contribuente derivano da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
A fronte delle anzidette certificazione uniche, il contribuente, cui incombe l'onere probatorio, non ha fornito elementi probatori atti a dimostrare che compensi in questione siano riconducibili a prestazioni professionali di lavoro autonomo esercitato in forma continuativa e come tali costituenti reddito di lavoro autonomo ai sensi del combinato disposto normativo di cui all'art. 53 commi 1 e 2 lett. b) del TUIR in precedenza indicato.
Invero, non depongono in tal senso la richiesta di iscrizione all'associazione “Associazione_1” e il contratto con la casa discografica “Società_1 srl” (versati in atti) giacchè non consentono di determinare se la prestazione professionale sia stata abituale o occasionale.
In assenza di una certificazione unica correttiva trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge, è irrilevante, sotto il profilo probatorio, la lettera della casa discografica Società_1 srl datata 19/11/2024 (versata in atti dal contribuente) con la quale l'anzidetto sostituto di imposta ha dichiarato che, in relazione alle certificazioni uniche degli anni di imposta dal 2019 al 2023, “nella tipologia del reddito è stato erroneamente inserito il codice “M” anziché il codice corretto “B” trattandosi di royalties su opere dell'ingegno”.
In forza delle considerazioni esposte, vanno considerati redditi diversi, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett.
g) TUIR, i compensi erogati al contribuente dai sostituti di imposta (“Associazione_1” e “Società_1 srl”) in quanto si trattano di compensi derivanti sì dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno proprie o di terzi artisti ma svolta in modo occasionale, come attestato nelle certificazioni uniche, non smentite in atti da elementi di segno contrario.
La soccombenza segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, sezione 2°, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 150,00 oltre oneri accessori in favore della parte resistente. Catania 27/1/2026 Il Giudice
(dott.ssa Carmela La Rosa)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXDM001377 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, LO NO ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica dell'IRPEF, anno 2019, (indicato in epigrafe) con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione i redditi dichiarati dal ricorrente per l'anno di imposta 2018 come proventi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere di ingegno sia proprie che di altri artisti, rettificando tali proventi come redditi diversi derivanti da “prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”.
Con un unico motivo il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione degli artt. 1 e 8 legge n. 633/1941 e art. 2579 c.c. Ha esposto di essere musicista e compositore;
di essere iscritto alla SIAE, all'associazione “Associazione_1” e alla casa discografica “Società_1
srl” dalle quali ha ricevuto compensi derivanti da diritti d'autore e dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno proprie e di terzi artisti. Per il ricorrente, gli anzidetti compensi costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 comma 2° lett. b) del TUIR, che sono stati indicati correttamente dalla SIAE alla causale “B” della certificazione unica. Invece, l'associazione “Associazione_1” e la casa discografica “Società_1 srl” hanno indicato, per errore, i compensi in questione alla causale “M” come “prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” che il contribuente ha rettificato nella propria dichiarazione 730.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, a sostegno del rigetto del ricorso, che i sostituti di imposta “Associazione_1” e “Società_1 srl” abbiano erogato compensi per opere a cui il contribuente ha preso parte in sede di esecuzione di talchè i redditi rientrano nella categoria “M” così come certificati dai sostituti di imposta.
Con memoria illustrativa il ricorrente ha sostenuto che l'art. 53 comma 2 lett. b) del TUIR non opera alcuna distinzione tra i diritti di autore e diritti connessi, con conseguente diritto alla riduzione della base imponibile prevista dall'art. 54 comma 8 del TUIR
All'udienza del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione, oggetto del contendere, riguarda l'inquadramento fiscale dei compensi erogati al contribuente dai sostituti di imposta “Associazione_1” e “Società_1 srl” da questi indicati alla causale
“M” delle certificazioni uniche come “prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”.
Mette conto rilevare che l'art. 53 comma 2 lett. b) del TUIR – invocato dal ricorrente - considera redditi di lavoro autonomo…i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Il successivo art. 54, comma 8 prevede una tassazione al netto di alcune deduzioni forfettarie.
Il primo comma del citato art. 53 TUIR qualifica redditi di lavoro autonomo “quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo
VI….”. L'art. 67 comma 1 lett. g) TUIR qualifica come redditi diversi quelli “derivanti dall'utilizzazione economica di opere di ingegno… salvo il disposto della lett. b) del comma 2 dell'art. 53”, inciso, questo, che impone di escludere dai redditi diversi quelli costituiti da compensi derivanti dalla stessa tipologia di prestazione professionale ma svolta in modo abituale.
Per costante orientamento giurisprudenziale, ai fini fiscali, l'espressione esercizio per professione abituale dell'attività va intesa come esercizio dell'attività in via abituale, cioè non meramente occasionale. Occorre, quindi, che l'attività sia svolta con caratteri di stabilita e regolarità che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, anche se non necessariamente con rigorosa continuità (cfr. Cass. sent. n. 1603 del
16/1/2024; Cass. sent. n. 6853/2016).
Sulla base delle disposizioni normative indicate, il ricorso è infondato.
E' incontroverso in atti che nelle certificazioni uniche i sostituti di imposta “Associazione_1” e “Società_1
srl” hanno dichiarato che i compensi erogati al contribuente derivano da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
A fronte delle anzidette certificazione uniche, il contribuente, cui incombe l'onere probatorio, non ha fornito elementi probatori atti a dimostrare che compensi in questione siano riconducibili a prestazioni professionali di lavoro autonomo esercitato in forma continuativa e come tali costituenti reddito di lavoro autonomo ai sensi del combinato disposto normativo di cui all'art. 53 commi 1 e 2 lett. b) del TUIR in precedenza indicato.
Invero, non depongono in tal senso la richiesta di iscrizione all'associazione “Associazione_1” e il contratto con la casa discografica “Società_1 srl” (versati in atti) giacchè non consentono di determinare se la prestazione professionale sia stata abituale o occasionale.
In assenza di una certificazione unica correttiva trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge, è irrilevante, sotto il profilo probatorio, la lettera della casa discografica Società_1 srl datata 19/11/2024 (versata in atti dal contribuente) con la quale l'anzidetto sostituto di imposta ha dichiarato che, in relazione alle certificazioni uniche degli anni di imposta dal 2019 al 2023, “nella tipologia del reddito è stato erroneamente inserito il codice “M” anziché il codice corretto “B” trattandosi di royalties su opere dell'ingegno”.
In forza delle considerazioni esposte, vanno considerati redditi diversi, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett.
g) TUIR, i compensi erogati al contribuente dai sostituti di imposta (“Associazione_1” e “Società_1 srl”) in quanto si trattano di compensi derivanti sì dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno proprie o di terzi artisti ma svolta in modo occasionale, come attestato nelle certificazioni uniche, non smentite in atti da elementi di segno contrario.
La soccombenza segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania, sezione 2°, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 150,00 oltre oneri accessori in favore della parte resistente. Catania 27/1/2026 Il Giudice
(dott.ssa Carmela La Rosa)