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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 8622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8622 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 646/2025 R.G.
posto che con decreto del 16.01.2025 l'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 20.11.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe C.F._1 Natale
- ricorrente -
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
- contumace -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.01.2025, il ricorrente ha dedotto di “aver svolto servizio, in favore dell'amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati”:
- annualità 2020/2021 – presso Ist Prof Per i Servizi Alberghieri e Ristorazione I.P.S.S.E.O.A. Aurelio Saffi Firenze Codice FIRH01000P;
- annualità 2021/2022 – presso Istituto Superiore Morante Ginori Conti Firenze Codice FIIS004008;
- annualità 2022/2023 – presso Istituto Tecnico Industriale Giancarlo Vallauri Velletri Codice RMTF200009;
- annualità 2023/2024 – presso Istituto Comprensivo Enrico Pestalozzi Pomezia Codice RMIC8A9001;
- annualità 2024/2025 – presso Istituto Superiore ISIS Rita VI Montalcini Quarto Codice NAIS03700Q; Lamenta: a) che non gli è stata riconosciuta la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, del valore annuo di € 500,00, cui all'art.1, comma 121, della L. n.107/2015;
1 b) che tale mancato riconoscimento è privo di giustificazione, oltre che contrario anche alla normativa comunitaria. Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir riconoscere il proprio diritto a percepire la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del convenuto all'erogazione della stessa, CP_1 del valore annuo di € 500,00 cui all'art.1, comma 121, della L. n.107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ed in via subordinata condannare il al pagamento della somma di € 2.500,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; vinte le spese di lite con attribuzione.
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta.
*** In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
, stante la mancata costituzione dello stesso nonostante la regolare notifica del ricorso.
[...]
La domanda è inammissibile.
A norma dell'art. 414 cpc, il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
L'esigenza di completezza e specificità dell'atto introduttivo della lite, va, nel rito del lavoro, intesa in modo particolarmente rigoroso in quanto funzionalmente collegata ad un processo che si fonda su un regime di rigide preclusioni e decadenze.
Nel caso in esame, il ricorso è totalmente carente “dei fatti … sui quali si fonda la domanda”.
L'istante, infatti, si è limitato ad allegare di aver sottoscritto dei contratti a termine in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2024, senza dunque dedurre:
- se per ciascun anno scolastici ha sottoscritto uno o più contratti a termine;
- in ogni caso, la data di inizio ed il termine finale di ciascuno dei contratti.
Prima ancora il ricorrente neppure ha dedotto che tipo di attività ha svolto (docente, ata, ecc.).
In sostanza, l'istante, non ha allegato gli elementi necessari al fine di consentire al Tribunale di valutare la sussistenza della lamentata violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999.
Ed invero, anche a voler ritenere implicito che l'istante abbia lavorato quale docente, nell'ipotesi in cui si vertesse in casi di supplenze brevi e saltuarie, deve prendersi atto della recentissima sentenza del 3.7.2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-268/2024, che ha affermato che:
2 - “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”
- “Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, e C-270/22, EU:C:2023:933, punto Controparte_1 CP_3 68)”.
Per tali tipi di supplenze, dunque, il giudice è tenuto a valutare se nel caso specifico (in ragione, a titolo meramente esemplificativo, della durata e delle ore della supplenza) il mancato riconoscimento della c.d. carta docente è o meno illegittimo;
valutazione che, per quanto innanzi esposto, nel caso in esame non è possibile in ragione della mancata esposizione dei suindicati fatti sui quali si fonda la domanda.
Né le suindicate carenze allegatorie potrebbero essere sanate dalla produzione documentale.
I documenti, infatti, hanno la sola funzione di provare i fatti allegati in ricorso e, dunque, non possono integrare lo stesso.
Per tali motivi, deve concludersi per la nullità del ricorso e, dunque, per l'inammissibilità della domanda.
Quanto, infine, ai compensi di lite, stante la contumacia del convenuto, nulla deve CP_1 essere statuito al riguardo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda;
b) nulla per i compensi di lite.
Si comunichi.
In Napoli, il 22.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 646/2025 R.G.
posto che con decreto del 16.01.2025 l'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 20.11.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
nato ad [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe C.F._1 Natale
- ricorrente -
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
- contumace -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.01.2025, il ricorrente ha dedotto di “aver svolto servizio, in favore dell'amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati”:
- annualità 2020/2021 – presso Ist Prof Per i Servizi Alberghieri e Ristorazione I.P.S.S.E.O.A. Aurelio Saffi Firenze Codice FIRH01000P;
- annualità 2021/2022 – presso Istituto Superiore Morante Ginori Conti Firenze Codice FIIS004008;
- annualità 2022/2023 – presso Istituto Tecnico Industriale Giancarlo Vallauri Velletri Codice RMTF200009;
- annualità 2023/2024 – presso Istituto Comprensivo Enrico Pestalozzi Pomezia Codice RMIC8A9001;
- annualità 2024/2025 – presso Istituto Superiore ISIS Rita VI Montalcini Quarto Codice NAIS03700Q; Lamenta: a) che non gli è stata riconosciuta la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, del valore annuo di € 500,00, cui all'art.1, comma 121, della L. n.107/2015;
1 b) che tale mancato riconoscimento è privo di giustificazione, oltre che contrario anche alla normativa comunitaria. Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir riconoscere il proprio diritto a percepire la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del convenuto all'erogazione della stessa, CP_1 del valore annuo di € 500,00 cui all'art.1, comma 121, della L. n.107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ed in via subordinata condannare il al pagamento della somma di € 2.500,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; vinte le spese di lite con attribuzione.
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta.
*** In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
, stante la mancata costituzione dello stesso nonostante la regolare notifica del ricorso.
[...]
La domanda è inammissibile.
A norma dell'art. 414 cpc, il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
L'esigenza di completezza e specificità dell'atto introduttivo della lite, va, nel rito del lavoro, intesa in modo particolarmente rigoroso in quanto funzionalmente collegata ad un processo che si fonda su un regime di rigide preclusioni e decadenze.
Nel caso in esame, il ricorso è totalmente carente “dei fatti … sui quali si fonda la domanda”.
L'istante, infatti, si è limitato ad allegare di aver sottoscritto dei contratti a termine in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2024, senza dunque dedurre:
- se per ciascun anno scolastici ha sottoscritto uno o più contratti a termine;
- in ogni caso, la data di inizio ed il termine finale di ciascuno dei contratti.
Prima ancora il ricorrente neppure ha dedotto che tipo di attività ha svolto (docente, ata, ecc.).
In sostanza, l'istante, non ha allegato gli elementi necessari al fine di consentire al Tribunale di valutare la sussistenza della lamentata violazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999.
Ed invero, anche a voler ritenere implicito che l'istante abbia lavorato quale docente, nell'ipotesi in cui si vertesse in casi di supplenze brevi e saltuarie, deve prendersi atto della recentissima sentenza del 3.7.2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-268/2024, che ha affermato che:
2 - “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”
- “Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, e C-270/22, EU:C:2023:933, punto Controparte_1 CP_3 68)”.
Per tali tipi di supplenze, dunque, il giudice è tenuto a valutare se nel caso specifico (in ragione, a titolo meramente esemplificativo, della durata e delle ore della supplenza) il mancato riconoscimento della c.d. carta docente è o meno illegittimo;
valutazione che, per quanto innanzi esposto, nel caso in esame non è possibile in ragione della mancata esposizione dei suindicati fatti sui quali si fonda la domanda.
Né le suindicate carenze allegatorie potrebbero essere sanate dalla produzione documentale.
I documenti, infatti, hanno la sola funzione di provare i fatti allegati in ricorso e, dunque, non possono integrare lo stesso.
Per tali motivi, deve concludersi per la nullità del ricorso e, dunque, per l'inammissibilità della domanda.
Quanto, infine, ai compensi di lite, stante la contumacia del convenuto, nulla deve CP_1 essere statuito al riguardo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda;
b) nulla per i compensi di lite.
Si comunichi.
In Napoli, il 22.11.2025
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