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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3337/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, nel presente procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente SENTENZA T R A
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIA TE MAZZEI, domiciliata come in atti ricorrente E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, domiciliato come in atti;
Resistente OGGETTO: indebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.10.2019 parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' con missiva del 11.03.2019 e, ancor prima, del CP_1
26.09.2017, con cui è stato comunicato a suo carico un debito di € 15.414,09 per prestazioni non spettanti sulla pensione di categoria INVCIV n. 07025657 per gli anni dal 2011 al 2015. Più segnatamente ha dedotto l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo e per intervenuta decadenza annuale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 412/1991. Si è costituito , confermando la legittimità del proprio operato e contestando, nel merito, CP_1 la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, ha dedotto che a seguito di visita di revisione la prestazione è stata revocata a partire da aprile 2011, ciò in virtù del verbale con data domanda 09.03.2011. La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, il Giudicante, previa verifica della comunicazione alle parti del decreto con cui è stata fissata la trattazione in modalità “cartolare”, decide la causa con sentenza sulla base delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate, in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025, solo da parte ricorrente.
1 La domanda va rigettata per i motivi che seguono. È da premettere che nella fattispecie non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo CP_1 della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale. Difatti, il presente giudizio non ha a oggetto l'atto o il provvedimento amministrativo emesso dall' bensì l'accertamento del CP_1 debito in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge. Nel caso di specie, quindi, non sussiste alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' CP_1 in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale e assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge una funzione di mero accertamento. In definitiva, quindi, CP_1 si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1 individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006). Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). Ne discende che restano estranei al thema decidendum tutti i profili inerenti eventuali irregolarità del procedimento amministrativo. Venendo al caso di specie, si osserva quanto segue. Parte resistente ha prodotto in giudizio il verbale redatto dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (visita di revisione del 26/06/2012) con il quale è stato accertato il venir meno del requisito sanitario previsto per l'erogazione della pensione di invalidità civile (essendo stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 55%, con decorrenza dal 09/03/2011). Pertanto, l'indebito oggetto del giudizio trova la sua causale non nel superamento di requisiti reddituali, ma nel venir meno dei requisiti sanitari relativi a una prestazione assistenziale di cui la parte è stata titolare dal 1° aprile 2009 fino al mese di aprile dell'anno 2011. In altre parole, viene in luce un'ipotesi avente a oggetto la ripetibilità delle somme corrisposte a seguito di sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario in ragione di intervenuta revisione. Pertanto, occorre richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha, infatti, sempre precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione
2 in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Resta, pertanto, ferma l'inapplicabilità all'indebito assistenziale della disciplina generale di cui agli artt. 52, L. 88/1989 e 13, L. n. 412/1991, che si riferisce espressamente al solo indebito previdenziale, dovendosi, però, fare riferimento al diverso principio che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a ingenerare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile. Lo stesso Giudice delle leggi ha chiarito, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina - che opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. ordinanze n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000). Ancora, la Corte ha rilevato, in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del D.L. n. 323/96, convertito in L. n. 425/96, come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale […] nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica. Con riferimento alle somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre, quindi, il
“problema della ripetibilità” – si è espressa la Corte Costituzionale (cfr. n. 448 del 2000), evidenziando la necessità di considerare pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' : nel dettaglio, CP_1 la Corte ha messo in luce l'intento della legge di evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”, di talché la ratio di non gravare, tramite la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1”. Più di recente, e con riferimento a ipotesi identica a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ha affrontato la questione riguardante in via specifica la rilevanza della comunicazione all'assicurato del verbale sanitario di mancata conferma del requisito sanitario. Nello specifico, la Corte – ribadita la regola secondo cui in materia assistenziale la revoca della prestazione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento – ha affermato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito
3 sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 24180 del 2022). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha in nessun modo eccepito, nel ricorso introduttivo, di non aver mai ricevuto comunicazione del verbale di revisione, che deve pertanto ritenersi incontestata. Né del resto, ha fornito nessuna allegazione circa la sussistenza in concreto di una situazione idonea a ingenerare legittimo affidamento, limitandosi a invocare l'applicabilità – già sopra smentita – dell'art. 13, L. n. 412/1991. A tal riguardo, giova solo precisare come, in primo luogo, tale situazione vada descritta e provata da colui che agisce in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa restitutoria, non potendo ritenersi sussistente in re ipsa in ragione della mera erogazione delle somme indebite, e come, dall'altro, il legittimo affidamento sia cosa ben diversa dal dolo dell'assicurato, atteso che quest'ultimo si concretizza nella coscienza e volontà decettiva, mentre il primo si traduce in una condizione caratterizzata dall'assenza di mala fede, corrispondente a un comportamento attivo od omissivo dell' idoneo a indurre CP_1
l'accipiens in errore e/o a ingenerare nello stesso fiducia circa il diritto alla percezione della prestazione. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, pertanto, il ricorso va rigettato. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA per intero le spese di lite.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 26.11.2025 La Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, nel presente procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente SENTENZA T R A
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIA TE MAZZEI, domiciliata come in atti ricorrente E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, domiciliato come in atti;
Resistente OGGETTO: indebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04.10.2019 parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' con missiva del 11.03.2019 e, ancor prima, del CP_1
26.09.2017, con cui è stato comunicato a suo carico un debito di € 15.414,09 per prestazioni non spettanti sulla pensione di categoria INVCIV n. 07025657 per gli anni dal 2011 al 2015. Più segnatamente ha dedotto l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo e per intervenuta decadenza annuale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 412/1991. Si è costituito , confermando la legittimità del proprio operato e contestando, nel merito, CP_1 la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto. In particolare, ha dedotto che a seguito di visita di revisione la prestazione è stata revocata a partire da aprile 2011, ciò in virtù del verbale con data domanda 09.03.2011. La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, il Giudicante, previa verifica della comunicazione alle parti del decreto con cui è stata fissata la trattazione in modalità “cartolare”, decide la causa con sentenza sulla base delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate, in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025, solo da parte ricorrente.
1 La domanda va rigettata per i motivi che seguono. È da premettere che nella fattispecie non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di accertamento negativo CP_1 della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale. Difatti, il presente giudizio non ha a oggetto l'atto o il provvedimento amministrativo emesso dall' bensì l'accertamento del CP_1 debito in presenza di tutti i requisiti previsti direttamente dalla legge. Nel caso di specie, quindi, non sussiste alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
Occorre evidenziare, in via generale, che i provvedimenti amministrativi emessi dall' CP_1 in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale, non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, ma costituiscono meri atti ricognitivi, con la sola funzione di certazione o di mero accertamento dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale e assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione per cui l' svolge una funzione di mero accertamento. In definitiva, quindi, CP_1 si tratta di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1 individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006). Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). Ne discende che restano estranei al thema decidendum tutti i profili inerenti eventuali irregolarità del procedimento amministrativo. Venendo al caso di specie, si osserva quanto segue. Parte resistente ha prodotto in giudizio il verbale redatto dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (visita di revisione del 26/06/2012) con il quale è stato accertato il venir meno del requisito sanitario previsto per l'erogazione della pensione di invalidità civile (essendo stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 55%, con decorrenza dal 09/03/2011). Pertanto, l'indebito oggetto del giudizio trova la sua causale non nel superamento di requisiti reddituali, ma nel venir meno dei requisiti sanitari relativi a una prestazione assistenziale di cui la parte è stata titolare dal 1° aprile 2009 fino al mese di aprile dell'anno 2011. In altre parole, viene in luce un'ipotesi avente a oggetto la ripetibilità delle somme corrisposte a seguito di sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario in ragione di intervenuta revisione. Pertanto, occorre richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha, infatti, sempre precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione
2 in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Resta, pertanto, ferma l'inapplicabilità all'indebito assistenziale della disciplina generale di cui agli artt. 52, L. 88/1989 e 13, L. n. 412/1991, che si riferisce espressamente al solo indebito previdenziale, dovendosi, però, fare riferimento al diverso principio che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a ingenerare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile. Lo stesso Giudice delle leggi ha chiarito, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina - che opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. ordinanze n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000). Ancora, la Corte ha rilevato, in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del D.L. n. 323/96, convertito in L. n. 425/96, come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale […] nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica. Con riferimento alle somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre, quindi, il
“problema della ripetibilità” – si è espressa la Corte Costituzionale (cfr. n. 448 del 2000), evidenziando la necessità di considerare pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' : nel dettaglio, CP_1 la Corte ha messo in luce l'intento della legge di evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”, di talché la ratio di non gravare, tramite la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1”. Più di recente, e con riferimento a ipotesi identica a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ha affrontato la questione riguardante in via specifica la rilevanza della comunicazione all'assicurato del verbale sanitario di mancata conferma del requisito sanitario. Nello specifico, la Corte – ribadita la regola secondo cui in materia assistenziale la revoca della prestazione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento – ha affermato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito
3 sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 24180 del 2022). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha in nessun modo eccepito, nel ricorso introduttivo, di non aver mai ricevuto comunicazione del verbale di revisione, che deve pertanto ritenersi incontestata. Né del resto, ha fornito nessuna allegazione circa la sussistenza in concreto di una situazione idonea a ingenerare legittimo affidamento, limitandosi a invocare l'applicabilità – già sopra smentita – dell'art. 13, L. n. 412/1991. A tal riguardo, giova solo precisare come, in primo luogo, tale situazione vada descritta e provata da colui che agisce in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa restitutoria, non potendo ritenersi sussistente in re ipsa in ragione della mera erogazione delle somme indebite, e come, dall'altro, il legittimo affidamento sia cosa ben diversa dal dolo dell'assicurato, atteso che quest'ultimo si concretizza nella coscienza e volontà decettiva, mentre il primo si traduce in una condizione caratterizzata dall'assenza di mala fede, corrispondente a un comportamento attivo od omissivo dell' idoneo a indurre CP_1
l'accipiens in errore e/o a ingenerare nello stesso fiducia circa il diritto alla percezione della prestazione. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, pertanto, il ricorso va rigettato. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA per intero le spese di lite.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 26.11.2025 La Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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