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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/10/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3613/2019 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 8.10.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3613/2019 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Severo alla via M. del Giudice n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mastrangelo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in San Severo alla via Umberto Fraccacreta n.78, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Tancredi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA – TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.5.2019, Parte_1 costituitasi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 579/2019, emesso il 5.4.2019 e notificato in pari data, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo,
Concessa la provvisoria esecuzione parziale ex art. 648 c.p.c., istruito il processo con l'escussione dei testi ed in via documentale, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va superata l'eccezione sollevata dall'opposta relativa all'inesistenza della notifica per erronea allegazione alla relata di notifica del
“file pdf privo della c.d.estensione xml”.
L'ordinanza evocata dal ricorrente, a supporto dell'argomentazione sull'inesistenza della notifica la cui prova viene fornita in giudizio con estensioni diverse dal formato “.eml” o “.msg”, è l'ordinanza interlocutoria n. 20672 del 2017, di rimessione alle Sezioni Unite della questione.
Le Sez. Un. 10266/2018 hanno risposto al solo quesito relativo alla valenza della firma digitale cd. PADES, ritenendola equivalente alla firma cd. CADES, ma hanno ritenuto assorbita la questione sul regime di inesistenza, nullità
o mera irregolarità dei file nativi digitali depositati in violazione delle regole tecniche che disciplinano il processo civile telematico.
Successivamente, Cass. Civ. n. 16189/2023 ha evidenziato che “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme
Proc. n. 3613/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile
2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del
1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit.
(nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art.
9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione”.
La Corte di cassazione, quindi, con ragionamento del tutto condivisibile ha escluso l'inesistenza della notifica ex art. 3-bis L. 53/94, provata con file in formato .PDF, aderendo all'orientamento della nullità.
Tale orientamento è stato poi successivamente confermato (cfr. Cass. Civ.
n. 30082 del 30/10/2023 e Cass. Civ. n. 4902 del 23/02/2024).
L'eccezione di inesistenza della notifica deve quindi essere rigettata, in quanto la stessa deve considerarsi nulla e, pertanto, sanata dalla costituzione di parte opposta.
Nel merito va rilevato quanto segue.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 14.121,50, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto a saldo della fattura n. 207 del 2018, per la fornitura di calcestruzzo.
L'opposta ha depositato la fattura, tutti i DDT e la PEC di sollecito per il pagamento della fattura.
L'opponente, dal canto suo, ha contestato la quantità e la qualità del calcestruzzo, disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai DDT “da
Proc. n. 3613/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
parte del legale rappresentante pro-tempore e/o di persona di sua fiducia”.
Secondo lo scrivente magistrato, l'opposizione avrebbe potuto essere rigettata anche sulla sola base del compendio probatorio in atti, senza nemmeno l'ascolto dei testi e l'interrogatorio formale deferito
Innanzitutto, se è vero che la fattura non integra prova piena in quanto atto unilateralmente formato da una delle parti, è altrettanto vero che se, come nel caso di specie, è stata portata a conoscenza dell'asserito debitore, senza che quest'ultimo l'abbia contestata, la dinamica è tale da far sorgere una presunzione di fondatezza della pretesa, perché l'accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi esprimere anche con comportamenti concludenti (cfr. Cass. Civ. n. 10860/2007).
Quindi, in atti, non vi è una semplice fattura, ma una fattura che è stata portata a conoscenza dell'opponente e che da quest'ultimo non è stata contestata.
Unitamente alla fattura, inoltre, sono stati depositatati tutti i DDT che fungono la piena prova della consegna della merce, siccome sottoscritti dal ricevente.
Ora, è noto che le scritture private possono essere disconosciute, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., “solo da colui contro il quale sono state prodotte” il quale è tenuto a negare formalmente “la propria scrittura o la propria sottoscrizione”; il che significa che le scritture private possono essere disconosciute solo dai firmatari.
Dato che i DDT possono essere sottoscritti anche da soggetti diversi del l.r.p.t., perché tutti i “commessi”, ai sensi dell'art. 2210 cod. civ. hanno la facoltà di ricevere le merci, qualora addetti alle relative operazioni, è evidente che il l.r.p.t. della società parte in causa, non può disconoscere i
DDT che non sono stati da egli sottoscritti.
Dinnanzi alla prova della consegna fornita a mezzo di DDT, quindi, la parte contro i quali tali documenti sono prodotti, non può limitarsi a disconoscerli, non essendo stati da essa sottoscritti e dovendo, piuttosto, fornire prove contraria.
Tuttavia, nel caso in esame, a fronte della prova dell'adempimento fornita
Proc. n. 3613/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
da parte opposta a mezzo dei DDT, l'opponente non ha offerto alcuna prova contraria.
Già ciò sarebbe stato sufficiente al rigetto dell'opposizione.
Il precedente titolare della causa ha nondimeno ritenuto di ascoltare i testi,
i quali hanno rilasciato dichiarazioni coerenti con la documentazione in atti, confermando la consegna della merce nella misura indicata dai DDT. Anche in sede di interrogatorio formale non sono emersi elementi contrastanti con i fatti dedotti in causa.Infine, la contestazione sui difetti di qualità della merce, oltre che formulata in maniera generica, è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Avendo, quindi, l'opposta provato il titolo (Cass. Civ. Sez. Un. n.
13533/2001) e non avendo l'opponente provato di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'opponente, siccome soccombente, va condannato, in favore dell'opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte ai valori medi
(art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad €
26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.),
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. in accoglimento della domanda monitoria, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
579/2019;
B. condanna l'opponente, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di
Proc. n. 3613/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
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lite del presente giudizio, pari all'importo di €€ 5.077,00, dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 3613/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 8.10.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 3613/2019 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in San Severo alla via M. del Giudice n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mastrangelo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in San Severo alla via Umberto Fraccacreta n.78, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Tancredi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA – TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.5.2019, Parte_1 costituitasi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 579/2019, emesso il 5.4.2019 e notificato in pari data, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo,
Concessa la provvisoria esecuzione parziale ex art. 648 c.p.c., istruito il processo con l'escussione dei testi ed in via documentale, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del
Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va superata l'eccezione sollevata dall'opposta relativa all'inesistenza della notifica per erronea allegazione alla relata di notifica del
“file pdf privo della c.d.estensione xml”.
L'ordinanza evocata dal ricorrente, a supporto dell'argomentazione sull'inesistenza della notifica la cui prova viene fornita in giudizio con estensioni diverse dal formato “.eml” o “.msg”, è l'ordinanza interlocutoria n. 20672 del 2017, di rimessione alle Sezioni Unite della questione.
Le Sez. Un. 10266/2018 hanno risposto al solo quesito relativo alla valenza della firma digitale cd. PADES, ritenendola equivalente alla firma cd. CADES, ma hanno ritenuto assorbita la questione sul regime di inesistenza, nullità
o mera irregolarità dei file nativi digitali depositati in violazione delle regole tecniche che disciplinano il processo civile telematico.
Successivamente, Cass. Civ. n. 16189/2023 ha evidenziato che “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme
Proc. n. 3613/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt.
3-bis, comma 3, e 9, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile
2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del
1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art.
3-bis legge cit.
(nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art.
9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione”.
La Corte di cassazione, quindi, con ragionamento del tutto condivisibile ha escluso l'inesistenza della notifica ex art. 3-bis L. 53/94, provata con file in formato .PDF, aderendo all'orientamento della nullità.
Tale orientamento è stato poi successivamente confermato (cfr. Cass. Civ.
n. 30082 del 30/10/2023 e Cass. Civ. n. 4902 del 23/02/2024).
L'eccezione di inesistenza della notifica deve quindi essere rigettata, in quanto la stessa deve considerarsi nulla e, pertanto, sanata dalla costituzione di parte opposta.
Nel merito va rilevato quanto segue.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 14.121,50, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto a saldo della fattura n. 207 del 2018, per la fornitura di calcestruzzo.
L'opposta ha depositato la fattura, tutti i DDT e la PEC di sollecito per il pagamento della fattura.
L'opponente, dal canto suo, ha contestato la quantità e la qualità del calcestruzzo, disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai DDT “da
Proc. n. 3613/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
parte del legale rappresentante pro-tempore e/o di persona di sua fiducia”.
Secondo lo scrivente magistrato, l'opposizione avrebbe potuto essere rigettata anche sulla sola base del compendio probatorio in atti, senza nemmeno l'ascolto dei testi e l'interrogatorio formale deferito
Innanzitutto, se è vero che la fattura non integra prova piena in quanto atto unilateralmente formato da una delle parti, è altrettanto vero che se, come nel caso di specie, è stata portata a conoscenza dell'asserito debitore, senza che quest'ultimo l'abbia contestata, la dinamica è tale da far sorgere una presunzione di fondatezza della pretesa, perché l'accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi esprimere anche con comportamenti concludenti (cfr. Cass. Civ. n. 10860/2007).
Quindi, in atti, non vi è una semplice fattura, ma una fattura che è stata portata a conoscenza dell'opponente e che da quest'ultimo non è stata contestata.
Unitamente alla fattura, inoltre, sono stati depositatati tutti i DDT che fungono la piena prova della consegna della merce, siccome sottoscritti dal ricevente.
Ora, è noto che le scritture private possono essere disconosciute, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., “solo da colui contro il quale sono state prodotte” il quale è tenuto a negare formalmente “la propria scrittura o la propria sottoscrizione”; il che significa che le scritture private possono essere disconosciute solo dai firmatari.
Dato che i DDT possono essere sottoscritti anche da soggetti diversi del l.r.p.t., perché tutti i “commessi”, ai sensi dell'art. 2210 cod. civ. hanno la facoltà di ricevere le merci, qualora addetti alle relative operazioni, è evidente che il l.r.p.t. della società parte in causa, non può disconoscere i
DDT che non sono stati da egli sottoscritti.
Dinnanzi alla prova della consegna fornita a mezzo di DDT, quindi, la parte contro i quali tali documenti sono prodotti, non può limitarsi a disconoscerli, non essendo stati da essa sottoscritti e dovendo, piuttosto, fornire prove contraria.
Tuttavia, nel caso in esame, a fronte della prova dell'adempimento fornita
Proc. n. 3613/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
da parte opposta a mezzo dei DDT, l'opponente non ha offerto alcuna prova contraria.
Già ciò sarebbe stato sufficiente al rigetto dell'opposizione.
Il precedente titolare della causa ha nondimeno ritenuto di ascoltare i testi,
i quali hanno rilasciato dichiarazioni coerenti con la documentazione in atti, confermando la consegna della merce nella misura indicata dai DDT. Anche in sede di interrogatorio formale non sono emersi elementi contrastanti con i fatti dedotti in causa.Infine, la contestazione sui difetti di qualità della merce, oltre che formulata in maniera generica, è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Avendo, quindi, l'opposta provato il titolo (Cass. Civ. Sez. Un. n.
13533/2001) e non avendo l'opponente provato di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'opponente, siccome soccombente, va condannato, in favore dell'opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte ai valori medi
(art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad €
26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.),
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. in accoglimento della domanda monitoria, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
579/2019;
B. condanna l'opponente, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di
Proc. n. 3613/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
lite del presente giudizio, pari all'importo di €€ 5.077,00, dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 3613/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 6