Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Teglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del decreto del Questore di Perugia Prot.: -OMISSIS- con il quale veniva archiviata per inammissibilità l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi uso venatorio presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. ES NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-, nei confronti del ricorrente, la Prefettura di Perugia ha disposto il divieto di detenzione delle armi e delle munizioni, in ragione della detenzione abusiva di munizioni, emersa in seguito a perquisizione nell’ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p. (violenza sessuale aggravata, in danno di minore di quattordici anni) e della gravità dei reati contestati.
1.1. Per detti ultimi delitti è stata comminata al ricorrente la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ex art. 444 c.p.p. con sentenza del GIP del Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-. Il ricorrente ha poi ottenuto la riabilitazione mediante provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Perugia n. -OMISSIS-.
1.2. Un patteggiamento è intervenuto anche per la contravvenzione ex art. 697, comma 1, c.p., con sentenza che il ricorrente assume essere passata in giudicato in data -OMISSIS-, con estinzione del reato per il decorso del tempo ex art. 445 c.p.p..
2. Prospettando dette sopravvenienze, il ricorrente ha chiesto il rinnovo del porto di fucile per uso venatorio, ma in data -OMISSIS- la Questura di Perugia ha dichiarato inammissibile l’istanza, in ragione del divieto tuttora vigente.
2.1. Il ricorrente ha impugnato detto ultimo provvedimento, deducendo - in relazione ad un motivo omnicomprensivo di Violazione e/o erronea applicazione degli art. 3, 10, 10 bis legge n.241 del 07.08.1990 e degli artt. 10, 11, 42, 43 del T.U.L.P.S, per eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento e di giusto procedimento, violazione delle garanzie partecipative, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti - in sostanza, che:
- la riabilitazione fa venir meno gli effetti della condanna e dunque anche l’effetto preclusivo al rilascio dei titoli di p.s., ed impone una rivalutazione della personalità ed affidabilità del richiedente alla luce della sua condotta più recente;
- vi è difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stati considerati gli elementi prospettati ai fini del rinnovo/rilascio del titolo (intervenuta riabilitazione, buona condotta).
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, argomentando diffusamente sulla rilevanza ostativa del divieto di detenzione e uso delle armi, tuttora vigente e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto.
4.1. Per giurisprudenza pacifica, il divieto di detenzione delle armi e delle munizioni costituisce atto presupposto della revoca o del diniego di rinnovo delle autorizzazioni di p.s. connesse alle armi, e rende doverosa la loro adozione quali atti strettamente consequenziali (cfr., tra le tante, TAR Umbria n. 488/2025, n. 442/2024 e n. 867/2022).
4.2. Non è in discussione che il divieto disposto nei confronti del ricorrente, di per sé non soggetto a termine di efficacia e superabile solo con un provvedimento espresso di segno contrario, sia tuttora vigente.
4.3. Ciò stante, la domanda di rinnovo della licenza di caccia, in quanto priva del fondamentale presupposto, non poteva che essere valutata inammissibile, così come disposto dalla Questura di Perugia con il provvedimento impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ES NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.