Art. 5.
All'onere derivante nell'esercizio 1957-58 dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 120.000.000, si provvedera' col normale stanziamento del cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.
All'onere derivante nell'esercizio 1957-58 dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 120.000.000, si provvedera' col normale stanziamento del cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.