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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 986/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2513/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_4elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 CONT. CONSORTIL 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.3.2024, depositato in pari data presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 293200239000715967, notificata il 19.2.2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di accertamento n. 29320160012387204; n 29320160058569077; n. 29320160069792359;
n. 29320180020119005; n 250TXNM002260; n. 250TXNM00002629 e n.
250TXNM001069, eccependo la nullità della notifica per omessa compilazione della relazione di notifica, l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza e la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione hanno contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente, producendo documentazione, e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di di impugnazione sono infondati.
Quanto al primo motivo (nullità della notifica per omessa compilazione della relazione di notifica), va detto che il ricorrente non denuncia di non avere ricevuto la cartella di pagamento, ma lamenta che in calce alla cartella la relata è in bianco, per cui tale omissione non può determinare l'inesistenza della notifica che secondo le Sezioni Uniti della Suprema Corte “è riservata ad ipotesi eccezionali quali la mancata consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e la mancata consegna dell'atto da parte di quest'ultimo al destinatario”. Si tratta, invece, posto che l'atto è stato consegnato, tutt'al più di una mera irregolarità formale sanata dal raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c.. Al riguardo la
Suprema Corte civile, sez. 5, con l'ordinanza n. 12981/2025 ha affermato che “ […] in tema di notificazione di cartella di pagamento, nel caso in cui al contribuente sia stata consegnata una copia della relata in bianco, per il medesimo non decorre il termine per impugnare, procrastinato “in limine” sino al successivo atto del procedimento di riscossione;
ma, qualora il medesimo impugni la cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, dovendo detto giudice procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito”.
Non coglie nel segno neppure il secondo e terzo motivo di impugnazione (omessa notifica degli atti presupposti, decadenza e prescrizione) posto che dagli atti prodotti in giudizio dai resistenti risulta che sia le cartelle che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati. Risulta, altresì, che, dopo la notifica delle singole cartelle e dei singoli avvisi di accertamento, sono state notificate, interrompendo così i termini di prescrizione, le intimazioni di pagamento n. 29320189017093158000 e n. 29320229013421206000, rispettivamente in data 27.5.2019 e 9.5.2023, con le quali si intimava il pagamento delle superiori cartelle di pagamento. Intimazioni non impugnate, le quali hanno avuto l'effetto di consolidare e rendere attuale il credito tributario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dei resistenti, liquidate in complessivi €. 500,00, per ognuno, oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi quanto a ADER in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2026
Giudice
NZ AT
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2513/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_4elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 IRPEF-ALTRO 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 CONT. CONSORTIL 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 293202339000715967 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.3.2024, depositato in pari data presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 293200239000715967, notificata il 19.2.2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di accertamento n. 29320160012387204; n 29320160058569077; n. 29320160069792359;
n. 29320180020119005; n 250TXNM002260; n. 250TXNM00002629 e n.
250TXNM001069, eccependo la nullità della notifica per omessa compilazione della relazione di notifica, l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza e la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione hanno contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente, producendo documentazione, e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di di impugnazione sono infondati.
Quanto al primo motivo (nullità della notifica per omessa compilazione della relazione di notifica), va detto che il ricorrente non denuncia di non avere ricevuto la cartella di pagamento, ma lamenta che in calce alla cartella la relata è in bianco, per cui tale omissione non può determinare l'inesistenza della notifica che secondo le Sezioni Uniti della Suprema Corte “è riservata ad ipotesi eccezionali quali la mancata consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e la mancata consegna dell'atto da parte di quest'ultimo al destinatario”. Si tratta, invece, posto che l'atto è stato consegnato, tutt'al più di una mera irregolarità formale sanata dal raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c.. Al riguardo la
Suprema Corte civile, sez. 5, con l'ordinanza n. 12981/2025 ha affermato che “ […] in tema di notificazione di cartella di pagamento, nel caso in cui al contribuente sia stata consegnata una copia della relata in bianco, per il medesimo non decorre il termine per impugnare, procrastinato “in limine” sino al successivo atto del procedimento di riscossione;
ma, qualora il medesimo impugni la cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, dovendo detto giudice procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito”.
Non coglie nel segno neppure il secondo e terzo motivo di impugnazione (omessa notifica degli atti presupposti, decadenza e prescrizione) posto che dagli atti prodotti in giudizio dai resistenti risulta che sia le cartelle che gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati. Risulta, altresì, che, dopo la notifica delle singole cartelle e dei singoli avvisi di accertamento, sono state notificate, interrompendo così i termini di prescrizione, le intimazioni di pagamento n. 29320189017093158000 e n. 29320229013421206000, rispettivamente in data 27.5.2019 e 9.5.2023, con le quali si intimava il pagamento delle superiori cartelle di pagamento. Intimazioni non impugnate, le quali hanno avuto l'effetto di consolidare e rendere attuale il credito tributario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dei resistenti, liquidate in complessivi €. 500,00, per ognuno, oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi quanto a ADER in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2026
Giudice
NZ AT