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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3116/2021 R.G.
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3116/2021 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO BO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Chiarini in Firenze, via Faentina, n. 272
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Saura Bardi e Michele Anichini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Firenze, via Micheli, n. 7
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“voglia il Tribunale di Firenze: - In via istruttoria ammettere la querela di falso avverso le risultanze della spedizione per compiuta giacenza di cui al plico versato in atti solo all'udienza del 13.9.2021 nel pagina 1 di 10 merito: - in tesi accertare e dichiarare la prescrizione del credito dell'Avv. e, Controparte_1 conseguentemente, che nulla è dovuto a quest'ultimo da parte di e, in ipotesi, Parte_1 rideterminare la somma dovuta, decurtati gli interessi legali maturati ingiustamente a danno dell'opponente che, per ca. 20 anni, non ha ricevuto richieste di pagamento. Con condanna dell'opposto alle spese di lite. In ogni caso, laddove il credito non dovesse essere ritenuto prescritto e ritenuta valida ed efficace l'interruzione della prescrizione, compensare le spese di lite in ragione del fatto che gli esiti della spedizione interruttiva della prescrizione sono stati esibiti per la prima volta dall'opposto in sede di udienza del 13.9.2021 e sono risultati contrari a quelli dichiarati prima della proposizione della presente opposizione”
Per il convenuto:
“conclude per la reiezione della domanda perché assolutamente infondata con vittoria di spese e onorari di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., adiva Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di estinzione per Controparte_1 prescrizione del credito intimato, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
L'attore deduceva in premessa: di aver ricevuto in data 23 dicembre 2023 presso la sua residenza in Svizzera, un atto di precetto con il quale gli intimava il pagamento di Controparte_1 euro 94.853,63 in forza della sentenza n. 2580/2001 emessa dal Tribunale di Firenze il 26 luglio 2001; che con tale intimidazione, parte creditrice dava atto di aver effettuato due tentativi di recupero del credito mediante la notifica di un precedente atto di precetto nel novembre 2003 e successiva diffida inviata a mezzo raccomandata internazionale a.r. del 26-29 luglio 2013.
Tanto premesso l'odierno attore deduceva la prescrizione del credito intimato, dato che, a suo avviso, dalla notifica dell'atto di precetto del 27 novembre 2003, nessuna raccomandata di diffida o altro atto interruttivo era intercorso nei successivi dieci anni. Anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza e viste le precarie condizioni di salute di la Pt_1 difesa di parte attrice chiedeva quindi disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, accertata l'estinzione per prescrizione dello stesso, dichiararsi inesistente il diritto del creditore intimante ad agire in executivis.
pagina 2 di 10 Fissata l'udienza per la discussione sull'istanza di sospensione in contraddittorio tra le parti, si costituiva nel sub-1 , il quale depositava in originale la lettera raccomandata di diffida Controparte_1 ricevuta dal destinatario in data 23 agosto 2013 con avviso di ricevimento sottoscritto da , Parte_1 con ciò deducendo la mancata maturazione dei termini prescrizionali. contestava quindi CP_1
l'esistenza del fumus boni iuris, concludendo per il rigetto dell'istanza di sospensione e della domanda proposta dall'attore.
Con provvedimento del primo dicembre 2021 a definizione del sub-1, il Tribunale, visti i documenti depositati da e ritenuto non sussistere il fumus della pretesa cautela, rigettava CP_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta da parte attrice.
In virtù della documentazione prodotta dalla convenuta, con prima memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore deduceva che dall'etichetta apposta sulla busta di spedizione, la raccomandata a.r. di diffida risultava “non ritirata” il che portava ad escludere che la lettera in questione fosse stata consegnata al destinatario;
per quanto sopra l'attore contestava l'autenticità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento, non riconoscendola come propria ed eccependo la carenza di prova fornita dall'attore in ordine alla corretta consegna della missiva di diffida in oggetto.
Parte attrice proponeva quindi querela di falso mentre il convenuto, pur riconoscendo la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, ribadiva che la raccomandata a.r. era in ogni caso giunta regolarmente all'indirizzo di Pt_1
Il Tribunale, ritenuto opportuno sottoporre alle parti la questione della ammissibilità della querela di falso avverso l'avviso di ricevimento, fissava l'udienza del 5 giugno 2024 al fine di consentire l'interpello della parte che aveva prodotto i documenti oggetto di querela: all'esito dell'udienza Parigino, pur confermando che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non apparteneva a dichiarava di volersi avvalere del documento e in conseguenza di ciò parte attrice Pt_1 insisteva per la querela di falso nei confronti della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento ed avverso altri documenti relativi alla spedizione.
Con ordinanza del 24 febbraio 2025 a definizione del sub-2, il Tribunale, ritenuta l'assenza dei presupposti di legge e la non rilevanza dell'istanza attorea, dichiarava non luogo a provvedere sia riguardo la querela di falso avverso l'avviso di ricevimento, sia di quella nei confronti dell'etichetta apposta sulla busta di spedizione.
Veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 maggio 2025, tenuta seconda la modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione pagina 3 di 10 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
Va anzitutto osservato che le parti non hanno provveduto al deposito delle proprie memorie conclusionali di replica entro i termini previsti ex art. 190 c.p.c., non trovando applicazione la sospensione dei termini feriali nelle ipotesi di opposizioni a precetto.
La definizione del presente giudizio di opposizione richiede l'accertamento dell'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di diffida e messa in mora trasmesso con raccomandata a.r. nel luglio del 2013 dal precettante nei confronti dell'odierno attore . Controparte_1 Parte_1
Va anzitutto fatto presente che in corso di causa parte convenuta ha prodotto, oltre al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 2580/01 resa dal Tribunale di Firenze in data 26 luglio 2001, la seguente documentazione: atto di precetto notificato a mezzo raccomandata a.r. n. 09298992604-5 in data 27 novembre 2003 (all. doc. 2); raccomandata internazionale a.r. n. RA399598568IT /
980080105346649169 del 23.8.2013 di diffida e messa in mora di parte debitrice inviata dall'avv. in data 29 luglio 2013, con relativa ricevuta di spedizione ed avviso di ricevimento (all. CP_2 doc. 3); atto di precetto su sentenza, notificato a mezzo raccomandata internazionale a.r. n.
RC103249545IT in data 23 dicembre 2020 (all. doc. 4).
Ciò posto, giova premettere che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. (ex multis Cass. 28 novembre 2013, n. 26708).
La ricevuta di spedizione dall'ufficio postale, nella specie una raccomandata internazionale a.r., anche nel caso ove manchi l'avviso di ricevimento, rappresenta infatti la prova certa della spedizione che, nella presente vicenda, si configura quale atto unilaterale di natura privata del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari;
nel caso in questione, trova quindi applicazione la disciplina propria dell'art. 1335 c.c. e pertanto la missiva si presume conosciuta dal destinatario se da lui conoscibile e non soltanto se materialmente appresa o effettivamente conosciuta.
Da quanto sopra consegue che, se il mittente dimostra di aver spedito una missiva all'indirizzo corretto del destinatario, sia che questa sia stata effettivamente consegnata o che la consegna sia stata pagina 4 di 10 tentata, l'onere di provare il contrario ricade in ogni caso sul destinatario stesso;
quest'ultimo, dunque, non dovrà solo dimostrare di non aver ricevuto la missiva, ma anche che la mancata ricezione è avvenuta per una causa a lui non imputabile.
Le regole generali che precedono, come riconosciuto dalla stessa opponente (cfr. comparsa conclusionale pag. 4), valgono anche per l'atto di costituzione in mora del debitore in conformità con quanto enunciato di giudici di legittimità per i quali “L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (Cass. n. 10058 del 2010).
Come atto di natura negoziale, esso produce i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinato (art. 1334 c.c.), e si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.). In particolare, la prescrizione del diritto è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto giudiziario all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (sul punto si veda Cass. SS.UU. n. 24822 del 09/12/2015): “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass. n. 4193/2025). Il necessario coordinamento tra gli artt.1334 e 1335 c.c. impone di ritenere che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, laddove contenga un atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento.
In caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, tuttavia, il giudice è chiamato a compiere una verifica dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile e tenuto conto della presunzione di cui pagina 5 di 10 all'art. 1335 c.c. per cui per cui la proposta, l'accettazione, la loro revoca e “ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona” (ossia anche l'intimazione ad adempiere) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (Cass. n. 31845/2022).
Giova altresì precisare che nel caso, come quello in oggetto, di notifica di atto non giudiziario a mezzo servizio postale, l'agente postale non ha l'onere di redigere una relata di notifica con indicazione delle generalità del destinatario dell'atto o di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna la raccomandata;
l'avviso di ricevimento in questo caso non è infatti un atto pubblico che fa piena prova delle attività compiute dall'agente postale e non vi è quindi fede privilegiata da superare.
La notifica risulterà dunque valida anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e la relativa sottoscrizione sia inintelligibile (ex multis Cass
n. 11708 del 2011), risultando sufficiente che il plico sia pervenuto all'indirizzo del destinatario e quindi da lui conosciuto stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile, come si è detto, solo se il destinatario dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 10131 del 2020).
A mente dell'articolo 1335 c.c., infatti, gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c. degli atti recettizi non giudiziari in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario, opera per il solo pagina 6 di 10 fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in difetto di prova contraria (Cass. n.
36397/2022).
Trattasi di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione e perché tale presunzione legale sia superata è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario e pertanto, in caso di contestazione in giudizio, occorre procedere ad un accertamento di fatto che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie.
Ciò posto ed applicando i principi suesposti alla presente vicenda, dalla ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale in data 29 luglio 2013, è provato oltre che non contestato, che parte creditrice ha regolarmente trasmesso la raccomandata a.r. di diffida e messa in mora presso l'esatto indirizzo del debitore in Lugano (Svizzera) via Monte Carmen n. 12, il quale, a sua volta, non ha fornito o documentato alcun elemento di prova tale di vincere la presunzione ex art. 1335 c.c., in ordine all'impossibilità di ricevere la raccomandata al suo indirizzo.
si è infatti limitato a sostenere di non aver siglato l'avviso di ricevimento e di non aver Pt_1 avuto conoscenza della missiva di diffida in quanto mai ritirata, senza tuttavia dedurre alcun motivo di incolpevole possibilità di prenderne cognizione (quale una assenza prolungata e documentata dalla propria residenza abituale in seguito ad esempio, considerate le condizioni di salute dell'attore, per un ricovero ospedaliero o per altro motivo), pur tuttavia confermando che la missiva in oggetto è stata inviata al suo effettivo indirizzo.
Tale pacifica circostanza determina la presunzione di conoscenza da parte del destinatario dell'atto pervenuto nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio della persona fisica)
o per una normale frequenza, risulta in concreto nella sua sfera di controllo;
la raccomandata a.r. in oggetto risulta quindi consegnata o comunque portata nella sfera di conoscibilità del destinatario il che porta all'irrilevanza dell'apposizione della firma sulla ricevuta di ritorno o del fatto che questa non sia riferibile al destinatario risultando falsa, come peraltro confermato dalla stessa convenuta.
Una volta accertato che, secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, il plico è stato consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, la circostanza, sostenuta dall'odierno attore, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la diffida di pagamento e di messa in mora risulta pertanto irrilevante.
pagina 7 di 10 Ai fini della definizione del presente giudizio e della validità della notifica, infatti, non rileva l'accertamento della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento in quanto, come si è visto, è sufficiente che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass. n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Alla luce dei motivi suesposti consegue il rigetto dell'istanza istruttoria, reiterata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, di querela di falso nei confronti della cartolina di ricevimento.
Come già osservato in precedenza, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede e, pertanto, non si è formata piena prova, superabile solo con querela di falso, che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia dell'attore; l'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita quindi di querela di falso che non può essere proposta qualora non incida sul contenuto sostanziale del documento (cfr. Cass. n. 19626 del 2020).
Ove fosse invece venuta in rilievo una notifica di atti giudiziari a mezzo posta, in difetto di menzione di un diverso destinatario che deve essere individuato nella relata, l'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, avrebbe avuto fede privilegiata quanto alla riconducibilità della sigla apposta al destinatario e, al fine di superare la prova legale, sarebbe stata necessaria la querela di falso.
Nella presente fattispecie, invece, una volta ribadito che la raccomandata si presume conosciuta dall'attore una volta giunta al suo indirizzo, in conformità con i principi giurisprudenziali in materia, consegue che il relativo avviso di ricevimento non è riferibile alla paternità di ma alla sua sfera di Pt_1 conoscenza, sicché a nulla rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata.
La falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, peraltro non contestata bensì confermata dalla stessa parte convenuta, non pregiudica dunque la presunzione di conoscenza fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della missiva in oggetto e l'invio della raccomandata in questione risulta, quindi, idoneo a fornire prova della interruzione della prescrizione.
Oltre a ciò, va ribadito che al momento della proposizione della querela di falso, parte attrice non ha soddisfatto i requisisti di legge previsti ex artt. 221 e ss. c.p.c. ed in particolare quanto disposto dal comma 2 dell'art. 221 c.p.c., che stabilisce che “la querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”.
pagina 8 di 10 Analoghe considerazioni possono essere svolte anche in relazione alla querela di falso proposta da nei confronti dell'etichetta apposta sulla busta relativa alla spedizione della raccomandata Pt_1 internazionale n. RA399598568IT / 980080105346649169, istanza da considerarsi nulla in difetto dei presupposti richiesti ex art. 221 c.p.c. non avendo parte attrice indicato i mezzi istruttori a sostegno della pretesa falsità dell'etichetta in oggetto.
Né può trovare accoglimento l'eccezione attorea relativa all'inversione dell'onere della prova in relazione alla corrispondenza tra la raccomandata a.r. inviata il 29 luglio 2013 ed il plico in essa contenuto, ovvero la diffida di pagamento e la messa in mora di , considerato che, anche in Parte_1 conformità al principio di vicinanza della prova e con quanto enunciato dalla Corte di Cassazione
“L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente” (così Cass 15769 del 2013 e Cass. 10630 del 2015).
Infondata oltre che generica è altresì la contestazione relativa alla lamentata abnormità degli interessi legali intimati col precetto opposto quale conseguenza, a detta dell'attore, dell'inerzia di parte creditrice, atteso che la mancata esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
2580/2001 non può certo essere ascritta a che, come documentato in atti, sin dal 2003 tenta CP_1 senza esito di recuperare il proprio legittimo credito.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni in fatto e diritto sopra esposte, la domanda di parte attrice è risultata integralmente infondata e va riconosciuta l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di diffida e messa in mora inviato con raccomandata internazionale a.r. in data 29 luglio 2013 da parte creditrice a , con conseguente infondatezza della eccezione di Parte_1 prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione del valore della causa e della attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 3116/2021:
pagina 9 di 10 1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. condanna l'attore a rifondare a parte convenuta le spese di lite liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3116/2021 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
LO BO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Chiarini in Firenze, via Faentina, n. 272
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Saura Bardi e Michele Anichini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Firenze, via Micheli, n. 7
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“voglia il Tribunale di Firenze: - In via istruttoria ammettere la querela di falso avverso le risultanze della spedizione per compiuta giacenza di cui al plico versato in atti solo all'udienza del 13.9.2021 nel pagina 1 di 10 merito: - in tesi accertare e dichiarare la prescrizione del credito dell'Avv. e, Controparte_1 conseguentemente, che nulla è dovuto a quest'ultimo da parte di e, in ipotesi, Parte_1 rideterminare la somma dovuta, decurtati gli interessi legali maturati ingiustamente a danno dell'opponente che, per ca. 20 anni, non ha ricevuto richieste di pagamento. Con condanna dell'opposto alle spese di lite. In ogni caso, laddove il credito non dovesse essere ritenuto prescritto e ritenuta valida ed efficace l'interruzione della prescrizione, compensare le spese di lite in ragione del fatto che gli esiti della spedizione interruttiva della prescrizione sono stati esibiti per la prima volta dall'opposto in sede di udienza del 13.9.2021 e sono risultati contrari a quelli dichiarati prima della proposizione della presente opposizione”
Per il convenuto:
“conclude per la reiezione della domanda perché assolutamente infondata con vittoria di spese e onorari di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., adiva Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di estinzione per Controparte_1 prescrizione del credito intimato, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
L'attore deduceva in premessa: di aver ricevuto in data 23 dicembre 2023 presso la sua residenza in Svizzera, un atto di precetto con il quale gli intimava il pagamento di Controparte_1 euro 94.853,63 in forza della sentenza n. 2580/2001 emessa dal Tribunale di Firenze il 26 luglio 2001; che con tale intimidazione, parte creditrice dava atto di aver effettuato due tentativi di recupero del credito mediante la notifica di un precedente atto di precetto nel novembre 2003 e successiva diffida inviata a mezzo raccomandata internazionale a.r. del 26-29 luglio 2013.
Tanto premesso l'odierno attore deduceva la prescrizione del credito intimato, dato che, a suo avviso, dalla notifica dell'atto di precetto del 27 novembre 2003, nessuna raccomandata di diffida o altro atto interruttivo era intercorso nei successivi dieci anni. Anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza e viste le precarie condizioni di salute di la Pt_1 difesa di parte attrice chiedeva quindi disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, accertata l'estinzione per prescrizione dello stesso, dichiararsi inesistente il diritto del creditore intimante ad agire in executivis.
pagina 2 di 10 Fissata l'udienza per la discussione sull'istanza di sospensione in contraddittorio tra le parti, si costituiva nel sub-1 , il quale depositava in originale la lettera raccomandata di diffida Controparte_1 ricevuta dal destinatario in data 23 agosto 2013 con avviso di ricevimento sottoscritto da , Parte_1 con ciò deducendo la mancata maturazione dei termini prescrizionali. contestava quindi CP_1
l'esistenza del fumus boni iuris, concludendo per il rigetto dell'istanza di sospensione e della domanda proposta dall'attore.
Con provvedimento del primo dicembre 2021 a definizione del sub-1, il Tribunale, visti i documenti depositati da e ritenuto non sussistere il fumus della pretesa cautela, rigettava CP_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta da parte attrice.
In virtù della documentazione prodotta dalla convenuta, con prima memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore deduceva che dall'etichetta apposta sulla busta di spedizione, la raccomandata a.r. di diffida risultava “non ritirata” il che portava ad escludere che la lettera in questione fosse stata consegnata al destinatario;
per quanto sopra l'attore contestava l'autenticità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento, non riconoscendola come propria ed eccependo la carenza di prova fornita dall'attore in ordine alla corretta consegna della missiva di diffida in oggetto.
Parte attrice proponeva quindi querela di falso mentre il convenuto, pur riconoscendo la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, ribadiva che la raccomandata a.r. era in ogni caso giunta regolarmente all'indirizzo di Pt_1
Il Tribunale, ritenuto opportuno sottoporre alle parti la questione della ammissibilità della querela di falso avverso l'avviso di ricevimento, fissava l'udienza del 5 giugno 2024 al fine di consentire l'interpello della parte che aveva prodotto i documenti oggetto di querela: all'esito dell'udienza Parigino, pur confermando che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non apparteneva a dichiarava di volersi avvalere del documento e in conseguenza di ciò parte attrice Pt_1 insisteva per la querela di falso nei confronti della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento ed avverso altri documenti relativi alla spedizione.
Con ordinanza del 24 febbraio 2025 a definizione del sub-2, il Tribunale, ritenuta l'assenza dei presupposti di legge e la non rilevanza dell'istanza attorea, dichiarava non luogo a provvedere sia riguardo la querela di falso avverso l'avviso di ricevimento, sia di quella nei confronti dell'etichetta apposta sulla busta di spedizione.
Veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 maggio 2025, tenuta seconda la modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione pagina 3 di 10 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Va anzitutto osservato che le parti non hanno provveduto al deposito delle proprie memorie conclusionali di replica entro i termini previsti ex art. 190 c.p.c., non trovando applicazione la sospensione dei termini feriali nelle ipotesi di opposizioni a precetto.
La definizione del presente giudizio di opposizione richiede l'accertamento dell'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di diffida e messa in mora trasmesso con raccomandata a.r. nel luglio del 2013 dal precettante nei confronti dell'odierno attore . Controparte_1 Parte_1
Va anzitutto fatto presente che in corso di causa parte convenuta ha prodotto, oltre al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 2580/01 resa dal Tribunale di Firenze in data 26 luglio 2001, la seguente documentazione: atto di precetto notificato a mezzo raccomandata a.r. n. 09298992604-5 in data 27 novembre 2003 (all. doc. 2); raccomandata internazionale a.r. n. RA399598568IT /
980080105346649169 del 23.8.2013 di diffida e messa in mora di parte debitrice inviata dall'avv. in data 29 luglio 2013, con relativa ricevuta di spedizione ed avviso di ricevimento (all. CP_2 doc. 3); atto di precetto su sentenza, notificato a mezzo raccomandata internazionale a.r. n.
RC103249545IT in data 23 dicembre 2020 (all. doc. 4).
Ciò posto, giova premettere che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, la ricevuta di spedizione dall'ufficio postale, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. (ex multis Cass. 28 novembre 2013, n. 26708).
La ricevuta di spedizione dall'ufficio postale, nella specie una raccomandata internazionale a.r., anche nel caso ove manchi l'avviso di ricevimento, rappresenta infatti la prova certa della spedizione che, nella presente vicenda, si configura quale atto unilaterale di natura privata del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari;
nel caso in questione, trova quindi applicazione la disciplina propria dell'art. 1335 c.c. e pertanto la missiva si presume conosciuta dal destinatario se da lui conoscibile e non soltanto se materialmente appresa o effettivamente conosciuta.
Da quanto sopra consegue che, se il mittente dimostra di aver spedito una missiva all'indirizzo corretto del destinatario, sia che questa sia stata effettivamente consegnata o che la consegna sia stata pagina 4 di 10 tentata, l'onere di provare il contrario ricade in ogni caso sul destinatario stesso;
quest'ultimo, dunque, non dovrà solo dimostrare di non aver ricevuto la missiva, ma anche che la mancata ricezione è avvenuta per una causa a lui non imputabile.
Le regole generali che precedono, come riconosciuto dalla stessa opponente (cfr. comparsa conclusionale pag. 4), valgono anche per l'atto di costituzione in mora del debitore in conformità con quanto enunciato di giudici di legittimità per i quali “L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (Cass. n. 10058 del 2010).
Come atto di natura negoziale, esso produce i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinato (art. 1334 c.c.), e si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.). In particolare, la prescrizione del diritto è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto giudiziario all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (sul punto si veda Cass. SS.UU. n. 24822 del 09/12/2015): “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass. n. 4193/2025). Il necessario coordinamento tra gli artt.1334 e 1335 c.c. impone di ritenere che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, laddove contenga un atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento.
In caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, tuttavia, il giudice è chiamato a compiere una verifica dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile e tenuto conto della presunzione di cui pagina 5 di 10 all'art. 1335 c.c. per cui per cui la proposta, l'accettazione, la loro revoca e “ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona” (ossia anche l'intimazione ad adempiere) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (Cass. n. 31845/2022).
Giova altresì precisare che nel caso, come quello in oggetto, di notifica di atto non giudiziario a mezzo servizio postale, l'agente postale non ha l'onere di redigere una relata di notifica con indicazione delle generalità del destinatario dell'atto o di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna la raccomandata;
l'avviso di ricevimento in questo caso non è infatti un atto pubblico che fa piena prova delle attività compiute dall'agente postale e non vi è quindi fede privilegiata da superare.
La notifica risulterà dunque valida anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e la relativa sottoscrizione sia inintelligibile (ex multis Cass
n. 11708 del 2011), risultando sufficiente che il plico sia pervenuto all'indirizzo del destinatario e quindi da lui conosciuto stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile, come si è detto, solo se il destinatario dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 8293 del 2018; Cass. n. 10131 del 2020).
A mente dell'articolo 1335 c.c., infatti, gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c. degli atti recettizi non giudiziari in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario, opera per il solo pagina 6 di 10 fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in difetto di prova contraria (Cass. n.
36397/2022).
Trattasi di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione e perché tale presunzione legale sia superata è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario e pertanto, in caso di contestazione in giudizio, occorre procedere ad un accertamento di fatto che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie.
Ciò posto ed applicando i principi suesposti alla presente vicenda, dalla ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale in data 29 luglio 2013, è provato oltre che non contestato, che parte creditrice ha regolarmente trasmesso la raccomandata a.r. di diffida e messa in mora presso l'esatto indirizzo del debitore in Lugano (Svizzera) via Monte Carmen n. 12, il quale, a sua volta, non ha fornito o documentato alcun elemento di prova tale di vincere la presunzione ex art. 1335 c.c., in ordine all'impossibilità di ricevere la raccomandata al suo indirizzo.
si è infatti limitato a sostenere di non aver siglato l'avviso di ricevimento e di non aver Pt_1 avuto conoscenza della missiva di diffida in quanto mai ritirata, senza tuttavia dedurre alcun motivo di incolpevole possibilità di prenderne cognizione (quale una assenza prolungata e documentata dalla propria residenza abituale in seguito ad esempio, considerate le condizioni di salute dell'attore, per un ricovero ospedaliero o per altro motivo), pur tuttavia confermando che la missiva in oggetto è stata inviata al suo effettivo indirizzo.
Tale pacifica circostanza determina la presunzione di conoscenza da parte del destinatario dell'atto pervenuto nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio della persona fisica)
o per una normale frequenza, risulta in concreto nella sua sfera di controllo;
la raccomandata a.r. in oggetto risulta quindi consegnata o comunque portata nella sfera di conoscibilità del destinatario il che porta all'irrilevanza dell'apposizione della firma sulla ricevuta di ritorno o del fatto che questa non sia riferibile al destinatario risultando falsa, come peraltro confermato dalla stessa convenuta.
Una volta accertato che, secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, il plico è stato consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, la circostanza, sostenuta dall'odierno attore, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la diffida di pagamento e di messa in mora risulta pertanto irrilevante.
pagina 7 di 10 Ai fini della definizione del presente giudizio e della validità della notifica, infatti, non rileva l'accertamento della falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento in quanto, come si è visto, è sufficiente che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass. n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Alla luce dei motivi suesposti consegue il rigetto dell'istanza istruttoria, reiterata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, di querela di falso nei confronti della cartolina di ricevimento.
Come già osservato in precedenza, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede e, pertanto, non si è formata piena prova, superabile solo con querela di falso, che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia dell'attore; l'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza, che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita quindi di querela di falso che non può essere proposta qualora non incida sul contenuto sostanziale del documento (cfr. Cass. n. 19626 del 2020).
Ove fosse invece venuta in rilievo una notifica di atti giudiziari a mezzo posta, in difetto di menzione di un diverso destinatario che deve essere individuato nella relata, l'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, avrebbe avuto fede privilegiata quanto alla riconducibilità della sigla apposta al destinatario e, al fine di superare la prova legale, sarebbe stata necessaria la querela di falso.
Nella presente fattispecie, invece, una volta ribadito che la raccomandata si presume conosciuta dall'attore una volta giunta al suo indirizzo, in conformità con i principi giurisprudenziali in materia, consegue che il relativo avviso di ricevimento non è riferibile alla paternità di ma alla sua sfera di Pt_1 conoscenza, sicché a nulla rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata.
La falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, peraltro non contestata bensì confermata dalla stessa parte convenuta, non pregiudica dunque la presunzione di conoscenza fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della missiva in oggetto e l'invio della raccomandata in questione risulta, quindi, idoneo a fornire prova della interruzione della prescrizione.
Oltre a ciò, va ribadito che al momento della proposizione della querela di falso, parte attrice non ha soddisfatto i requisisti di legge previsti ex artt. 221 e ss. c.p.c. ed in particolare quanto disposto dal comma 2 dell'art. 221 c.p.c., che stabilisce che “la querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”.
pagina 8 di 10 Analoghe considerazioni possono essere svolte anche in relazione alla querela di falso proposta da nei confronti dell'etichetta apposta sulla busta relativa alla spedizione della raccomandata Pt_1 internazionale n. RA399598568IT / 980080105346649169, istanza da considerarsi nulla in difetto dei presupposti richiesti ex art. 221 c.p.c. non avendo parte attrice indicato i mezzi istruttori a sostegno della pretesa falsità dell'etichetta in oggetto.
Né può trovare accoglimento l'eccezione attorea relativa all'inversione dell'onere della prova in relazione alla corrispondenza tra la raccomandata a.r. inviata il 29 luglio 2013 ed il plico in essa contenuto, ovvero la diffida di pagamento e la messa in mora di , considerato che, anche in Parte_1 conformità al principio di vicinanza della prova e con quanto enunciato dalla Corte di Cassazione
“L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente” (così Cass 15769 del 2013 e Cass. 10630 del 2015).
Infondata oltre che generica è altresì la contestazione relativa alla lamentata abnormità degli interessi legali intimati col precetto opposto quale conseguenza, a detta dell'attore, dell'inerzia di parte creditrice, atteso che la mancata esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di Firenze con sentenza n.
2580/2001 non può certo essere ascritta a che, come documentato in atti, sin dal 2003 tenta CP_1 senza esito di recuperare il proprio legittimo credito.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni in fatto e diritto sopra esposte, la domanda di parte attrice è risultata integralmente infondata e va riconosciuta l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di diffida e messa in mora inviato con raccomandata internazionale a.r. in data 29 luglio 2013 da parte creditrice a , con conseguente infondatezza della eccezione di Parte_1 prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione del valore della causa e della attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 3116/2021:
pagina 9 di 10 1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. condanna l'attore a rifondare a parte convenuta le spese di lite liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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