Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 1756/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Tommaso Valente,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Antonio Romanello,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- All'udienza del 04/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio.
II.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
II.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio in data 25/10/2012 (atto Per_1 iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 30, parte I, anno 2012).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett.
b) della legge 898/1970, ossia:
a) separazione dei coniugi, giusta sentenza del Tribunale di Lecce
n. 382/2022, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente delegato, avvenuta all'udienza del 22/02/2018;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1756/2024 introdotto con ricorso del 14/03/2024 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a in data Per_1
25/10/2012 tra (Monteroni di Lecce (LE), Parte_1
28/11/1933) e (Leverano (LE), 24/12/1947) ed Controparte_1 iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 30, parte I, anno 2012;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di per le Per_1 annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 04/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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