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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7345 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Roma
Sezione della Persona e della Famiglia
composta dai magistrati: dott.ssa IA OT Presidente dott.ssa FR NA AL Consigliere rel dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 50918 del ruolo generale per gli affari civili non contenziosi dell'anno 2025, promosso da
(c.f. , elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1
in Roma presso lo studio dell'Avv Alessandro Barretta che la rappresenta e difende come da procura in atti nei confronti di presso il Tribunale di Roma
e con l'intervento del PG presso la Corte d'appello di Roma
Con ricorso ex artt. 66 ss legge 218/95, depositato in data 4.6.2025,
(c.f. ha chiesto il Parte_1 C.F._1
riconoscimento ai fini dell'attuazione in Italia dei provvedimenti di istituzione della tutela dei minori (Moldova, 3.1.2016) e Persona_1
(Russia, 21.01.2014) e dei presupposti atti di declaratoria Persona_2
dello stato di abbandono dei detti minori.
Ha dedotto che i) detti provvedimenti sono stati emessi dal
[...]
Sociale della Repubblica Moldova il 13/6/2024, in Controparte_2 esito all'>, ii) tale accertamento è contenuto nei provvedimenti emessi il 20/4/2023 dal
Consiglio Distrettuale Taraclia, Assistenza Sociale e Protezione CP_3
della Famiglia della Repubblica Moldova, iii) la deducente è sorella del padre dei minori che vivono in Roma con la zia e frequentano la scuola dell'obbligo, iv) la Questura ha negato il permesso di soggiorno ai minori, non rivenendo traccia della tutela nel Registro delle Tutele, mentre il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma ha rifiutato l'iscrizione dei due provvedimenti tutelari moldavi perché non riconosciuti dalla Corte d'appello.
Con decreto del 14/7/2025 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza, mandandosi contestualmente alla di coinvolgere in giudizio il Pt_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale sul presupposto che l'omissione relativa non è sanata dalla partecipazione del PG presso la Corte
d'appello.
La ha ottemperato. Pt_1
Gli atti sono stati passati al PG per il parere.
L'udienza del 27/11/2025 è stata cartolarizzata e la ha depositato le Pt_1
note di trattazione scritta, insistendo nella richiesta di riconoscimento dei provvedimenti istitutivi della tutela e dei presupposti atti di accertamento dello stato di abbandono, con il favore delle spese di lite.
Tanto premesso
. si rinvengono in atti A) i provvedimenti con i quali la è stata, dal Pt_1
Ministero Sociale, nominata tutrice dei minori, Controparte_4
provvedimenti che fanno seguito a B) quelli di “istituzione dello status di bambino privo di cure parentali” emessi dalla Direzione Assistenza Sociale e protezione della Famiglia del Distretto di Taraclia: in questi ultimi si dà conto del fatto che la madre, e il padre, , sono stati CP_5 Persona_3
privati dei diritti genitoriali con provvedimento del Tribunale di Cahul,
Teraclia, in data 16/3/2023, . occorre far capo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (fatto a Roma il 7 dicembre 2006 e ratificato con l. 174/2009), accordo che riserva il riconoscimento alle “sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorita' giudiziarie di ciascuna Parte, nonche' [al]le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali”
(art 17) e alle “transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle Parti” (art 19), enunciando le condizion richieste, fra le quali, che la “sentenza [sia]' stata pronunciata da una Autorita' giudiziaria” da individuarsi ai sensi dell'art 18 dell'Accordo in questione, che il convenuto sia stato regolarmente citato, che la sentenza sia passata in giudicato secondo la legge della Parte ove la stessa
è stata emessa,
. i provvedimenti di cui alle lettere A) e B), emessi da un'autorità amministrativa e privi di contenuto decisorio, non rientrano fra quelli delibabili ai sensi della Convenzione che fa riferimento alle sentenze e quindi a provvedimenti promananti da un organo giurisdizionale, muniti di contenuto decisorio suscettibili di passaggio in giudicato ed emessi all'esito di un procedimento svoltosi nel contraddittorio tra le parti,
. nessuno dei due atti risulta qualificabile come “provvedimento straniero di volontaria giurisdizione” (art 67 l 218/1995), non essendo, come chiarito, proveniente da autorità giurisdizionale, e nemmeno rientra fra gli “atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva” (art 68 stessa legge),
. per quanto sopra, non si ritiene di poter accedere alla chiesta delibazione, risultando piuttosto necessaria quella forma di attuazione consistente nell'annotazione negli atti dello stato civile (art 49, D.P.R. n.396/2000), ciò che, nel caso di rifiuto dell'ufficio, prelude al ricorso di cui all'art.95, punto 1
D.P.R. n.396/2000, da proporsi al Tribunale, Nulla per le spese considerata la natura non contenziosa del procedimento.
pqm
dichiara inammissibile la domanda, nulla per le spese.
Si comunichi
Roma 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
FR NA AL IA OT