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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/07/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari –terza sezione civile- composta dai Magistrati
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott.Agr. Chiara MATTIA Esperto
- Dott.Agr. Giuseppe MARRONE Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia agraria, iscritta sotto il numero di ruolo 1050/2024 affari contenziosi civili tra
, rappresentata e difesa dall' avv. Sabina Ciccotti Parte_1
-appellante-
c/
Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall' avv. Pasquale Caso
[...]
e
non costituita Controparte_5
-appellati-
All'udienza del 25/6/2025, udita la discussione, la causa veniva decisa con lettura di dispositivo
Motivazione
Con ricorso tempestivamente depositato , ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
419/2024 del Tribunale di Foggia-sezione agraria, con riferimento ai soli capi nn. 6 ed 8 della pronuncia, con i quali il Tribunale rigettava e domande proposte nei confronti degli appellati (ad eccezione della
) in epigrafe indicati, e condannava la al pagamento delle spese a favore dei medesimi. CP_5 Pt_1
La controversia in primo grado aveva origine in due distinti giudizi -nn. 1006/2023 e 2458/2023- introdotti separatamente dell'affittuaria dei fondi della e nei confronti Pt_1 Controparte_6 dell'affittante predetta -il primo giudizio-; ed introdotto poi dalla nei confronti degli ulteriori Pt_1 resistenti ed odierni appellati, in quanto occupanti senza titolo dei fondi di titolarità della medesima, e concessi in affitto dalla medesima alla società CP_5
Nel primo giudizio -n. 1006/2023- la società , lamentava di aver constatato l'occupazione dei CP_7 fondi concessi in affitto da terzi soggetti, e che i medesimi avevano proceduto alla aratura, concimazione e semina, e, precisando di avere dovuto formalizzare con la concedente un accordo di risoluzione Pt_1 consensuale del contratto di affitto, chiedeva comunque di accertare la risoluzione per grave
Pagina 1 inadempimento della con condanna della medesima al pagamento della somma di € 24.873,00 Pt_1 per danni subiti.
In tale giudizio si costituiva la chiedendo il rigetto delle avverse pretese, e formulando domanda Pt_1 riconvenzionale per pagamento di quanto dovuto dalla , anche per danni. CP_5
Il secondo giudizio -n. 2458/2023- era introdotto dalla nei confronti degli occupanti in epigrafe Pt_1 indicati, con richiesta, previo accertamento della occupazione sine titulo o comunque della inefficacia dei contratti stipulati con terzo soggetto, di restituzione dei fondi di titolarità, e di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da occupazione senza titolo, dalla stessa ricorrente subito.
Deduceva la ricorrente di aver intimato ai predetti soggetti di rilasciare i fondi di sua proprietà, e che gli occupanti avevano -a mezzo del proprio difensore- rappresentato di avere la detenzione legittima dei beni, avendo stipulato appositi contratti di affitto con la moglie e vedova di _1 [...] nonché con quest'ultima e suo marito. NA
Veniva quindi dalla sostenuto essere nulli ed inefficaci tali negozi di subaffitto, perché stipulati “a Pt_1 non domino”, deducendo esser intervenuta la cessazione di efficacia del contratto di affitto agrario dell'11/1/2006 già in essere con il _1
Veniva anche dedotto l'inadempimento degli occupanti nel pagamento del canone di affitto in suo favore.
Si costituivano gli appellati di cui in epigrafe concludendo per il rigetto della domanda, eccependo anche la relativa improcedibilità, quanto al chiesto accertamento relativo alla validità dei contratti di affitto, ed alla domanda di risoluzione dei contratti di subaffitto per morosità.
La sezione agraria pronunciava, all'esito del giudizio, la sentenza n. 419/2024, con la quale regolamentava i rapporti tra la società e la nei capi da n. 1 a n. 5, con disciplina delle CP_5 Pt_1 spese indicata al capo n. 7, e rigettava le domande della nei confronti degli odierni appellati, come Pt_1 da capo n. 6, condannando la medesima al pagamento delle spese di lite (capo 8).
Per quanto di interesse nel presente giudizio, ed essendo stata impugnata la pronuncia solo con riferimento alla statuizione di rigetto delle domande proposte nei confronti degli appellanti -non dovendo esser oggetto di verifica le motivazioni rese a sostegno della decisione assunta quanto ai rapporti tra la e la , se non per quanto incidente sulle valutazioni delle questioni in controversia tra la Pt_1 CP_5
e gli appellati-, si rileva che il Tribunale riteneva: Pt_1
a) Doversi qualificarsi la domanda proposta dalla in termini di rivendicazione, ai sensi Pt_1 dell'art. 948 c.c.;
Non essendo constatabile un vincolo contrattuale tra la ed i convenuti, e quindi non essendo Pt_1 configurabile il venir meno di tale vincolo, presupposto per l'esercizio dell'azione di restituzione, che postula la precedente consegna della res dall'attore al convenuto.
Si riteneva che, dovendo la domanda proposta essere qualificata come domanda (reale) di rivendicazione, dovesse ritenersi necessaria la c.d. probatio diabolica sulla proprietà;
b) Non esservi stata la traditio dei fondi dalla ai convenuti Pt_1
Essendo la relativa occupazione, derivata dalla stipula di contratti di affitto con terzi soggetti, e con la moglie del precedente affittuario;
_1
c) La mancata dimostrazione dalla della proprietà dei fondi oggetto di richiesta Pt_1
Né sulla scorta di appositi titoli, e neppure per usucapione, ritenendo anche esser irrilevante la documentazione fiscale prodotta, non essendo neppure comprovata la corrispondenza tra le dichiarazioni di parte rese al riguardo, e i beni che risultavano essere nella disponibilità degli occupanti;
d) L'inidoneità a tali fini della avvenuta stipula dei contratti di affitto con la;
CP_5
Pagina 2 così come dalla concessione in affitto del dante causa della al , da ritenersi di Pt_1 _1 valore meramente indiziario ai fini della prova del possesso uti dominus dei fondi in parola da parte della
Pt_1
e) L'infondatezza dell'azione subordinata volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dei contratti stipulati dagli occupanti;
Essendo tali contratti comunque efficaci nei confronti dello stipulante, non potendo il proprietario esigere la restituzione della res, a fronte di contratti validi ed efficaci, come quelli di specie;
f) L'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione contrattuale
Non essendo configurabile il relativo rapporto tra la ed i resistenti;
Pt_1
g) L'infondatezza della domanda risarcitoria
Per non avere la ricorrente, dimostrato l'occupazione abusiva e sine titulo,
Con l'appello oggetto dell'odierna decisione, ha chiesto la riforma della sentenza e Parte_1 quindi nello specifico:
“.
1. accertare e dichiarare che i convenuti occupano abusivamente i terreni agricoli, non edificabili, siti in agro di Lucera, località “ Posta del Colle “, censiti al catasto terreni del Comune di Lucera al: foglio 47, particelle 21, 114, 115, 116, 120, 121, 156, 157, 181, 182, 183, 272, 273, 281, 312,
Foglio 48 particelle 5, 18, 19, 52, 73, 94, 136, Foglio 49 particelle 89, 97, così come di un fabbricato collabente, sito nella stessa località, di mq 2.880, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Lucera al foglio 47 p.lla 462, terreni e fabbricato, con condanna degli stessi all'immediato rilascio a favore della ricorrente;
.2. accertare e dichiarare che non sussiste alcun valido, attuale ed efficace contratto o rapporto agrario tra la ricorrente ed i convenuti relativamente ai terreni per cui è causa, previo occorrendo, accertamento
e declaratoria che il contratto di affitto di fondi rustici del 01.11.2006 sottoscritto tra Parte_2
e è cessato per intervenuta valida disdetta alla data del 31.10.2016,
[...] _1 ovvero comunque si è sciolto al 21.05.2021, data di morte del conduttore , oppure _1 si è risolto al 17 settembre 2021 data della risoluzione consensuale, o dichiarare che detto contratto è comunque cessato ad una data diversa e successiva di legge;
.3. ove la Corte ritenesse tuttora validi ed efficaci i contratti di affitto invocati dagli appellati, dichiararli comunque risolti per grave inadempimento degli affittuari in quanto morosi ed insolventi e comunque quello datato 02.07.2020 risolto dai due successivi del 01.07.2021;
.
4. con ordine, in ogni caso, di immediato rilascio dei terreni detenuti;
.5. condannare inoltre le medesime appellate, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni tutti, materiali e morali subiti dalla ricorrente, quantificati nella somma di € 833,00 per ettaro/per anno e pertanto, complessivamente per 60 ettari in misura non inferiore ad € 50.000,00 per anno, ovvero in quella diversa – sia maggiore che minore che sarà ritenuta dovuta e di giustizia anche quale lucro cessante - occorrendo all'esito di apposita Ctu estimativa, con decorrenza dal mese di settembre 2021 fino all'effettivo rilascio;
.6. condannare inoltre i medesimi convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento del danno morale patito dalla ricorrente da liquidarsi anche in via equitativa, ivi compreso il lucro cessante per la risoluzione dei contratti con la e le due Coop. sociali, così come al rimborso delle spese sostenute per CP_5
l'acquisizione della documentazione ipocatastale necessaria per la proposizione della presente azione nella misura di € 500,00;
Pagina 3 .7. con interessi moratori, in subordine legali, sulle somme liquidande dal fatto illecito, ovvero da ogni singola scadenza, al saldo effettivo;
.8. con condanna delle appellate in solido al pagamento delle spese”
Contestando in generale la contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale da un canto -nel giudizio n. 1006/23'- accertato incontestabilmente la qualifica di “proprietaria”/concedente dei terreni in capo alla e dall'atro aver rigettato la domanda negando tale qualifica;
ed ancora il vizio di omessa Pt_1 pronuncia, non avendo il Tribunale deciso tutte le domande proposte nel giudizio R.G. 2458/2023; e quindi l' erroneità ed ingiustizia della sentenza, per avere il Tribunale adottato diversi criteri di valutazione in tema di regolamentazione delle spese processuali, pur nell'ambito dei due giudizi riuniti, si adducendo quali motivi di appello:
I) L'illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di rilascio, per ritenuto difetto di prova sulla proprietà dei terreni per cui è causa.
L'illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli
1158 e 1159 c.c., L'erronea percezione dei fatti di causa e violazione degli artt. 112 e
101, secondo comma c.p.c.;
Sostenendo che rilievo dirimente dovesse assumere il riconoscimento, anche dal Tribunale, ed ammissione da tutte le parti in causa, in entrambi i giudizi riuniti R.G. 1006/2023 e 2458/2023, della titolarità dei terreni in capo a , e che emergeva con evidenza la contraddittorietà della Parte_1 motivazione della sentenza, a fronte della non contestazione dalle controparti sulla titolarità dei beni, finanche avendo gli occupanti offerto somme banco iudicis, per sanare la morosità maturata nel pagamento dei canoni.
Ed ancora che la documentazione prodotta in causa, di fede privilegiata (atti pubblici), unitamente al possesso mediato tramite i detentori nel tempo succedutisi, la continuità delle trascrizioni immobiliari sui terreni de quibus“ in capo alla concludente, e prima ai suoi danti causa, alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari, risalenti ad oltre 90 anni prima, ovvero per possesso indisturbato e pacifico per oltre 20 anni, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento della usucapione
II) La violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il Tribunale valutato il principio di non contestazione, e valorizzato le circostanze pacifiche ai fini della decisione
Deducendo che il principio de quo fosse applicabile anche in ipotesi di rivendicazione, e rilevando che nessuna delle controparti, aveva mai contestato che la fosse la titolare dei fondi in controversia, Pt_1 esplicitamente riconoscendo la titolarità, in capo medesima, dei terreni occupati, anche con offerta di pagamento dei canoni di locazione, ed risultando essere le difese approntate in giudizio, incompatibili con la contestazione della titolarità
III) La palese contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per non avere sinergicamente valutato nella decisione delle domande proposte nel giudizio R.G.
2458/2023 tutte le prove e deduzioni acquisite nel giudizio riunito R.G. 1006/2023 –
Violazione dei principi informatori della riunione e del contenuto dell'ordinanza del
09.06.2023
Avendo il Tribunale ravvisato, ai fini della disposta la riunione, “ un'ipotesi di connessione pregiudiziale – dipendenza in quanto la decisione dei citati giudizi dipende dalla risoluzione di questioni di fatto e di diritto tra loro collegate”, e dovendo approfondire questioni attinenti ai medesimi fondi, e quindi anche alle correlate titolarità di situazioni giuridiche corrispondenti, ma non avendo tenuto conto, nella decisione
Pagina 4 assunta ed oggetto di appello, di quanto acclarato nell'ambito dei rapporti tra la affittuaria , e la CP_5
ritenuta proprietaria/affittante. Pt_1
IV) L'illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per non essere state correttamente valutate e decise tutte le diverse ed autonome domande proposte dalla ricorrente, segnatamente quelle di natura personale esposte ai punti 2, da “ 2 a “ a “ 2 f “ e “ 4 “ del ricorso – Nullità della decisione per assenza, difetto o contraddittorietà della motivazione
– Nullità per omessa pronuncia – Riproposizione delle stesse
Lamentando quindi la omessa pronuncia sulle domande di natura personale come innanzi elencate, e quindi sulla opponibilità del contratto di affitto depositato dalle controparti, deducendo:
- Esser erronea la qualifica, data in sentenza, di domanda subordinata, con riferimento alla richiesta di dichiarazione di inefficacia dei contratti di affitto agrario addotti dai resistenti a giustificazione dei terreni per cui è causa;
E di avere il Tribunale illegittimamente valutato in maniera unitaria le richieste relative ai punti della domanda testè indicati, ritenendo infondate le correlate domande.
- Aver erroneamente valutato il Tribunale, la sola domanda relativa all'inefficacia dell'affitto a non domino (punto 2e del ricorso introduttivo); omettendo di valutare quanto documentalmente riscontrato, in particolare sulla risoluzione consensuale del contratto di affitto con la vedova ed erede di , già affittuario dei terreni, e il _1 rifiuto della predetta vedova di proseguire i contratti con i resistenti (odierni appellati)
- Non aver affatto deciso le domande di cui ai punti 2b , 2d e 2f
Avendo del tutto omesso la relativa valutazione, e sostenendo esser le richieste di specie, di chiara natura personale, in quanto correlate alla verifica di invalidità ed inefficacia dei contratti stipulati dai resistenti, e dovendo i medesimi ritenersi meri detentori, e non possessori dei beni.
Si rilevava che la richiesta -del puto 2b- attinente all'accertamento della cessazione del contratto di affitto tra la dante causa della e , per decesso del Parte_3 _1 medesimo, non era stata affatto presa in considerazione, rilevando esser state oggetto di specifica deduzione -da pag. 19 a 22 del ricorso introduttivo- le questioni concernenti: a) l'intervenuta disdetta, b) lo scioglimento a seguito della morte del conduttore, in assenza di eredi idonei alla successione del contratto e c) lo scioglimento per intervenuta consensuale risoluzione;
ed ancora che la richiesta -del punto 2d- attinente alla verifica sulla perdurante efficacia dei contratti stipulati dai resistenti, vista la risoluzione dell'originario contratto del 6/11/2006, non era stata valutata ed esitata.
Anche sul punto 2f, si lamentava l'omessa pronuncia, e su quanto richiesto sulla valutazione dei contratti in termini di subaffitto, e della persistente validità ed efficacia
V) Illegittimità ed erroneità del rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento
(morosità) e di quella risarcitoria
Deducendo dover esser riconosciuto, in considerazione della persistente occupazione illegittima, il danno figurativo, corrispondente al valore di affitto dei terreni, o quam minime in misura pari alla somma offerta dai resistenti (€ 49.553,00)
VI) L'erroneità, illegittimità ed ingiustizia della regolamentazione delle spese di lite del I° grado – Omessa valutazione di peculiari circostanze
Con richiesta di relativa rideterminazione, lamentando non avere il Giudice adottato un criterio comune per le due cause riunite, e non aver valutato il comportamento processuale delle controparti, che avevano anche rifiutato di fornire copia dei contratti di affitto;
Pagina 5 VII) L'illegittimità ed erroneità della decisione di I° grado, di rigetto delle istanze istruttorie –
L'omessa e/o erronea disamina delle prove documentali, nonostante la mancata contestazione. La nullità della sentenza per avere rigettato le domande per difetto di prova, pur avendo la ricorrente chiesto l'ammissione delle prove, ma essendo tali richieste state rigettate
Riproponendo quindi le medesime richieste di prova orale già formulate in prime cure.
Gli appellati di cui in epigrafe costituendosi, chiedevano il rigetto delle domande avverse, anche con particolare riferimento alle domande di invalidità ed inefficacia del contratto di affitto e di risoluzione del contratto di subaffitto per morosità, chiedendo anche dichiararsi la relativa improcedibilità, contestando quanto ex adverso dedotto, ed in particolare deducendo di aver stipulato regolare contratto di affitto con la sopra menzionata qualificatasi erede/usufruttuaria di , e che pur avendo i Per_2 _1 contratti durata annuale, avevano comunicato la volontà di avvalersi della durata quindicennale, posto che tali contratti in deroga non erano stati stipulati con l'assistenza delle associazioni di categoria.
Si rilevava inoltre che pur essendo la venuta a conoscenza dei contratti in essere sin dal Pt_1
7/6/2022 -con raccomandata a.r.-, aveva proposto azione di nullità e risoluzione dopo otre 4 mesi (il
18/4/2023) e quindi oltre il termine di decadenza previsto ex art. 21 legge 203/82', con conseguente subentro dei resistenti, nella posizione di affittuari.
Quanto poi alla domanda di cui al punto 2b, relativa alla cessazione/risoluzione dei contratti de quibus, si ribadiva la improcedibilità, per mancanza di preventivo tentativo di conciliazione, e per mancanza di apposita indicazione nell'oggetto della relativa convocazione.
Si sosteneva, con riferimento alla domanda concernente la cessazione del contratto con _1
, e per il decesso dello stesso, che il relativo rapporto di affitto, si era protratto con la
[...] moglie/vedova in quanto coadiuvante del marito, e che aveva proseguito nella Persona_3 gestione dei terreni -come comprovato dalla designazione testamentaria (e quale usufruttuaria) e dalla intestazione dei c.d. “titoli”, e con proroga della durata quindicennale, sino al 2027.
Si sosteneva inoltre che con l'atto di risoluzione del 17/9/2021, la menzionata non aveva Per_2 rilasciato i terreni alla non essendo prevista alcuna immissione in possesso;
ed ancora che proprio Pt_1 da tale accordo, doveva desumersi la piena consapevolezza, da parte della della gestione dei Pt_1 fondi da parte della Per_2
Anche in relazione alla domanda di risoluzione dei contratti per morosità nel pagamento dei canoni, si ribadiva la eccezione di improcedibilità, per mancanza di preventivo tentativo di conciliazione, e per mancanza di apposita indicazione nell'oggetto della relativa convocazione;
si deduceva che tale convocazione, non era stata proceduta da apposita contestazione ed indicazione della morosità, e che quindi non era stata data ai conduttori la possibilità di sanare la mora.
Ed ancora si affermava di aver corrisposto rilevanti somme per pagamento dei canoni, sia alla Per_2 sia, dopo il subentro nel contratto di affitto, alla la quale aveva comunque restituito comunque i Pt_1 correlati assegni lei recapitati per i pagamenti di specie.
Si contestava la formulata richiesta di danni, sostenendo doversi imputare l'accaduto alla la Per_2 quale, nonostante l'intesa per la risoluzione raggiunta con la aveva comunque concesso in affitto i Pt_1 fondi agli appellati, non essendo stata comunque coinvolta nel giudizio.
Da ultimo venivano contestate le richieste istruttorie, in quanto, inammissibili ed irrilevanti.
******************************************
L'appello deve ritenersi in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Pagina 6 Va rilevato che la decisione resa inter partes dal Giudice di prime cure, trova fondamento nella qualificazione della domanda in termini di rivendicazione e della ritenuta mancanza di prova sulla titolarità dei fondi, dalla quale il Tribunale ha fatto discendere la valutazione di infondatezza delle ulteriori domande proposte dalla originaria ricorrente, sulla invalidità/inefficacia/risoluzione dei contratti stipulati dagli odierni appellati, con la , moglie ed erede di , già NA _1 affittuario dei fondi, in forza di apposito rapporto intrattenuto con la , affittante e titolare Parte_2 di fondi, nonchè dante causa della alla quale i fondi sono pervenuti per successione. Pt_1
L'assunto non convince e non può ritenersi condivisibile.
Anche ove si dovesse qualificare la domanda in soli termini di mera rivendicazione -ma comunque non dovendosi nella specie pervenire a tali conclusioni, per quel che appresso verrà precisato, ed essendo dall'appellante state formulate ulteriori e diverse domande- occorre considerare che la titolarità dei fondi in controversia in capo alla così come il subentro della stessa nella posizione della originaria Pt_1 affittante , non è mai stata oggetto di contestazione dalle controparti costituite;
e tanto Parte_2 né nei rapporti con la società , alla quale i fondi furono concessi in affitto dalla quanto CP_5 Parte_4 titolare degli stessi-.
E neppure da parte degli odierni appellati, che mai hanno formulato contestazioni al riguardo, avendo assunto posizioni difensive del tutto incompatibili con un eventuale disconoscimento della titolarità in capo alla avendo, difatti, espressamente riconosciuto la posizione di titolare dei beni in utilizzo Pt_1 agli appellati, che hanno, a conferma di tale riconoscimento, inviato alla gli assegni a pagamento Pt_1 dei canoni dovuti per i contratti stipulati con la NA
Si è inoltre sostenuta la efficacia e validità di contratti stipulati dalla in quanto subentrata alla Per_2 posizione dell'affittuario . _1
E' stata poi opposto alla l'avvenuto subentro nei rapporti, per mancanza di tempestiva Pt_1 proposizione dell'azione di nullità/risoluzione, entro i quattro mesi dall'avvenuta conoscenza della medesima e tanto in forza di quanto previsto dall'art. 21 della legge 203/1982. Pt_1
Quanto testè rilevato, induce a ritenere la chiara desumibilità del riconoscimento della titolarità e della posizione di affittante in capo alla Pt_1
Tale ultima ha peraltro prodotto diversi documenti concernenti i trasferimenti di proprietà, ed anche il titolo riferito al passaggio della proprietà dalla de cuius, , alla stessa. Parte_2 Pt_1
Va al riguardo considerato che, ferma restando la chiara differenza tra azione di rivendicazione ed azione di restituzione (Cassazione civile sez. II, 20/06/2022, n.19872) -e peraltro dovendosi considerare che la controversia verte anche su questioni attinenti alla efficacia e validità di titoli di occupazione opponibili alla l'onus probandi gravante in capo al rivendicante deve -alla stregua di quanto Pt_1 acclarato dalla giurisprudenza in materia- nell'ipotesi di mancata contestazione della titolarità, ritenersi attenuato rispetto a quello considerato necessario nell'azione di rivendicazione (c.d. probatio diabolica), dovendo comunque il richiedente (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n.19985) sia indicare nel ricorso elementi idonei a sostegno, sia allegare documenti a riscontro, ed essendo sufficiente, in caso di non contestazione, il proprio titolo di acquisto, non essendo necessario quindi provare il diritto di tutti i danti causa, o l'acquisto a titolo originario (Cassazione civile sez. II, 12/10/2022, n.29848).
In termini si è pronunciata la recente pronuncia della S.C. (Cassazione civile sez. II, 18/03/2024,
n.7180), secondo la quale la prova del diritto di proprietà tramite una catena di acquisti può risultare meno onerosa se il convenuto non contesta la titolarità originaria del bene, essendo stato chiarito che “Il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di
Pagina 7 proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto”.
Deve quindi ritenersi acclarata la titolarità dei fondi in controversia in capo alla dovendosi Pt_1 peraltro ed al riguardo, rilevare la chiara contraddittorietà della sentenza di primo grado, nella quale, all'interno di una fattispecie unitariamente valutata -concernente il rapporto di affitto con la società CP_5
[...
, e la questione della occupazione da terzi dei fondi affittati, con chiare interferenze nei relativi accertamenti e verifiche-, da un lato è stata valutata e data per assunta la posizione di affittante della e quindi la titolarità dei fondi dati in affitto, non essendo state riscontate differenti posizioni Pt_1 giuridiche in capo alla concedente;
e dall'altro è stata invece del tutto negata tale posizione, in contrasto con quanto assunto nell'ambito della medesima decisione resa in prime cure.
Una volta assodata la incontestata posizione di titolarità, occorre procedere alla valutazione delle ulteriori questioni oggetto di controversia, attinenti alla opponibilità dei contratti di affitto stipulati con gli odierni appellati, e delle contestazioni sulla efficacia e validità dei medesimi formulate dalla oltre Pt_1 che dell'eventuale configurabilità del subaffitto, con possibile subentro degli appellati nel rapporto con la
Pt_1
Va al riguardo considerato che pacifico e incontestato risulta essere il rapporto di affitto, già intercorrente tra la dante causa della quale tale ultima è subentrata- ed il CP_8 _1
, conduttore dei fondi, in forza di specifico rapporto contrattuale.
[...]
Si sostiene dagli appellati che al decesso del medesimo, la moglie del suddetto, , NA sarebbe subentrata nella posizione di affittuaria, in quanto designata quale usufruttuaria -nel testamento del gli appellanti sostengono inoltre essere la stata coadiutrice nella coltivazione dei Per_1 Per_2 fondi, e quindi aver avuto titolo al subentro -anche perché poi intestataria dei c.d. “titoli” agricoli, spettanti ai coltivatori-.
Ed ancora che avendo la suddetta ha stipulato, con gli appellati, i contratti di affitto, tali ultimi Per_2 sono quindi entrati nella disponibilità dei fondi, ai fini della relativa coltivazione.
Occorre quindi, ed a fronte dell'oggettivo riscontro sulla stipula dei contratti da parte della Per_2 valutare se la medesima debba esser considerata subentrata nella posizione del marito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 legge 203/1982, e quindi se possa aver stipulato con gli appellati, dei contratti efficaci e validi, in forza di tale subentro.
L'appellante contesta l'inefficacia/invalidità al riguardo, e deduce essere la risoluzione del Pt_1 rapporto contrattuale di affitto con il -coniuge della intervenuta: _1 Per_2
- O per disdetta ed al termine dell'annata agraria 2016 (10/11/2006)
- Oppure alla data del decesso del , il 21/5/2021; Per_1
- O, al limite, alla data del 17/9/2021, per la intervenuta risoluzione consensuale tra la e la Pt_1
Per_2
Si deduce peraltro che anche in caso di configurabilità del subentro degli appellanti nel rapporto di affitto di specie, debba comunque essere constatata la risoluzione per morosità nel pagamento dei canoni, chiedendo la relativa condanna, anche a titolo risarcitorio.
A fronte di tali deduzioni, gli appellati, insistendo per l'efficacia dei contratti stipulati, deducono che, avendo la avuto conoscenza dei contratti e rapporti di affitto de quibus, sin dal 7/6/2022, Pt_1
Pagina 8 avrebbe, al fine della relativa impugnazione e contestazione, dovuto proporre apposito ricorso entro quattro mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della legge 203/82', sostenendo quindi essersi verificati i presupposti per il subentro.
Si deduce, ancora, essere al riguardo irrilevante l'accordo di risoluzione consensuale tra la e la Pt_1
non avendo tale accordo affatto previsto la riconsegna dei terreni, e l'immissione in possesso della Per_2
Pt_1
Va peraltro rilevato che è stata dagli appellati posta la questione della improcedibilità delle domande di inefficacia/invalidità e risoluzione, per mancanza del tentativo di conciliazione al riguardo.
Deve in merito ritenersi che, anche a prescindere da qualsivoglia verifica sulla completezza e riferibilità - alle questioni de quibus- dell'oggetto della comunicazione relativa al tentativo di conciliazione, non risulta, a fronte dell'implicito rigetto in primo grado delle correlate eccezioni, esser stata proposta alcuna impugnazione incidentale, non essendo comunque stata, nel giudizio di appello, formulata alcuna tempestiva e correlata richiesta da parte degli appellanti;
tali questioni non sono pertanto suscettibili di valutazione nel presente giudizio.
Va ancora e peraltro rilevato che, come chiaramente desumibile ex actis (cfr. anche all. 44 della parte seconda del fascicolo dell'appellante) la descrizione dell'oggetto del tentativo di conciliazione, è stata ampia, analitica e dettagliata;
ed ancora che, incontestata essendo la mancata produzione dei contratti e quindi la mancata conoscenza dalla al momento della formulazione e notifica dell'istanza per il Pt_1 tentativo di conciliazione, anche un generico riferimento -ai fini della formalizzazione del tentativo di conciliazione- alle relative questioni, doveva e poteva ritenersi idoneo e sufficiente ai fini della ritualità del relativo espletamento.
Pertanto la convocazione de qua non risulta essere viziata, neppure per genericità, posto peraltro che i fatti in controversi sono stati analiticamente esposti, e sono state indicate le possibili azioni esercitabili.
Vanno quindi esaminati i profili controversi, al fine di verificare se i contratti stipulati dagli appellanti, possano esser considerati efficaci, e quindi opponibili anche alla anche in forza della prospettata Pt_1 applicabilità dell'art. 21 legge 203/82'.
L'appellante, formulando la relativa domanda, ha chiesto il “previo occorrendo, accertamento e declaratoria che il contratto di affitto di fondi rustici del 01.11.2006 sottoscritto tra Parte_2
e è cessato per intervenuta valida disdetta alla data del 31.10.2016, ovvero _1 comunque si è sciolto al 21.05.2021, data di morte del conduttore , oppure si è _1 risolto al 17 settembre 2021 data della risoluzione consensuale, o dichiarare che detto contratto è comunque cessato ad una data diversa e successiva di legge”.
Sono state individuate le possibili date di scioglimento del rapporto, come sopra già evidenziato, alla data:
- Del 10/11/2006, per disdetta nei confronti del;
Per_1
- Del 21/5/2021, alla data del decesso del;
Per_1
- Al più alla data del 17/9/2021, data di risoluzione consensuale del rapporto, tra la e la Pt_1
Per_2
Rispetto a tali prospettazioni occorre considerare che dei tre contratti stipulati con gli appellati, due sono stati stipulati dalla sola il 1/7/2021, ed uno con la e l'altro con ed i due . Per_2 CP_3 CP_2 CP_9
Mentre uno, quello con la è stato stipulato il 2/7/2020, e sottoscritto Controparte_10 congiuntamente dal e dalla _1 Per_2
Pagina 9 Occorre quindi procedere alla verifica ed individuazione della data di scioglimento del rapporto di affitto originario.
Tale data non va individuata al 10/11/2016, posto che, pur essendo stata inviata all' affittuario
[...]
una comunicazione finalizzata ad ottenere la riconsegna dei fondi, ed anche in vista della _1 futura scadenza contrattuale, la relativa missiva reca data 9/5/2016, risultando essere antecedente di meno di sei mesi rispetto alla scadenza contrattuale.
Va quindi rilevato che, ai sensi dell'art. 4 legge 203/82', la disdetta deve essere inviata un anno prima della scadenza, e che tanto non è avvenuto nella specie.
D'altronde occorre considerare che la permanenza protratta dell'affittuario, e per vari anni successivi, rispetto alla richiamata comunicazione, e senza che la affittante abbia mai assunto una ulteriore apposita iniziativa ai fini della riconsegna, induce a ritenere che il rapporto di affitto si sia comunque protratto in data successiva alla prima scadenza (il contratto era del 1/11/2006, e di durata decennale).
La data di cessazione del contratto di affitto con il , va invece individuata al 21/5/2021, data del Per_1 decesso dell'affittuario, o, più correttamente al termine dell'annata agraria del 2021 (10/11/2021), per come previsto dall'ultimo comma dell'art. 49 legge 203/82'.
Se pur va considerato che, ai sensi di quanto previsto dalla norma testè richiamata, l'erede che abbia i requisiti previsti dalla medesima, può avere il diritto a continuare nel rapporto di affitto, non sono dagli atti desumibili riscontri utili ai fini di ritenere che la moglie/erede del , , Per_1 Persona_4 possa essere legittimamente subentrata nel rapporto di affitto di specie.
Nella specie il subentro della -erede del nella posizione di affittuaria, è oggetto di mera Per_2 Per_1 ed indimostrata asserzione, sostenuta dai soli riferimenti alle disposizioni testamentarie del , ed Per_1 alla disponibilità di “titoli” agricoli.
Va al riguardo che la è stata designata quale usufruttuaria, dal testatore . Per_2 Per_1
Tale designazione non può affatto ritenersi utile riscontro ai fini del subentro, posto che non è configurabile un usufrutto riferito a beni altrui, ed oggetto di affitto, potendosi solo subentrare nella posizione del de cuius, e per quanto previsto ex art. 49 legge cit, e nella sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.
Non vi è peraltro prova che la sia stata coadiutrice nella conduzione dei fondi, essendo tale Per_2 circostanza meramente dedotta ed asserita dagli appellanti, ma essendo priva di correlati ed idonei riscontri.
La sola intestazione dei “titoli” agricoli, non integra di per sé, ed in mancanza dei riscontri sulla effettiva conduzione dei terreni, circostanza che possa indurre a ritenere la ravvisabilità in capo alla dei Per_2 requisiti per il subentro.
D'altronde occorre considerare che la poco dopo il decesso del marito, e pur avendo stipulato i Per_2 contratti con gli appellanti, si è determinata alla stipula dell'atto di scioglimento consensuale del rapporto
-del 17/9/2021 in atti allegato-, che comunque si sarebbe, per quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 49, sciolto -per decesso del conduttore alla fine dell'annata in corso, salvo la presenza Per_1 di eredi titolati ad esercitare e proseguire l'attività agricola, condizione che nella specie -si ribadisce- non risulta esser stata provata.
Per quanto innanzi non può ritenersi che la fosse, per mancanza dei requisiti per il subentro, Per_2 titolata e legittimata alla stipula dei contratti oggetto di controversia, non essendo titolare della posizione di affittuaria per subentro, e non potendo quindi ed in conseguenza disporre dei beni de quibus, essendo
Pagina 10 solo tenuta alla relativa restituzione, come da presa d'atto con la scrittura del 17/9/2021 stipulata con la
Pt_1
In tale scrittura non si dà affatto atto -pur essendovi l'indicazione “affittuaria”, in corrispondenza della sottoscrizione apposta dalla di alcun subentro della nella posizione del;
Per_2 Per_2 _1 viene solo e specificamente essere la erede ed usufruttuaria del , nulla essendo precisato Per_2 Per_1 sulle condizioni per il subentro della medesima, o sullo svolgimento dell'attività di coadiutrice/conduttrice dei fondi in sostituzione/subentro dello stipulante . Per_1
Tale scrittura, deve quindi essere intesa quale mera presa d'atto della cessazione del contratto/rapporto di affitto in conseguenza del decesso del conduttore , essendo peraltro stata stipulata a distanza Per_1 di pochi mesi dalla data dell'exitus (21/5/2021) e senza alcuna rivendicazione, da parte della della Per_2 condizione di erede subentrante nella posizione dell'affittuario, non desumibile dalla scrittura di cui sopra.
pur non avendo alcuna legittimazione al riguardo, risulta aver stipulato i tre contratti di affitto Per_3 con le parti appellate, e rispettivamente:
o in data 1/7/2020 con la società ; Controparte_1
Tale contratto risulta comunque esser stato stipulato dall'affittuario , con partecipazione e Per_1 sottoscrizione anche della Per_2
o In data 1/7/2021, uno con la società e l'altro con ed i due;
CP_3 CP_2 CP_9
Tali due ultimi contratti devono ritenersi inefficaci nei confronti della Pt_1
Ed infatti i contratti de quibus sono stati stipulati dalla in mancanza di qualsivoglia titolo o Per_2 legittimazione a disporre dei fondi, non risultando esservi prova, come sopra rilevato, sul possesso dei requisiti ex art. 49 legge 203/82', per il subentro nella posizione dell'affittuario . Per_1
Né la prevista -ex lege- scadenza del contratto sino alla fine dell'annata agraria 2021, poteva legittimare la a disporre dei fondi in affitto, potendo essere il solo coniuge, e sino alla data del decesso, a Per_2 stipulare accordi, in forza della propria titolata posizione di affittuario e conduttore dei fondi.
I due contratti del 1/7/2021 -successivi al decesso del stati stipulati dalla devono, per Per_1 Per_2 quanto innanzi, esser ritenuti inopponibili alla proprietaria, in quanto inefficaci, dovendo essere i fondi oggetto dei contratti de quibus, immediatamente restituiti alla Pt_1
Per quanto innanzi gli occupanti sine titulo saranno tenuti al pagamento di tutti i danni conseguenti alla correlata occupazione, dalla data del 11/11/2021 -data di scadenza del rapporto agrario con il
[...] sino alla data dell'effettivo rilascio. _1
Dovrà quindi procedersi ad apposita ctu, al fine di determinare il valore di affitto dei terreni oggetto di rilascio, oltre che, ed in proporzione alle quote imputabili ai fondi oggetto di contratto, le differenze di importo -ove maggiori- che la titolare dei fondi avrebbe potuto percepire dall'esecuzione del contratto stipulato con società , non avendo tale rapporto contrattuale avuto corso, per effetto della CP_5 riscontrata occupazione dei fondi da parte della e dal e i due;
tale computo CP_3 CP_2 CP_9 dovrà essere effettuato dalla data di stipula del contratto con la , sino all'effettivo rilascio dei CP_5 fondi dagli appellanti a favore della Pt_1
A differenti conclusioni deve pervenirsi per il contratto stipulato in data 2/7/2020, con la società
[...]
. CP_1
Ed infatti tale contratto è stato stipulato in data 2/7/2020, e quindi in vigenza del contratto di affitto con il , non risoltosi per precedente disdetta, per quanto sopra chiarito. Per_1
Pagina 11 Il ha quindi concesso in subaffitto, parte di fondi presi dal medesimo presi in affitto da Per_1 Pt_2
-dante causa della con contratto che può quindi ritenersi efficace, in quanto stipulato da
[...] Pt_1 soggetto titolato.
Va in merito considerato che la contestazione sulla data certa riferita al contratto de quo, non risulta essere idonea ad inficiarne gli effetti e relativa validità; tanto si afferma posto che, non essendovi stata alcuna contestazione o disconoscimento sulla sottoscrizione del , deve ritenersi che tale _1 sottoscrizione sia stata apposta in data antecedente al decesso del medesimo, dovendo ritenersi il contratto valido ed efficace, perché stipulato prima della scadenza del rapporto di affitto del , e Per_1 vergato del medesimo, a tanto titolato.
Va quindi considerato che, pur nella previsione relativa al divieto di subaffitto, di cui all'art. 21 legge
203/82', e della relativa nullità, tale norma comunque prevede che ove l'affittante, venuto a conoscenza della situazione di subaffitto, non proceda con iniziative volte a constatare la relativa violazione e nullità, entro quattro mesi dall'avvenuta conoscenza, il subaffittuario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario.
Tanto è avvenuto nel caso di specie, posto che, pur essendo la venuta formalmente a Pt_1 conoscenza di tali rapporti di subaffitto sin dal 7/6/2022, come evincibile dalle missive versate in atti - provenienti dalla con le quali venivano rifiutati gli assegni relativi al pagamento dei canoni, inviati Per_2 alla dagli appellati de quibus, affermando che i canoni di specie dovessero esser versati alla Per_2 Pt_4
[..
quanto di spettanza della medesima- tale ultima non ha assunto le tempestive iniziative al fine di evitare il subentro della s.a. NI & SC.
Essendosi quindi instaurato, in forza della previsione dell'art. 21 legge cit., il rapporto tra la detta società e la alle stesse condizioni e patti del contratto del 2/7/2020, la società de qua avrebbe Pt_1 dovuto corrispondere, dalla fine dell'annata agraria 2021 -10/11- (termine del rapporto con l'affittante
) i canoni contrattualmente pattuiti, e dovuti, alla Per_1 Pt_1
Non può peraltro essere accolta la domanda di risoluzione formulata dalla posto che la Pt_1 subconduttrice ha comunque inviato delle somme a pagamento del dovuto, e considerato che la si Pt_1
è limitata a contestare l'esistenza del rapporto e l'abusività dell'occupazione, non formulando alcuna specifica richiesta di pagamento alla subconduttrice, e non dando quindi la possibilità in concreto di sanare la morosità.
Dovrà comunque esser disposta la condanna al pagamento delle somme dovute in forza del contratto stipulato il 2/7/2020, dalla fine dell'annata agraria del 2021, e quindi dal 11/11/2021.
Quanto al dies ad quem da individuare ai fini della corresponsione dei canoni contrattualmente pattuiti dalla società agricola subaffittuaria, occorre considerare che il contratto inter partes, prevedeva la durata dal 10/7/2020 al 30/12/2021, senza alcuna clausola di tacito rinnovo, avendo le parti stipulanti meramente previsto che al termine della durata il concedente si sarebbe potuto immettere nella disponibilità dei fondi senza specifiche formalità e senza alcun preavviso.
Va in merito e preliminarmente precisato che, anche in mancanza di coinvolgimento delle associazioni di categoria per la stipula di tale contratto, non può ritenersi opponibile alla parte originaria affittante/proprietaria subentrata, la invocata conseguenza della conversione del contratto in deroga, in contratto quindicennale;
tanto si afferma perché la pattuizione non è intervenuta con l'affittante, ma solo con l'affittuario . _1
Peraltro occorre anche considerare che, per quanto specificamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 21 legge cit., ove l'affittante agisca per far valere -come nella specie- i propri diritti, il subaffittuario può
Pagina 12 sì avvalersi delle facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario, ma nei termini e limiti previsti dalla norma.
Va quindi considerato che avendo il contratto de quo (del 2/7/2020) previsto una durata limitata fino al
30/12/2021, e comunque non avendo contemplato il tacito rinnovo, tale scadenza contrattualmente prevista, ha comportato, una volta decorso lo specifico termine di durata di cui sopra, la cessazione degli effetti del contratto e del rapporto di affitto alla medesima data;
non può difatti, esser configurabile una volontà di rinnovo in capo al concedente , in quanto deceduto in data antecedente _1
(21/5/2021), essendo peraltro gli effetti del contratto di affitto stipulato dal , con _1 Pt_2
, cessati -come sopra precisato- comunque in data 10/11/2021, ma essendo la scadenza
[...] contrattuale del contratto del 2/7/2020, fissata al 30/12/2021, comunque opponibile alla per Pt_1 quanto poc'anzi evidenziato.
Non essendo previsto alcun tacito rinnovo, gli effetti di tale contratto devono comunque ritenersi cessati alla predetta data, non potendosi ravvisare ipotesi di protrazione della durata e persistenza del rapporto.
Alcuna valenza al riguardo può assumere la congiunta sottoscrizione -del contratto del 2/7/2020- della posto che non è affatto provato -come già sopra rilevato- che la medesima fosse co-conduttrice Per_2 dei fondi concessi in affitto al coniuge, e quindi che avesse titolo e legittimazione per concedere in affitto i fondi de quibus
Peraltro chiara e manifesta risulta essere la volontà della di rientrare nella disponibilità dei fondi, Pt_1 rispetto ad un titolo contrattuale sì opponibile alla medesima, ma in ogni caso nei limiti delle pattuizioni nel medesimo contenute, ed essendo prevista una specifica data di scadenza, già ampiamente decorsa.
Alla intervenuta cessazione del rapporto di subaffitto, consegue l'obbligo di riconsegna dei fondi alla proprietaria, nonché le ulteriori conseguenze in termini di pagamento dei corrispettivi fino alla scadenza contrattuale, e dei danni da occupazione sine titulo, in data successiva alla cessazione del rapporto.
Dovrà nel prosieguo del giudizio, procedersi con apposita ctu, per valutare e computare le spettanze della correlate alla abusiva occupazione dei fondi in controversia, ed ai corrispettivi dovuti. Pt_1
Le spese saranno regolamentate all'esito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari III^ sezione civile, in funzione di sezione specializzata agraria, non definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 419/2024 del Tribunale di Foggia- sezione specializzata agraria, del 9/2/2024, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello;
I) Dichiara che i contratti stipulati da e NA Controparte_11 in data 1/7/2021, e da e e
[...] NA CP_2 [...]
, e in data 1/7/2021, sono inefficaci nei Controparte_12 Controparte_13 confronti della proprietaria dei fondi oggetto dei contratti, ; Parte_1
II) Condanna quindi la e la e Controparte_11 CP_2
e , all'immediato rilascio dei fondi oggetto Controparte_12 Controparte_13 dei suddetti contratti, così come identificati nei medesimi, liberi da persone e cose, a favore di;
Parte_1
III) Dichiara l'efficacia nei confronti di , del contratto stipulato in data Parte_1
2/7/2020 tra e , e _1 NA [...]
e del subentro di tale ultima, nella posizione dell'affittuario, agli Controparte_14 stessi patti e condizioni specificamente indicati nel predetto contratto;
Pagina 13 IV) Dichiara cessati gli effetti del contratto di cui al precedente capo, al 31/12/2021;
V) Condanna la all'immediato rilascio dei fondi Controparte_1 oggetto dei suddetti contratti, così come identificati nei medesimi, liberi da persone e cose, a favore di;
Parte_1
VI) Rimette la causa sul ruolo per il prosieguo, come da separata ordinanza;
VII) Spese al definitivo.
Così deciso in Bari, addì 25/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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