Articolo 16 della Legge 7 dicembre 1949, n. 904
Articolo 15Articolo 17
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4 gennaio 1950
Art. 16.
L'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , e' modificato come segue:
"Ogni cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1948, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compilera' il bilancio tecnico del Fondo per la parte a capitalizzazione e procedera' all'esame tecnico del Fondo stesso per la parte a ripartizione, per ristabilire, occorrendo, l'equilibrio. I risultati relativi saranno sottoposti al Comitato amministratore e comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello delle poste e delle telecomunicazioni".
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950