TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. NR. 1541/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nata il [...] a [...] (avv. Vincenzo Piscitelli, giusta procura in Parte_1
atti)
Parte ricorrente nato il [...] ad [...] (avv. Vincenzo Piscitelli, giusta procura in atti) Parte_2
Parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 che richiamano già quelle formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e sulla premessa Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario il 20/7/2012 in Sant'Angelo a Cupolo (BN), che dalla loro unione sono nati (28/9/2013) e (22/1/2016) e che a seguito del venir meno Per_1 Per_2
dell'affectio coniugalis il Tribunale di Benevento in data 25/11/2021 ha omologato la separazione p. 1/4 consensuale tra di loro, hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 25/11/2021 i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett.a) L.898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 20/7/2012 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato le condizioni di divorzio esposte nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto. In particolare, si sono accordate nel senso che:
- continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- i figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nell'abitazione dei genitori di quest'ultima sita in
Sant'Angelo a Cupolo (BN) alla via E. Fermi nr.12, dove la stessa ha trasferito la propria residenza unitamente a quella dei minori, avendo ottenuto la stessa il trasferimento della sede lavorativa nel comune di Roccabascerana (AV);
- le decisioni più importanti nell'interesse dei figli saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- il diritto di visita potrà essere esercitato nei seguenti termini: il padre potrà tenere con sé i figli minori e a settimane alterne dal venerdì sera, sino alla domenica sera Per_1 Per_2
alle ore 21, avendo cura di prelevarli dall'abitazione dei nonni materni, dove gli stessi risiedono con la madre e riaccompagnarli nel medesimo luogo. Inoltre, d'accordo con la madre, il padre avrà facoltà di incontrare i figli anche gli altri giorni settimanali, diversi da quelli stabiliti, compatibilmente, con gli impegni scolastici dei minori e quelli lavorativi dello stesso;
durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno metà delle stesse con il padre e metà
p. 2/4 con la madre (ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio); durante il periodo pasquale trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro, dal Venerdì Santo alla
Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al martedì in Albis con diritto di visita dell'altro genitore in entrambi i casi;
durante il periodo estivo il padre potrà condurre con sé i minori in vacanza per 15 giorni anche consecutivi (o per un periodo più lungo, salvo accordo con la madre) da scegliere preventivamente e in concorso con la madre, compatibilmente alle rispettive esigenze;
per la durata di tale periodo alla madre dovrà essere comunicato il luogo e il recapito telefonico dei figli per consentirle ogni comunicazione con gli stessi;
viceversa, la madre potrà condurre con sé i figli minori in vacanza per 15 giorni anche consecutivi ( o per un periodo più lungo, salvo accordo con il padre) da scegliere preventivamente e in concorso con il padre , compatibilmente alle rispettive esigenze;
per la durata di tale periodo al padre dovrà essere comunicato il luogo e il recapito telefonico dei figli per consentirgli ogni comunicazione con gli stessi;
le feste di compleanno e di onomastici dei minori potranno essere festeggiate insieme da entrambi i genitori con diritto dei nonni paterni e materni di partecipare alle stesse. In occasione dei compleanni o onomastici dei genitori e/o dei nonni, i minori potranno trascorrere tale festività con l'uno o con l'altro anche se dovesse capitare nei giorni in cui non spetta stare con l'uno o con l'altro;
- si obbliga a corrispondere mensilmente per il mantenimento dei figli la Parte_2
somma complessiva di €.500 (€.250 per ciascun figlio), a mezzo bonifico in conto corrente banco posta IBAN: [...] da versarsi anticipatamente entro il giorno 23 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie da effettuarsi in favore dei figli nella misura del 50%, secondo il protocollo del Tribunale di Benevento;
- dichiarano di impegnarsi, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
entrambi i coniugi si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- danno reciprocamente atto di aver già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, nonché i beni in comunione, nonché i regali di nozze e di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia ragione o titolo derivante dal rapporto di coniugio.
p. 3/4 5. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non sono contrari agli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 27/11/2025.
6. La natura congiunta della causa giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Parte_2
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Sant'Angelo a Cupolo (BN) (atto nr. 5, parte II,
[...] Parte_2
serie A, anno 2012) alle condizioni necessarie di divorzio concordate dalle parti e debitamente richiamate in parte motiva, dando atto di quelle cd. eventuali;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR 3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 18/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 4/4