TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10567 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Francesco
RI, all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro iscritta al N. 7760/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso, dall'Avv. Nicola Parte_1
NI CC, presso il cui studio in Roma, Via Crescenzio n. 42, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa per delega allegata alla COroparte_1 memoria difensiva, anche disgiuntamente, dall'Avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni
Beretta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via A. Bertoloni n. 44/46
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti COroparte_1 conclusioni:
Piaccia al Tribunale adito, nella persona del Giudice designato, disattesa ogni diversa e contraria istanza,
- accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta datoriale, sub specie di mobbing e/o demansionamento e dequalificazione nel contesto lavorativo, ordinare alla in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede legale in Roma al Viale
Mazzini n. 14, di reintegrare immediatamente il Dott. nell'ambito della Parte_1
1 testata RAISPORT, nel ruolo di inviato sportivo, per eventi di Calcio, Calcio a 5 e Beach
Soccer, anche quale commentatore da bordo campo delle partite e/o comunque in quelle proprie dell'inquadramento riconosciuto e del ruolo professionale, così come individuato nel contratto collettivo di riferimento e/o nel sistema professionale aziendale o, in via di subordine, in mansioni equivalenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 e 2087 c.c.; per l'effetto, condannare la stessa Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno professionale da dequalificazione che, tenuto conto della durata del demansionamento, della gravità dello stesso e del livello retributivo, viene indicato in misura pari al 100% della retribuzione lorda ordinariamente percepita dal ricorrente, come risultante dalle allegate buste paga nella misura ci €
6.671,01= mensili, per ogni mese di dequalificazione subita e subenda, con decorrenza giugno 2022 fino alla data della effettiva riassegnazione alle mansioni originarie, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, ovvero pari ad una somma da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo effettivo;
accertata nel merito la condotta di mobbing e/o demansionamento e dequalificazione tenuta dalla in CP_1 danno del ricorrente, condannare altresì la società al risarcimento del danno all'immagine patito dal ricorrente, derivante dalla condotta illegittima posta in essere dalla Società, nella misura che il Tribunale adito riterrà equo determinare come di giustizia, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulla predetta somma, e che si auspica in misura non inferiore al 50% della retribuzione mensile lorda percepita dal giugno 2022 in poi (come risultante dalle allegate buste paga nella entità sopra indicata), per ciascun mese di durata della dequalificazione, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, ovvero pari ad una somma da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo effettivo;
COr
condannare inoltre la corrispondere al ricorrente l'importo pari ad almeno tre giorni lavorati cosiddetti superfestivi (pagati al 360%) nella misura di € 894,60=cadauno, sia per l'anno 2023 che per l'anno 2024, nonché l'importo pari ad almeno quattro giorni lavorati per ex festivi (pagati al 180%) nella misura di € 447,30= cadauno, sia per l'anno
2023 che per l'anno 2024: il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il ricorrente a sostegno delle proprie ragioni esponeva di essere giornalista professionista CO e di lavorare alle dipendenze della sin dal 2001, svolgendo ruolo di inviato sin da
2 quando è transitato in Rai Sport, ossia dal 2007. Da allora ha sempre lavorato quale inviato effettuando telecronache, servizi a bordo campo, interviste e dirette per il calcio, il calcio a cinque e il beach soccer. Ha svolto anche numerosi servizi per la Domenica
Sportiva e per 90° minuto Seria A.
La sua situazione lavorativa era cambiata a marzo 2022, ossia da quando era divenuta direttrice di con caporedattore centrale COroparte_2 CP_3
e caporedattore La in seguito era stata sostituita
[...] Persona_1 CP_2 definitivamente dal direttore Persona_2
Il ricorrente affermava che sino al mese di giugno 2022 aveva svolto il suo lavoro conformemente a quanto avvenuto in precedenza. Tuttavia, dal mese di luglio 2022 il suo impegno è andato via via diminuendo perchè da allora ha sporadicamente lavorato sulla
Serie A sino a novembre 2022.
Il era poi rimasto assente per malattia da metà novembre 2022 ed era rientrato al Pt_1 lavoro a inizio marzo 2023. Dal suo rientro erano stati modificati i suoi orari di lavoro e non gli era più stato chiesto di lavorare la domenica e/o di sera, circostanza – questa - ritenuta penalizzante, considerati gli orari degli avvenimenti sportivi calcistici.
Deduceva che le condizioni lavorative sopra descritte gli stanno arrecando danno professionale ed anche economico, non percependo le maggiorazioni previste per il lavoro festivo, prefestivo e per le indennità di inviato. Rilevava infatti che tra marzo e giugno 2023 era stato inviato solo a on andata e ritorno in giornata e a Reggio Calabria, con una CP_4 trasferta di tre giorni. Per il resto aveva svolto solo turni mattutini e nessun servizio esterno sulla Serie A.
Nel 2023 aveva svolto soltanto 25 giorni di attività fuori sede (nove tra marzo e giugno e sedici tra settembre e dicembre 2023), mentre in precedenza lavorava in esterna come inviato mediamente tra 140 e 150 giorni all'anno, con punte di 180 giorni.
Per contro, gli sono stati richiesti servizi sulla Lazio ma senza recarsi in esterna. Nel corso del 2021 aveva svolto trasferte anche all'estero.
A settembre 2022 il capo redattore centrale lo ha sollevato dall'incarico di seguire CP_3 le partite della Serie C di calcio. A settembre 2023, inoltre, il vice capo redattore Tes_1 che non ha qualifica di inviato, è stato designato al posto di per seguire la Lazio Pt_1 anche nelle partite di Champions League disputate all'estero.
Da settembre 2023 è stato sostituito anche nelle telecronache relative al Calcio a cinque dal collega su disposizione del Capo redattore centrale e del direttore Tes_2 CP_3
3 Da allora non gli sono state più assegnate trasferte neppure in territorio italiano e di Per_2 fatto è stato escluso dal video.
Il 24.1.2024 il tramite il suo legale aveva segnalato la situazione chiedendo che gli Pt_1
CO venissero assegnati compiti confacenti alla sua professionalità. Tuttavia la con nota del 13.2.2024 aveva riscontrato la missiva del escludendo condotte mobbizzanti Pt_1 da parte della azienda. La situazione però non era cambiata neanche nel corso del 2024 perché durante l'intero anno il ricorrente aveva lavorato quale inviato solo 49 giorni, restando per il resto in sede. CO Il ricorrente deduceva inoltre che, pur essendo stato rinnovato l'accordo tra Pt_2 per lo smart working, egli non può usufruirne perché da maggio 2024 non gli viene più concesso di lavorare con tale modalità.
Su sollecitazione aziendale ha chiesto un periodo di ferie dall'1luglio 2024 al 31.8.2024 e, nonostante ciò, dal 3 al 7 luglio era stato in trasferta a Tirrenia per l'europeo di Beach
Soccer con costi a carico della CA perché altrimenti non avrebbe potuto andare sul posto.
Il 27 e 28 gennaio 2024 il Comitato di Redazione (docc. 17 e 18) aveva inviato a tutti i componenti della redazione di ricevute dal direttore e doglianze sia COroparte_5 sulle scelte aziendali in relazione agli eventi da coprire, sia sul mancato rispetto del ruolo degli inviati. Il non era poi stato incluso nella lista degli inviati che avrebbero Pt_1 dovuto seguire gli Europei di calcio del 2024 e le Olimpiadi.
Il non era neppure stato mai coinvolto nelle trasmissioni organizzate in vista degli Pt_1
Europei di calcio, nemmeno in studio.
Il in data 15.10.2024 aveva quindi inviato una email nella quale riportava la sua Pt_1 situazione al Capo redattore centrale (doc. 18), ma tale email non COroparte_3 aveva prodotto alcun effetto concreto.
La situazione non è cambiata nel corso del 2025 perché l'attività del quale inviato Pt_1 fuori sede ha continuato ad essere residuale (con 4 giorni in esterna in due mesi).
Il ricorrente si doleva quindi perché quanto sta accadendo ha determinato per lui una perdita economica, non avendo percepito quanto spettante per il lavoro nei giorni ex festivi e super festivi.
Rilevava che la Corte di cassazione, nell'affermare il valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore, ha ritenuto che la mortificazione della professionalità possa dar luogo a risarcimento, anche se non venga
4 fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (in tal senso Cass. Sez.
Lav. 6 novembre 2000 n. 14443).
Deduceva poi che in ogni caso, il giudizio sulla equivalenza delle mansioni ovvero sulla dequalificazione implica una comparazione fra un ante ed un post, fra le precedenti e le nuove mansioni che, secondo l'indirizzo costante ed univoco della Corte di cassazione, va effettuato in concreto avendo riferimento, quale criterio guida, all'attività effettivamente espletata dal lavoratore, nonché al rispetto della posizione e del patrimonio professionale acquisiti dallo stesso, prescindendosi da criteri meramente formalistici (Cass. 17 gennaio
1987, n. 392). Soggiungeva poi che la Corte di cassazione afferma costantemente che il lavoratore non ha solo il dovere di svolgere i compiti che gli sono assegnati, ma ha anche CO diritto di svolgere le sue mansioni. La condotta della ta inoltre sminuendo il Pt_1 agli occhi dei colleghi e dei collaboratori.
Deduceva che secondo orientamento dottrinale e giurisprudenziale, ormai più che consolidato, sussiste il demansionamento quando vi sia la mancanza dell'assegnazione di una posizione operativa ovvero il lavoratore sia di fatto ridotto all'inoperosità, o ancora, ad attività meramente esecutive, inidonee ad arricchirne il patrimonio professionale e comunque non aderenti alle specifiche competenze tecnico-professionali acquisite nella precedente fase del rapporto e al grado di autonomia e discrezionalità precedentemente riconosciuto.
Il ricorrente rivendica il diritto a vedersi reintegrato nelle mansioni svolte sino a maggio
2022 e in particolare nello svolgimento del ruolo di inviato e nella assegnazione delle trasferte in numero in linea con quanto avveniva prima di maggio del 2022. La Corte di cassazione, nell'affermare il valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore, ha ritenuto che la mortificazione della professionalità possa dar luogo a risarcimento, anche se non venga fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (in tal senso Cass. Sez. Lav. 6 novembre 2000 n. 14443).
La violazione dei diritti di cui all'art. 2103 c.c. è fonte di responsabilità contrattuale risarcitoria del datore di lavoro, in quanto inadempiente all'obbligazione dovuta nei confronti del lavoratore. Il ricorrente osservava inoltre che secondo Corte di Cassazione
(Sez. Lav., 6 marzo 2006, n. 4766) incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di aver dato puntualmente attuazione a quanto previsto dall'art. 2103 c.c., sicché in caso di allegato demansionamento, l'onere di provare che non vi sia stata una condotta di quel tipo, grava sul datore di lavoro.
5 Il sostiene inoltre che la condotta serbata dall'azienda nei suoi confronti vale a Pt_1 integrare mobbing. Secondo una nota definizione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione: “il termine mobbing può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro” (Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004, n.
8438, in not. Giur. Lav. 2003, 290).
Alla luce di quanto rappresentato, l'art. 2087 c.c. assume un valore ancor più di rilievo se si considera che il contenuto di detta norma è tale che ad esso si può ricondurre non solo il generale principio del “neminem laedere”, ma anche l'obbligo del datore di lavoro di comportarsi, nei riguardi del lavoratore, secondo il generale dovere di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..
La quantificazione del danno alla professionalità derivante al lavoratore come conseguenza della condotta datoriale deve poi tenere conto della qualità del demansionamento, della sua durata, dell'età del lavoratore, dalla valutazione della perdita di possibilità evolutive (c.d. perdita di chances). Il ricorrente osservava quindi che, non avendo più contatto con il pubblico e con gli sportivi, di fatto vede sminuirsi la sua professionalità
Anche il danno all'immagine deve essere ritenuto conseguenza del demansionamento subito. La quantificazione di tale danno in termini economici non può essere parametrata al trattamento retributivo corrisposto al ricorrente perché esso assume connotazioni anche dal punto di vista del disagio professionale, psicofisico e esistenziale. E' un danno non patrimoniale correlato alla vita professionale e di relazione. Il ricorrente assume che il danno all'immagine è pari al 50% della retribuzione lorda percepita per ogni mese di dequalificazione e allontanamento dal video e dal pubblico a decorrere dal mese di giugno
2022. In ogni caso, il danno immediato è costituito dalla diminuzione della retribuzione che
è prevista in ragione del 360% in più per il lavoro nei giorni c.d. superfestivi e del 180% nei giorni festivi.
Tutto cio' esposto, concludeva come sopra già riportato.
*******
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. Precisava che il ricorso merita di essere rigettato per quattro ragioni:
6 1) anzitutto il difetto di allegazione e prova che incombe sul ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c.; CO 2) in secondo luogo perché la non è mai venuta meno ai propri obblighi legali e contrattuali e mai ha mutato l'inquadramento del la cui professionalità è rimasta Pt_1 intatta;
3) in terzo luogo in ragione della disciplina sindacale di riferimento secondo la quale a) non è previsto alcun diritto del giornalista con incarico di inviato a realizzare un numero minimo di servizi in esterna;
b) il giornalista con incarico di inviato, quando non è impegnato in servizi in esterna, presta la sua attività lavorativa nella redazione cui è assegnato;
CO 4) infine, il ricorso deve essere respinto dovendosi escludere che la abbia tenuto condotte anche solo astrattamente definibili come mobbizzanti, delle quali non rinviene traccia nel ricorso.
La resistente rilevava inoltre che l'onere della prova incombe sul ricorrente e che in mancanza, il ricorso va rigettato. CO CO La educeva quindi che il ha lavorato per la al 2001 in forza di diversi Pt_1 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di redattore dapprima presso la testata Rai International, dal 2005 presso la TGR e dal 2007 presso la testata Rai Sport.
L'ultimo contratto a tempo determinato di durata biennale con decorrenza dal 12.11.2009 al 11.11.2011 è stato prorogato a tempo indeterminato a decorrere dal 12.11.2011 con sottoscrizione di un verbale in sede sindacale in data 18.11.2011 (doc. 1).
Sulla base di quanto convenuto nella riunione della Commissione Paritetica del 29 marzo
2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fermo restando il suo inquadramento in qualità di redattore, nell'ambito della redazione Rai Sport gli è stato assegnato l'incarico di svolgere servizi come “inviato”, secondo quanto previsto dall'art. 11 del C.N.L.G. e dall'Accordo
Integrativo Rai – (cfr. doc. n. 2). La resistente contestava pertanto l'affermazione CP_6 avversaria secondo la quale il ricorrente avrebbe svolto “il ruolo da inviato fin dal momento in cui è transitato a Rai Sport […] nel 2007” (cfr. pag. 1 del ricorso avversario).
A decorrere dal 1° gennaio 2025, in coerenza con quanto previsto dall'accordo sindacale del 3 maggio 2022 sull'inviato (cfr. doc. n. 11), gli era riconosciuto inoltre il trattamento economico e normativo del Vice Capo Redattore, stante lo svolgimento consecutivo dell'incarico di inviato dal 2017 per 8 anni (cfr. doc. n. 3). CO Deduceva inoltre la che il ricorrente, contrariamente a quanto asserito, ha svolto attività in esterna in modo congruo ed in via prevalente, anche tenuto conto del fatto che
7 nel periodo per cui è causa la prestazione lavorativa del è stata spesso Pt_1 discontinua in considerazione dei numerosi giorni di assenza di cui ha fruito a vario titolo
(ferie, permessi, malattia, permessi ex l. 104/1992, permessi sindacali, cfr. doc. n. 5 schede presenze). La convenuta rilevava che nel 2017 il ha effettuato n. 62 giorni Pt_1 di trasferta, nel 2022 ha effettuato n. 81 giorni di trasferta, nel 2023 - anno in cui è stato assente a vario titolo per oltre 5 mesi - ha effettuato n. 26 giorni di trasferta mentre nel
2024 ha effettuato n. 61 giorni di trasferta. Nei primi 2 mesi del 2025 ha effettuato 8 giorni di trasferte (cfr. doc. 4bis) e contestava quindi il numero di giorni di trasferta indicati dal CO ricorrente al punto 25 del ricorso. La videnziava che nel periodo dedotto in giudizio in cui il ricorrente asserisce di essere stato demansionato, il è stato spesso assente Pt_1
(cfr. doc. n. 5).
In particolare, dal mese di giugno al mese di dicembre 2022 il è stato assente per Pt_1 malattia per 71 giorni, oltre ulteriori. Soggiungeva poi che in data 2 dicembre 2022, quando il ricorrente risultava assente dal lavoro per ragioni di malattia, il ricorrente entrato indebitamente nei locali aziendali. La condotta appena descritta era stata oggetto di CO contestazione da parte della on lettera di monito (doc. n. 7). La resistente rilevava che il successivo 10 dicembre 2022, in costanza di malattia, il nella fascia oraria di Pt_1 reperibilità risultava assente al momento della visita di controllo del medico legale CP_ CO dell' . Tale condotta era stata contestata e sanzionata dalla con un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Detta sanzione era stata poi commutata nel rimprovero scritto con recupero della retribuzione per la giornata del 10 dicembre 2022 a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione del 12 luglio 2023 (cfr. doc. n. 8).
Osservava quindi la convenuta che nel corso del 2023 il era stato assente per 66 Pt_1 giorni (doc. 5) cui si sono aggiunti lo smaltimento delle ferie arretrate e le ferie maturate, oltre assenze per altre ragioni. Era risultato assente in via continuativa per i seguenti periodi: dal 6 luglio al 7 agosto 2022; dal 22 agosto al 28.8.22; dal 13.9.22 al 5.10.2022; dal 14 al 31.10.2022; dal 15.11.2022 al 5.3.2023; dal 3.7.2023 al 1.9.2023; dal 22 al
25.11.2023; dal 10.7.2024 al 6.9.2024. CO Quanto alle modalità di esplicazione delle sue mansioni, la sponeva che il ha Pt_1 prestato le sue mansioni in esterna o in trasferta e, quando non impegnato in tali attività, lavorando in redazione. Il lavoro di redazione è infatti necessario, sia per preparare le trasferte, sia dopo le trasferte, per preparare i servizi. COestava quanto sostenuto dal ricorrente allorché in ricorso (cfr. n. 14) allorché afferma che non uscirebbe “quasi più per effettuare in esterna i servizi sul campionato di calcio di serie A”, perché nelle ultime due
8 stagioni sportive il ha seguito regolarmente come inviato il campionato di calcio di Pt_1 serie A. Più specificamente, la convenuta osservava che ciò era accaduto nella stagione
2023/2024 con 27 designazioni (di cui 23 fuori sede e 4 dalla sede) su 38 giornate di campionato pari a 46 giorni di trasferta mentre nella stagione 2024/2025 con 21 designazioni fuori sede su (ad oggi) 35 giornate di campionato, pari a 42 giorni di trasferta
(cfr. doc. n. 16 e 17).
La convenuta contestava poi espressamente l'affermazione di parte ricorrente (di cui al CO punto 22) del ricorso) secondo la quale vi sarebbe stata da parte della na asserita
“sostanziale esclusione del ricorrente dalla presenza in audio e video, quale inviato sui campi di Calcio, Calcio a 5 e Beach Soccer”. In merito precisava che, con riferimento all'attività giornalistica per la copertura in trasferta degli eventi di beach soccer, il è Pt_1 attualmente impegnato nel mondiale di beach soccer al pari di quanto accaduto nel 2024, con ciò potendosi escludere qualsiasi ipotesi di demansionamento rispetto allo svolgimento di tale attività in quanto rimasta invariata nel corso del tempo.
Quanto al calcio a 5, era stata decisione del direttore nell'esercizio delle sue facoltà, Per_2 di indicare un giornalista diverso dal dott. Pt_1
La resistente smentiva anche quanto affermato in ricorso (punto n. 21) poiché non rispondente al vero che la giornalista della Tgr Toscana fosse stata preferita al Tes_3 come telecronista del calcio femminile, non essendosi quest'ultima occupata delle Pt_1 telecronache di calcio femminile, effettuate invece dalla giornalista di Rai Sport Tiziana
Alla e non rispondendo al vero che il si sia mai occupato di calcio femminile. Pt_1
Precisava inoltre la convenuta che la scelta di chi inviare ad una trasferta piuttosto che ad altra è prerogativa del Caporedattore Centrale cui spetta decidere chi inviare di volta in volta, senza che ciò debba essere visto come una penalizzazione per l'inviato che non sia stato designato per lo stesso servizio, anche perché in tal modo viene garantito l'avvicendamento degli inviati addetti alla redazione.
Era inoltre precisato da parte della resistente che non risponde a verità che sia stata soppressa la visibilità in video del ricorrente che, fatta eccezione per le fasi preliminari degli Europei di calcio, non era mai stato scelto dai direttori o dai capiredattori per seguire
Mondiali o gli Europei di calcio anche con riguardo alle fasi finali di detti campionati.
Negava inoltre la rai che al ricorrente sia stato negato di lavorare in smart working, perché quando è stato assente non in malattia o per ferie, ha lavorato proprio secondo detta modalità. Al riguardo precisava che anche nel periodo dedotto in giudizio il aveva Pt_1 sottoscritto accordo individuale per l'esecuzione della prestazione lavorativa nella forma
9 del lavoro agile il 24.5.2024 (cfr. doc. n. 6 – accordo lavoro agile) per poi lavorare in smart working rispettivamente per 2 giorni nel mese di giugno 2024 – a luglio ed agosto 2024 è stato in ferie - 3 giorni nel mese di settembre 2024, un giorno ad ottobre 2024, 3 giorni a novembre 2024, 4 giorni a dicembre 2024, 3 giorni a gennaio 2025, 4 giorni a febbraio
2025, 4 giorni a marzo 2025 (cfr. doc. n. 5).
Con riferimento alla doglianza del in ordine al mancato svolgimento di attività nei Pt_1 giorni c.d. superfestivi ed ex festivi, la convenuta affermava poi che non esiste alcun accordo aziendale che preveda un quantum specifico di assegnazione né un numero minimo di giorni di impiego superfestivi e festivi al 180 %. L'impiego delle risorse in tali giorni festivi è regolato e gestito dal Caporedattore esclusivamente sulla base delle esigenze redazionali.
La convenuta precisava poi che quello di inviato è un incarico e non una qualifica. Ciò risulta dall'art. 11 co. 3 del CNLG del 2009 e trova conferma nell'art. 7 dell'accordo integrativo del 2010, che al co. 2 conferma che quello di inviato è un incarico CP_8
e non una qualifica. Il prevede inoltre un criterio discrezionale per l'attribuzione di Pt_3 incarico di inviato rimesso alla scelta discrezionale del direttore, che lo conferisce per iscritto. Deduceva inoltre la convenuta che il numero di 90 incarichi di inviato è previsto solo per i primi due anni ai fini dell'ottenimento dell'incarico in commissione paritetica secondo quanto prevede l'accordo Per gli anni seguenti è invece prevista CP_8 una media di 50 incarichi ma non è attribuito alcun diritto per il lavoratore in merito al numero di trasferte da realizzare e il numero di 50 giornate di trasferta, sebbene non rappresenti il minimo di trasferte che l'inviato è tenuto a svolgere, è stato raggiunto dal sia nel 2022 (con 81 giorni di trasferta) che nel 2024 (con 62 giorni di trasferta). Pt_1
Rilevava inoltre che anche la giurisprudenza di merito ha più volte chiarito che il datore di lavoro non ha alcun obbligo di fare effettuare lo stesso numero di trasferte nell'anno precedente nè un numero minimo di trasferte. Dalle osservazioni appena svolte è stato fatto discendere che “quanto all'incarico di inviato, non è ravvisabile un mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.; la quantificazione delle trasferte da far effettuare in maniera prevalente all'inviato di cui all'art. 7 menzionato è stata elaborata al fine di individuare le condizioni che devono ricorrere perché il datore di lavoro possa assegnare
l'incarico di inviato, con corresponsione della connessa indennità; non vi è, invece, alcun obbligo per il datore di lavoro di far effettuare all'inviato lo stesso numero di trasferte effettuate nell'anno precedente né un numero minimo di trasferte;
la riduzione del numero di trasferte non costituisce attribuzione di mansioni inferiori e quindi una dequalificazione
10 vietata dall'art. 2103 cc” (cfr. doc. n. 10 - sentenza Corte di Appello di Roma n. 647/2022 del 18.2.2022). CO A fronte dei dati oggettivi tratti dai sistemi di rilevamento aziendale, la ilevava che lo svolgimento dei fatti come descritto dal ricorrente è frutto di una personale percezione e rielaborazione da parte del delle vicende connesse al rapporto di lavoro che però Pt_1 non trova alcun riscontro fattuale e probatorio sia perché l'azienda ha sempre garantito l'avvicendamento degli inviati addetti alla Redazione Calcio di Rai Sport, sia perché il quando non impegnato nella realizzazione di servizi in esterna, presta la sua Pt_1 attività professionale presso la Redazione di appartenenza, realizzando servizi attinenti alle specifiche materie di sua competenza, circostanza che ha gli ha sempre consentito di mantenere intatta la professionalità acquisita nel corso della sua carriera.
Ritenuta infondata la tesi del demansionamento, deve dunque essere ritenuta destituita di fondamento anche la domanda di risarcimento del preteso danno professionale. La convenuta osservava in proposito che non in tutti i casi di inadempimento datoriale consegue il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale. Occorre infatti che sia anzitutto addotta l'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul lato reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (in tal senso, menzionava numerose pronunce: Cass. n.
19785/2010. Conformi: Cass. n. 4712/2012; n. 6797/2013” (cfr. tra molte Cass. n.
15376/2017 e, più di recente, Cass. Civ. n. 23144/2020 e n. 17357/2021).
La convenuta contestava inoltre l'entità della retribuzione base posta a base del calcolo dei danni pretesi dal ricorrente.
Tutto ciò esposto, concludeva chiedendo
a) in via principale: rigettare il ricorso e tutte quante le domande con esso formulate perché infondate in fatto e in diritto;
b) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria ex adverso formulata accertare e dichiarare l'erroneità della retribuzione
11 individuata come base di calcolo per la pretesa risarcitoria e ciò sia per la percentuale di riferimento (100%) sia per il suo ammontare (euro lordi 6.671.01), essendo l'ammontare da prendere eventualmente in riferimento pari ad euro € 3.407,46 (netto a pagare €
2.601,00 + € 806,46 trattenuti per prestito bccr).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, preso atto della indisponibilità della convenuta a transigere o conciliare la causa, sentite le parti, che si riportavano ai rispettivi atti difensivi e ritenuta la natura documentale della causa, era disposto rinvio all'udienza odierna, previa assegnazione di termine alle parti per il deposito di memorie difensive.
All'udienza odierna, lette le note autorizzate depositate dalle parti e sentita la discussione orale, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
COr Il ricorrente è un giornalista professionista, dipendente della al 2001, e Parte_1 dal 2007 è in forza alla testata Rai Sport, per la quale dal 2017 svolge il ruolo di inviato, effettuando telecronache, servizi da bordocampo, interviste e dirette per il calcio, il calcio a
5 ed il beach soccer.
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto il suo lavoro conformemente a quanto avvenuto in precedenza sino al mese di giugno del 2022. Le sue condizioni lavorative erano infatti mutate in peggio a partire dal mese di luglio del 2022 perché, in concomitanza con l'arrivo alla direzione della testata di un nuovo direttore, il suo impegno era andato via via diminuendo con conseguente nocumento anche di carattere economico. Sostiene in particolare che da allora si erano notevolmente ridotti gli emolumenti che in precedenza percepiva a titolo di maggiorazioni previste per il lavoro festivo, prefestivo e costituenti indennità di inviato. Le sue condizioni lavorative erano ulteriormente peggiorate dopo la sua assenza per malattia protrattasi dalla metà di novembre del 2022 sino agli inizi di marzo 2023, perché da quando era rientrato al lavoro erano stati modificati i suoi orari e non gli era più stato chiesto di lavorare la domenica o di sera, circostanza – questa - ritenuta penalizzante, considerati gli orari degli avvenimenti sportivi calcistici. Inoltre, non gli erano state più affidate trasferte se non quelle che potevano essere compiute con rientro presso la residenza in giornata.
Il ha sostenuto di aver subito un demansionamento dovuto al mancato Pt_1 svolgimento delle mansioni contrattualmente spettanti di inviato per opera della convenuta.
Si duole inoltre perché non gli è stato più chiesto di lavorare la domenica, la sera e nei
12 giorni festivi e superfestivi, così come in relazione alla assegnazione di un numero molto inferiore di trasferte rispetto al periodo antecedente al maggio del 2022 e tali da poter essere svolte in giornata. Le doglianze del ricorrente attengono anche al fatto che nel
2023 gli è stato preferito altro giornalista privo dell'incarico di inviato per seguire le partite di una squadra di calcio laziale impegnata in una prestigiosa competizione europea e alla sua sostanziale esclusione dal video oltre che alla circostanza di non essergli stato più consentito da maggio del 2024 di lavorare da remoto (c.d. smart working) e alla mancata inclusione nella lista di inviati che nel 2024 avrebbero dovuto seguire i campionati europei di calcio e le Olimpiadi. Assume di subire a causa delle condizioni in cui è sato posto dall'azienda un danno alla professionalità oltre che di immagine ed economico e della considerazione di cui godeva presso colleghi e collaboratori. Rivendica dunque il diritto a essere reintegrato nelle mansioni svolte sino a maggio 2022 con particolare riferimento al ruolo di inviato. CO Per contro, la i è difesa osservando anzitutto che quello di inviato è un incarico e non una qualifica. Ha aggiunto che il datore di lavoro non è tenuto ad assegnare all'inviato un numero minimo di incarichi la cui mancata assegnazione, peraltro di competenza esclusiva del direttore o del caporedattore, non determina alcun demansionamento proprio perché l'incarico non attiene alla qualifica del lavoratore e non sussiste alcun diritto del giornalista con incarico di inviato di realizzare un numero minimo di servizi in esterna.
D'altro canto, l'azienda convenuta ha anche osservato che il giornalista con incarico di inviato, quando non è impegnato in servizi in esterna, presta la sua attività lavorativa nella redazione cui è assegnato, sicché non può sussistere alcun demansionamento, posto che CO il giornalista svolge comunque le mansioni sue proprie. La ha recisamente respinto anche l'addebito consistente nell'aver tenuto condotte integranti mobbing nei confronti del
Pt_1
Sintetizzato il quadro nel cui ambito devono essere svolte le valutazioni, il Tribunale rileva anzitutto che sussiste una rilevante differenza tra qualifica e incarico. In giurisprudenza, CO preso atto di quanto dispone l'art. 7 dell'Accordo Integrativo per i giornalisti CP_6 dipendenti della 1-4-1999 – 31.3.2013 (ripreso dall'art. 11 COroparte_1
CO del CCNL lavoro giornalistico 1.4.2013 – 31.3.2016) (all. 9 alla memoria difensiva all.
23 al ricorso), è stato affermato (Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 647/22 del
18.2.2022) che è la stessa contrattazione collettiva che definisce quello di inviato come
“incarico”. Da tale osservazione la Corte ha tratto che “Non ci si trova più in presenza di una qualifica, bensì di un mero incarico professionale” con le conseguenze che ne
13 derivano “ed infatti, mentre il diritto alla qualifica è soggetta a una specifica regolamentazione a livello legale, ivi comprese le garanzie di cui all'art. 2103 c.c.;
l'incarico invece è per sua natura disciplinato esclusivamente a livello di contrattazione individuale o collettiva. Nella sostanza: non basta svolgere la funzione di inviato per acquisire la relativa qualifica ai sensi dell'art. 2103 c.c. e continuare a godere di tale attribuzione;
gli importi attribuiti al redattore che svolge la mansione di inviato non entrano
a far parte della c.d. retribuzione tangibile. Ossia che non può essere ridotta una volta riconosciuta, e la loro corresponsione cessa al momento della cessazione dell'incarico”.
La Corte d'appello di Roma (con sentenza n. 1123 del 22.3.2023) ha sostanzialmente accolto la definizione di inviato elaborata dal Tribunale di Roma (con sentenza n.
4858/2020), secondo la quale questi deve svolgere la propria opera prevalentemente al di fuori della redazione, ciò che non comporta necessariamente che essa debba essere effettuata per il mezzo di vere e proprie trasferte, fuori sede o addirittura fuori Regione. Né vale ad escludere la riconducibilità delle mansioni del ricorrente alle funzioni di inviato per come delineate, l'esecuzione di trasferte anche solo nel territorio dalla città in cui lavora, considerato che l'incarico di inviato determina piuttosto lo svolgimento di attività che implicano un movimento del giornalista sul luogo ove deve effettuare il servizio come in concomitanza di eventi sportivi.
Le osservazioni della Corte d'Appello di Roma appena riportate vengono ritenute pienamente condivisibili anche con riferimento alla considerazione secondo la quale “… non vi è un diritto ad essere inviato per un numero determinato di giornate”, posto che lo stesso accordo integrativo dispone che lo svolgimento di almeno 90 giorni di CP_9 trasferte in un biennio è finalizzato al conseguimento dell'incarico e non al suo mantenimento. Per quest'ultimo scopo non è invece previsto alcun numero minimo di trasferte da effettuare. Né il ricorrente sembra poter invocare a sostegno delle sue tesi CO l'Accordo sindacale del 3.5.2022 (di cui all'allegato. n. 11 della memoria difensiva con il quale sono stati definiti nuovamente i criteri contrattuali che regolano l'incarico di inviato. Detto accordo ha infatti previsto anche la facoltà del Direttore di di CP_10 revocare l'incarico di inviato (possibilità di revoca che trova applicazione “esclusivamente per i giornalisti a cui verrà assegnato l'incarico con decorrenza 1 gennaio 2023” e pertanto pacificamente non applicabile al;
revoca che “potrà essere disposta qualora il Pt_1 giornalista non raggiunga 70 giornate di trasferta per la realizzazione di servizi nell'anno precedente”. Detto requisito, oltre a non essere applicabile nei confronti del per Pt_1
14 avere conseguito l'incarico di inviato prima dell'1.1.2023, non rappresenta neppure un limite minimo di trasferte che l'inviato deve svolgere perché integra piuttosto requisito necessario in presenza del quale poter valutare se procedere, o no, alla revoca dell'incarico che a sua volta non è conseguenza automatica del mancato raggiungimento delle 70 giornate di trasferta perché viene piuttosto rimessa alle valutazioni del Direttore di
. CP_10
Ciò premesso, osserva il Tribunale che non corrisponde a quanto emerge dalla documentazione in atti – dalla quale, anzi, è smentita, la affermazione del ricorrente (v. pag. 1 del ricorso) secondo la quale egli avrebbe svolto l'incarico di inviato sin dal momento del suo arrivo in Rai Sport, perché detto incarico risulta essergli stato assegnato in occasione della riunione della Commissione Paritetica del 29.3.2017, con decorrenza CO dall'1.1.2017 (cfr. doc. 2 all. alla memoria sulla scorta di quanto previsto dall'art. 11 CO CNLG e dal vigente Accordo Integrativo CP_6
Il Tribunale ritiene opportuno rilevare anzitutto che in tema di dequalificazione professionale viene costantemente affermato secondo orientamento consolidato in giurisprudenza (Cass. 4211/2016; 4766/06; 1169/18; 17365/18 e da ultimo Cass. S.L.
Ordinanza n. 48 del 2.1.2024 – RV 669700) che “quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Per quanto riguarda il danno la Corte di cassazione afferma invece (tra molte
Cass. sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 2.10.2019 – rv 655766) che il lavoratore che alleghi l'inadempimento del datore di lavoro, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertare in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti, con onere della prova a carico del lavoratore, che può essere adempiuto anche per presunzioni.
15 CO Si pone dunque anzitutto la necessità di verificare se da parte della vi sia stato un inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, con specifico riferimento a quello di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla propria qualifica e alla propria professionalità, nonché agli obblighi di protezione di cui all'art. 2087 c.c..
Tenuto conto delle doglianze del ricorrente, che pone l'attenzione soprattutto sulla mancata assegnazione dal luglio del 2022 in avanti di un numero di trasferte da svolgere come inviato in quantità prossima a quella degli anni antecedenti al 2022 e poi anche – tuttavia solo marginalmente – sulla tipologia delle trasferte assegnate in quanto attuabili in giornata e in relazione a eventi sportivi non equiparabili per importanza a quelli di cui si occupava in precedenza, appare opportuno richiamare per comodità espositiva quanto già osservato in merito alla figura dell'inviato. Come già visto, quella dell'inviato non è una qualifica, ma un mero incarico, che non determina in capo al datore di lavoro alcun obbligo di assegnare servizi esterni, neppure in numero minimo, in quanto elemento non previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento e senza che ciò possa determinare responsabilità per inadempimento in capo alla resistente. L'Accordo integrativo RAI –
Usigrai all'art. 7 dispone che “l'inviato, quando non sia impegnato nei servizi esterni - per la realizzazione dei quali dovrà essere utilizzato prevalentemente – ha l'obbligo di prestare attività in redazione … in mansioni che richiedano le sue competenze professionali…”. Ciò all'evidenza a parere di questo Tribunale vale a dire che, pur dovendo l'inviato essere utilizzato in modo prevalente nello svolgimento di servizi esterni, non può profilarsi danno alla sua professionalità nel caso in cui, in mancanza di servizi esterni, sia utilizzato – specie se in via temporanea – per lo svolgimento di attività in redazione che siano conformi alle sue competenze professionali. In relazione a quest'ultimo aspetto il ricorrente non ha rilevato che la mancata o minore assegnazione di servizi esterni abbia determinato un detrimento della sua professionalità, avendo il concentrato le sue attenzioni Pt_1 soprattutto sul numero inferiore di servizi esterni assegnatigli dal luglio 2022 rispetto a quanto avveniva in precedenza, in ragione delle ricadute economiche che ciò avuto.
A parere del Tribunale a tutte le doglianze del ha fornito risposta documentale la Pt_1
CO ed è per questa ragione che si è ritenuto non necessario assumere la prova orale richiesta dal ricorrente. Non è emerso, infatti, il lamentato inadempimento da parte della CO poiché il è stato adibito a mansioni pienamente compatibili con l'incarico di Pt_1 inviato.
La documentazione prodotta in giudizio segnala che tra periodo antecedente a quello di rilievo nel presente giudizio, (ossia l'arco temporale che va dal 2022 al 2024) e il periodo
16 CO complessivo che va dal 2017 sino al 2024 (come da doc. 4 all. alla memoria difensiva con riferimento in particolare agli anni 2022, 2023 e 2024 in relazione ai quali assume di aver subito il demansionamento (al riguardo si richiama l'allegato n. n. 4 bis della memoria CO difensiva -Elenco trasferte 2022, 2023, 2024, gennaio e febbraio 2025), gli è stato assegnato un numero di servizi esterni e di trasferte sostanzialmente in linea con l'utilizzo in via prevalente proprio della figura dell'inviato in servizi esterni e trasferte
Più in particolare, dal raffronto tra il numero di giornate di trasferta effettuate dal ricorrente nel 2017(cfr. doc. n. 4 della memoria difensiva -elenco trasferte 2017-), anno in cui gli è stato assegnato l'incarico di inviato, e il numero di trasferte e di servizi esterni effettuati dal ricorrente negli anni di dedotto demansionamento (2022, 2023 e 2024 - cfr. doc. n. 4 bis della memoria difensiva-Elenco trasferte 2022, 2023, 2024, gennaio e febbraio 2025), risulta che il ricorrente, contrariamente a quanto asserito con il ricorso, ha svolto attività in esterna in modo congruo ed in via prevalente, anche tenuto conto del fatto che nel periodo per cui è causa la prestazione lavorativa del dottor è stata spesso discontinua in Pt_1 considerazione dei numerosi giorni di assenza di cui ha fruito a vario titolo (ferie, permessi, malattia, permessi ex l. 104/1992, permessi sindacali, cfr. doc. n. 5 allegato alla memoria difensiva-Schede presenze giugno 2022 -marzo 2025 ).
L'analisi dei documenti appena richiamati, la cui rispondenza al vero non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente, permette di rilevare che il nel 2017 ha svolto Pt_1
n. 62 giorni di trasferta, nel 2022 ha effettuato n. 81 giorni di trasferta, nel 2023 - anno in cui è stato assente per diverse ragioni per oltre 5 mesi - ha effettuato n. 26 giorni di trasferta per poi ritornare quasi ai valori antecedenti nel corso del 2024, anno in cui ha effettuato n. 61 giorni di trasferta. Emerge dalla stessa documentazione che il nei Pt_1 primi 2 mesi del 2025 ha effettuato 8 giorni di trasferte, dato sostanzialmente in linea con il numero medio complessivo annuo.
Parte resistente ha inoltre evidenziato in via documentale, con riferimento al periodo in cui si sarebbe verificato il preteso demansionamento, che il ha effettuato un rilevante Pt_1 numero di assenze (ciò si evince dalle Schede presenze giugno 2022 – marzo 2025- all. 5 alla memoria difensiva): gg. 66 nel 2023, oltre alla fruizione delle ferie e lo smaltimento di ferie arretrate, oltre assenze per permessi di varia natura, che hanno determinato la sua assenza per più di tre mesi. Con riferimento poi al periodo di rilievo nel presente giudizio, ossia quello in cui il ricorrente avrebbe subito il preteso demansionamento, ossia da luglio
2022 a settembre 2024, le stesse schede di presenza (come visto, allegate come doc. 5 alla memoria difensiva), permettono di osservare che il è risultato assente in via Pt_1
17 continuativa 1) dal 6 luglio al 7 agosto 2022; 2) dal 22 agosto al 28 agosto 2022; 3) dal 13 settembre al 5 ottobre 2022; 4) dal 14 ottobre al 31 ottobre 2022; 5) dal 15 novembre 2022 al 5 marzo 2023; 6) dal 3 luglio al 1° settembre 2023; 7) dal 22 al 25 novembre 2023 e 8) dal 10 luglio al 6 settembre 2024.
Per altro verso, il ricorrente non ha obiettato di essere stato adibito a mansioni che non fossero coerenti con la sua qualifica anche quando ha svolto attività lavorativa in redazione, come pur previsto espressamente dal più volte richiamato art. 9 dell'Accordo CO integrativo D'altro canto, non si può tralasciare di osservare come lo stesso CP_6 ricorrente ha rilevato che nel periodo di “demansionamento” ha svolto puntualmente servizi non in esterna, attinenti alla squadra di calcio della Lazio per TG1, TGR e TG CO Sport. Ulteriore documentazione prodotta dalla (docc. 18 e 19 allegati alla memoria difensiva) consente di osservare che nel periodo qui di interesse il ricorrente ha svolto quotidianamente le attività preparatorie dei servizi, quelle attinenti al loro confezionamento, oltre le quotidiane e usuali attività di redazione, con ciò potendosi anche affermare che non sia stato chiamato a svolgere mansioni non rispondenti alla sua qualifica, ma sempre attività con essa pienamente coerenti.
Parte resistente ha anche smentito per via documentale che al ricorrente tra luglio 2022 e settembre 2024 possano essere stati assegnati servizi di minore importanza rispetto a quelli di cui si era occupato in precedenza. Risulta infatti che: a) ha seguito il mondiale di
Beach Soccer a Catania dal 29 agosto 2022 al 5 settembre 2022; b) dopo assenze protrattesi dal 13 settembre al 2 novembre 2022, ha seguito le partite di Serie A Udinese-
Lecce ed per 90° minuto nel novembre 2022; c) rientrato dalla lunga COroparte_11 assenza per malattia (protrattasi dal 15 novembre 2022 al 5 marzo 2023) era stato inviato per servizi a e a Reggio Calabria, nel maggio 2023 ha seguito le partite di Serie A CP_4
( , MO e ) per le principali COroparte_12 COroparte_13 trasmissioni sportive della Rai ovvero 90° minuto e la Domenica Sportiva;
d) dopo aver fruito di due mesi di ferie e permessi dal 3 luglio al 3 settembre 2023, ha seguito la partita di serie A il 18 settembre, gli Europei di Beach Soccer il 23-24 COroparte_14 settembre, e tra ottobre e dicembre 2023 le partite di Serie A , Cagliari- COroparte_15
Frosinone, , e per COroparte_16 CP_17 COroparte_18 CP_19 le principali trasmissioni sportive della Rai ovvero 90° minuto e la Domenica Sportiva;
e) nel 2024 ha seguito numerose partite di serie A per la Domenica Sportiva e 90° minuto, gli
Europei di Beach Soccer dal 3 al 7 luglio, la Nazionale di Calcio a 5; f) a inizio 2025 ha proseguito nello svolgimento di servizi per la Domenica Sportiva per le partite di Serie A.
18 Anche sotto questo profilo, dunque, i dati documentali forniti da parte resistente (cfr., in particolare, i docc. 16 e 17 allegati alla memoria difensiva) non sembrano confortare le tesi sostenute dal ricorrente neppure a voler considerare che alcuni servizi possono essere stati trasmessi in più orari e su canali tra loro distinti, perché quand'anche si volesse affermare che ciò non smentisce la tesi del ricorrente in forza della quale egli avrebbe ricevuto meno incarichi in trasferta e come inviato, dei medesimi dati documentali emerge chiaramente che il non ha comunque patito una diminuzione di visibilità o un Pt_1 detrimento della sua professionalità, avendo continuato nel periodo di interesse a svolgere le mansioni sue proprie, del tutto coerenti con la sua qualifica.
D'altro canto, le affermazioni del ricorrente sono state smentite anche con riferimento al preteso mancato rinnovo da parte della azienda resistente dello svolgimento da parte del di lavoro a distanza (c.d. smart working). Ciò si evince infatti agilmente dalle Pt_1
CO schede presenze (all. 5 alla memoria difensiva dalle quali emerge che il ha Pt_1 lavorato secondo dette modalità anche nel 2024 e nel 2025. Più in dettaglio, dalle schede presenze si trae che il ha sottoscritto l'accordo individuale per poter rendere la Pt_1 prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile in data 24.5.2024 (all. n. 6 alla memoria CO difensiva Accordo individuale smart working 2024-2025) e ha quindi reso prestazioni lavorative in smart working per due giorni nel mese di giugno 2024 (a luglio ed agosto
2024 ha goduto di ferie); ha poi lavorato da remoto 3 giorni nel mese di settembre 2024, 1 giorno ad ottobre 2024, 3 giorni a novembre 2024, 4 giorni a dicembre 2024, 3 giorni a gennaio 2025, 4 giorni a febbraio 2025, 4 giorni a marzo 2025 (come si ricava dalla già CO richiamata scheda presenze di cui all'allegato 5 alla memoria difensiva
Certamente non indicativa di demansionamento o di comportamento integrante condotta di mobbing da parte della convenuta può essere ritenuta poi la circostanza lamentata dal del non essere stato mai scelto quale inviato per seguire i Mondiali o gli Europei di Pt_1 calcio, costituendo la scelta una prerogativa dei direttori e dei capiredattori delle testate giornalistiche, insindacabili da parte del giudice ai sensi dell'art. 41 Cost.
Al riguardo viene ritenuta pienamente condivisibile l'osservazione (cfr. sentenza Tribunale CO Roma n. 4858/2020, in atti) secondo la quale, quand'anche la vesse escluso dalle trasferte concomitanti con gli interventi sportivi di maggior rilievo il solo detta Pt_1 decisione non potrebbe comunque essere ritenuta sufficiente a integrare un demansionamento, in quanto ciò rientra nelle scelte discrezionali del datore di lavoro, nell'ambito della propria libertà d'iniziativa economica. Ai fini della valutazione dell'inadempimento del datore di lavoro appare priva di pregio l'allegazione del ricorrente
19 secondo la quale altri colleghi della redazione sarebbero stati preferiti a lui nella copertura degli eventi più importanti. In proposito il Tribunale rileva che nell'ambito del lavoro privato non trova applicazione il principio generale di parità di trattamento. A ciò si aggiunge poi, con riferimento alla tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. così come per un eventuale azione tesa alla prova di una dequalificazione, che non assume alcun rilievo giuridico la comparazione fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano la stessa qualifica, perché a tale fine rileva solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata (v. Cass. 12.12.2014, n. 26236; sull'insussistenza di un principio di parità di trattamento nel lavoro privato, v. anche Cass. 19.7.2007, n.
16015).
Pertanto, nell'ambito di tale discrezionalità, il datore di lavoro è libero di decidere quali dipendenti utilizzare per coprire determinate notizie così come di decidere l'edizione di messa in onda dei servizi, senza che tale scelta comporti una dequalificazione del lavoratore, posto che le mansioni da lui svolte risultano coerenti e conformi all'inquadramento e alla professionalità raggiunta.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di escludere inadempimenti di sorta da parte CO della così come permettono di escludere la dequalificazione addotta dal ricorrente ed anche eventuale ipotesi di mobbing, sicché la domanda del ricorrente non può che essere disattesa. L'esclusione di condotte dannose per il ricorrente da parte della resistente rende inoltre ultronea qualsiasi valutazione in ordine ai danni lamentati dal Pt_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri dettati dal D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00 peer compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, Iva e CpA.
Roma, 22.10.2025 Il giudice
Francesco RI
20
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Francesco
RI, all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro iscritta al N. 7760/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso, dall'Avv. Nicola Parte_1
NI CC, presso il cui studio in Roma, Via Crescenzio n. 42, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa per delega allegata alla COroparte_1 memoria difensiva, anche disgiuntamente, dall'Avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni
Beretta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via A. Bertoloni n. 44/46
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti COroparte_1 conclusioni:
Piaccia al Tribunale adito, nella persona del Giudice designato, disattesa ogni diversa e contraria istanza,
- accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta datoriale, sub specie di mobbing e/o demansionamento e dequalificazione nel contesto lavorativo, ordinare alla in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede legale in Roma al Viale
Mazzini n. 14, di reintegrare immediatamente il Dott. nell'ambito della Parte_1
1 testata RAISPORT, nel ruolo di inviato sportivo, per eventi di Calcio, Calcio a 5 e Beach
Soccer, anche quale commentatore da bordo campo delle partite e/o comunque in quelle proprie dell'inquadramento riconosciuto e del ruolo professionale, così come individuato nel contratto collettivo di riferimento e/o nel sistema professionale aziendale o, in via di subordine, in mansioni equivalenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 e 2087 c.c.; per l'effetto, condannare la stessa Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno professionale da dequalificazione che, tenuto conto della durata del demansionamento, della gravità dello stesso e del livello retributivo, viene indicato in misura pari al 100% della retribuzione lorda ordinariamente percepita dal ricorrente, come risultante dalle allegate buste paga nella misura ci €
6.671,01= mensili, per ogni mese di dequalificazione subita e subenda, con decorrenza giugno 2022 fino alla data della effettiva riassegnazione alle mansioni originarie, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, ovvero pari ad una somma da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo effettivo;
accertata nel merito la condotta di mobbing e/o demansionamento e dequalificazione tenuta dalla in CP_1 danno del ricorrente, condannare altresì la società al risarcimento del danno all'immagine patito dal ricorrente, derivante dalla condotta illegittima posta in essere dalla Società, nella misura che il Tribunale adito riterrà equo determinare come di giustizia, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulla predetta somma, e che si auspica in misura non inferiore al 50% della retribuzione mensile lorda percepita dal giugno 2022 in poi (come risultante dalle allegate buste paga nella entità sopra indicata), per ciascun mese di durata della dequalificazione, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge, ovvero pari ad una somma da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo effettivo;
COr
condannare inoltre la corrispondere al ricorrente l'importo pari ad almeno tre giorni lavorati cosiddetti superfestivi (pagati al 360%) nella misura di € 894,60=cadauno, sia per l'anno 2023 che per l'anno 2024, nonché l'importo pari ad almeno quattro giorni lavorati per ex festivi (pagati al 180%) nella misura di € 447,30= cadauno, sia per l'anno
2023 che per l'anno 2024: il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il ricorrente a sostegno delle proprie ragioni esponeva di essere giornalista professionista CO e di lavorare alle dipendenze della sin dal 2001, svolgendo ruolo di inviato sin da
2 quando è transitato in Rai Sport, ossia dal 2007. Da allora ha sempre lavorato quale inviato effettuando telecronache, servizi a bordo campo, interviste e dirette per il calcio, il calcio a cinque e il beach soccer. Ha svolto anche numerosi servizi per la Domenica
Sportiva e per 90° minuto Seria A.
La sua situazione lavorativa era cambiata a marzo 2022, ossia da quando era divenuta direttrice di con caporedattore centrale COroparte_2 CP_3
e caporedattore La in seguito era stata sostituita
[...] Persona_1 CP_2 definitivamente dal direttore Persona_2
Il ricorrente affermava che sino al mese di giugno 2022 aveva svolto il suo lavoro conformemente a quanto avvenuto in precedenza. Tuttavia, dal mese di luglio 2022 il suo impegno è andato via via diminuendo perchè da allora ha sporadicamente lavorato sulla
Serie A sino a novembre 2022.
Il era poi rimasto assente per malattia da metà novembre 2022 ed era rientrato al Pt_1 lavoro a inizio marzo 2023. Dal suo rientro erano stati modificati i suoi orari di lavoro e non gli era più stato chiesto di lavorare la domenica e/o di sera, circostanza – questa - ritenuta penalizzante, considerati gli orari degli avvenimenti sportivi calcistici.
Deduceva che le condizioni lavorative sopra descritte gli stanno arrecando danno professionale ed anche economico, non percependo le maggiorazioni previste per il lavoro festivo, prefestivo e per le indennità di inviato. Rilevava infatti che tra marzo e giugno 2023 era stato inviato solo a on andata e ritorno in giornata e a Reggio Calabria, con una CP_4 trasferta di tre giorni. Per il resto aveva svolto solo turni mattutini e nessun servizio esterno sulla Serie A.
Nel 2023 aveva svolto soltanto 25 giorni di attività fuori sede (nove tra marzo e giugno e sedici tra settembre e dicembre 2023), mentre in precedenza lavorava in esterna come inviato mediamente tra 140 e 150 giorni all'anno, con punte di 180 giorni.
Per contro, gli sono stati richiesti servizi sulla Lazio ma senza recarsi in esterna. Nel corso del 2021 aveva svolto trasferte anche all'estero.
A settembre 2022 il capo redattore centrale lo ha sollevato dall'incarico di seguire CP_3 le partite della Serie C di calcio. A settembre 2023, inoltre, il vice capo redattore Tes_1 che non ha qualifica di inviato, è stato designato al posto di per seguire la Lazio Pt_1 anche nelle partite di Champions League disputate all'estero.
Da settembre 2023 è stato sostituito anche nelle telecronache relative al Calcio a cinque dal collega su disposizione del Capo redattore centrale e del direttore Tes_2 CP_3
3 Da allora non gli sono state più assegnate trasferte neppure in territorio italiano e di Per_2 fatto è stato escluso dal video.
Il 24.1.2024 il tramite il suo legale aveva segnalato la situazione chiedendo che gli Pt_1
CO venissero assegnati compiti confacenti alla sua professionalità. Tuttavia la con nota del 13.2.2024 aveva riscontrato la missiva del escludendo condotte mobbizzanti Pt_1 da parte della azienda. La situazione però non era cambiata neanche nel corso del 2024 perché durante l'intero anno il ricorrente aveva lavorato quale inviato solo 49 giorni, restando per il resto in sede. CO Il ricorrente deduceva inoltre che, pur essendo stato rinnovato l'accordo tra Pt_2 per lo smart working, egli non può usufruirne perché da maggio 2024 non gli viene più concesso di lavorare con tale modalità.
Su sollecitazione aziendale ha chiesto un periodo di ferie dall'1luglio 2024 al 31.8.2024 e, nonostante ciò, dal 3 al 7 luglio era stato in trasferta a Tirrenia per l'europeo di Beach
Soccer con costi a carico della CA perché altrimenti non avrebbe potuto andare sul posto.
Il 27 e 28 gennaio 2024 il Comitato di Redazione (docc. 17 e 18) aveva inviato a tutti i componenti della redazione di ricevute dal direttore e doglianze sia COroparte_5 sulle scelte aziendali in relazione agli eventi da coprire, sia sul mancato rispetto del ruolo degli inviati. Il non era poi stato incluso nella lista degli inviati che avrebbero Pt_1 dovuto seguire gli Europei di calcio del 2024 e le Olimpiadi.
Il non era neppure stato mai coinvolto nelle trasmissioni organizzate in vista degli Pt_1
Europei di calcio, nemmeno in studio.
Il in data 15.10.2024 aveva quindi inviato una email nella quale riportava la sua Pt_1 situazione al Capo redattore centrale (doc. 18), ma tale email non COroparte_3 aveva prodotto alcun effetto concreto.
La situazione non è cambiata nel corso del 2025 perché l'attività del quale inviato Pt_1 fuori sede ha continuato ad essere residuale (con 4 giorni in esterna in due mesi).
Il ricorrente si doleva quindi perché quanto sta accadendo ha determinato per lui una perdita economica, non avendo percepito quanto spettante per il lavoro nei giorni ex festivi e super festivi.
Rilevava che la Corte di cassazione, nell'affermare il valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore, ha ritenuto che la mortificazione della professionalità possa dar luogo a risarcimento, anche se non venga
4 fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (in tal senso Cass. Sez.
Lav. 6 novembre 2000 n. 14443).
Deduceva poi che in ogni caso, il giudizio sulla equivalenza delle mansioni ovvero sulla dequalificazione implica una comparazione fra un ante ed un post, fra le precedenti e le nuove mansioni che, secondo l'indirizzo costante ed univoco della Corte di cassazione, va effettuato in concreto avendo riferimento, quale criterio guida, all'attività effettivamente espletata dal lavoratore, nonché al rispetto della posizione e del patrimonio professionale acquisiti dallo stesso, prescindendosi da criteri meramente formalistici (Cass. 17 gennaio
1987, n. 392). Soggiungeva poi che la Corte di cassazione afferma costantemente che il lavoratore non ha solo il dovere di svolgere i compiti che gli sono assegnati, ma ha anche CO diritto di svolgere le sue mansioni. La condotta della ta inoltre sminuendo il Pt_1 agli occhi dei colleghi e dei collaboratori.
Deduceva che secondo orientamento dottrinale e giurisprudenziale, ormai più che consolidato, sussiste il demansionamento quando vi sia la mancanza dell'assegnazione di una posizione operativa ovvero il lavoratore sia di fatto ridotto all'inoperosità, o ancora, ad attività meramente esecutive, inidonee ad arricchirne il patrimonio professionale e comunque non aderenti alle specifiche competenze tecnico-professionali acquisite nella precedente fase del rapporto e al grado di autonomia e discrezionalità precedentemente riconosciuto.
Il ricorrente rivendica il diritto a vedersi reintegrato nelle mansioni svolte sino a maggio
2022 e in particolare nello svolgimento del ruolo di inviato e nella assegnazione delle trasferte in numero in linea con quanto avveniva prima di maggio del 2022. La Corte di cassazione, nell'affermare il valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore, ha ritenuto che la mortificazione della professionalità possa dar luogo a risarcimento, anche se non venga fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale (in tal senso Cass. Sez. Lav. 6 novembre 2000 n. 14443).
La violazione dei diritti di cui all'art. 2103 c.c. è fonte di responsabilità contrattuale risarcitoria del datore di lavoro, in quanto inadempiente all'obbligazione dovuta nei confronti del lavoratore. Il ricorrente osservava inoltre che secondo Corte di Cassazione
(Sez. Lav., 6 marzo 2006, n. 4766) incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di aver dato puntualmente attuazione a quanto previsto dall'art. 2103 c.c., sicché in caso di allegato demansionamento, l'onere di provare che non vi sia stata una condotta di quel tipo, grava sul datore di lavoro.
5 Il sostiene inoltre che la condotta serbata dall'azienda nei suoi confronti vale a Pt_1 integrare mobbing. Secondo una nota definizione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione: “il termine mobbing può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro” (Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004, n.
8438, in not. Giur. Lav. 2003, 290).
Alla luce di quanto rappresentato, l'art. 2087 c.c. assume un valore ancor più di rilievo se si considera che il contenuto di detta norma è tale che ad esso si può ricondurre non solo il generale principio del “neminem laedere”, ma anche l'obbligo del datore di lavoro di comportarsi, nei riguardi del lavoratore, secondo il generale dovere di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..
La quantificazione del danno alla professionalità derivante al lavoratore come conseguenza della condotta datoriale deve poi tenere conto della qualità del demansionamento, della sua durata, dell'età del lavoratore, dalla valutazione della perdita di possibilità evolutive (c.d. perdita di chances). Il ricorrente osservava quindi che, non avendo più contatto con il pubblico e con gli sportivi, di fatto vede sminuirsi la sua professionalità
Anche il danno all'immagine deve essere ritenuto conseguenza del demansionamento subito. La quantificazione di tale danno in termini economici non può essere parametrata al trattamento retributivo corrisposto al ricorrente perché esso assume connotazioni anche dal punto di vista del disagio professionale, psicofisico e esistenziale. E' un danno non patrimoniale correlato alla vita professionale e di relazione. Il ricorrente assume che il danno all'immagine è pari al 50% della retribuzione lorda percepita per ogni mese di dequalificazione e allontanamento dal video e dal pubblico a decorrere dal mese di giugno
2022. In ogni caso, il danno immediato è costituito dalla diminuzione della retribuzione che
è prevista in ragione del 360% in più per il lavoro nei giorni c.d. superfestivi e del 180% nei giorni festivi.
Tutto cio' esposto, concludeva come sopra già riportato.
*******
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. Precisava che il ricorso merita di essere rigettato per quattro ragioni:
6 1) anzitutto il difetto di allegazione e prova che incombe sul ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c.; CO 2) in secondo luogo perché la non è mai venuta meno ai propri obblighi legali e contrattuali e mai ha mutato l'inquadramento del la cui professionalità è rimasta Pt_1 intatta;
3) in terzo luogo in ragione della disciplina sindacale di riferimento secondo la quale a) non è previsto alcun diritto del giornalista con incarico di inviato a realizzare un numero minimo di servizi in esterna;
b) il giornalista con incarico di inviato, quando non è impegnato in servizi in esterna, presta la sua attività lavorativa nella redazione cui è assegnato;
CO 4) infine, il ricorso deve essere respinto dovendosi escludere che la abbia tenuto condotte anche solo astrattamente definibili come mobbizzanti, delle quali non rinviene traccia nel ricorso.
La resistente rilevava inoltre che l'onere della prova incombe sul ricorrente e che in mancanza, il ricorso va rigettato. CO CO La educeva quindi che il ha lavorato per la al 2001 in forza di diversi Pt_1 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di redattore dapprima presso la testata Rai International, dal 2005 presso la TGR e dal 2007 presso la testata Rai Sport.
L'ultimo contratto a tempo determinato di durata biennale con decorrenza dal 12.11.2009 al 11.11.2011 è stato prorogato a tempo indeterminato a decorrere dal 12.11.2011 con sottoscrizione di un verbale in sede sindacale in data 18.11.2011 (doc. 1).
Sulla base di quanto convenuto nella riunione della Commissione Paritetica del 29 marzo
2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fermo restando il suo inquadramento in qualità di redattore, nell'ambito della redazione Rai Sport gli è stato assegnato l'incarico di svolgere servizi come “inviato”, secondo quanto previsto dall'art. 11 del C.N.L.G. e dall'Accordo
Integrativo Rai – (cfr. doc. n. 2). La resistente contestava pertanto l'affermazione CP_6 avversaria secondo la quale il ricorrente avrebbe svolto “il ruolo da inviato fin dal momento in cui è transitato a Rai Sport […] nel 2007” (cfr. pag. 1 del ricorso avversario).
A decorrere dal 1° gennaio 2025, in coerenza con quanto previsto dall'accordo sindacale del 3 maggio 2022 sull'inviato (cfr. doc. n. 11), gli era riconosciuto inoltre il trattamento economico e normativo del Vice Capo Redattore, stante lo svolgimento consecutivo dell'incarico di inviato dal 2017 per 8 anni (cfr. doc. n. 3). CO Deduceva inoltre la che il ricorrente, contrariamente a quanto asserito, ha svolto attività in esterna in modo congruo ed in via prevalente, anche tenuto conto del fatto che
7 nel periodo per cui è causa la prestazione lavorativa del è stata spesso Pt_1 discontinua in considerazione dei numerosi giorni di assenza di cui ha fruito a vario titolo
(ferie, permessi, malattia, permessi ex l. 104/1992, permessi sindacali, cfr. doc. n. 5 schede presenze). La convenuta rilevava che nel 2017 il ha effettuato n. 62 giorni Pt_1 di trasferta, nel 2022 ha effettuato n. 81 giorni di trasferta, nel 2023 - anno in cui è stato assente a vario titolo per oltre 5 mesi - ha effettuato n. 26 giorni di trasferta mentre nel
2024 ha effettuato n. 61 giorni di trasferta. Nei primi 2 mesi del 2025 ha effettuato 8 giorni di trasferte (cfr. doc. 4bis) e contestava quindi il numero di giorni di trasferta indicati dal CO ricorrente al punto 25 del ricorso. La videnziava che nel periodo dedotto in giudizio in cui il ricorrente asserisce di essere stato demansionato, il è stato spesso assente Pt_1
(cfr. doc. n. 5).
In particolare, dal mese di giugno al mese di dicembre 2022 il è stato assente per Pt_1 malattia per 71 giorni, oltre ulteriori. Soggiungeva poi che in data 2 dicembre 2022, quando il ricorrente risultava assente dal lavoro per ragioni di malattia, il ricorrente entrato indebitamente nei locali aziendali. La condotta appena descritta era stata oggetto di CO contestazione da parte della on lettera di monito (doc. n. 7). La resistente rilevava che il successivo 10 dicembre 2022, in costanza di malattia, il nella fascia oraria di Pt_1 reperibilità risultava assente al momento della visita di controllo del medico legale CP_ CO dell' . Tale condotta era stata contestata e sanzionata dalla con un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Detta sanzione era stata poi commutata nel rimprovero scritto con recupero della retribuzione per la giornata del 10 dicembre 2022 a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione del 12 luglio 2023 (cfr. doc. n. 8).
Osservava quindi la convenuta che nel corso del 2023 il era stato assente per 66 Pt_1 giorni (doc. 5) cui si sono aggiunti lo smaltimento delle ferie arretrate e le ferie maturate, oltre assenze per altre ragioni. Era risultato assente in via continuativa per i seguenti periodi: dal 6 luglio al 7 agosto 2022; dal 22 agosto al 28.8.22; dal 13.9.22 al 5.10.2022; dal 14 al 31.10.2022; dal 15.11.2022 al 5.3.2023; dal 3.7.2023 al 1.9.2023; dal 22 al
25.11.2023; dal 10.7.2024 al 6.9.2024. CO Quanto alle modalità di esplicazione delle sue mansioni, la sponeva che il ha Pt_1 prestato le sue mansioni in esterna o in trasferta e, quando non impegnato in tali attività, lavorando in redazione. Il lavoro di redazione è infatti necessario, sia per preparare le trasferte, sia dopo le trasferte, per preparare i servizi. COestava quanto sostenuto dal ricorrente allorché in ricorso (cfr. n. 14) allorché afferma che non uscirebbe “quasi più per effettuare in esterna i servizi sul campionato di calcio di serie A”, perché nelle ultime due
8 stagioni sportive il ha seguito regolarmente come inviato il campionato di calcio di Pt_1 serie A. Più specificamente, la convenuta osservava che ciò era accaduto nella stagione
2023/2024 con 27 designazioni (di cui 23 fuori sede e 4 dalla sede) su 38 giornate di campionato pari a 46 giorni di trasferta mentre nella stagione 2024/2025 con 21 designazioni fuori sede su (ad oggi) 35 giornate di campionato, pari a 42 giorni di trasferta
(cfr. doc. n. 16 e 17).
La convenuta contestava poi espressamente l'affermazione di parte ricorrente (di cui al CO punto 22) del ricorso) secondo la quale vi sarebbe stata da parte della na asserita
“sostanziale esclusione del ricorrente dalla presenza in audio e video, quale inviato sui campi di Calcio, Calcio a 5 e Beach Soccer”. In merito precisava che, con riferimento all'attività giornalistica per la copertura in trasferta degli eventi di beach soccer, il è Pt_1 attualmente impegnato nel mondiale di beach soccer al pari di quanto accaduto nel 2024, con ciò potendosi escludere qualsiasi ipotesi di demansionamento rispetto allo svolgimento di tale attività in quanto rimasta invariata nel corso del tempo.
Quanto al calcio a 5, era stata decisione del direttore nell'esercizio delle sue facoltà, Per_2 di indicare un giornalista diverso dal dott. Pt_1
La resistente smentiva anche quanto affermato in ricorso (punto n. 21) poiché non rispondente al vero che la giornalista della Tgr Toscana fosse stata preferita al Tes_3 come telecronista del calcio femminile, non essendosi quest'ultima occupata delle Pt_1 telecronache di calcio femminile, effettuate invece dalla giornalista di Rai Sport Tiziana
Alla e non rispondendo al vero che il si sia mai occupato di calcio femminile. Pt_1
Precisava inoltre la convenuta che la scelta di chi inviare ad una trasferta piuttosto che ad altra è prerogativa del Caporedattore Centrale cui spetta decidere chi inviare di volta in volta, senza che ciò debba essere visto come una penalizzazione per l'inviato che non sia stato designato per lo stesso servizio, anche perché in tal modo viene garantito l'avvicendamento degli inviati addetti alla redazione.
Era inoltre precisato da parte della resistente che non risponde a verità che sia stata soppressa la visibilità in video del ricorrente che, fatta eccezione per le fasi preliminari degli Europei di calcio, non era mai stato scelto dai direttori o dai capiredattori per seguire
Mondiali o gli Europei di calcio anche con riguardo alle fasi finali di detti campionati.
Negava inoltre la rai che al ricorrente sia stato negato di lavorare in smart working, perché quando è stato assente non in malattia o per ferie, ha lavorato proprio secondo detta modalità. Al riguardo precisava che anche nel periodo dedotto in giudizio il aveva Pt_1 sottoscritto accordo individuale per l'esecuzione della prestazione lavorativa nella forma
9 del lavoro agile il 24.5.2024 (cfr. doc. n. 6 – accordo lavoro agile) per poi lavorare in smart working rispettivamente per 2 giorni nel mese di giugno 2024 – a luglio ed agosto 2024 è stato in ferie - 3 giorni nel mese di settembre 2024, un giorno ad ottobre 2024, 3 giorni a novembre 2024, 4 giorni a dicembre 2024, 3 giorni a gennaio 2025, 4 giorni a febbraio
2025, 4 giorni a marzo 2025 (cfr. doc. n. 5).
Con riferimento alla doglianza del in ordine al mancato svolgimento di attività nei Pt_1 giorni c.d. superfestivi ed ex festivi, la convenuta affermava poi che non esiste alcun accordo aziendale che preveda un quantum specifico di assegnazione né un numero minimo di giorni di impiego superfestivi e festivi al 180 %. L'impiego delle risorse in tali giorni festivi è regolato e gestito dal Caporedattore esclusivamente sulla base delle esigenze redazionali.
La convenuta precisava poi che quello di inviato è un incarico e non una qualifica. Ciò risulta dall'art. 11 co. 3 del CNLG del 2009 e trova conferma nell'art. 7 dell'accordo integrativo del 2010, che al co. 2 conferma che quello di inviato è un incarico CP_8
e non una qualifica. Il prevede inoltre un criterio discrezionale per l'attribuzione di Pt_3 incarico di inviato rimesso alla scelta discrezionale del direttore, che lo conferisce per iscritto. Deduceva inoltre la convenuta che il numero di 90 incarichi di inviato è previsto solo per i primi due anni ai fini dell'ottenimento dell'incarico in commissione paritetica secondo quanto prevede l'accordo Per gli anni seguenti è invece prevista CP_8 una media di 50 incarichi ma non è attribuito alcun diritto per il lavoratore in merito al numero di trasferte da realizzare e il numero di 50 giornate di trasferta, sebbene non rappresenti il minimo di trasferte che l'inviato è tenuto a svolgere, è stato raggiunto dal sia nel 2022 (con 81 giorni di trasferta) che nel 2024 (con 62 giorni di trasferta). Pt_1
Rilevava inoltre che anche la giurisprudenza di merito ha più volte chiarito che il datore di lavoro non ha alcun obbligo di fare effettuare lo stesso numero di trasferte nell'anno precedente nè un numero minimo di trasferte. Dalle osservazioni appena svolte è stato fatto discendere che “quanto all'incarico di inviato, non è ravvisabile un mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.; la quantificazione delle trasferte da far effettuare in maniera prevalente all'inviato di cui all'art. 7 menzionato è stata elaborata al fine di individuare le condizioni che devono ricorrere perché il datore di lavoro possa assegnare
l'incarico di inviato, con corresponsione della connessa indennità; non vi è, invece, alcun obbligo per il datore di lavoro di far effettuare all'inviato lo stesso numero di trasferte effettuate nell'anno precedente né un numero minimo di trasferte;
la riduzione del numero di trasferte non costituisce attribuzione di mansioni inferiori e quindi una dequalificazione
10 vietata dall'art. 2103 cc” (cfr. doc. n. 10 - sentenza Corte di Appello di Roma n. 647/2022 del 18.2.2022). CO A fronte dei dati oggettivi tratti dai sistemi di rilevamento aziendale, la ilevava che lo svolgimento dei fatti come descritto dal ricorrente è frutto di una personale percezione e rielaborazione da parte del delle vicende connesse al rapporto di lavoro che però Pt_1 non trova alcun riscontro fattuale e probatorio sia perché l'azienda ha sempre garantito l'avvicendamento degli inviati addetti alla Redazione Calcio di Rai Sport, sia perché il quando non impegnato nella realizzazione di servizi in esterna, presta la sua Pt_1 attività professionale presso la Redazione di appartenenza, realizzando servizi attinenti alle specifiche materie di sua competenza, circostanza che ha gli ha sempre consentito di mantenere intatta la professionalità acquisita nel corso della sua carriera.
Ritenuta infondata la tesi del demansionamento, deve dunque essere ritenuta destituita di fondamento anche la domanda di risarcimento del preteso danno professionale. La convenuta osservava in proposito che non in tutti i casi di inadempimento datoriale consegue il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale. Occorre infatti che sia anzitutto addotta l'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul lato reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (in tal senso, menzionava numerose pronunce: Cass. n.
19785/2010. Conformi: Cass. n. 4712/2012; n. 6797/2013” (cfr. tra molte Cass. n.
15376/2017 e, più di recente, Cass. Civ. n. 23144/2020 e n. 17357/2021).
La convenuta contestava inoltre l'entità della retribuzione base posta a base del calcolo dei danni pretesi dal ricorrente.
Tutto ciò esposto, concludeva chiedendo
a) in via principale: rigettare il ricorso e tutte quante le domande con esso formulate perché infondate in fatto e in diritto;
b) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria ex adverso formulata accertare e dichiarare l'erroneità della retribuzione
11 individuata come base di calcolo per la pretesa risarcitoria e ciò sia per la percentuale di riferimento (100%) sia per il suo ammontare (euro lordi 6.671.01), essendo l'ammontare da prendere eventualmente in riferimento pari ad euro € 3.407,46 (netto a pagare €
2.601,00 + € 806,46 trattenuti per prestito bccr).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, preso atto della indisponibilità della convenuta a transigere o conciliare la causa, sentite le parti, che si riportavano ai rispettivi atti difensivi e ritenuta la natura documentale della causa, era disposto rinvio all'udienza odierna, previa assegnazione di termine alle parti per il deposito di memorie difensive.
All'udienza odierna, lette le note autorizzate depositate dalle parti e sentita la discussione orale, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
COr Il ricorrente è un giornalista professionista, dipendente della al 2001, e Parte_1 dal 2007 è in forza alla testata Rai Sport, per la quale dal 2017 svolge il ruolo di inviato, effettuando telecronache, servizi da bordocampo, interviste e dirette per il calcio, il calcio a
5 ed il beach soccer.
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto il suo lavoro conformemente a quanto avvenuto in precedenza sino al mese di giugno del 2022. Le sue condizioni lavorative erano infatti mutate in peggio a partire dal mese di luglio del 2022 perché, in concomitanza con l'arrivo alla direzione della testata di un nuovo direttore, il suo impegno era andato via via diminuendo con conseguente nocumento anche di carattere economico. Sostiene in particolare che da allora si erano notevolmente ridotti gli emolumenti che in precedenza percepiva a titolo di maggiorazioni previste per il lavoro festivo, prefestivo e costituenti indennità di inviato. Le sue condizioni lavorative erano ulteriormente peggiorate dopo la sua assenza per malattia protrattasi dalla metà di novembre del 2022 sino agli inizi di marzo 2023, perché da quando era rientrato al lavoro erano stati modificati i suoi orari e non gli era più stato chiesto di lavorare la domenica o di sera, circostanza – questa - ritenuta penalizzante, considerati gli orari degli avvenimenti sportivi calcistici. Inoltre, non gli erano state più affidate trasferte se non quelle che potevano essere compiute con rientro presso la residenza in giornata.
Il ha sostenuto di aver subito un demansionamento dovuto al mancato Pt_1 svolgimento delle mansioni contrattualmente spettanti di inviato per opera della convenuta.
Si duole inoltre perché non gli è stato più chiesto di lavorare la domenica, la sera e nei
12 giorni festivi e superfestivi, così come in relazione alla assegnazione di un numero molto inferiore di trasferte rispetto al periodo antecedente al maggio del 2022 e tali da poter essere svolte in giornata. Le doglianze del ricorrente attengono anche al fatto che nel
2023 gli è stato preferito altro giornalista privo dell'incarico di inviato per seguire le partite di una squadra di calcio laziale impegnata in una prestigiosa competizione europea e alla sua sostanziale esclusione dal video oltre che alla circostanza di non essergli stato più consentito da maggio del 2024 di lavorare da remoto (c.d. smart working) e alla mancata inclusione nella lista di inviati che nel 2024 avrebbero dovuto seguire i campionati europei di calcio e le Olimpiadi. Assume di subire a causa delle condizioni in cui è sato posto dall'azienda un danno alla professionalità oltre che di immagine ed economico e della considerazione di cui godeva presso colleghi e collaboratori. Rivendica dunque il diritto a essere reintegrato nelle mansioni svolte sino a maggio 2022 con particolare riferimento al ruolo di inviato. CO Per contro, la i è difesa osservando anzitutto che quello di inviato è un incarico e non una qualifica. Ha aggiunto che il datore di lavoro non è tenuto ad assegnare all'inviato un numero minimo di incarichi la cui mancata assegnazione, peraltro di competenza esclusiva del direttore o del caporedattore, non determina alcun demansionamento proprio perché l'incarico non attiene alla qualifica del lavoratore e non sussiste alcun diritto del giornalista con incarico di inviato di realizzare un numero minimo di servizi in esterna.
D'altro canto, l'azienda convenuta ha anche osservato che il giornalista con incarico di inviato, quando non è impegnato in servizi in esterna, presta la sua attività lavorativa nella redazione cui è assegnato, sicché non può sussistere alcun demansionamento, posto che CO il giornalista svolge comunque le mansioni sue proprie. La ha recisamente respinto anche l'addebito consistente nell'aver tenuto condotte integranti mobbing nei confronti del
Pt_1
Sintetizzato il quadro nel cui ambito devono essere svolte le valutazioni, il Tribunale rileva anzitutto che sussiste una rilevante differenza tra qualifica e incarico. In giurisprudenza, CO preso atto di quanto dispone l'art. 7 dell'Accordo Integrativo per i giornalisti CP_6 dipendenti della 1-4-1999 – 31.3.2013 (ripreso dall'art. 11 COroparte_1
CO del CCNL lavoro giornalistico 1.4.2013 – 31.3.2016) (all. 9 alla memoria difensiva all.
23 al ricorso), è stato affermato (Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 647/22 del
18.2.2022) che è la stessa contrattazione collettiva che definisce quello di inviato come
“incarico”. Da tale osservazione la Corte ha tratto che “Non ci si trova più in presenza di una qualifica, bensì di un mero incarico professionale” con le conseguenze che ne
13 derivano “ed infatti, mentre il diritto alla qualifica è soggetta a una specifica regolamentazione a livello legale, ivi comprese le garanzie di cui all'art. 2103 c.c.;
l'incarico invece è per sua natura disciplinato esclusivamente a livello di contrattazione individuale o collettiva. Nella sostanza: non basta svolgere la funzione di inviato per acquisire la relativa qualifica ai sensi dell'art. 2103 c.c. e continuare a godere di tale attribuzione;
gli importi attribuiti al redattore che svolge la mansione di inviato non entrano
a far parte della c.d. retribuzione tangibile. Ossia che non può essere ridotta una volta riconosciuta, e la loro corresponsione cessa al momento della cessazione dell'incarico”.
La Corte d'appello di Roma (con sentenza n. 1123 del 22.3.2023) ha sostanzialmente accolto la definizione di inviato elaborata dal Tribunale di Roma (con sentenza n.
4858/2020), secondo la quale questi deve svolgere la propria opera prevalentemente al di fuori della redazione, ciò che non comporta necessariamente che essa debba essere effettuata per il mezzo di vere e proprie trasferte, fuori sede o addirittura fuori Regione. Né vale ad escludere la riconducibilità delle mansioni del ricorrente alle funzioni di inviato per come delineate, l'esecuzione di trasferte anche solo nel territorio dalla città in cui lavora, considerato che l'incarico di inviato determina piuttosto lo svolgimento di attività che implicano un movimento del giornalista sul luogo ove deve effettuare il servizio come in concomitanza di eventi sportivi.
Le osservazioni della Corte d'Appello di Roma appena riportate vengono ritenute pienamente condivisibili anche con riferimento alla considerazione secondo la quale “… non vi è un diritto ad essere inviato per un numero determinato di giornate”, posto che lo stesso accordo integrativo dispone che lo svolgimento di almeno 90 giorni di CP_9 trasferte in un biennio è finalizzato al conseguimento dell'incarico e non al suo mantenimento. Per quest'ultimo scopo non è invece previsto alcun numero minimo di trasferte da effettuare. Né il ricorrente sembra poter invocare a sostegno delle sue tesi CO l'Accordo sindacale del 3.5.2022 (di cui all'allegato. n. 11 della memoria difensiva con il quale sono stati definiti nuovamente i criteri contrattuali che regolano l'incarico di inviato. Detto accordo ha infatti previsto anche la facoltà del Direttore di di CP_10 revocare l'incarico di inviato (possibilità di revoca che trova applicazione “esclusivamente per i giornalisti a cui verrà assegnato l'incarico con decorrenza 1 gennaio 2023” e pertanto pacificamente non applicabile al;
revoca che “potrà essere disposta qualora il Pt_1 giornalista non raggiunga 70 giornate di trasferta per la realizzazione di servizi nell'anno precedente”. Detto requisito, oltre a non essere applicabile nei confronti del per Pt_1
14 avere conseguito l'incarico di inviato prima dell'1.1.2023, non rappresenta neppure un limite minimo di trasferte che l'inviato deve svolgere perché integra piuttosto requisito necessario in presenza del quale poter valutare se procedere, o no, alla revoca dell'incarico che a sua volta non è conseguenza automatica del mancato raggiungimento delle 70 giornate di trasferta perché viene piuttosto rimessa alle valutazioni del Direttore di
. CP_10
Ciò premesso, osserva il Tribunale che non corrisponde a quanto emerge dalla documentazione in atti – dalla quale, anzi, è smentita, la affermazione del ricorrente (v. pag. 1 del ricorso) secondo la quale egli avrebbe svolto l'incarico di inviato sin dal momento del suo arrivo in Rai Sport, perché detto incarico risulta essergli stato assegnato in occasione della riunione della Commissione Paritetica del 29.3.2017, con decorrenza CO dall'1.1.2017 (cfr. doc. 2 all. alla memoria sulla scorta di quanto previsto dall'art. 11 CO CNLG e dal vigente Accordo Integrativo CP_6
Il Tribunale ritiene opportuno rilevare anzitutto che in tema di dequalificazione professionale viene costantemente affermato secondo orientamento consolidato in giurisprudenza (Cass. 4211/2016; 4766/06; 1169/18; 17365/18 e da ultimo Cass. S.L.
Ordinanza n. 48 del 2.1.2024 – RV 669700) che “quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Per quanto riguarda il danno la Corte di cassazione afferma invece (tra molte
Cass. sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 2.10.2019 – rv 655766) che il lavoratore che alleghi l'inadempimento del datore di lavoro, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertare in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti, con onere della prova a carico del lavoratore, che può essere adempiuto anche per presunzioni.
15 CO Si pone dunque anzitutto la necessità di verificare se da parte della vi sia stato un inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, con specifico riferimento a quello di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alla propria qualifica e alla propria professionalità, nonché agli obblighi di protezione di cui all'art. 2087 c.c..
Tenuto conto delle doglianze del ricorrente, che pone l'attenzione soprattutto sulla mancata assegnazione dal luglio del 2022 in avanti di un numero di trasferte da svolgere come inviato in quantità prossima a quella degli anni antecedenti al 2022 e poi anche – tuttavia solo marginalmente – sulla tipologia delle trasferte assegnate in quanto attuabili in giornata e in relazione a eventi sportivi non equiparabili per importanza a quelli di cui si occupava in precedenza, appare opportuno richiamare per comodità espositiva quanto già osservato in merito alla figura dell'inviato. Come già visto, quella dell'inviato non è una qualifica, ma un mero incarico, che non determina in capo al datore di lavoro alcun obbligo di assegnare servizi esterni, neppure in numero minimo, in quanto elemento non previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento e senza che ciò possa determinare responsabilità per inadempimento in capo alla resistente. L'Accordo integrativo RAI –
Usigrai all'art. 7 dispone che “l'inviato, quando non sia impegnato nei servizi esterni - per la realizzazione dei quali dovrà essere utilizzato prevalentemente – ha l'obbligo di prestare attività in redazione … in mansioni che richiedano le sue competenze professionali…”. Ciò all'evidenza a parere di questo Tribunale vale a dire che, pur dovendo l'inviato essere utilizzato in modo prevalente nello svolgimento di servizi esterni, non può profilarsi danno alla sua professionalità nel caso in cui, in mancanza di servizi esterni, sia utilizzato – specie se in via temporanea – per lo svolgimento di attività in redazione che siano conformi alle sue competenze professionali. In relazione a quest'ultimo aspetto il ricorrente non ha rilevato che la mancata o minore assegnazione di servizi esterni abbia determinato un detrimento della sua professionalità, avendo il concentrato le sue attenzioni Pt_1 soprattutto sul numero inferiore di servizi esterni assegnatigli dal luglio 2022 rispetto a quanto avveniva in precedenza, in ragione delle ricadute economiche che ciò avuto.
A parere del Tribunale a tutte le doglianze del ha fornito risposta documentale la Pt_1
CO ed è per questa ragione che si è ritenuto non necessario assumere la prova orale richiesta dal ricorrente. Non è emerso, infatti, il lamentato inadempimento da parte della CO poiché il è stato adibito a mansioni pienamente compatibili con l'incarico di Pt_1 inviato.
La documentazione prodotta in giudizio segnala che tra periodo antecedente a quello di rilievo nel presente giudizio, (ossia l'arco temporale che va dal 2022 al 2024) e il periodo
16 CO complessivo che va dal 2017 sino al 2024 (come da doc. 4 all. alla memoria difensiva con riferimento in particolare agli anni 2022, 2023 e 2024 in relazione ai quali assume di aver subito il demansionamento (al riguardo si richiama l'allegato n. n. 4 bis della memoria CO difensiva -Elenco trasferte 2022, 2023, 2024, gennaio e febbraio 2025), gli è stato assegnato un numero di servizi esterni e di trasferte sostanzialmente in linea con l'utilizzo in via prevalente proprio della figura dell'inviato in servizi esterni e trasferte
Più in particolare, dal raffronto tra il numero di giornate di trasferta effettuate dal ricorrente nel 2017(cfr. doc. n. 4 della memoria difensiva -elenco trasferte 2017-), anno in cui gli è stato assegnato l'incarico di inviato, e il numero di trasferte e di servizi esterni effettuati dal ricorrente negli anni di dedotto demansionamento (2022, 2023 e 2024 - cfr. doc. n. 4 bis della memoria difensiva-Elenco trasferte 2022, 2023, 2024, gennaio e febbraio 2025), risulta che il ricorrente, contrariamente a quanto asserito con il ricorso, ha svolto attività in esterna in modo congruo ed in via prevalente, anche tenuto conto del fatto che nel periodo per cui è causa la prestazione lavorativa del dottor è stata spesso discontinua in Pt_1 considerazione dei numerosi giorni di assenza di cui ha fruito a vario titolo (ferie, permessi, malattia, permessi ex l. 104/1992, permessi sindacali, cfr. doc. n. 5 allegato alla memoria difensiva-Schede presenze giugno 2022 -marzo 2025 ).
L'analisi dei documenti appena richiamati, la cui rispondenza al vero non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente, permette di rilevare che il nel 2017 ha svolto Pt_1
n. 62 giorni di trasferta, nel 2022 ha effettuato n. 81 giorni di trasferta, nel 2023 - anno in cui è stato assente per diverse ragioni per oltre 5 mesi - ha effettuato n. 26 giorni di trasferta per poi ritornare quasi ai valori antecedenti nel corso del 2024, anno in cui ha effettuato n. 61 giorni di trasferta. Emerge dalla stessa documentazione che il nei Pt_1 primi 2 mesi del 2025 ha effettuato 8 giorni di trasferte, dato sostanzialmente in linea con il numero medio complessivo annuo.
Parte resistente ha inoltre evidenziato in via documentale, con riferimento al periodo in cui si sarebbe verificato il preteso demansionamento, che il ha effettuato un rilevante Pt_1 numero di assenze (ciò si evince dalle Schede presenze giugno 2022 – marzo 2025- all. 5 alla memoria difensiva): gg. 66 nel 2023, oltre alla fruizione delle ferie e lo smaltimento di ferie arretrate, oltre assenze per permessi di varia natura, che hanno determinato la sua assenza per più di tre mesi. Con riferimento poi al periodo di rilievo nel presente giudizio, ossia quello in cui il ricorrente avrebbe subito il preteso demansionamento, ossia da luglio
2022 a settembre 2024, le stesse schede di presenza (come visto, allegate come doc. 5 alla memoria difensiva), permettono di osservare che il è risultato assente in via Pt_1
17 continuativa 1) dal 6 luglio al 7 agosto 2022; 2) dal 22 agosto al 28 agosto 2022; 3) dal 13 settembre al 5 ottobre 2022; 4) dal 14 ottobre al 31 ottobre 2022; 5) dal 15 novembre 2022 al 5 marzo 2023; 6) dal 3 luglio al 1° settembre 2023; 7) dal 22 al 25 novembre 2023 e 8) dal 10 luglio al 6 settembre 2024.
Per altro verso, il ricorrente non ha obiettato di essere stato adibito a mansioni che non fossero coerenti con la sua qualifica anche quando ha svolto attività lavorativa in redazione, come pur previsto espressamente dal più volte richiamato art. 9 dell'Accordo CO integrativo D'altro canto, non si può tralasciare di osservare come lo stesso CP_6 ricorrente ha rilevato che nel periodo di “demansionamento” ha svolto puntualmente servizi non in esterna, attinenti alla squadra di calcio della Lazio per TG1, TGR e TG CO Sport. Ulteriore documentazione prodotta dalla (docc. 18 e 19 allegati alla memoria difensiva) consente di osservare che nel periodo qui di interesse il ricorrente ha svolto quotidianamente le attività preparatorie dei servizi, quelle attinenti al loro confezionamento, oltre le quotidiane e usuali attività di redazione, con ciò potendosi anche affermare che non sia stato chiamato a svolgere mansioni non rispondenti alla sua qualifica, ma sempre attività con essa pienamente coerenti.
Parte resistente ha anche smentito per via documentale che al ricorrente tra luglio 2022 e settembre 2024 possano essere stati assegnati servizi di minore importanza rispetto a quelli di cui si era occupato in precedenza. Risulta infatti che: a) ha seguito il mondiale di
Beach Soccer a Catania dal 29 agosto 2022 al 5 settembre 2022; b) dopo assenze protrattesi dal 13 settembre al 2 novembre 2022, ha seguito le partite di Serie A Udinese-
Lecce ed per 90° minuto nel novembre 2022; c) rientrato dalla lunga COroparte_11 assenza per malattia (protrattasi dal 15 novembre 2022 al 5 marzo 2023) era stato inviato per servizi a e a Reggio Calabria, nel maggio 2023 ha seguito le partite di Serie A CP_4
( , MO e ) per le principali COroparte_12 COroparte_13 trasmissioni sportive della Rai ovvero 90° minuto e la Domenica Sportiva;
d) dopo aver fruito di due mesi di ferie e permessi dal 3 luglio al 3 settembre 2023, ha seguito la partita di serie A il 18 settembre, gli Europei di Beach Soccer il 23-24 COroparte_14 settembre, e tra ottobre e dicembre 2023 le partite di Serie A , Cagliari- COroparte_15
Frosinone, , e per COroparte_16 CP_17 COroparte_18 CP_19 le principali trasmissioni sportive della Rai ovvero 90° minuto e la Domenica Sportiva;
e) nel 2024 ha seguito numerose partite di serie A per la Domenica Sportiva e 90° minuto, gli
Europei di Beach Soccer dal 3 al 7 luglio, la Nazionale di Calcio a 5; f) a inizio 2025 ha proseguito nello svolgimento di servizi per la Domenica Sportiva per le partite di Serie A.
18 Anche sotto questo profilo, dunque, i dati documentali forniti da parte resistente (cfr., in particolare, i docc. 16 e 17 allegati alla memoria difensiva) non sembrano confortare le tesi sostenute dal ricorrente neppure a voler considerare che alcuni servizi possono essere stati trasmessi in più orari e su canali tra loro distinti, perché quand'anche si volesse affermare che ciò non smentisce la tesi del ricorrente in forza della quale egli avrebbe ricevuto meno incarichi in trasferta e come inviato, dei medesimi dati documentali emerge chiaramente che il non ha comunque patito una diminuzione di visibilità o un Pt_1 detrimento della sua professionalità, avendo continuato nel periodo di interesse a svolgere le mansioni sue proprie, del tutto coerenti con la sua qualifica.
D'altro canto, le affermazioni del ricorrente sono state smentite anche con riferimento al preteso mancato rinnovo da parte della azienda resistente dello svolgimento da parte del di lavoro a distanza (c.d. smart working). Ciò si evince infatti agilmente dalle Pt_1
CO schede presenze (all. 5 alla memoria difensiva dalle quali emerge che il ha Pt_1 lavorato secondo dette modalità anche nel 2024 e nel 2025. Più in dettaglio, dalle schede presenze si trae che il ha sottoscritto l'accordo individuale per poter rendere la Pt_1 prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile in data 24.5.2024 (all. n. 6 alla memoria CO difensiva Accordo individuale smart working 2024-2025) e ha quindi reso prestazioni lavorative in smart working per due giorni nel mese di giugno 2024 (a luglio ed agosto
2024 ha goduto di ferie); ha poi lavorato da remoto 3 giorni nel mese di settembre 2024, 1 giorno ad ottobre 2024, 3 giorni a novembre 2024, 4 giorni a dicembre 2024, 3 giorni a gennaio 2025, 4 giorni a febbraio 2025, 4 giorni a marzo 2025 (come si ricava dalla già CO richiamata scheda presenze di cui all'allegato 5 alla memoria difensiva
Certamente non indicativa di demansionamento o di comportamento integrante condotta di mobbing da parte della convenuta può essere ritenuta poi la circostanza lamentata dal del non essere stato mai scelto quale inviato per seguire i Mondiali o gli Europei di Pt_1 calcio, costituendo la scelta una prerogativa dei direttori e dei capiredattori delle testate giornalistiche, insindacabili da parte del giudice ai sensi dell'art. 41 Cost.
Al riguardo viene ritenuta pienamente condivisibile l'osservazione (cfr. sentenza Tribunale CO Roma n. 4858/2020, in atti) secondo la quale, quand'anche la vesse escluso dalle trasferte concomitanti con gli interventi sportivi di maggior rilievo il solo detta Pt_1 decisione non potrebbe comunque essere ritenuta sufficiente a integrare un demansionamento, in quanto ciò rientra nelle scelte discrezionali del datore di lavoro, nell'ambito della propria libertà d'iniziativa economica. Ai fini della valutazione dell'inadempimento del datore di lavoro appare priva di pregio l'allegazione del ricorrente
19 secondo la quale altri colleghi della redazione sarebbero stati preferiti a lui nella copertura degli eventi più importanti. In proposito il Tribunale rileva che nell'ambito del lavoro privato non trova applicazione il principio generale di parità di trattamento. A ciò si aggiunge poi, con riferimento alla tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. così come per un eventuale azione tesa alla prova di una dequalificazione, che non assume alcun rilievo giuridico la comparazione fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano la stessa qualifica, perché a tale fine rileva solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata (v. Cass. 12.12.2014, n. 26236; sull'insussistenza di un principio di parità di trattamento nel lavoro privato, v. anche Cass. 19.7.2007, n.
16015).
Pertanto, nell'ambito di tale discrezionalità, il datore di lavoro è libero di decidere quali dipendenti utilizzare per coprire determinate notizie così come di decidere l'edizione di messa in onda dei servizi, senza che tale scelta comporti una dequalificazione del lavoratore, posto che le mansioni da lui svolte risultano coerenti e conformi all'inquadramento e alla professionalità raggiunta.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di escludere inadempimenti di sorta da parte CO della così come permettono di escludere la dequalificazione addotta dal ricorrente ed anche eventuale ipotesi di mobbing, sicché la domanda del ricorrente non può che essere disattesa. L'esclusione di condotte dannose per il ricorrente da parte della resistente rende inoltre ultronea qualsiasi valutazione in ordine ai danni lamentati dal Pt_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri dettati dal D.M.
55/2014 e ss.mm.ii., seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00 peer compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, Iva e CpA.
Roma, 22.10.2025 Il giudice
Francesco RI
20