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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 12742/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3 Parte_4
3 Parte_5 Pt_2 Parte_4
4 Parte_6 Parte_1
5 CP_1 Parte_1
6 Parte_7
7 Parte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 06.02.2025 alle ore 14,35 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Delle Femine in sostituzione dell'avv. Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Delle Femine fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 21,35
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12742/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12742 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_3
2 Controparte_4
3 Parte_9
4 Pt_6 Controparte_5
5 CP_1 Parte_1
6 Parte_7
7 Parte_8
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 06.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 12.09.2023
1. nata il [...] a [...], in Controparte_3 proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
Dott. Giovanni Calasso 2
2. nata l'[...] a [...] Parte_10
3. nato il [...] a [...] Parte_5 Controparte_3
nato il [...] a [...], non in proprio, ma Parte_11 esclusivamente nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
nata l'[...] a [...] e Parte_10 [...]
nato il [...] a [...]; Parte_12
4. , nata il [...] a [...]; Controparte_6
5. , nata il [...] a San Paolo (SP) Brasile, in [...] Persona_1 ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
6. , nata il [...] a [...] Parte_13
7. , nato il [...] a [...]; Persona_2 il sig. , nato il [...] a [...], non in proprio, ma Controparte_7 esclusivamente nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
nata il [...] a [...]; e , Parte_13 Persona_2 nato il [...] a [...];
tutti residenti in [...]n. 325, Chacara de Recreio Jardim Alvorada, CEP 18.615-
402.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la sig.ra nata il Controparte_3
27/11/1974 a San Paolo (SP) Brasile;
ed i suoi figli minori Parte_10
nata l'[...] a [...], ed
[...] Parte_12
nato il [...] a [...]; la sig.ra
[...] Pt_6 Controparte_5
, nata il [...] a [...]; la sig.ra
[...] Persona_1
nata il [...] a [...], ed i suoi figli minori
[...] Parte_13
, nata il [...] a [...]; e , nato il
[...] Persona_2
15/10/2021 a San Paolo (SP) Brasile;
sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimo dall'avo italiano sig. il quale, per i motivi tutti esposti Persona_3 in premessa, ha validamente trasmesso loro la cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 del Comune di Seren del Grappa (BL), competente quale Comune di ultima residenza dell'avo italiano di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_3 propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della sig.ra
[...] e dei suoi figli minori ed Controparte_3 Parte_10 Controparte_3
della sig.ra Parte_12 Controparte_6
della sig.ra , e dei suoi figli minori
[...] Persona_1 Parte_13
e;
nonché dei loro rispettivi atti di nascita e di
[...] Persona_2 matrimonio, provvedendo, altresì, delle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano, Persona_3 nato il [...] a [...], il quale contraeva matrimonio il 20/06/1903
a Prata (MG) Brasile con e dalla loro unione nasceva: Controparte_8
Dott. Giovanni Calasso 3
• il sig. il 16/07/1918 a Prata (MG) Brasile, che contraeva Parte_14 matrimonio l'08/10/1941 a Prata (MG) Brasile con e dalla Controparte_9 loro unione nasceva:
➢ (da coniugata Parte_15 Parte_16
, il 07/06/1946 a Prata (MG) Brasile, che contraeva
[...] matrimonio l'11/07/1970 a Barretos (SP) Brasile con Persona_4
, e dalla loro unione nascevano le , odierne ricorrenti:
[...]
✓ (da coniugata Parte_1 [...]
, odierna ricorrente, che contraeva matrimonio Controparte_3 l'01/09/2005 a San Paolo (SP) Brasile con e dalla Parte_11 loro unione nascevano le odierni ricorrenti minori :
❖ Villas Bôas Parte_3
❖ Villas Bôas Parte_5
✓ Parte_6 Parte_1
✓ odierna ricorrente, che Persona_1 Parte_1 stringeva unione di fatto con il sig. e dalla loro Controparte_7 unione nascevano le odierni ricorrenti minori:
❖ YL Parte_13
❖ Persona_2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino mai naturalizzatosi Persona_3
Dott. Giovanni Calasso 4
brasiliano, nato il [...] a [...].
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Dott. Giovanni Calasso 5
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
21,35
Lecce-Venezia, 06.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6