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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 446/2025 promossa da
(C.F. ) assistita dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Fabio Parte_1 C.F._1
Ganci Walter Miceli e Nicola Zampieri;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) assistito dai Controparte_1 P.IVA_1 dott.ri Angelo Maurizio Ragusa, Elisa Cesaro, Tecla Riverso e Claudia Tartaglia;
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: retribuzione
1. La concorde domanda delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere deve essere accolta, in quanto la domanda del ricorrente in corso di causa ha già trovato accoglimento in sede amministrativa e la prestazione è già stata altresì eseguita.
2. Il riconoscimento del diritto in epoca successiva alla presentazione del ricorso appare idoneo e sufficiente a far considerare il come soccombente virtuale ai fini della CP_1 decisione sulle spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentano la compensazione delle stesse: le spese di lite vanno dunque poste a carico del con CP_1 la richiesta distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
3. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 non può essere valorizzato, in considerazione del mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna il alla rifusione in favore di parte ricorrente CP_1 Parte_1 delle spese di lite nell'importo di € 258, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del difensore. Torino, 24 luglio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 446/2025 promossa da
(C.F. ) assistita dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Fabio Parte_1 C.F._1
Ganci Walter Miceli e Nicola Zampieri;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) assistito dai Controparte_1 P.IVA_1 dott.ri Angelo Maurizio Ragusa, Elisa Cesaro, Tecla Riverso e Claudia Tartaglia;
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: retribuzione
1. La concorde domanda delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere deve essere accolta, in quanto la domanda del ricorrente in corso di causa ha già trovato accoglimento in sede amministrativa e la prestazione è già stata altresì eseguita.
2. Il riconoscimento del diritto in epoca successiva alla presentazione del ricorso appare idoneo e sufficiente a far considerare il come soccombente virtuale ai fini della CP_1 decisione sulle spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentano la compensazione delle stesse: le spese di lite vanno dunque poste a carico del con CP_1 la richiesta distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
3. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 non può essere valorizzato, in considerazione del mancato funzionamento dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna il alla rifusione in favore di parte ricorrente CP_1 Parte_1 delle spese di lite nell'importo di € 258, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del difensore. Torino, 24 luglio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA