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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15692 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa OL Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56172/ 21 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
p. i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Caponetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tibullo n. 10, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
PARTE OPPONENTE contro
, p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del titolare suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.
US GR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via
Nomentana n. 175, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 12479/21 (R.G. 929/21) emesso dal Tribunale di Roma il 04.07.21.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito LTC) proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 12479/21 (R.G. 929/21) con il quale il Tribunale di Roma, il 02.07.21, gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 7.394,00, oltre interessi dalla domanda, in favore della Controparte_1
(di seguito ),
[...] CP_1
Il credito agito in monitorio derivava dal mancato pagamento di n. 4 fatture emesse nell'anno 2019 e nell'anno 2020 e relative ai servizi di trasporti speciali e noleggio a caldo prestati in favore della LTC.
La LTC con l'opposizione - iscritta a ruolo in data 21.09.2021- non contestava il rapporto, né riguardo alla sua esistenza, né riguardo alla sua esecuzione, limitandosi ad eccepire l'inesattezza delle somme ingiunte in monitorio, in ragione del mancato conteggio di alcuni pagamenti fatti con bonifici nel 2020 e su tali basi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva, con comparsa del 15.09.2022, nel presente giudizio la CP_1 rideterminando il proprio credito nella minor somma di euro €.5.527,00.
Con il già menzionato primo atto difensivo la chiedeva l'interruzione del CP_1 processo per morte del difensore della fase monitoria e il processo interrotto in data 28.11.2022 proseguiva in virtù della riassunzione, rituale, ad impulso dell'odierna opponente, con ricorso del 9.1. 2023.
Fin dal suo sorgere, pertanto, la presente fase contenziosa a cognizione piena, ha acclarato l'esistenza di una obbligazione, sebbene di importo inferiore alla somma ingiunta, che non ha reso necessaria alcuna istruttoria, dopo la concessione dei termini istruttori richiesti dalle parti stesse.
Il permanere di un alto tasso di animosità tra le parti in contesa, non sopitosi neppure dopo l'ordinanza di questo giudice che, nel rispetto delle regole che presiedono l'istituto, a fronte di un rapporto non contestato, con ordinanza del
17.08.2024, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo dando atto che le parti avevano concordato su una “… minor somma residuata dopo il riconosciuto errore di calcolo… “, visibile nel tenore stesso degli atti conclusivi redatti da ambo le difese, dopo le conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 27.12.2024, ha reso necessario l'impiego della giustizia, per somme che oggi sarebbero di competenza di altro Ufficio, fino alla presente decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono, il credito ingiunto essendo pacificamente risultato superiore all'importo delle somme ancora dovute in virtù di un rapporto anch'esso pacifico tra le parti che l'opponente, fin dalla prima difesa non ha contestato.
2 Tale circostanza ben può rivestire natura, rispetto al fatto costitutivo del credito che, in questa sede a cognizione piena, deve essere verificato in tutti i suoi elementi costitutivi, di fatto parzialmente estintivo, comunque impeditivo e di certo modificativo della pretesa monitoria.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e la LTC condannata al pagamento in favore di della minor somma - come precisata dall'opposta nella propria CP_1 comparsa del 15.09.2022, e non più contestata dall'opponente- di €.5.527,00.
Le spese del presente giudizio, in virtù della parziale reciproca soccombenza, sono compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da Parte_1
,, ogni contraria istanza disattesa o assorbita
[...]
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 12479/21 (R.G. 929/21) emesso dal Tribunale di Roma il 02.07.21;
- condanna al pagamento dell'importo di € Parte_1
5.527,00 oltre interessi come da domanda, in favore di Controparte_1
[...]
- compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Roma il 10 novembre 2025
Il GOP
OL Giardina
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa OL Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56172/ 21 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
p. i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Caponetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tibullo n. 10, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
PARTE OPPONENTE contro
, p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del titolare suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv.
US GR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via
Nomentana n. 175, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 12479/21 (R.G. 929/21) emesso dal Tribunale di Roma il 04.07.21.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito LTC) proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 12479/21 (R.G. 929/21) con il quale il Tribunale di Roma, il 02.07.21, gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 7.394,00, oltre interessi dalla domanda, in favore della Controparte_1
(di seguito ),
[...] CP_1
Il credito agito in monitorio derivava dal mancato pagamento di n. 4 fatture emesse nell'anno 2019 e nell'anno 2020 e relative ai servizi di trasporti speciali e noleggio a caldo prestati in favore della LTC.
La LTC con l'opposizione - iscritta a ruolo in data 21.09.2021- non contestava il rapporto, né riguardo alla sua esistenza, né riguardo alla sua esecuzione, limitandosi ad eccepire l'inesattezza delle somme ingiunte in monitorio, in ragione del mancato conteggio di alcuni pagamenti fatti con bonifici nel 2020 e su tali basi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva, con comparsa del 15.09.2022, nel presente giudizio la CP_1 rideterminando il proprio credito nella minor somma di euro €.5.527,00.
Con il già menzionato primo atto difensivo la chiedeva l'interruzione del CP_1 processo per morte del difensore della fase monitoria e il processo interrotto in data 28.11.2022 proseguiva in virtù della riassunzione, rituale, ad impulso dell'odierna opponente, con ricorso del 9.1. 2023.
Fin dal suo sorgere, pertanto, la presente fase contenziosa a cognizione piena, ha acclarato l'esistenza di una obbligazione, sebbene di importo inferiore alla somma ingiunta, che non ha reso necessaria alcuna istruttoria, dopo la concessione dei termini istruttori richiesti dalle parti stesse.
Il permanere di un alto tasso di animosità tra le parti in contesa, non sopitosi neppure dopo l'ordinanza di questo giudice che, nel rispetto delle regole che presiedono l'istituto, a fronte di un rapporto non contestato, con ordinanza del
17.08.2024, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo dando atto che le parti avevano concordato su una “… minor somma residuata dopo il riconosciuto errore di calcolo… “, visibile nel tenore stesso degli atti conclusivi redatti da ambo le difese, dopo le conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 27.12.2024, ha reso necessario l'impiego della giustizia, per somme che oggi sarebbero di competenza di altro Ufficio, fino alla presente decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che seguono, il credito ingiunto essendo pacificamente risultato superiore all'importo delle somme ancora dovute in virtù di un rapporto anch'esso pacifico tra le parti che l'opponente, fin dalla prima difesa non ha contestato.
2 Tale circostanza ben può rivestire natura, rispetto al fatto costitutivo del credito che, in questa sede a cognizione piena, deve essere verificato in tutti i suoi elementi costitutivi, di fatto parzialmente estintivo, comunque impeditivo e di certo modificativo della pretesa monitoria.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e la LTC condannata al pagamento in favore di della minor somma - come precisata dall'opposta nella propria CP_1 comparsa del 15.09.2022, e non più contestata dall'opponente- di €.5.527,00.
Le spese del presente giudizio, in virtù della parziale reciproca soccombenza, sono compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da Parte_1
,, ogni contraria istanza disattesa o assorbita
[...]
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 12479/21 (R.G. 929/21) emesso dal Tribunale di Roma il 02.07.21;
- condanna al pagamento dell'importo di € Parte_1
5.527,00 oltre interessi come da domanda, in favore di Controparte_1
[...]
- compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Roma il 10 novembre 2025
Il GOP
OL Giardina
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