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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 98/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona dell'amministratore delegato, , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 patrocinio degli Avv.ti PAMELA PALAZZI e ELISA ALBERGHINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Ferrara (FE), Via Aldighieri n. 10;
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. ti Controparte_1 C.F._1
GIANCARLO MORO e DORA RIZZARDO, elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro di Rovigo, via Calatafimi n. 1/b;
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“in via pregiudiziale, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc, così come esposti in narrativa;
in via preliminare, sulla base dell'indagine meramente sommaria e ritenendo sussistenti i requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, autorizzare il sequestro conservativo ex art.671 C.P.C. di tutti i beni, mobili ed immobili e dei conti correnti intestati e/o cointestati alla IG.ra nei Controparte_1 limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, anche mediante la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare, secondo quanto previsto dall'art. 492 bis C.P.C.; in via principale e nel merito, dichiarare nullo, irrito e privo di giuridico effetto, il decreto ingiuntivo di cui è opposizione e per l'effetto revocare lo stesso, dichiarando nulla essere dovuto da Parte_1 alla IG.ra ; Controparte_1 in via riconvenzionale, accertare, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la IG.ra
a corrispondere a la somma di € 168.210,00 (euro Controparte_1 Parte_1 centosessantottomiladuecentodieci) quale risarcimento dei danni provocati dalla lavoratrice
pagina 1 di 10 nell'esercizio della sua attività lavorativa o nella misura che verrà accertata in corso di causa e conseguentemente effettuare l'integrale compensazione dei rispettivi crediti;
in via istruttoria, […]
Con condanna alle spese e al compenso professionale”.
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“- per i motivi tutti di cui in premessa, rigettarsi l'opposizione avversaria;
- per i motivi tutti di cui in premessa accertarsi che la IGnora è creditrice della Controparte_1 somma di euro 3.334,31, corrispondente al dovuto a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2023 e a titolo di TFR fino al 31.12.2023, detratto l'importo negativo portato dalla busta paga di luglio 2023; Con rifusione dei compensi professionali, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
, con ricorso depositato il 31/01/2024 proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
8/2024 del Tribunale di Rovigo, emesso il giorno 12.01.2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 15.01.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare immediatamente a favore di la somma di € 4.453,04 oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria, interessi e spese legali, a titolo di retribuzione del mese di giugno 2023 e di
TFR, in forza della busta paga del suddetto mese e di CUD 2022.
La società opponente, dopo aver preliminarmente riferito che la - dipendente della CP_1
dal 07.09.2020 al 13.07.2023, con la qualifica di impiegata amministrativa di 4 Parte_1
livello, addetta alle riconciliazioni bancarie, di cassa e preparazione dei versamenti - nello svolgimento della propria prestazione lavorativa doveva “riconciliare” le somme incassate per contanti e per assegni con le fatture emesse, “chiudendo” quindi la fattura in attesa di pagamento, aggiungeva che la stessa era collocata, con altri sei colleghi, nell'ufficio amministrativo, nel quale godeva di una postazione fissa, costituita da una scrivania con annesso P.C., utilizzato quotidianamente, al quale accedeva mediante password individuale assegnata dall'addetto ai sistemi informativi, precisando per di più che l'opposta era l'unica addetta alla contabilità incaricata e autorizzata a ricevere incassi-contanti ed assegni da clienti e vettori, annotare gli stessi sul gestionale e preparare le distinte per il successivo deposito in CP_2
Continuava la lamentandosi di come la nel corso della propria attività Parte_1 CP_1 lavorativa, utilizzando il proprio account (“S2AMM03”), avesse sottratto alla datrice di lavoro la complessiva somma di € 168.210,00 attraverso tre modalità operative, in particolare:
pagina 2 di 10 a) si sarebbe impossessata di € 1.400,00 il 12.09.2022 (cfr. docc. 17 e 18 all. al ricorso), € 690,00 il
9.05.2023 (cfr. docc. 4 e 5 all. al ricorso) e € 1.000,00 l'8.06.2023 (cfr. doc. 2 e 3 all. al ricorso) attraverso la differenza su prelievi o su versamenti, poiché riceveva denaro contante da vettori o da clienti, lo versava nella cassa contanti, ne annotava il ricevimento sul gestionale, in modo che le fatture risultassero saldate e le posizioni chiuse, mentre, successivamente, compilava la distinta per versare il denaro contante in banca in misura minore a quello contenuto nella cassa contanti;
b) si sarebbe poi appropriata di € 4.685,00 il 23.11.2022 (cfr. docc. 19 e 20 all. al ricorso); € 2.400,00 il
23.12.2022 (cfr. docc. 21 e 22 all. al ricorso); € 5.225,00 il 31.01.2023 (cfr. doc. 9 all. al ricorso) e €
925,00 il 24.02.2023 (cfr. doc. 10 all. al ricorso) mediante falsi versamenti di contante in quanto registrava i pagamenti avvenuti in denaro contante e lo versava in banca in misura inferiore a quella incassata;
c) infine, tra il 2021 e il 2023, si sarebbe impadronita di complessivi € 151.885,00 – segnatamente €
76.627,91 nell'anno 2021 (cfr. docc. 27 e 28 all. al ricorso); € 49.962 nell'anno 2022 (cfr. docc. 29 e 30 all. al ricorso) ed € 25.295 nell'anno 2023 (cfr. docc. 11, 12, 13, 14 e 15 all. al ricorso) - annotando falsamente sul gestionale di contabilità la ricezione di pagamenti mediante assegni avvenuti in realtà in contanti.
Si opponeva dunque al D.I. – eccependo in compensazione il suindicato controcredito, evidenziando altresì la mancata produzione in sede monitoria della busta paga di luglio 2023, riportante un credito della pari ad € 1.451,27 - chiedendone la revoca con contestuale accoglimento della Parte_1 domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento danni, dopo l'autorizzazione - in via preliminare – del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
2. La difesa della convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentata, per Controparte_1
sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, e – sostenendo la legittimità del decreto ingiuntivo opposto - contestava la ricostruzione dei fatti così come fornita da controparte, deducendo la propria estraneità alle operazioni volte alla sottrazione di denaro, evidenziando a tal fine:
- di non essere l'unica ad effettuare le annotazioni sul gestionale;
- l'unicità della password di Windows (“password”) per tutti i computer collocati all'interno dell'ufficio amministrativo;
- la coincidenza di username e password per l'accesso al gestionale, scelti dalla e Pt_1
facilmente individuabili;
- l'impossibilità di inserire un “blocco” dell'accesso al gestionale nei casi di allontanamento dalla postazione pc, circostanza assai frequente nel corso della giornata lavorativa (cfr. pag. 4 della pagina 3 di 10 memoria ex art. 416 c.p.c.); nonché l'abitudine dei dipendenti di utilizzare anche account di altri.
La causa, dopo l'autorizzazione – in via preliminare - del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. a carico della fino all'ammontare di € 25.294,84 e il fallimento del tentativo di conciliazione, CP_1
proseguiva con l'assunzione delle testimonianze di alcuni dipendenti dell'opponente:
[...]
(responsabile amministrativo da settembre 2017) e impiegata CP_3 Controparte_4
amministrativa dal 2017 e referente di contabilità dal 2023) indotta da parte ricorrente e CP_5
(impiegata amministrativa da marzo 2000) indotta da parte convenuta e veniva discussa
[...] all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito dell'opposizione, che va parzialmente accolta alla luce delle considerazioni che seguono, alle quali occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto;
sicchè si verifica una sorta di scollamento tra la posizione processuale e sostanziale delle parti con i riflessi anche in tema di onere probatorio. Il convenuto-opposto riveste, dunque, la posizione di attore in senso sostanziale e su di esso grava l'onere probatorio relativo al fondamento della pretesa azionata in via monitoria e, pertanto, deve provare la sussistenza del credito invocato, mentre l'attore-opponente, convenuto in senso sostanziale deve provare la fondatezza delle eccezioni esperite;
ripartizione che va inoltre coordinata con il principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In altre parole, il Giudice non è tenuto a stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso, ma deve, soprattutto, accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
Sono sempre i giudici di legittimità inoltre a precisare che - accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale pagina 4 di 10 documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma del lavoratore, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal dipendente;
nemmeno la consegna ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione di un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
l'onere ricade in capo al lavoratore solo nell'ipotesi in cui questi, dopo aver firmato la busta paga, contesti la corrispondenza tra la retribuzione indicata in detto documento e quella effettivamente erogata (Cass. Ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024).
Giova, infine, ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Lav. n. 10132 del
26.04.2018), in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto (qual è il rapporto di lavoro) - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, anche senza la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono
(conformi Cass. lav. n. 28855 del 05/12/2008, Cass. III civ. n. 16800 del 13/08/2015, id. n. 10750 del
25/05/2016, secondo la quale pure, la disciplina della compensazione ex art. 1241 c.c. è applicabile nelle ipotesi in cui le reciproche ragioni di credito, pur avendo il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi diversa natura, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale).
Passando ora ad esaminare il caso di specie e le singole eccezioni dell'opponente si rileva, per quanto riguarda la somma ingiunta, che l'importo di € 4.453,04 dovuto alla lavoratrice a titolo di retribuzione
(giugno 2023) e di TFR, non è mai stato contestato da Parte_1
Quanto, invece, al controcredito vantato dalla società e richiesto nella domanda riconvenzionale, deve preliminarmente evidenziarsi come, alla luce dell'istruttoria e delle testimonianze assunte, emergano chiaramente l'attività svolta dalla e il contesto nel quale ella operava: si occupava delle CP_1 riconciliazioni bancarie essendo a tal fine abilitata all'home banking e lavorava in un ufficio open space con altre persone, tra cui le dipendenti e che dovevano sostituirla, non solo CP_4 CP_5 Per_1
quando era in ferie e/o assente, ma anche quando si allontanava dalla scrivania.
I testi e infatti, rispondendo allo stesso capitolo di prova, descrivono nei dettagli le CP_3 CP_4 mansioni dell'opposta, in particolare il primo rivela:
pagina 5 di 10 “Sul cap. 6 (“Vero che la dipendente aveva il compito di riconciliare le somme incassate per contanti e per assegni con le fatture emesse, chiudere la fattura in attesa di pagamento, annotarne il pagamento una volta ottenuta la somma e effettuare così la quadratura tra quanto incassato complessivamente e l'importo delle fatture pagate?”) è vero, la convenuta doveva anche occuparsi delle riconciliazioni bancarie, ovvero verificare la corrispondenza tra la contabilità e l'estratto conto bancario. ADR: questa operazione avveniva mensilmente, tramite la compilazione di un modello da compilare. La convenuta era abilitata all'home banking. […] In ufficio contabilità oltre alla convenuta c'erano
e tutte nello stesso open space, […] la Controparte_4 Controparte_5 Persona_2 riconciliazione è in pratica la chiusura della fattura a seguito del pagamento, sia per assegno che per bonifico, che per contanti.
e la seconda conferma:
“è vero, doveva registrare le somme che avevamo ricevute, chiudere le fatture, doveva anche occuparsi delle riconciliazioni bancarie, ovvero controllare se quello che era stato registrato in contabilità interna corrispondesse agli estratti conto bancari.
Tale attività era necessaria, come confermato da tutti i testi, poiché il “collegamento” tra banca e gestionale non poteva eliminare l'intervento manuale nella produzione della registrazione contabile - al contrario di quando affermato in memoria (cfr. pag. 4 della memoria ex art. 416 c.p.c. depositata il
25.3.2024, nella quale si legge “quanto al funzionamento del programma gestionale […] il medesimo era collegato al flusso bancario, per cui la scrittura contabile si generava automaticamente nel momento in cui il flusso bancario “comunicava” al gestionale che era stata svolta una certa operazione) – , invero, interrogato sul cap. 23 (“Vero che il programma gestionale era CP_3
collegato al flusso bancario: la scrittura contabile si generava automaticamente nel momento in cui il flusso bancario “diceva” al gestionale che era stata svolta una certa operazione (ad esempio un prelievo di contante dal conto)?” risponde: “è vero che il flusso bancario e il programma gestionale erano collegati, ma la registrazione contabile richiedeva comunque l'intervento di un operatore, che doveva vagliare le scritture e validarle, se necessario previa modifica; la aggiunge “è vero che CP_4 il flusso proviene direttamente dalla banca, con una esportazione, poi però l'operatore deve confermare l'operazione in contabilità, indicando anche il conto contabile in cui si effettua la registrazione”, mentre la non sa riferire nei dettagli questo collegamento, ammettendo: “so che CP_5 il nuovo programma gestionale, da ottobre 2022, era collegato al flusso dell'home banking, ma non so dire come fossero combinati i diversi flussi degli istituti bancari con la contabilità. Io ricordo almeno tre istituti bancari, anzi quattro”.
Allo stesso tempo però è emerso che la non era la sola abilitata a queste operazioni, anche se CP_1
l'intervento delle colleghe, ognuna con un proprio compito all'interno dell'ufficio amministrativo, era limitato ai momenti di “impossibilità” della predetta ed effettuato con l'utilizzo degli account pagina 6 di 10 personali;
sul punto va tuttavia rilevata l'assenza di controlli volti a verificare il reale utilizzo degli account da parte dei rispettivi titolari, , difatti, sempre sul cap. 6, dice: CP_3
“le operazioni indicate in capitolo venivano svolte solo dalla convenuta, salvo quando lei era assente per ferie o per altre ragioni. […] non so dire chi delle tre [ e sostituisse ogni CP_4 CP_5 Per_1 volta la convenuta, si organizzavano tra loro […] se la convenuta veniva sostituta, il sostituto utilizzava il proprio account e la propria password. […] io non facevo verifiche su quali impiegate facessero le operazioni;
sul cap. 9 (“Vero che la era l'unica dipendente incaricata e autorizzata a ricevere gli incassi CP_1 dai clienti e dai vettori?”) è vero, ma in caso di assenza veniva sostituita principalmente da e CP_4 da Questo avveniva anche quando la era ad esempio in bagno, il corriere non aveva CP_5 CP_1 tempo di assettare;
[…] la distinta di versamento degli assegni in banca veniva preparata dalla o dai colleghi in sua CP_1 assenza, parliamo di milioni di euro di assegni movimentati. il contante lo riversavamo anche più volte la settimana, ma la distinta era compilata dalla o dalle colleghe. CP_1
Sul cap. 22 (“Vero che in Selecta accadeva di utilizzare l'account di un altro dipendente per operare nel gestionale e che in particolare in alcune occasioni la IGnora ha fatto accesso, durante le CP_6 verifiche mensili, al gestionale della contabilità utilizzando l'account della IGnora ”) io CP_1 personalmente ho sempre utilizzato il mio account, non so dire cosa facessero gli altri”;
La teste dichiara: CP_5
sul cap. 4 (“vero che oltre alla ricorrente erano addette alla effettuazione di registrazioni contabili anche le IGnore e ?) è vero, con la precisazione che ognuna aveva il suo CP_4 CP_5 Per_3 compito, io ad esempio registravo fatture dei fornitori e i pagamenti, chiudevo l'IVA e mi occupavo degli adempimenti fiscali, tutte però eravamo in grado di intervenire sulla contabilità.
[…] se la mancava o si era spostata ricevevo io gli incassi, sia assegni che contanti, e lasciavano CP_1
a lei la registrazione. Se si assentava per un periodo più lungo, ci suddividevamo le registrazioni, ma da ottobre 2022 non è mai stato necessario sostituirla nelle registrazioni.
e così la aggiunge: CP_4
“La registrazione delle somme incassate è da svolgere quotidianamente, sicché se mancava la una tra me, la e qualche volta la svolgeva queste attività. Solo la CP_1 CP_5 Per_1 CP_1 faceva le riconciliazioni […] tutti in contabilità facciamo le registrazioni, a seconda delle nostre mansioni. Sul cap. 9 (“Vero che la era l'unica dipendente incaricata e autorizzata a ricevere gli incassi CP_1 dai clienti e dai vettori?”) in sua presenza, andava la se era assente andavo a ricevere io o CP_1 la CP_5
[…] io utilizzavo sempre il mio username per accedere alla contabilità, non ho mai verificato che qualcuno usasse account e password di colleghi.
pagina 7 di 10 Anche i controlli effettuati prettamente sull'attività posta in essere della erano limitati alla CP_1 verifica della “cassa contanti” e non estesi alla “cassa assegni”, come riferisce: CP_3
“sul cap. 10 (“Vero che la IGnora era incaricata, unitamente alla IGnora Controparte_7 CP_4 della verifica mensile dei flussi di cassa: in particolare, verificava se le annotazioni contenute nel gestionale avevano corrispondenza con i versamenti che erano stati effettuati in banca e con il denaro contante presente in azienda, e nel corso di tale operazione utilizzava il gestionale della contabilità, controllava le distinte della banca e verificava anche denaro e assegni materialmente presenti nella cassa?” non è vero, la o la , non insieme ma una delle due, verificavano mensilmente la CP_4 CP_6 sola cassa contanti, ovvero la corrispondenza tra saldo contabilità e denaro in cassa e da prima della vicenda avevano avuto disposizioni di approfondire eventuali movimenti anomali, ovvero uscite con causali non chiare. Le due impiegate non verificavano i versamenti, né la cassa assegni, ma solo il saldo e le uscite dalla cassa contanti con causali anomale”
Non di secondaria importanza, inoltre, appare la circostanza - riferita da tutti i testi e incontestata tra le parti - che sia stata la stessa società ad assegnare ai dipendenti username e password e che questi siano rimasti immutati per il periodo intercorrente da ottobre 2022 al 27 giugno 2023, così consentendosi in astratto a ciascuno dei colleghi della di operare con username e password a questa attribuiti. CP_1
Sul punto le dichiarazioni dei testi sono del tutto sovrapponibili: riporta “sul cap. 15 CP_3
(“Vero che ogni addetta alla contabilità (ed inoltre i IGnori e ) CP_4 CP_6 CP_3
disponeva di un proprio account di accesso, i cui username e password erano stati scelti da , e Pt_1 coincidevano tra loro: così ad esempio l'account in uso alla IGnora era identificato da CP_1 username “S2AMM03” e password “S2AMM03?”) ogni utente disponeva, da sempre, di un account e di una password, nel mio caso pw e nome utente sono stati uguali da ottobre 2022 a giugno 2023, per me prima e dopo questi due momenti pw e nome utente erano diversi. Per gli altri addetti alla contabilità non so dire”, la conferma: “ognuno aveva il suo account, nel periodo da ottobre CP_5
2022 a giugno 2023 account e password per me coincidevano, non so dire come fosse per le colleghe.
Co Prima dell'ottobre 2022 avevamo un altro gestionale e account e erano diversi e dopo giugno
2023 lo stesso, la scelta di entrambe le voci era fatta da ” e la precisa “Quando io sono Pt_1 CP_4
Co arrivata in azienda mi hanno consegnato una busta con nome utente e , questi sono stati uguali da ottobre 2022 a giugno 2023, prima e dopo erano diversi”).
Concludendo, non può ritenersi accertato – alla luce delle risultanze istruttorie sopra ricordate e considerato il contesto operativo prima ricostruito - che tutte le operazioni asseritamente infedeli, effettuate dall'utenza S2AMM03 in uso alla convenuta (cfr. doc. 35 di parte opponente), poste in essere tra ottobre 2022 e giugno 2023 siano effettivamente attribuibili alla convenuta, apparendo verosimile che tutti all'interno dell'ufficio dell'amministrazione conoscessero il codice utenza (e dunque anche la password) dei colleghi, avendo per di più diversi soggetti la competenza per intervenire sulle scritture pagina 8 di 10 contabili;
analoghe considerazioni possono essere formulate anche per le operazioni effettuate nel
2021, pur con l'utilizzo di un programma di contabilità diverso.
Con riferimento invece alle operazioni poste in essere dalla nel corso del 2023, deve CP_1 evidenziarsi come l'ultima operazione del 28.06.2023 risulta posta in essere con l'account in uso alla convenuta ma con la nuova password assegnata all'opposta il giorno prima (cfr. doc. 7 all. ricorso) e non corrispondente all'username, e con essa la predetta effettua una modifica nella registrazione degli incassi annotati il 13.6.2023 per € 25.294,84 come fatti per contanti (e non transitati nell'estratto conto aziendale), indicandoli come avvenuti per assegno.
La finalità di tale operazione, chiunque avesse attuato la precedente del 13.6.2023, è evidentemente quella di giustificare il mancato ingresso di contanti nel c/c aziendale, in altri termini di “coprire” la precedente operazione di mancato riversamento di contanti incassati nel conto aziendale, come già evidenziato in sede cautelare, nella quale era stata anche evidenziata la non plausibilità che una lavoratrice alla quale il superiore aveva contestato il 27.6.2023 la mancanza di registrazioni (cfr. pag. 3 ricorso) e che si era vista modificata la password lo stesso giorno (cfr. il ricordato doc. 7) il giorno successivo non abbia prestato la massima attenzione a non lasciare libero accesso alla propria postazione, aperta con una password solo a lei attribuibile o abbia comunicato ad altri la propria password.
Alla luce dell'istruttoria svolta – successivamente all'emissione del provvedimento cautelare - sono emersi elementi idonei a ritenere che l'operazione del 13.06.2023 sia riconducibile alla lavoratrice opposta, mentre non sono emersi rassicuranti elementi di prova in ordine alle asserite appropriazioni attribuite alla in ricorso con riferimento ai periodi precedenti, per i quali tuttavia risultano CP_1
tuttora in corso le indagini preliminari sollecitate dalla denuncia querela sporta da Parte_1
Va dunque accolta parzialmente l'opposizione a D.I. e riconosciuto il controcredito di Parte_1 nella somma di € 25.294,84, oggetto dell'operazione di appropriazione attribuibile con ragionevole certezza alla convenuta, sicché va operata la compensazione con il credito della (€ CP_1
4.453,04) oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ed n accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da la va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di € Parte_1 CP_1
20.841,80.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – considerato il peso delle reciproche domande ed eccezioni, accolte e disattese e il comportamento delle parti - sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore definitivo, previa compensazione di ¼ stante il pagina 9 di 10 solo parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, compensi che appaiono così congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 98/2024 promossa da contro Parte_1
in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 8/2024 del Tribunale di Controparte_1
Rovigo, emesso il giorno 12.01.2024, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, annullando e revocando il decreto ingiuntivo n. 8/2024 del
12.01.2024 del Tribunale di Rovigo ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte ricorrente condanna a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
la somma di € 20.841,80, oltre agli interessi moratori dalla domanda al saldo;
[...]
4) Condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_1
liquida in € 3.503,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al
15% e spese esenti di € 379,50.
Così deciso in Rovigo, in data 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 98/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona dell'amministratore delegato, , con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 patrocinio degli Avv.ti PAMELA PALAZZI e ELISA ALBERGHINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Ferrara (FE), Via Aldighieri n. 10;
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. ti Controparte_1 C.F._1
GIANCARLO MORO e DORA RIZZARDO, elettivamente domiciliata presso la Camera del Lavoro di Rovigo, via Calatafimi n. 1/b;
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“in via pregiudiziale, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc, così come esposti in narrativa;
in via preliminare, sulla base dell'indagine meramente sommaria e ritenendo sussistenti i requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, autorizzare il sequestro conservativo ex art.671 C.P.C. di tutti i beni, mobili ed immobili e dei conti correnti intestati e/o cointestati alla IG.ra nei Controparte_1 limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, anche mediante la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare, secondo quanto previsto dall'art. 492 bis C.P.C.; in via principale e nel merito, dichiarare nullo, irrito e privo di giuridico effetto, il decreto ingiuntivo di cui è opposizione e per l'effetto revocare lo stesso, dichiarando nulla essere dovuto da Parte_1 alla IG.ra ; Controparte_1 in via riconvenzionale, accertare, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la IG.ra
a corrispondere a la somma di € 168.210,00 (euro Controparte_1 Parte_1 centosessantottomiladuecentodieci) quale risarcimento dei danni provocati dalla lavoratrice
pagina 1 di 10 nell'esercizio della sua attività lavorativa o nella misura che verrà accertata in corso di causa e conseguentemente effettuare l'integrale compensazione dei rispettivi crediti;
in via istruttoria, […]
Con condanna alle spese e al compenso professionale”.
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“- per i motivi tutti di cui in premessa, rigettarsi l'opposizione avversaria;
- per i motivi tutti di cui in premessa accertarsi che la IGnora è creditrice della Controparte_1 somma di euro 3.334,31, corrispondente al dovuto a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2023 e a titolo di TFR fino al 31.12.2023, detratto l'importo negativo portato dalla busta paga di luglio 2023; Con rifusione dei compensi professionali, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
, con ricorso depositato il 31/01/2024 proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
8/2024 del Tribunale di Rovigo, emesso il giorno 12.01.2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo e notificato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 15.01.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare immediatamente a favore di la somma di € 4.453,04 oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria, interessi e spese legali, a titolo di retribuzione del mese di giugno 2023 e di
TFR, in forza della busta paga del suddetto mese e di CUD 2022.
La società opponente, dopo aver preliminarmente riferito che la - dipendente della CP_1
dal 07.09.2020 al 13.07.2023, con la qualifica di impiegata amministrativa di 4 Parte_1
livello, addetta alle riconciliazioni bancarie, di cassa e preparazione dei versamenti - nello svolgimento della propria prestazione lavorativa doveva “riconciliare” le somme incassate per contanti e per assegni con le fatture emesse, “chiudendo” quindi la fattura in attesa di pagamento, aggiungeva che la stessa era collocata, con altri sei colleghi, nell'ufficio amministrativo, nel quale godeva di una postazione fissa, costituita da una scrivania con annesso P.C., utilizzato quotidianamente, al quale accedeva mediante password individuale assegnata dall'addetto ai sistemi informativi, precisando per di più che l'opposta era l'unica addetta alla contabilità incaricata e autorizzata a ricevere incassi-contanti ed assegni da clienti e vettori, annotare gli stessi sul gestionale e preparare le distinte per il successivo deposito in CP_2
Continuava la lamentandosi di come la nel corso della propria attività Parte_1 CP_1 lavorativa, utilizzando il proprio account (“S2AMM03”), avesse sottratto alla datrice di lavoro la complessiva somma di € 168.210,00 attraverso tre modalità operative, in particolare:
pagina 2 di 10 a) si sarebbe impossessata di € 1.400,00 il 12.09.2022 (cfr. docc. 17 e 18 all. al ricorso), € 690,00 il
9.05.2023 (cfr. docc. 4 e 5 all. al ricorso) e € 1.000,00 l'8.06.2023 (cfr. doc. 2 e 3 all. al ricorso) attraverso la differenza su prelievi o su versamenti, poiché riceveva denaro contante da vettori o da clienti, lo versava nella cassa contanti, ne annotava il ricevimento sul gestionale, in modo che le fatture risultassero saldate e le posizioni chiuse, mentre, successivamente, compilava la distinta per versare il denaro contante in banca in misura minore a quello contenuto nella cassa contanti;
b) si sarebbe poi appropriata di € 4.685,00 il 23.11.2022 (cfr. docc. 19 e 20 all. al ricorso); € 2.400,00 il
23.12.2022 (cfr. docc. 21 e 22 all. al ricorso); € 5.225,00 il 31.01.2023 (cfr. doc. 9 all. al ricorso) e €
925,00 il 24.02.2023 (cfr. doc. 10 all. al ricorso) mediante falsi versamenti di contante in quanto registrava i pagamenti avvenuti in denaro contante e lo versava in banca in misura inferiore a quella incassata;
c) infine, tra il 2021 e il 2023, si sarebbe impadronita di complessivi € 151.885,00 – segnatamente €
76.627,91 nell'anno 2021 (cfr. docc. 27 e 28 all. al ricorso); € 49.962 nell'anno 2022 (cfr. docc. 29 e 30 all. al ricorso) ed € 25.295 nell'anno 2023 (cfr. docc. 11, 12, 13, 14 e 15 all. al ricorso) - annotando falsamente sul gestionale di contabilità la ricezione di pagamenti mediante assegni avvenuti in realtà in contanti.
Si opponeva dunque al D.I. – eccependo in compensazione il suindicato controcredito, evidenziando altresì la mancata produzione in sede monitoria della busta paga di luglio 2023, riportante un credito della pari ad € 1.451,27 - chiedendone la revoca con contestuale accoglimento della Parte_1 domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento danni, dopo l'autorizzazione - in via preliminare – del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
2. La difesa della convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentata, per Controparte_1
sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, e – sostenendo la legittimità del decreto ingiuntivo opposto - contestava la ricostruzione dei fatti così come fornita da controparte, deducendo la propria estraneità alle operazioni volte alla sottrazione di denaro, evidenziando a tal fine:
- di non essere l'unica ad effettuare le annotazioni sul gestionale;
- l'unicità della password di Windows (“password”) per tutti i computer collocati all'interno dell'ufficio amministrativo;
- la coincidenza di username e password per l'accesso al gestionale, scelti dalla e Pt_1
facilmente individuabili;
- l'impossibilità di inserire un “blocco” dell'accesso al gestionale nei casi di allontanamento dalla postazione pc, circostanza assai frequente nel corso della giornata lavorativa (cfr. pag. 4 della pagina 3 di 10 memoria ex art. 416 c.p.c.); nonché l'abitudine dei dipendenti di utilizzare anche account di altri.
La causa, dopo l'autorizzazione – in via preliminare - del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. a carico della fino all'ammontare di € 25.294,84 e il fallimento del tentativo di conciliazione, CP_1
proseguiva con l'assunzione delle testimonianze di alcuni dipendenti dell'opponente:
[...]
(responsabile amministrativo da settembre 2017) e impiegata CP_3 Controparte_4
amministrativa dal 2017 e referente di contabilità dal 2023) indotta da parte ricorrente e CP_5
(impiegata amministrativa da marzo 2000) indotta da parte convenuta e veniva discussa
[...] all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, per essere decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito dell'opposizione, che va parzialmente accolta alla luce delle considerazioni che seguono, alle quali occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto;
sicchè si verifica una sorta di scollamento tra la posizione processuale e sostanziale delle parti con i riflessi anche in tema di onere probatorio. Il convenuto-opposto riveste, dunque, la posizione di attore in senso sostanziale e su di esso grava l'onere probatorio relativo al fondamento della pretesa azionata in via monitoria e, pertanto, deve provare la sussistenza del credito invocato, mentre l'attore-opponente, convenuto in senso sostanziale deve provare la fondatezza delle eccezioni esperite;
ripartizione che va inoltre coordinata con il principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In altre parole, il Giudice non è tenuto a stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso, ma deve, soprattutto, accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
Sono sempre i giudici di legittimità inoltre a precisare che - accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale pagina 4 di 10 documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma del lavoratore, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal dipendente;
nemmeno la consegna ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione di un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
l'onere ricade in capo al lavoratore solo nell'ipotesi in cui questi, dopo aver firmato la busta paga, contesti la corrispondenza tra la retribuzione indicata in detto documento e quella effettivamente erogata (Cass. Ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024).
Giova, infine, ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Lav. n. 10132 del
26.04.2018), in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto (qual è il rapporto di lavoro) - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, anche senza la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono
(conformi Cass. lav. n. 28855 del 05/12/2008, Cass. III civ. n. 16800 del 13/08/2015, id. n. 10750 del
25/05/2016, secondo la quale pure, la disciplina della compensazione ex art. 1241 c.c. è applicabile nelle ipotesi in cui le reciproche ragioni di credito, pur avendo il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi diversa natura, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale).
Passando ora ad esaminare il caso di specie e le singole eccezioni dell'opponente si rileva, per quanto riguarda la somma ingiunta, che l'importo di € 4.453,04 dovuto alla lavoratrice a titolo di retribuzione
(giugno 2023) e di TFR, non è mai stato contestato da Parte_1
Quanto, invece, al controcredito vantato dalla società e richiesto nella domanda riconvenzionale, deve preliminarmente evidenziarsi come, alla luce dell'istruttoria e delle testimonianze assunte, emergano chiaramente l'attività svolta dalla e il contesto nel quale ella operava: si occupava delle CP_1 riconciliazioni bancarie essendo a tal fine abilitata all'home banking e lavorava in un ufficio open space con altre persone, tra cui le dipendenti e che dovevano sostituirla, non solo CP_4 CP_5 Per_1
quando era in ferie e/o assente, ma anche quando si allontanava dalla scrivania.
I testi e infatti, rispondendo allo stesso capitolo di prova, descrivono nei dettagli le CP_3 CP_4 mansioni dell'opposta, in particolare il primo rivela:
pagina 5 di 10 “Sul cap. 6 (“Vero che la dipendente aveva il compito di riconciliare le somme incassate per contanti e per assegni con le fatture emesse, chiudere la fattura in attesa di pagamento, annotarne il pagamento una volta ottenuta la somma e effettuare così la quadratura tra quanto incassato complessivamente e l'importo delle fatture pagate?”) è vero, la convenuta doveva anche occuparsi delle riconciliazioni bancarie, ovvero verificare la corrispondenza tra la contabilità e l'estratto conto bancario. ADR: questa operazione avveniva mensilmente, tramite la compilazione di un modello da compilare. La convenuta era abilitata all'home banking. […] In ufficio contabilità oltre alla convenuta c'erano
e tutte nello stesso open space, […] la Controparte_4 Controparte_5 Persona_2 riconciliazione è in pratica la chiusura della fattura a seguito del pagamento, sia per assegno che per bonifico, che per contanti.
e la seconda conferma:
“è vero, doveva registrare le somme che avevamo ricevute, chiudere le fatture, doveva anche occuparsi delle riconciliazioni bancarie, ovvero controllare se quello che era stato registrato in contabilità interna corrispondesse agli estratti conto bancari.
Tale attività era necessaria, come confermato da tutti i testi, poiché il “collegamento” tra banca e gestionale non poteva eliminare l'intervento manuale nella produzione della registrazione contabile - al contrario di quando affermato in memoria (cfr. pag. 4 della memoria ex art. 416 c.p.c. depositata il
25.3.2024, nella quale si legge “quanto al funzionamento del programma gestionale […] il medesimo era collegato al flusso bancario, per cui la scrittura contabile si generava automaticamente nel momento in cui il flusso bancario “comunicava” al gestionale che era stata svolta una certa operazione) – , invero, interrogato sul cap. 23 (“Vero che il programma gestionale era CP_3
collegato al flusso bancario: la scrittura contabile si generava automaticamente nel momento in cui il flusso bancario “diceva” al gestionale che era stata svolta una certa operazione (ad esempio un prelievo di contante dal conto)?” risponde: “è vero che il flusso bancario e il programma gestionale erano collegati, ma la registrazione contabile richiedeva comunque l'intervento di un operatore, che doveva vagliare le scritture e validarle, se necessario previa modifica; la aggiunge “è vero che CP_4 il flusso proviene direttamente dalla banca, con una esportazione, poi però l'operatore deve confermare l'operazione in contabilità, indicando anche il conto contabile in cui si effettua la registrazione”, mentre la non sa riferire nei dettagli questo collegamento, ammettendo: “so che CP_5 il nuovo programma gestionale, da ottobre 2022, era collegato al flusso dell'home banking, ma non so dire come fossero combinati i diversi flussi degli istituti bancari con la contabilità. Io ricordo almeno tre istituti bancari, anzi quattro”.
Allo stesso tempo però è emerso che la non era la sola abilitata a queste operazioni, anche se CP_1
l'intervento delle colleghe, ognuna con un proprio compito all'interno dell'ufficio amministrativo, era limitato ai momenti di “impossibilità” della predetta ed effettuato con l'utilizzo degli account pagina 6 di 10 personali;
sul punto va tuttavia rilevata l'assenza di controlli volti a verificare il reale utilizzo degli account da parte dei rispettivi titolari, , difatti, sempre sul cap. 6, dice: CP_3
“le operazioni indicate in capitolo venivano svolte solo dalla convenuta, salvo quando lei era assente per ferie o per altre ragioni. […] non so dire chi delle tre [ e sostituisse ogni CP_4 CP_5 Per_1 volta la convenuta, si organizzavano tra loro […] se la convenuta veniva sostituta, il sostituto utilizzava il proprio account e la propria password. […] io non facevo verifiche su quali impiegate facessero le operazioni;
sul cap. 9 (“Vero che la era l'unica dipendente incaricata e autorizzata a ricevere gli incassi CP_1 dai clienti e dai vettori?”) è vero, ma in caso di assenza veniva sostituita principalmente da e CP_4 da Questo avveniva anche quando la era ad esempio in bagno, il corriere non aveva CP_5 CP_1 tempo di assettare;
[…] la distinta di versamento degli assegni in banca veniva preparata dalla o dai colleghi in sua CP_1 assenza, parliamo di milioni di euro di assegni movimentati. il contante lo riversavamo anche più volte la settimana, ma la distinta era compilata dalla o dalle colleghe. CP_1
Sul cap. 22 (“Vero che in Selecta accadeva di utilizzare l'account di un altro dipendente per operare nel gestionale e che in particolare in alcune occasioni la IGnora ha fatto accesso, durante le CP_6 verifiche mensili, al gestionale della contabilità utilizzando l'account della IGnora ”) io CP_1 personalmente ho sempre utilizzato il mio account, non so dire cosa facessero gli altri”;
La teste dichiara: CP_5
sul cap. 4 (“vero che oltre alla ricorrente erano addette alla effettuazione di registrazioni contabili anche le IGnore e ?) è vero, con la precisazione che ognuna aveva il suo CP_4 CP_5 Per_3 compito, io ad esempio registravo fatture dei fornitori e i pagamenti, chiudevo l'IVA e mi occupavo degli adempimenti fiscali, tutte però eravamo in grado di intervenire sulla contabilità.
[…] se la mancava o si era spostata ricevevo io gli incassi, sia assegni che contanti, e lasciavano CP_1
a lei la registrazione. Se si assentava per un periodo più lungo, ci suddividevamo le registrazioni, ma da ottobre 2022 non è mai stato necessario sostituirla nelle registrazioni.
e così la aggiunge: CP_4
“La registrazione delle somme incassate è da svolgere quotidianamente, sicché se mancava la una tra me, la e qualche volta la svolgeva queste attività. Solo la CP_1 CP_5 Per_1 CP_1 faceva le riconciliazioni […] tutti in contabilità facciamo le registrazioni, a seconda delle nostre mansioni. Sul cap. 9 (“Vero che la era l'unica dipendente incaricata e autorizzata a ricevere gli incassi CP_1 dai clienti e dai vettori?”) in sua presenza, andava la se era assente andavo a ricevere io o CP_1 la CP_5
[…] io utilizzavo sempre il mio username per accedere alla contabilità, non ho mai verificato che qualcuno usasse account e password di colleghi.
pagina 7 di 10 Anche i controlli effettuati prettamente sull'attività posta in essere della erano limitati alla CP_1 verifica della “cassa contanti” e non estesi alla “cassa assegni”, come riferisce: CP_3
“sul cap. 10 (“Vero che la IGnora era incaricata, unitamente alla IGnora Controparte_7 CP_4 della verifica mensile dei flussi di cassa: in particolare, verificava se le annotazioni contenute nel gestionale avevano corrispondenza con i versamenti che erano stati effettuati in banca e con il denaro contante presente in azienda, e nel corso di tale operazione utilizzava il gestionale della contabilità, controllava le distinte della banca e verificava anche denaro e assegni materialmente presenti nella cassa?” non è vero, la o la , non insieme ma una delle due, verificavano mensilmente la CP_4 CP_6 sola cassa contanti, ovvero la corrispondenza tra saldo contabilità e denaro in cassa e da prima della vicenda avevano avuto disposizioni di approfondire eventuali movimenti anomali, ovvero uscite con causali non chiare. Le due impiegate non verificavano i versamenti, né la cassa assegni, ma solo il saldo e le uscite dalla cassa contanti con causali anomale”
Non di secondaria importanza, inoltre, appare la circostanza - riferita da tutti i testi e incontestata tra le parti - che sia stata la stessa società ad assegnare ai dipendenti username e password e che questi siano rimasti immutati per il periodo intercorrente da ottobre 2022 al 27 giugno 2023, così consentendosi in astratto a ciascuno dei colleghi della di operare con username e password a questa attribuiti. CP_1
Sul punto le dichiarazioni dei testi sono del tutto sovrapponibili: riporta “sul cap. 15 CP_3
(“Vero che ogni addetta alla contabilità (ed inoltre i IGnori e ) CP_4 CP_6 CP_3
disponeva di un proprio account di accesso, i cui username e password erano stati scelti da , e Pt_1 coincidevano tra loro: così ad esempio l'account in uso alla IGnora era identificato da CP_1 username “S2AMM03” e password “S2AMM03?”) ogni utente disponeva, da sempre, di un account e di una password, nel mio caso pw e nome utente sono stati uguali da ottobre 2022 a giugno 2023, per me prima e dopo questi due momenti pw e nome utente erano diversi. Per gli altri addetti alla contabilità non so dire”, la conferma: “ognuno aveva il suo account, nel periodo da ottobre CP_5
2022 a giugno 2023 account e password per me coincidevano, non so dire come fosse per le colleghe.
Co Prima dell'ottobre 2022 avevamo un altro gestionale e account e erano diversi e dopo giugno
2023 lo stesso, la scelta di entrambe le voci era fatta da ” e la precisa “Quando io sono Pt_1 CP_4
Co arrivata in azienda mi hanno consegnato una busta con nome utente e , questi sono stati uguali da ottobre 2022 a giugno 2023, prima e dopo erano diversi”).
Concludendo, non può ritenersi accertato – alla luce delle risultanze istruttorie sopra ricordate e considerato il contesto operativo prima ricostruito - che tutte le operazioni asseritamente infedeli, effettuate dall'utenza S2AMM03 in uso alla convenuta (cfr. doc. 35 di parte opponente), poste in essere tra ottobre 2022 e giugno 2023 siano effettivamente attribuibili alla convenuta, apparendo verosimile che tutti all'interno dell'ufficio dell'amministrazione conoscessero il codice utenza (e dunque anche la password) dei colleghi, avendo per di più diversi soggetti la competenza per intervenire sulle scritture pagina 8 di 10 contabili;
analoghe considerazioni possono essere formulate anche per le operazioni effettuate nel
2021, pur con l'utilizzo di un programma di contabilità diverso.
Con riferimento invece alle operazioni poste in essere dalla nel corso del 2023, deve CP_1 evidenziarsi come l'ultima operazione del 28.06.2023 risulta posta in essere con l'account in uso alla convenuta ma con la nuova password assegnata all'opposta il giorno prima (cfr. doc. 7 all. ricorso) e non corrispondente all'username, e con essa la predetta effettua una modifica nella registrazione degli incassi annotati il 13.6.2023 per € 25.294,84 come fatti per contanti (e non transitati nell'estratto conto aziendale), indicandoli come avvenuti per assegno.
La finalità di tale operazione, chiunque avesse attuato la precedente del 13.6.2023, è evidentemente quella di giustificare il mancato ingresso di contanti nel c/c aziendale, in altri termini di “coprire” la precedente operazione di mancato riversamento di contanti incassati nel conto aziendale, come già evidenziato in sede cautelare, nella quale era stata anche evidenziata la non plausibilità che una lavoratrice alla quale il superiore aveva contestato il 27.6.2023 la mancanza di registrazioni (cfr. pag. 3 ricorso) e che si era vista modificata la password lo stesso giorno (cfr. il ricordato doc. 7) il giorno successivo non abbia prestato la massima attenzione a non lasciare libero accesso alla propria postazione, aperta con una password solo a lei attribuibile o abbia comunicato ad altri la propria password.
Alla luce dell'istruttoria svolta – successivamente all'emissione del provvedimento cautelare - sono emersi elementi idonei a ritenere che l'operazione del 13.06.2023 sia riconducibile alla lavoratrice opposta, mentre non sono emersi rassicuranti elementi di prova in ordine alle asserite appropriazioni attribuite alla in ricorso con riferimento ai periodi precedenti, per i quali tuttavia risultano CP_1
tuttora in corso le indagini preliminari sollecitate dalla denuncia querela sporta da Parte_1
Va dunque accolta parzialmente l'opposizione a D.I. e riconosciuto il controcredito di Parte_1 nella somma di € 25.294,84, oggetto dell'operazione di appropriazione attribuibile con ragionevole certezza alla convenuta, sicché va operata la compensazione con il credito della (€ CP_1
4.453,04) oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ed n accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da la va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di € Parte_1 CP_1
20.841,80.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e – considerato il peso delle reciproche domande ed eccezioni, accolte e disattese e il comportamento delle parti - sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore definitivo, previa compensazione di ¼ stante il pagina 9 di 10 solo parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, compensi che appaiono così congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 98/2024 promossa da contro Parte_1
in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 8/2024 del Tribunale di Controparte_1
Rovigo, emesso il giorno 12.01.2024, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, annullando e revocando il decreto ingiuntivo n. 8/2024 del
12.01.2024 del Tribunale di Rovigo ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte ricorrente condanna a corrispondere a Controparte_1 Pt_1
la somma di € 20.841,80, oltre agli interessi moratori dalla domanda al saldo;
[...]
4) Condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_1
liquida in € 3.503,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al
15% e spese esenti di € 379,50.
Così deciso in Rovigo, in data 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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