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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16238 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 62818/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- AR EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- EF AB Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 62818 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura alle liti in atti, dall'avv. Gianfranco Polinari, presso il cui studio professionale, in Roma al Viale Giulio Cesare n. 118, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
1 INTERVENTORE PER LEGGE
Motivi della decisione
– premesso che dal matrimonio celebrato con rito civile Parte_1
in Sassari in data 16 dicembre 2006 con è nata la figlia CP_1
(in data 24 giugno 2008) ancora minorenne e che la Persona_1
convivenza, divenuta intollerabile, è cessata di comune accordo nel luglio
2021, quando il resistente ha lasciato la casa coniugale di Roma fare ritorno in Sassari, sua città natale – ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con dimora presso di lei, con disciplina delle frequentazioni paterne e con obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della figlia minore a mezzo di assegno di euro 350,00 mensili,
oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 17 febbraio 2022 è comparsa la sola ricorrente la quale ha insistito nelle proprie domande, rappresentando che i rapporti tra padre e figlia sono buoni e che la frequentazione, data la distanza geografica, avviene prevalentemente nei periodi di vacanza. Ha poi specificato che il padre ha versato per il mantenimento della ragazza euro 200,00, sottolineando che il resistente è dipendente di Risparmio Casa, guadagnando 1.200,00 su 14
mensilità, senza essere gravato da spese abitative vivendo nella casa della madre unitamente a quest'ultima.
2 In sede di provvedimenti provvisori il Presidente f.f., con ordinanza del 25
febbraio 2022, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
ha affidato la minore a entrambi i genitori con collocamento della figlia presso la madre, con assegnazione alla sig.ra della casa Pt_1
familiare sita in Roma, alla via Papiria 68/a, disciplinando le frequentazioni paterne e disponendo in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la minore;
onerando infine parte ricorrente di notificare al resistente l'ordinanza provvisoria con termine fino al
15 maggio 2022.
Il resistente, nonostante la notifica dell'ordinanza sopra indicata, non si è
costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 7 ottobre 2022.
Con sentenza non definitiva n. 17301/2022 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e la causa è proseguita in ordine alle statuizioni di natura accessoria.
All'udienza del 7 febbraio 2024 parte ricorrente ha rappresentato che il resistente “sembrerebbe ora privo di occupazione” e che soltanto inizialmente aveva versato il mantenimento per la figlia nella ridotta somma di euro 200,00;
all'ultima udienza celebratasi il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato, per quanto di sua conoscenza, che il resistente non sta vedendo più la figlia e non sta provvedendo al versamento di quanto dovuto
3 per le necessità della minore, tant'è che la ricorrente ha dovuto agire nei confronti dei nonni paterni.
Ciò premesso, è noto in proposito che alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi quando esso risulti “contrario all'interesse del minore”
(cfr. art. 337 quater c.c.); non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del
Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”.
La Corte di Cassazione ha affermato in proposito che <la regola
dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo
ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore",
come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente
inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore
dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in
quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare
quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico
del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente>> (Cass. civ. sent. n.
26587 del 17.12.2009); la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che
“la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua
applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», il che si
verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente
inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale
comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori
4 responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con
il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. civ. sent. n. 977 del 17.1.2017).
Si deve poi ritenere che anche la scelta di restare contumaci nel giudizio di separazione o di divorzio possa essere interpretata, in assenza di altri elementi di prova di segno contrario, come manifestazione di disinteresse verso la vicenda giudiziaria e sostanziale, tale da consentire di superare la tendenziale presunzione di scelta dell'affidamento condiviso come regime preferenziale per l'affidamento del minore.
È noto altresì che, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., in caso di figli minori il giudice può decidere d'ufficio e anche in difformità dalle richieste delle parti
Nel caso in esame, oltre all'obiettiva e significativa distanza logistica, osta all'affidamento condiviso proprio e soprattutto il disinteresse palesato dal CP_1
circa l'esito del presente giudizio e le decisioni da esso scaturite. Si deve poi prendere atto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente circa l'assenza di frequentazioni tra il padre e la minore. L'affidamento condiviso risulterebbe dunque contrastante con gli interessi della minore, vista la distanza emotiva e di frequentazione tra la figlia e il padre, il quale ben difficilmente potrà
comprendere gli interessi, le esigenze e le richieste della minore.
La minore va dunque affidata in via esclusiva alla madre Parte_1
con la quale continuerà a vivere, con la previsione che, ove il padre manifestasse ritrovato interesse per la frequentazione con la figlia, i tempi e
5 modi della relativa frequentazione dovranno rimettersi all'accordo tra le parti nonché alla volontà della ragazza, ormai diciasettenne, tenendo conto anche degli impegni scolastici e relazionali della predetta.
Quanto alle questioni di carattere economico, atteso che la ricorrente ha percepito nell'anno 2021 un reddito imponibile da lavoro dipendente di euro
15.598,42 quale operaia addetta alle pulizie e ha dichiarato alla prima udienza di essere in procinto di acquistare al 100% l'immobile dove vive, ritenuto di poter presumere la capacità lavorativa del padre e viste le presumibili esigenze della figlia, la quale convive in via esclusiva e stabile con la madre,
questo Collegio conferma all'attualità nella misura di euro 350,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore. UN
genitore dovrà poi sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
L'eventuale condizione di inoccupazione del non lo esonererebbe CP_1
certo dal dover pagare l'assegno di mantenimento per la figlia, atteso il dovere primario, di rango costituzionale, a cui ciascun genitore deve adempiere per assicurare il mantenimento ai figli che ha messo al mondo.
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
6 ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerarsi invece straordinarie tutte le spese sanitarie (ad eccezione dei farmaci da banco), le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Si rimanda per il resto a quanto scritto sul punto nell'ordinanza presidenziale del 25 febbraio 2022.
La contumacia e l'assenza di interesse palesati dal resistente hanno impedito una definizione conciliativa del giudizio e hanno altresì fatto protrarre il giudizio in maniera eccedentaria rispetto a un giudizio congiunto, che sarebbe stato comunque necessario in ragione della presenza della figlia minorenne delle parti. Sulla base di tali circostanze, appare equa la compensazione per metà delle spese della lite, condannando il resistente al pagamento della residua quota di metà; la relativa quantificazione avverrà in dispositivo alla luce delle tariffe forensi applicabili.
Per Questi Motivi
7 Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria in data 14 ottobre 2021, CP_1
nonché sulle altre domande proposte da così provvede: Parte_1
- dà atto che con sentenza n. 17301/2022 di questo Tribunale è stata già
pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, la Persona_2
quale assumerà le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute,
alla scelta della residenza abituale della minore, nonché quelle per il rilascio di documenti d'identità, anche validi per l'espatrio;
- dispone che la minore dimori stabilmente con la madre, e che la frequentazione con il padre sia rimessa all'accordo tra le parti e alla volontà
della minore, tenendo conto anche degli impegni scolastici e relazionali della predetta;
- determina in euro 350,00, anche all'attualità, il contributo mensile dovuto da a titolo di mantenimento della figlia minore, da corrispondersi CP_1
alla con le modalità dalla stessa indicate, entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1
e con adeguamento annuale secondo indici Istat;
- pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
- condanna al pagamento di metà delle spese del presente CP_1
giudizio, quantificate in tale proporzione in complessivi euro 2.000,00, oltre
8 rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., con aliquote di legge e se dovuti;
compensa per la restante quota di metà le spese della lite.
Roma, 10 novembre 2025
Il Giudice estensore
EF AB
Il Presidente
AR EN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- AR EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- EF AB Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 62818 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura alle liti in atti, dall'avv. Gianfranco Polinari, presso il cui studio professionale, in Roma al Viale Giulio Cesare n. 118, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico ministero, sede
1 INTERVENTORE PER LEGGE
Motivi della decisione
– premesso che dal matrimonio celebrato con rito civile Parte_1
in Sassari in data 16 dicembre 2006 con è nata la figlia CP_1
(in data 24 giugno 2008) ancora minorenne e che la Persona_1
convivenza, divenuta intollerabile, è cessata di comune accordo nel luglio
2021, quando il resistente ha lasciato la casa coniugale di Roma fare ritorno in Sassari, sua città natale – ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con dimora presso di lei, con disciplina delle frequentazioni paterne e con obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della figlia minore a mezzo di assegno di euro 350,00 mensili,
oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 17 febbraio 2022 è comparsa la sola ricorrente la quale ha insistito nelle proprie domande, rappresentando che i rapporti tra padre e figlia sono buoni e che la frequentazione, data la distanza geografica, avviene prevalentemente nei periodi di vacanza. Ha poi specificato che il padre ha versato per il mantenimento della ragazza euro 200,00, sottolineando che il resistente è dipendente di Risparmio Casa, guadagnando 1.200,00 su 14
mensilità, senza essere gravato da spese abitative vivendo nella casa della madre unitamente a quest'ultima.
2 In sede di provvedimenti provvisori il Presidente f.f., con ordinanza del 25
febbraio 2022, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
ha affidato la minore a entrambi i genitori con collocamento della figlia presso la madre, con assegnazione alla sig.ra della casa Pt_1
familiare sita in Roma, alla via Papiria 68/a, disciplinando le frequentazioni paterne e disponendo in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la minore;
onerando infine parte ricorrente di notificare al resistente l'ordinanza provvisoria con termine fino al
15 maggio 2022.
Il resistente, nonostante la notifica dell'ordinanza sopra indicata, non si è
costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza del 7 ottobre 2022.
Con sentenza non definitiva n. 17301/2022 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e la causa è proseguita in ordine alle statuizioni di natura accessoria.
All'udienza del 7 febbraio 2024 parte ricorrente ha rappresentato che il resistente “sembrerebbe ora privo di occupazione” e che soltanto inizialmente aveva versato il mantenimento per la figlia nella ridotta somma di euro 200,00;
all'ultima udienza celebratasi il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato, per quanto di sua conoscenza, che il resistente non sta vedendo più la figlia e non sta provvedendo al versamento di quanto dovuto
3 per le necessità della minore, tant'è che la ricorrente ha dovuto agire nei confronti dei nonni paterni.
Ciò premesso, è noto in proposito che alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi quando esso risulti “contrario all'interesse del minore”
(cfr. art. 337 quater c.c.); non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del
Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”.
La Corte di Cassazione ha affermato in proposito che <la regola
dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo
ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore",
come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente
inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore
dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in
quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare
quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico
del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente>> (Cass. civ. sent. n.
26587 del 17.12.2009); la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che
“la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua
applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», il che si
verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente
inadempiente al diritto di visita perché residente all'estero, essendo tale
comportamento indicativo dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori
4 responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con
il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. civ. sent. n. 977 del 17.1.2017).
Si deve poi ritenere che anche la scelta di restare contumaci nel giudizio di separazione o di divorzio possa essere interpretata, in assenza di altri elementi di prova di segno contrario, come manifestazione di disinteresse verso la vicenda giudiziaria e sostanziale, tale da consentire di superare la tendenziale presunzione di scelta dell'affidamento condiviso come regime preferenziale per l'affidamento del minore.
È noto altresì che, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., in caso di figli minori il giudice può decidere d'ufficio e anche in difformità dalle richieste delle parti
Nel caso in esame, oltre all'obiettiva e significativa distanza logistica, osta all'affidamento condiviso proprio e soprattutto il disinteresse palesato dal CP_1
circa l'esito del presente giudizio e le decisioni da esso scaturite. Si deve poi prendere atto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente circa l'assenza di frequentazioni tra il padre e la minore. L'affidamento condiviso risulterebbe dunque contrastante con gli interessi della minore, vista la distanza emotiva e di frequentazione tra la figlia e il padre, il quale ben difficilmente potrà
comprendere gli interessi, le esigenze e le richieste della minore.
La minore va dunque affidata in via esclusiva alla madre Parte_1
con la quale continuerà a vivere, con la previsione che, ove il padre manifestasse ritrovato interesse per la frequentazione con la figlia, i tempi e
5 modi della relativa frequentazione dovranno rimettersi all'accordo tra le parti nonché alla volontà della ragazza, ormai diciasettenne, tenendo conto anche degli impegni scolastici e relazionali della predetta.
Quanto alle questioni di carattere economico, atteso che la ricorrente ha percepito nell'anno 2021 un reddito imponibile da lavoro dipendente di euro
15.598,42 quale operaia addetta alle pulizie e ha dichiarato alla prima udienza di essere in procinto di acquistare al 100% l'immobile dove vive, ritenuto di poter presumere la capacità lavorativa del padre e viste le presumibili esigenze della figlia, la quale convive in via esclusiva e stabile con la madre,
questo Collegio conferma all'attualità nella misura di euro 350,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore. UN
genitore dovrà poi sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
L'eventuale condizione di inoccupazione del non lo esonererebbe CP_1
certo dal dover pagare l'assegno di mantenimento per la figlia, atteso il dovere primario, di rango costituzionale, a cui ciascun genitore deve adempiere per assicurare il mantenimento ai figli che ha messo al mondo.
Si precisa che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
6 ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerarsi invece straordinarie tutte le spese sanitarie (ad eccezione dei farmaci da banco), le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Si rimanda per il resto a quanto scritto sul punto nell'ordinanza presidenziale del 25 febbraio 2022.
La contumacia e l'assenza di interesse palesati dal resistente hanno impedito una definizione conciliativa del giudizio e hanno altresì fatto protrarre il giudizio in maniera eccedentaria rispetto a un giudizio congiunto, che sarebbe stato comunque necessario in ragione della presenza della figlia minorenne delle parti. Sulla base di tali circostanze, appare equa la compensazione per metà delle spese della lite, condannando il resistente al pagamento della residua quota di metà; la relativa quantificazione avverrà in dispositivo alla luce delle tariffe forensi applicabili.
Per Questi Motivi
7 Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso iscritto a ruolo in Cancelleria in data 14 ottobre 2021, CP_1
nonché sulle altre domande proposte da così provvede: Parte_1
- dà atto che con sentenza n. 17301/2022 di questo Tribunale è stata già
pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, la Persona_2
quale assumerà le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute,
alla scelta della residenza abituale della minore, nonché quelle per il rilascio di documenti d'identità, anche validi per l'espatrio;
- dispone che la minore dimori stabilmente con la madre, e che la frequentazione con il padre sia rimessa all'accordo tra le parti e alla volontà
della minore, tenendo conto anche degli impegni scolastici e relazionali della predetta;
- determina in euro 350,00, anche all'attualità, il contributo mensile dovuto da a titolo di mantenimento della figlia minore, da corrispondersi CP_1
alla con le modalità dalla stessa indicate, entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1
e con adeguamento annuale secondo indici Istat;
- pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
- condanna al pagamento di metà delle spese del presente CP_1
giudizio, quantificate in tale proporzione in complessivi euro 2.000,00, oltre
8 rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., con aliquote di legge e se dovuti;
compensa per la restante quota di metà le spese della lite.
Roma, 10 novembre 2025
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