Articolo 9 della Legge 16 aprile 2009, n. 45
Articolo 8Articolo 10
Versione
9 maggio 2009
Art. 9. Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti 1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, e' punito con la reclusione da otto a quindici anni.
2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.
Entrata in vigore il 9 maggio 2009