Decreto cautelare 29 aprile 2023
Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/01/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00572/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06742/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6742 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SC NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Sergio Capparelli ed Emanuele Di Cataldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mazzano Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pierluigi Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza sindacale n. 01/2023, notificata per il tramite del messo comunale in data 1/03/2023, con la quale il Sindaco del Comune di Mazzano Romano ha ordinato la messa in sicurezza del fabbricato sito in Piazza Montefrumentario snc, deducendo, in particolare, che per l’unità immobiliare contraddistinta al FOGLIO 11, PARTICELLA 289 - VIA S. SEBASTIANO N. 2 – 3, la responsabilità sia della ricorrente perchè individuata quale “ proprietaria presunta erede ” e, per l’effetto, ha ordinato alla ricorrente (quale “ possibile proprietaria/possessore/occupatore degli immobili individuati catastalmente al foglio 11, part.lla 289, sub 1 e sub 2 ”): “ 1. lo sgombero degli stessi immobili; 2. il divieto di accesso ed utilizzo degli immobili sopra riportati; Ciascuno per quanto di propria competenza: - di incaricare un tecnico qualificato e responsabile affinchè provveda, con la massima sollecitudine, ad un''accurata ed urgente indagine/verifica del corpo di fabbrica distaccato (….); - di procedere all''esecuzione dei lavori di messa in sicurezza. Consolidamento e definitivo ripristino che il caso richiede (….); - di trasmettere al termine delle operazioni di consolidamento e messa in sicurezza, una relazione tecnica (…) ”;
nonché degli atti correlati, presupposti e conseguenti,
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente alla controparte il 16 gennaio 2025 e depositato in giudizio il 21 gennaio il 2025:
della determinazione n. 79 del 26/8/2024 e del progetto di messa in sicurezza dell’immobile di cui è causa, pervenuta alla ricorrente il 18/11/2024, con la quale il Comune resistente: “ facendo seguito al verbale di inottemperanza, prot. 5771 del 07.08.2024, a Voi regolarmente notificato, trasmette, nell’ambito del procedimento di Messa in sicurezza di una porzione di fabbricato sito in Piazza Monte Frumentario, la Determinazione n. 79 del 26.08.2024. Come ivi rappresentato le S.V. sono tenute a rimborsare alla Scrivente Amministrazione la somma complessiva di Euro 2.56,96 […]. Valga la presente ai fini dell’interruzione della prescrizione del diritto di credito. Si allega inoltre alla presente un progetto redatto in ragione del predetto incarico comprensivo di computo metrico dell’Ufficio. Si rammenta che le spese tanto l’incarico di cui alla determinazione n. 79 del 26.08.2024, quanto le spese per la realizzazione dell’intervento saranno poste a VS carico ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mazzano Romano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa CE AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge all’attenzione del Collegio la controversia che prende le mosse da un sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco nel Comune di Mazzano Romano in Piazza Monte Frumentario, snc, in data 22/02/2023: “ per la verifica statica del fabbricato ivi sito e al momento non abitato. […] Il fabbricato risulta costituito da due corpi di fabbrica e quello più avanzato appare stato oggetto di interventi di riqualificazione in epoca recente. Il quadro fessurativo riscontrato è diffuso verticalmente in corrispondenza dell'angolo di collegamento dei due corpi di fabbrica e si riverbera anche all'interno della muratura portante. Ciò stante si rende necessario che chi di dovere provveda, entro i tempi tecnici strettamente necessari, a porre sotto controllo strumentale il quadro fessurativo evidenziato al fine di analizzarne la sua eventuale evoluzione nel tempo ed individuare e realizzare ogni intervento di consolidamento che si dovesse rendere necessario. [..]Quanto sopra viene inviato agli Enti in indirizzo per l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni. ”
1.2 A seguito della predetta comunicazione, il Comune di Mazzano Romano ha emesso l’ordinanza n. 1 del 23/02/2023, rubricata: “ Ordinanza per la messa in sicurezza di fabbricato pericolante sito in Piazza Montefrumentario snc distinto catastalmente al f. 11 part. 289 ”, con cui ha ordinato “ ai proprietari presunti, in quanto eredi ” della Signora AL IN e del Signor IS SC e, per quel che qui interessa, alla Signora SC NI:
“- lo sgombero e il divieto di accesso e di utilizzo degli immobili ” individuati catastalmente al Foglio 11, Particella n. 289, sub 1 e sub 2;
“- Di incaricare un tecnico qualificato e responsabile affinché provveda, con la massima sollecitudine, ad un'accurata ed urgente indagine /verifica del corpo di fabbrica distaccato e soggetto a movimenti, identificato catastalmente al foglio 11 part. 289 entro il termine di 3 giorni;
- Di procedere all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento e definitivo ripristino che il caso richiede, opportunamente comunicati/autorizzati dal Genio Civile del Lazio, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della presente, dandone preventiva comunicazione agli Uffici Comunali e al Sindaco;
- Di trasmettere, al termine delle operazioni di consolidamento e messa in sicurezza, una relazione tecnica, con allegato Collaudo se previsto per legge, sotto forma di perizia giurata redatta da tecnico abilitato alla professione ed incaricato della direzione lavori, dalla quale si evince la natura degli interventi effettuati e l'eliminazione di tutti i pregiudizi per la pubblica e privata incolumità, nonché la documentazione fotografica dello stato di fatto e dello stato ad interventi ultimati; ”.
2. La ricorrente, figlia del Signor SC IS, proprietario dell’unità immobiliare sita in Via S. Sebastiano nn. 2 – 3, contraddistinta al Catasto al foglio 11, particella 289 - sub 2, con atto di gravame notificato alla controparte in data 27/04/2023 e depositato in giudizio in data 28/04/2023, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la predetta ordinanza contingibile e urgente, rassegnando un unico, articolato, mezzo di gravame, rubricato: “ Violazione della l. 241/1990 - confusione dell’atto amministrativo - eccesso di potere per erroneità dei presupposti - difetto dell’istruttoria – e violazione dell’obbligo motivazionale (carenza di legittimazione passiva della sig.ra NI scotolati per assenza di un qualsivoglia titolo di collegamento con l’immobile e per mancanza della qualità di erede dei “presunti proprietari”) ”.
2.1 Con tale mezzo di gravame, l’odierna ricorrente ha chiarito, in primo luogo, di non aver mai avuto alcun rapporto con la Sig.ra AL PI, i cui eredi – per quanto indicato nella ordinanza – sono i Sig.ri OC e, quindi, di non aver alcun collegamento con le unità immobiliari individuate catastalmente come sub 1 e 3. Quanto, invece, all’unità immobiliare individuata catastalmente come sub 2, la Signora SC ha dedotto che il proprio genitore, IS SC, pur avendo occupato la medesima unità sino al decesso, intervenuto il 27 giugno 2014, non ne avesse, tuttavia, mai avuto la titolarità formale.
La stessa, inoltre, ha aggiunto che dal: “ momento del decesso del padre (come visto avvenuta circa 9 anni fa), [..] non ha mai più avuto accesso o ospitalità in detto immobile e, per i rilievi giuridici che qui interessano, pur chiamata all’eredità quale figlia legittima (unitamente alla di lei sorella), non ha mai accettato l’eredità o compiuto atti che avrebbero condotto alla sua accettazione tacita….né risulta che – prima dell’emissione dell’ordinanza impugnata – il Comune si sia premurato di verificare ciò (oppure di svolgere l’iniziativa di domandare un termine ex art. 481 cc).. Il Comune di Mazzano Romano, pertanto, ha omesso completamente di eseguire una valida e seria istruttoria, destinando l’ordinanza Sindacale ad un soggetto (la ricorrente) privo di legittimazione passiva perché mai proprietario, possessore o occupante. ”
2.2 In secondo luogo, l’odierna ricorrente ha dedotto che la gravata ordinanza sindacale: “ risulta viziata anche sotto il requisito dell’obbligo motivazionale, sia per la sua confusione (non chiarisce se la ricorrente è destinataria dell’ordine per tutti gli immobili, non avendo, si ribadisce, mai avuto nessun rapporto con la defunta AL PI), sia per l’intrinseco eccesso di potere nel momento in cui (difettando nei presupposti e nell’istruttoria) applica valutazioni infondate ed esplicitamente meramente ipotetiche (pagina 2 dell’ordinanza “Signori proprietari presunti in quanto eredi dell’immobile”) .
3. Il 17 maggio 2023 si è costituito in resistenza il Comune di Mazzano Romano mediante il deposito di una memoria difensiva con la quale, sulla scorta della documentazione contestualmente prodotta, ha contestato la deduzione di controparte secondo cui quest’ultima dopo la morte del padre non avrebbe: “ mai avuto accesso o ospitalità in detto immobile e/o non abbia mai accettato l’eredità o compiuto atti che avrebbero condotto alla sua accettazione tacita. ” Ritenendo, al contrario, che la ricorrente abbia acquistato iure hereditatis la proprietà dell’immobile di cui è causa e, comunque, che ne abbia il possesso attuale, il Comune resistente ha concluso di averle legittimamente indirizzato la gravata ordinanza, che, pertanto, sarebbe scevra dai vizi ex adverso denunciati.
4. Il 25/5/2023 la parte ricorrente ha depositato una memoria di replica e, contestualmente, la sentenza di usucapione n. 16029/1999 della Pretura di Roma, asseritamente acquisita soltanto il 24 maggio 2023, facendo rilevare che la medesima sentenza indica una particella diversa da quella contenuta nell’ordinanza come identificativa dell’immobile, ossia la particella mappale 269, mentre l’immobile oggetto dell’ordinanza sindacale impugnata è identificato con la particella mappale numero 289. Ne deriva, pertanto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che: “ il Sig. IS SC non è mai stato proprietario e, quindi, la documentazione depositata dal Comune non ha nessun rilievo per il caso in esame. ”
5. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato alla controparte in data 16/1/2025 e depositato in giudizio il successivo 21/1/2025, la parte ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, rassegnando le censure di seguito indicate.
5.1 Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto dell’istruttoria e violazione dell’obbligo motivazionale.
Con questo primo mezzo di gravame, la ricorrente ha dedotto che, avendo l’ordinanza cautelare di questa Sezione, n. 2765 del 31/5/2023, onerato la resistente A.C.: “ di ogni più adeguato accertamento del regime proprietario .. nella fase esecutiva ”, la medesima Amministrazione non avrebbe potuto/dovuto porre a carico della ricorrente le spese di messa in sicurezza dell’immobile de quo , potendo imporre esclusivamente al relativo proprietario – che, tuttavia, non può essere identificato nella Signora SC –: “ di incaricare un tecnico, di procedere all'esecuzione dei lavori e di trasmettere all'esito una relazione tecnica ”.
5.2 Sopravvenute valutazioni che, in ogni caso, escludono la responsabilità di qualsivoglia proprietario perché incolpevole.
Con questo secondo mezzo di gravame, la ricorrente – che non ha mai eseguito le opere di messa in sicurezza della propria porzione dell’immobile de quo – ha riferito che di esse si sono interessati altri due destinatari della medesima ordinanza sindacale impugnata in via principale, i quali hanno incaricato un geologo per l’effettuazione della prescritta indagine/verifica del corpo di fabbrica pericolante, il quale professionista, nella relazione redatta all’esito degli accertamenti effettuati in loco e versata agli atti del giudizio, ha individuato la probabile causa della fissurazione rilevata dai Vigili del Fuoco sia nelle perdite della sottostante rete fognaria con conseguente dilavamento dei terreni di sedime sia in una non perfetta regimentazione delle acque meteoriche di gronda e di scorrimento superficiale provenienti dalle porzioni limitrofe al fabbricato
Ha affermato, pertanto, la ricorrente che, nonostante a seguito della comunicazione delle predette risultanze al Comune di Mazzano Romano, quest’ultimo: “ è intervenuto nei primi giorni del mese di luglio 2024, ovviando alla problematica delle rete fognaria ”, e che a seguito di detto intervento, “ il monitoraggio in corso ha, poi, confermato il cessarsi della criticità, fornendo conferma che la causa della problematica è riconducibile ad uno stesso bene comunale, facendo per l’effetto venir meno l’affermata responsabilità di qualsivoglia soggetto proprietario incolpevole. Tuttavia, nonostante quanto sopra, il Comune – nella piena consapevolezza dei suddetti passaggi fattuali con responsabilità attribuibile ad uno stesso bene comunale – si è immediatamente ingegnato non nel riconoscere la propria colpa, bensì nel dare incarico ad un tecnico finalizzato ad eseguire opere edili da porre improvvidamente a carico di un cittadino incolpevole (e, comunque, non responsabile). ”
5.3 Inesistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza.
Con quest’ultima motivo di censura la ricorrente ha dedotto che, dovendosi imputare il pericolo di crollo del corpo di fabbrica di che trattasi a ragioni non imputabili a incuria o negligenza dei relativi proprietari: “ l’ordinanza deve rilevarsi inidonea a fronteggiare la situazione di rischio ed appare esser stata emanata in assenza della situazione eccezionale e, comunque, in maniera sproporzionata. Dunque, il contestato ricorso al potere di ordinanza deve considerarsi illegittimo in quanto ha ecceduto le finalità del momento e risulta, al contrario, destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi: le qualificate opere provvisionali, infatti, risultano essere vere e proprie opere di consolidamento, tra l’altro, come detto, neanche giustificate e neanche imputabili al proprietario incolpevole. ”
6. Il 7/02/2025 il Comune di Mazzano Romano ha depositato in giudizio una memoria difensiva avverso i motivi aggiunti proposti in corso di causa, con la quale:
- ha affermato che la sentenza, esibita dalla ricorrente, che dichiara l’acquisto del diritto di proprietà per usucapione ventennale in favore del di lei padre, Signor Scatolati IS, dell’immobile sito in Mazzano Romano, via San Sebastiano n. 6, distinto in catasto alla partita 273, foglio 11, riporterebbe, per mero errore materiale, l’indicazione della particella 269, sub 2 (cioè di una particella diversa da quella su cui sorge l’immobile di cui è causa), mentre, in realtà, si tratterebbe esattamente della particella 289, sub 2, cioè della stessa particella su cui insiste il predetto immobile. E a questi fini, il Comune ha dedotto, in primo luogo, che, in realtà, la particella 269 sub 2 del foglio 11, oggetto della sentenza prodotta dalla ricorrente, non esiste (giusta l’esibito esito della visura catastale), e che, in ogni caso, la sentenza de qua prendeva le mosse dalla circostanza che il Signor SC IS affermava di avere pagato 400.000 lire alla precedente proprietaria dell’immobile (IZ NA), senza tuttavia riuscire a stipulare il relativo contratto di compravendita a causa della morte di quest’ultima, per cui il Signor SC IS aveva convenuto in giudizio i di lei eredi per sentir dichiarare nei loro confronti l’avvenuta usucapione dell’immobile. Orbene, afferma il Comune, dalla (esibita) visura catastale emerge che la Signora IZ NA era proprietaria dell’immobile di cui alla particella 289, subalterno 2, per modo che la predetta sentenza non può che riferirsi a quest’ultima particella, e non anche alla n. 269, 2, che, oltretutto, neppure esiste oggettivamente;
- ha contestato la ricostruzione attorea secondo la quale la minaccia di crollo del corpo di fabbrica de quo sarebbe dovuta a una perdita del sistema fognario, eccependo che: “ In data 23/03/2023 e quindi dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno accertato la situazione di grave pericolo e l’emanazione dell’ordinanza impugnata, la società AL SP (gestore del servizio idrico integrato e titolare delle reti) a seguito di richieste del Sindaco del Comune di Mazzano Romano, attestava l’inesistenza di alcuna infiltrazione in Piazza Monte Fromentario (docc. n. 3 4); La rottura della fognatura in cemento è invece stata accertata sempre dalla AL SP in data 3 luglio 2024 (doc.n.5) e si è verificata quindi nell’anno di tempo intercorso fra il primo e il secondo intervento della AL SP e conseguentemente non può essere causa del pericolo di crollo del fabbricato.) ”;
- infine, ha eccepito l’inammissibilità per tardività e, comunque, l’infondatezza dell’ultimo mezzo di gravame.
6.1 In conclusione, il Comune resistente ha chiesto la reiezione anche del ricorso per motivi aggiunti ex adverso proposto e dell’istanza cautelare con esso incidentalmente presentata.
7. Alla Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025, fissata per la trattazione della predetta istanza, la parte ricorrente, su richiesta del Presidente, ha dichiarato di non aver mai accettato l’eredità entro l’arco del decennio successivo alla morte del proprietario del bene; quindi, su richiesta di entrambe le parti presenti, la trattazione della causa è stata differita alla Camera di Consiglio del 7 maggio c.a., al fine di consentire l’instaurazione di relazioni e trattative (cui entrambi le parti hanno dato totale disponibilità), che avrebbero potuto incidere sull’esito della causa favorendone l’improcedibilità.
8. Il 29/04/2024, tuttavia, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria con la quale ha ribadito di non ritenere: “ di poter adottare provvedimenti in autotutela finalizzati alla revoca della ordinanza sindacale 1/2023 e della successiva determinazione n. 79/2004 emesse, fra gli altri, nei confronti della ricorrente signora NI SC, ritenendole legittime per le motivazioni già esposte nei precedenti scritti difensivi.. ” che ha sinteticamente riportato.
9. All’udienza del 7/05/2025, questo Collegio, con ordinanza n. 02517/2025 dell’8/05/2025, ha preso atto, a estinzione della relativa fase, della rinuncia prestata dalla parte ricorrente alla istanza di misura cautelare proposta a corredo dei motivi aggiunti, e, per l’effetto, fissato per la definizione nel merito del giudizio la pubblica udienza del 19 dicembre 2025 e compensato le spese di fase.
10. Il 15/12/2025 la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha ribadito le deduzioni e richieste già formulate con i precedenti atti.
11. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla stregua dell’assorbente motivo rappresentato dalla mancata prova fornita dall’Amministrazione resistente circa la sussistenza attuale di una relazione qualificata in termini di proprietà/possesso tra la ricorrente e la res da mettere in sicurezza.
12.1 Tale conclusione è in linea con la prevalente giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che ha ritenuto illegittima l’ordinanza comunale impositiva nei confronti dei chiamati all’eredità dell’obbligo di provvedere all’esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza di un fabbricato, laddove l’Ente procedente non abbia fornito la prova dell’avvenuta accettazione di eredità espressa o tacita, cioè attraverso la presa di possesso dell’immobile (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, 27/6/2024, n. 1997).
12.2 In questo senso il Collegio ritiene utile richiamare un precedente del T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 dicembre 2023, n. 3129, laddove si legge: “ È stata pertanto ritenuta illegittima l'ordinanza comunale impositiva nei confronti degli eredi dell'obbligo di provvedere all'esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza di un fabbricato, laddove l'Ente procedente non abbia fornito la prova dell'avvenuta accettazione di eredità attraverso la presa di possesso dell'immobile, essendo a tal fine privi di rilevanza tutti quegli atti che, ammettendo, come possibile, altra interpretazione, non denotino in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 12 aprile 2018, n. 130).
Poiché, nel caso di specie, il Sindaco del Comune di Pinarolo Po non ha dimostrato di aver acclarato prima dell'emanazione dell'ordinanza impugnata l'avvenuta accettazione dell'eredità della sig.ra Mo. da parte dei ricorrenti - i quali hanno evidenziato la non ancora avvenuta accettazione, in pendenza del relativo termine -, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullata l'ordinanza impugnata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 28 maggio 2018, n. 5941; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 12 aprile 2018, n. 130; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 26 febbraio 2014, n. 672; in senso contrario, T.A.R. Campania, Salerno, II, 9 novembre 2023, n. 2511).
2.2. Naturalmente, se dovesse sussistere un pericolo per la pubblica incolumità - da accertare rigorosamente con accurata istruttoria, prima dell'emanazione del relativo provvedimento (si vedano, ex multis, sui presupposti per l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 maggio 2023, n. 1074; IV, 31 maggio 2022, n. 1285; IV, 8 marzo 2022, n. 549; III, 23 giugno 2021, n. 1537; T.A.R. Valle d'Aosta, 20 febbraio 2020, n. 7) -, al fine di individuare i soggetti tenuti a eseguire le misure di messa in sicurezza, è possibile attivare la procedura di cui all'art. 481 cod. civ. che stabilisce che "chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare ”.
In termini anche Consiglio di Stato, Sezione I, 31 dicembre 2014, n. 2155.
12.3 Applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva il Collegio, da un lato, che la ricorrente ha esplicitamente dichiarato di non aver accertato l’eredità del di lei padre nel termine legale di dieci anni e, quindi, di non aver mai acquisito iure hereditatis la proprietà dell’immobile oggetto della contestata ordinanza, e dall’altro che la scarna e, comunque, risalente nel tempo documentazione prodotta dalla resistente A. C. nel presente giudizio non è in grado di provare in modo univoco che la ricorrente ne sia divenuta proprietaria per facta concludentia .
12.4 Infatti, l’esibita richiesta di permesso di costruire del 1° settembre 2014 risulta presentata, peraltro genericamente dagli “ eredi SC IS ” e non specificamente dalla odierna ricorrente, “ per la demolizione e ricostruzione di una porzione di fabbricato, causa lesioni/fissurazioni – ordinanza di messa in pristino n. 24 del 23/05/2013, prot. n° 3375 ”, cioè per l’ottemperanza di un’ordinanza avente a oggetto il medesimo immobile (e i medesimi problemi) di cui è causa, emessa quando il Signor SC IS, relativo proprietario, era ancora in vita. Conseguentemente, il permesso di costruire N. 14/2014, prot. 8276 del 26/11/2014, risulta rilasciato a favore degli “ eredi SC IS ” (e degli altri soggetti ivi indicati, eredi delle altre unità immobiliari interessate), al pari dei successivi atti (nomina del Direttore dei Lavori e comunicazione di fine lavori), che provengono dai mentovati eredi.
L’ulteriore documentazione prodotta da parte resistente consiste: a) nella attestazione dell’Ufficio Tributi del Comune di Mazzano Romano che dà atto della volturazione dell’utenza idrica per l’immobile de quo a nome della Signora SC NI, peraltro dal 10/09/2012 (cioè, quando il Signor SC IS era ancora in vita) alla data del 31/12/2015, mentre nulla è certificato per gli anni successivi; b) e l’attestazione dello stesso Ufficio di regolare pagamento da parte della ricorrente della tassa rifiuti sino alla data del 2/05/2023.
12.5 Ritiene, pertanto, il Collegio di non potere, allo stato degli atti – sulla scorta, cioè, sia della asserita mancata accettazione espressa della eredità di che trattasi da parte della ricorrente sia della scarna e non univoca documentazione prodotta dal Comune di Mazzano Romano, e fatti, comunque, salvi gli ulteriori accertamenti che vorranno essere effettuati e le eventuali conseguenti azioni che vorranno essere intraprese dal Comune resistente – accertare, incidenter tantum , l’avvenuto acquisto iure hereditatis da parte della Signora SC NI del cespite di che trattasi.
13. Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo del presente giudizio e quello per motivi aggiunti - affetto da invalidità derivata - devono essere accolti, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale, n. 1 del 23/02/2023, e della determinazione n. 79 del 26/8/2024 e del progetto di messa in sicurezza dell’immobile di cui è causa.
14. Cionondimeno, sussistono i presupposti di legge (stante la peculiarità della questione trattata) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con essi impugnati, meglio specificati in epigrafe, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO NC, Presidente
CE AL, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AL | LO NC |
IL SEGRETARIO