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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2141/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 10/09/2025 TRA
) con l'Avv.to COLAIANNI Parte_1 C.F._1
KRIZIA
– RICORRENTE – CONTRO
Controparte_1
– RESISTENTE CONTUMACE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver contratto Parte_1 matrimonio in BARI in data 24/10/1995 con Controparte_1 parte resistente, unione dalla quale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis per il comportamento dello stesso, con- traddistinto da totale mancanza di amore e solidarietà familiare nonché gravi mancanze nella contribuzione economica al menage familiare. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi e che nulla sia dovuto alla stessa a titolo di assegno di mantenimento. Con vittoria di spese e com- petenze.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ri- corrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Mini- stero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipen- dentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di ri- medio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezza- bile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la parte ricorrente e la parte resi- stente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che la parte resistente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di sepa- razione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 10/09/2025, alle quali la parte ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e ven- gono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusio- nali).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di dif- fusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronun- ciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/02/2025 da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del P.M.,
[...] Controparte_1 così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata in [...] in data [...] e nato in Controparte_1
BARI (BA) in data 21/03/1960 (matrimonio celebrato in BARI in data 24/10/1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Co- mune al n. 1404, parte II, serie A, anno 1995);
3. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale del 10/09/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
4. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge per il capo 4.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2141/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 10/09/2025 TRA
) con l'Avv.to COLAIANNI Parte_1 C.F._1
KRIZIA
– RICORRENTE – CONTRO
Controparte_1
– RESISTENTE CONTUMACE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver contratto Parte_1 matrimonio in BARI in data 24/10/1995 con Controparte_1 parte resistente, unione dalla quale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis per il comportamento dello stesso, con- traddistinto da totale mancanza di amore e solidarietà familiare nonché gravi mancanze nella contribuzione economica al menage familiare. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi e che nulla sia dovuto alla stessa a titolo di assegno di mantenimento. Con vittoria di spese e com- petenze.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ri- corrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Mini- stero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipen- dentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di ri- medio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezza- bile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la parte ricorrente e la parte resi- stente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che la parte resistente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di sepa- razione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 10/09/2025, alle quali la parte ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e ven- gono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusio- nali).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di dif- fusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronun- ciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/02/2025 da Pt_1
nei confronti di , con l'intervento del P.M.,
[...] Controparte_1 così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata in [...] in data [...] e nato in Controparte_1
BARI (BA) in data 21/03/1960 (matrimonio celebrato in BARI in data 24/10/1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Co- mune al n. 1404, parte II, serie A, anno 1995);
3. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale del 10/09/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
4. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge per il capo 4.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato