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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5629 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3246/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3246/2021, riservata in decisione all'udienza del 30.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049- 2051- 2052 c.c
TRA
, (C.f. ), in qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'azienda Agrituristica Giannasca Antonio, rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco
LI (c.f ), presso il cui studio sito in Napoli alla Via Toledo CodiceFiscale_2
106 è elettivamente domiciliato.
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
, (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3 domiciliata in Benevento, alla via L. Intorcia, presso lo studio dell'Avv. Ilaria
IAMMARINO, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Salierno (C.F.
) del Foro di Avellino C.F._4
Pec: Email_2 APPELLATA
NONCHÉ già Controparte_2 [...]
per atto di Controparte_3 fusione, (C.F. e P. VA , in persona del procuratore Dott. P.IVA_1 Controparte_4 rapp.ta e difesa, dall'Avv. Luigi Tuccillo (C.F.: ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15.
Pec: Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note di trattazione scritta
Per : come da note di trattazione scritta Controparte_1
Per : come da note di trattazione scritta Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 1281/2021, il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, ha così provveduto: a) ha accolto la domanda dell'attrice e ha condannato il convenuto al pagamento in favore di dell'importo di €.5.089,05 oltre Controparte_1 interessi legali, dalla data del sinistro sino al soddisfo, da calcolarsi come in motivazione;
b) ha rigettato la domanda avanzata dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa;
c) ha condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali liquidate in €
279,00 per esborsi ed € 1455,00 per compenso di avvocato di cui € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase istruttoria ed € 405,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Pietro Salierno;
d) ha posto definitivamente le spese di CTU
a carico della parte convenuta e ha condannato quest'ultimo a restituire all'attrice quanto già anticipato a tale titolo;
e) nulla per le spese nei confronti della terza chiamata in causa.
2. Avverso tale pronuncia, depositata in data 16/06/2021, con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2021, ha proposto appello, deducendo a sostegno due Parte_1 motivi.
2.1 L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di Benevento per difetto di motivazione, essendosi basata su testimonianze indirette e contradditorie. Inoltre, parte appellante ha contestato la sentenza per omessa, erronea ed incompleta motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che non Parte_1 abbia fornito prove del verificarsi dell'evento per caso fortuito.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'omessa e/o erronea motivazione da parte del Tribunale di Benevento, che ha respinto la domanda di manleva presentata dal convenuto, nei confronti della . Parte_1 Controparte_5
La decisione del giudice, infatti, non si è basata su una motivazione adeguata, poiché non sono state considerate le prove documentali relative al contratto di assicurazione e vi è stata, inoltre una erronea interpretazione di quanto previsto dall'art.115 c.p.c. nella parte in cui ha disposto che il rapporto assicurativo non potesse essere provato in quanto il convenuto era rimasto contumace.
3. nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
4. , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento Controparte_2 dell'appello e, in via gradata, di riconoscere il concorso di colpa tra le parti atteso che la ha agito con imprudenza e disattenzione. CP_1
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 5 luglio 2021 risultando rispettato il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 16 giugno 2021
6. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione per i seguenti motivi.
[...]
7. Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene che dalle risultanze processuali non risulti pienamente provato il fatto che vi fosse una condizione anomala del pavimento tale da causare la caduta, tanto meno che il dislivello non fosse stato regolarmente segnalato, impugnando specificamente la parte della Sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento, nella parte in cui dispone che: “(...) si osserva che, alla luce delle risultanze processuali e soprattutto in virtù della CTU, è emersa la prova che la caduta si verificò proprio
a causa di una condizione anomala della pavimentazione, che non solo era particolarmente scivolosa, ma presentava altresì un notevole dislivello non opportunamente segnalato (...)”.
In particolare, l'appellante sostiene che le testimonianze rese da Testimone_1
e siano inattendibili, affermando che si tratta di una testimonianza de Testimone_2 relato. Impugna le dichiarazioni rese dai testi nella parte in cui “hanno dichiarato di essersi avveduti dello scalino soltanto successivamente alla caduta della ”, nonché che “lo scalino CP_1 oggetto di causa aveva creato insidie ad un'altra persona presente, ossia il padre del teste, il quale mentre era intento a deambulare con il bastone, era inciampato proprio a causa del gradino e solo grazie all'intervento della figlia aveva evitato la caduta”, sostenendo che vi sia una intrinseca contraddittorietà tra tali dichiarazioni e che da esse si desume che i testi non abbiano avuto cognizione diretta della caduta della , nonché che, sin dall'inizio della festa CP_1 di famiglia celebrata presso l'agriturismo, i presenti fossero consapevoli della presenza del gradino. L'appellante sostiene che la testimonianza è de relato, quindi indiretta e non pienamente attendibile in mancanza di ulteriori riscontri oggettivi.
L'appellante impugna, altresì, la parte della sentenza in cui si dispone che: “è emersa la prova che la caduta si verificò proprio a causa di una condizione anomala della pavimentazione, che non solo era particolarmente scivolosa, ma presentava altresì un notevole dislivello non opportunamente segnalato”.
L'appellante lamenta la mancanza di prova costituita da chiari riscontri fotografici tali da dimostrare sia la scivolosità del pavimento, che la mancata segnalazione del dislivello da parte del . Parte_1
8. Al fine di un corretto esame della censura in questione, giova brevemente premettere che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142; Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, Cass., n.
26142/2023, cit.).
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, si è avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n. 11152 del
2023, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Con le ulteriori precisazioni (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022) che: "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ; "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale li ha compendiati statuendo che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso:
Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
9. Applicando tali coordinate al caso in esame, deve affermarsi che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, non solo il danneggiato era tenuto esclusivamente a provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa, ma anche che tale onere risulta essere stato compiutamente assolto dalla . CP_1
Ed invero dalle testimonianze rese, nonché dalle difese dello stesso custode, è pacifico e non contestato che la caduta sia avvenuta nei tempi e nei luoghi riportati dalla danneggiata ovvero presso la sala da pranzo dell'azienda agrituristica Giannasca in data 06/03/2016. Dalle dichiarazioni rese dai testi è emerso, poi, che la detta caduta è avvenuta in quanto il pavimento, oltre a presentare un dislivello non segnalato di circa 10 cm, era particolarmente bagnato “come se fosse stato lavato da poco” (cfr. verbale del 4/11/2014), ossia presentava una anomalia non visibile ed evitabile dalla in quanto non segnalata. CP_1
A dimostrazione di tanto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, vi è proprio la circostanza che dalla prova testimoniale espletata è risultato che, in precedenza, anche il padre del teste , mentre era intento a deambulare con il bastone, è Testimone_2 inciampato a causa del medesimo dislivello e che solo grazie all'intervento della figlia ha evitato la caduta (cfr. verbale del 4/11/2014).
Tale fatto, difatti, dimostra vieppiù l'assenza del caso fortuito quale estraneo alla condotta del custode che presentasse i caratteri del caso fortuito, ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare inesigibilità di un intervento da parte del Parte_1 nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che potesse concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento.
Non è da accogliere, poi, la doglianza dell'appellante che ritiene essere circostanza volta a dimostrare la imprevedibilità ed inevitabilità del danno l'avanzata età della danneggiata al momento dell'evento dannoso, non essendo emerso alcun comportamento colposo della ovvero dei suoi familiari. CP_1
Né può ritenersi che trattasi di testimonianze de relato, come del pari sostenuto dall'appellante, avendo i testi riferito fatti e circostanze direttamente percepite dagli stessi.
Né, infine, è riscontrabile l'intervento di un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile tale da avere un'efficacia causale autonoma ed assorbente nella produzione del danno, come correttamente osservato dal giudice di primo grado che nella pronuncia inserisce tra i motivi di rigetto della domanda la considerazione secondo cui “la parte si è limitata ad eccepire in maniera generica che la pavimentazione, al momento del sinistro, non sarebbe stata interessata da una copiosa presenza di liquidi tale da provocare la caduta e le conseguenti lesioni, né ha contestato la mancata segnalazione del dislivello nella sala interna della struttura”.
Per gli stessi motivi, non può dichiararsi il concorso di colpa della danneggiata, come sostenuto dalla che, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto Controparte_2 l'accoglimento dell'appello e, in via gradata, di riconoscere il concorso di colpa sul presupposto che la avrebbe agito con imprudenza e disattenzione, non essendo CP_1 emerso un comportamento colposo della appellata.
Alla luce di quanto esposto, il primo motivo di appello è rigettato.
10. Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta il mancato accoglimento della domanda di manleva avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
In particolare, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella Controparte_6 parte in cui dispone che: “Non può essere accolta la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della società di assicurazioni chiamata in garanzia posto che il convenuto non ha fornito prova documentale del contratto di assicurazione. Il rapporto assicurativo non può essere ritenuto non contestato posto che la terza chiamata in causa è rimasta contumace”.
A fondamento della presente doglianza, l'appellante ha richiamato la documentazione prodotta e, comunque, la chiamata in causa effettuata già in primo grado, nonché tutti gli atti stragiudiziali che dimostrerebbero la sussistenza del contratto di assicurazione tra il e . Parte_1 Controparte_2
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Ed invero, la compagnia assicurativa, costituitasi per la prima volta in appello, non solo ha svolto difese volte a sostenere l'infondatezza della domanda proposta dalla , ma, CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato testualmente altresì che “Quanto al secondo motivo di appello questa difesa si associa ai motivi dell'appellante”.
Deve, pertanto, affermarsi che la aderendo al secondo Controparte_2 motivo di appello formulato dal abbia ammesso implicitamente la sussistenza Parte_1 della dedotta copertura assicurativa.
Pertanto, nel presente grado, il fatto costitutivo della domanda di manleva deve ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c. sicché non occorre ulteriore prova documentale.
Stante quanto precede, la statuizione di rigetto della manleva deve essere riformata, con conseguente accoglimento della domanda dell'appellante che deve essere tenuto indenne, nei limiti di polizza, dal pagamento delle somme cui è stato condannato in favore della danneggiata.
11. Le spese di lite del presente grado tra e Parte_1 Controparte_1 seguono la soccombenza dell'appellante; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (valore tra € 1.101,00 a € 5.200,00, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
12. Le spese di lite del presente grado tra e Parte_1 Controparte_2 vanno integralmente compensate tenuto conto della adesione da parte dell'appellata
[...] al secondo motivo di appello proposto dal Parte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1281/2021, così provvede:
1. In riforma del secondo capoverso del dispositivo della sentenza impugnata, condanna a tenere indenne da Controparte_2 Parte_1 quanto dovuto a in virtù della sentenza di primo grado, nei Controparte_1 limiti e alle condizioni della polizza assicurativa;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado che si liquidano in € 1.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pietro Salierno dichiaratosi antistatario;
4. condanna a tenere indenne dalle Controparte_2 Parte_1
spese di lite liquidate alla parte vittoriosa del primo e del secondo grado di giudizio;
5. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
Controparte_2
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa FINIZIO MARIAGIOVANNA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3246/2021, riservata in decisione all'udienza del 30.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049- 2051- 2052 c.c
TRA
, (C.f. ), in qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'azienda Agrituristica Giannasca Antonio, rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco
LI (c.f ), presso il cui studio sito in Napoli alla Via Toledo CodiceFiscale_2
106 è elettivamente domiciliato.
Pec: Email_1
APPELLANTE
E
, (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3 domiciliata in Benevento, alla via L. Intorcia, presso lo studio dell'Avv. Ilaria
IAMMARINO, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Salierno (C.F.
) del Foro di Avellino C.F._4
Pec: Email_2 APPELLATA
NONCHÉ già Controparte_2 [...]
per atto di Controparte_3 fusione, (C.F. e P. VA , in persona del procuratore Dott. P.IVA_1 Controparte_4 rapp.ta e difesa, dall'Avv. Luigi Tuccillo (C.F.: ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15.
Pec: Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note di trattazione scritta
Per : come da note di trattazione scritta Controparte_1
Per : come da note di trattazione scritta Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 1281/2021, il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, ha così provveduto: a) ha accolto la domanda dell'attrice e ha condannato il convenuto al pagamento in favore di dell'importo di €.5.089,05 oltre Controparte_1 interessi legali, dalla data del sinistro sino al soddisfo, da calcolarsi come in motivazione;
b) ha rigettato la domanda avanzata dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa;
c) ha condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali liquidate in €
279,00 per esborsi ed € 1455,00 per compenso di avvocato di cui € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase istruttoria ed € 405,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Pietro Salierno;
d) ha posto definitivamente le spese di CTU
a carico della parte convenuta e ha condannato quest'ultimo a restituire all'attrice quanto già anticipato a tale titolo;
e) nulla per le spese nei confronti della terza chiamata in causa.
2. Avverso tale pronuncia, depositata in data 16/06/2021, con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2021, ha proposto appello, deducendo a sostegno due Parte_1 motivi.
2.1 L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di Benevento per difetto di motivazione, essendosi basata su testimonianze indirette e contradditorie. Inoltre, parte appellante ha contestato la sentenza per omessa, erronea ed incompleta motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che non Parte_1 abbia fornito prove del verificarsi dell'evento per caso fortuito.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'omessa e/o erronea motivazione da parte del Tribunale di Benevento, che ha respinto la domanda di manleva presentata dal convenuto, nei confronti della . Parte_1 Controparte_5
La decisione del giudice, infatti, non si è basata su una motivazione adeguata, poiché non sono state considerate le prove documentali relative al contratto di assicurazione e vi è stata, inoltre una erronea interpretazione di quanto previsto dall'art.115 c.p.c. nella parte in cui ha disposto che il rapporto assicurativo non potesse essere provato in quanto il convenuto era rimasto contumace.
3. nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
4. , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto l'accoglimento Controparte_2 dell'appello e, in via gradata, di riconoscere il concorso di colpa tra le parti atteso che la ha agito con imprudenza e disattenzione. CP_1
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 5 luglio 2021 risultando rispettato il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 16 giugno 2021
6. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione per i seguenti motivi.
[...]
7. Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene che dalle risultanze processuali non risulti pienamente provato il fatto che vi fosse una condizione anomala del pavimento tale da causare la caduta, tanto meno che il dislivello non fosse stato regolarmente segnalato, impugnando specificamente la parte della Sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento, nella parte in cui dispone che: “(...) si osserva che, alla luce delle risultanze processuali e soprattutto in virtù della CTU, è emersa la prova che la caduta si verificò proprio
a causa di una condizione anomala della pavimentazione, che non solo era particolarmente scivolosa, ma presentava altresì un notevole dislivello non opportunamente segnalato (...)”.
In particolare, l'appellante sostiene che le testimonianze rese da Testimone_1
e siano inattendibili, affermando che si tratta di una testimonianza de Testimone_2 relato. Impugna le dichiarazioni rese dai testi nella parte in cui “hanno dichiarato di essersi avveduti dello scalino soltanto successivamente alla caduta della ”, nonché che “lo scalino CP_1 oggetto di causa aveva creato insidie ad un'altra persona presente, ossia il padre del teste, il quale mentre era intento a deambulare con il bastone, era inciampato proprio a causa del gradino e solo grazie all'intervento della figlia aveva evitato la caduta”, sostenendo che vi sia una intrinseca contraddittorietà tra tali dichiarazioni e che da esse si desume che i testi non abbiano avuto cognizione diretta della caduta della , nonché che, sin dall'inizio della festa CP_1 di famiglia celebrata presso l'agriturismo, i presenti fossero consapevoli della presenza del gradino. L'appellante sostiene che la testimonianza è de relato, quindi indiretta e non pienamente attendibile in mancanza di ulteriori riscontri oggettivi.
L'appellante impugna, altresì, la parte della sentenza in cui si dispone che: “è emersa la prova che la caduta si verificò proprio a causa di una condizione anomala della pavimentazione, che non solo era particolarmente scivolosa, ma presentava altresì un notevole dislivello non opportunamente segnalato”.
L'appellante lamenta la mancanza di prova costituita da chiari riscontri fotografici tali da dimostrare sia la scivolosità del pavimento, che la mancata segnalazione del dislivello da parte del . Parte_1
8. Al fine di un corretto esame della censura in questione, giova brevemente premettere che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142; Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, Cass., n.
26142/2023, cit.).
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, si è avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n. 11152 del
2023, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Con le ulteriori precisazioni (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022) che: "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ; "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale li ha compendiati statuendo che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso:
Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
9. Applicando tali coordinate al caso in esame, deve affermarsi che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, non solo il danneggiato era tenuto esclusivamente a provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa, ma anche che tale onere risulta essere stato compiutamente assolto dalla . CP_1
Ed invero dalle testimonianze rese, nonché dalle difese dello stesso custode, è pacifico e non contestato che la caduta sia avvenuta nei tempi e nei luoghi riportati dalla danneggiata ovvero presso la sala da pranzo dell'azienda agrituristica Giannasca in data 06/03/2016. Dalle dichiarazioni rese dai testi è emerso, poi, che la detta caduta è avvenuta in quanto il pavimento, oltre a presentare un dislivello non segnalato di circa 10 cm, era particolarmente bagnato “come se fosse stato lavato da poco” (cfr. verbale del 4/11/2014), ossia presentava una anomalia non visibile ed evitabile dalla in quanto non segnalata. CP_1
A dimostrazione di tanto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, vi è proprio la circostanza che dalla prova testimoniale espletata è risultato che, in precedenza, anche il padre del teste , mentre era intento a deambulare con il bastone, è Testimone_2 inciampato a causa del medesimo dislivello e che solo grazie all'intervento della figlia ha evitato la caduta (cfr. verbale del 4/11/2014).
Tale fatto, difatti, dimostra vieppiù l'assenza del caso fortuito quale estraneo alla condotta del custode che presentasse i caratteri del caso fortuito, ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare inesigibilità di un intervento da parte del Parte_1 nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che potesse concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento.
Non è da accogliere, poi, la doglianza dell'appellante che ritiene essere circostanza volta a dimostrare la imprevedibilità ed inevitabilità del danno l'avanzata età della danneggiata al momento dell'evento dannoso, non essendo emerso alcun comportamento colposo della ovvero dei suoi familiari. CP_1
Né può ritenersi che trattasi di testimonianze de relato, come del pari sostenuto dall'appellante, avendo i testi riferito fatti e circostanze direttamente percepite dagli stessi.
Né, infine, è riscontrabile l'intervento di un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile tale da avere un'efficacia causale autonoma ed assorbente nella produzione del danno, come correttamente osservato dal giudice di primo grado che nella pronuncia inserisce tra i motivi di rigetto della domanda la considerazione secondo cui “la parte si è limitata ad eccepire in maniera generica che la pavimentazione, al momento del sinistro, non sarebbe stata interessata da una copiosa presenza di liquidi tale da provocare la caduta e le conseguenti lesioni, né ha contestato la mancata segnalazione del dislivello nella sala interna della struttura”.
Per gli stessi motivi, non può dichiararsi il concorso di colpa della danneggiata, come sostenuto dalla che, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto Controparte_2 l'accoglimento dell'appello e, in via gradata, di riconoscere il concorso di colpa sul presupposto che la avrebbe agito con imprudenza e disattenzione, non essendo CP_1 emerso un comportamento colposo della appellata.
Alla luce di quanto esposto, il primo motivo di appello è rigettato.
10. Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta il mancato accoglimento della domanda di manleva avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
In particolare, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella Controparte_6 parte in cui dispone che: “Non può essere accolta la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della società di assicurazioni chiamata in garanzia posto che il convenuto non ha fornito prova documentale del contratto di assicurazione. Il rapporto assicurativo non può essere ritenuto non contestato posto che la terza chiamata in causa è rimasta contumace”.
A fondamento della presente doglianza, l'appellante ha richiamato la documentazione prodotta e, comunque, la chiamata in causa effettuata già in primo grado, nonché tutti gli atti stragiudiziali che dimostrerebbero la sussistenza del contratto di assicurazione tra il e . Parte_1 Controparte_2
Tale motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Ed invero, la compagnia assicurativa, costituitasi per la prima volta in appello, non solo ha svolto difese volte a sostenere l'infondatezza della domanda proposta dalla , ma, CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato testualmente altresì che “Quanto al secondo motivo di appello questa difesa si associa ai motivi dell'appellante”.
Deve, pertanto, affermarsi che la aderendo al secondo Controparte_2 motivo di appello formulato dal abbia ammesso implicitamente la sussistenza Parte_1 della dedotta copertura assicurativa.
Pertanto, nel presente grado, il fatto costitutivo della domanda di manleva deve ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c. sicché non occorre ulteriore prova documentale.
Stante quanto precede, la statuizione di rigetto della manleva deve essere riformata, con conseguente accoglimento della domanda dell'appellante che deve essere tenuto indenne, nei limiti di polizza, dal pagamento delle somme cui è stato condannato in favore della danneggiata.
11. Le spese di lite del presente grado tra e Parte_1 Controparte_1 seguono la soccombenza dell'appellante; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (valore tra € 1.101,00 a € 5.200,00, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
12. Le spese di lite del presente grado tra e Parte_1 Controparte_2 vanno integralmente compensate tenuto conto della adesione da parte dell'appellata
[...] al secondo motivo di appello proposto dal Parte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1281/2021, così provvede:
1. In riforma del secondo capoverso del dispositivo della sentenza impugnata, condanna a tenere indenne da Controparte_2 Parte_1 quanto dovuto a in virtù della sentenza di primo grado, nei Controparte_1 limiti e alle condizioni della polizza assicurativa;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado che si liquidano in € 1.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pietro Salierno dichiaratosi antistatario;
4. condanna a tenere indenne dalle Controparte_2 Parte_1
spese di lite liquidate alla parte vittoriosa del primo e del secondo grado di giudizio;
5. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
Controparte_2
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa FINIZIO MARIAGIOVANNA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.