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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1832/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OR IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1832/2024 tra
Oggi 22 ottobre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente è presente l'avv. Liliana D'Innocente, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e torna a contestare ed impugnare la CTU, come già fatto anche nelle Osservazioni alla medesima CTU agli atti e inviate in precedenza alla dott. ssa Richiama integralmente il contenuto delle proprie Osservazioni inviate alla CTU , da intendersi Per_1 ritrascritto. Le mansioni svolte in maniera continuativa quotidianamente con movimentazione manuale di carichi e posture incongrue, hanno causato la patologia per cui si è chiesto il riconoscimento professionale e non si comprende come la Consulente tecnica nominata abbia potuto concludere in senso contrario. Quanto emerso in corso di causa ivi compreso il contenuto delle prove testimoniali avrebbero dovuto e dovrebbero far ritenere acclarata la origine professionale della malattia, stante le mansioni gravose svolte quotidianamente;
non sono solo le mansioni svolte nel cimitero che potevano ed hanno esposto il lavoratore ad esempio a potenziale rischio di sovraccarico biommeccanico della colonna vertebrale, ma anche le altre svolte quotidianamente. La consulente avrebbe dovuto considerare anche quanto dinanzi.
L'avv. D'Innocente, stante il contenuto della CTU chiede che la causa venga rimmessa in istruttoria e che vengano nuovamente sentiti i testi anche sui capitoli di prova ammessi, per meglio specificare modi e tempi dell'attività lavorativa espletate quotidianamente dal sig. ;inoltre, nel tornare a contestare ed impugnare la Consulenza Parte_1
Tecnica D'Ufficio, l'avv. D'Innocente chiede anche disporsi il rinnovo della medesima CTU. Si riporta alle conclusioni e richieste del proprio ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. CP_ Per l' l'avv. Di Gregorio impugna e contesta le avverse deduzioni e fa rilevare che le contestazioni mosse alla ctu erano state prese in considerazione dal medesimo consulente che le ha espressamente risposto alle medesime. Inoltre per quanto riguarda la richiesta istruttoria fa rilevare che essa risulta chiusa e che le specificazioni ai testi andavano chieste al momento in cui si è tenuta la prova.
Chiede pertanto che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h.15,15
Il Giudice
pagina1 di 4 dott.Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 1832/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 22.10.2025
PROMOSSO DA
elettivamente domiciliato in Cepagatti(PE) alla Via Roma, 49 presso e nello studio dell'Avv. Parte_2
Liliana D'Innocente che lo rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. P. Vetrone in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva che in data 12 maggio 2021 inoltrava all' domanda per il riconoscimento di malattia professionale (rachipatia lombare con ernia discale) contratta a CP_1 causa e nell'esercizio della sua abituale attività lavorativa di idraulico e successivamente di operaio addetto alle attività di manutenzione idraulica e manutenzione generale (strade e verde urbano), di autista scuolabus e nel 2017-2018 anche a quella di operatore cimiteriale;
domanda che l'Istituto respingeva per inidoneità del rischio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la sussistenza e la natura professionale della denunciata malattia fossero accertate in giudizio, con conseguente condanna dell' alla erogazione in suo favore delle prestazione assicurative CP_1 di legge (indennizzo ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000). Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda ed insisteva per la reiezione della stessa.
Quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
pagina2 di 4 Il ctu sulla base della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato la sussistenza, nel ricorrente, di “Esiti di stabilizzazione vertebrale lombare per severa discopatia e osteocondrosi L3-L4/L4-L5 e voluminosa ernia espulsa migrante in L3-L4” ma ne ha escluso il riconoscimento quale malattia professionale sia per l'assenza di un documento rischio lavorativo specifico, che per caratteristiche quali e quantitative possa avere assunto un efficiente ruolo causale nel determinismo della stessa, e sia per le caratteristiche proprie della malattia da cui è risultato affetto il periziando che orientano decisamente verso una malattia comune.
Ha chiarito che le mansioni cui è stato adibito il periziato sono state lavorazioni diversificate nell'ambito della medesima giornata lavorativa (autista, manutentore strade/verde, idraulico) in base alle necessità che non consento di acclarare una effettiva esposizione giornaliera, non occasionale (ripetitiva) del lavoratore a rischio lavorativo derivante dalla movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci né a vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Anche le prove testimoniali raccolte in fase istruttoria se da un lato hanno confermato le mansioni a cui è stato adibito il periziando dall'altro non consentono di acclarare un'esposizione costante e continuativa a rischio lavorativo specifico laddove si consideri che l'unica mansione che poteva esporre il lavoratore a potenziale rischio per sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale (operatore cimiteriale) risulta essere stata svolta dal periziando solo per un breve periodo di tempo (1-2 anni) e comunque in contemporanea (in alternanza) alle altre mansioni ordinarie (manutentore, autista, ecc.).
Inoltre, in relazione alle caratteristiche nosologico-cliniche e anatomo-patologiche della rachipatia denunciata e da cui è risultano effettivamente affetto il periziando, si rileva come esse non sono in grado di assumere il tipico connotato tecnopatico ricorrente nei casi previsti dalle tabelle di legge.
In particolare si tratta di una severa degenerazione sia dei dischi intervertebrali nella regione lombare della colonna vertebrale che dei corpi vertebrali (osteocondrosi vertebrale). Tra le cause eziopatogenetiche di queste forme degenerative rilevano fattori eredo-costituzionali legati ad un difetto di ossificazione dei corpi vertebrali dorsali che si manifesta inizialmente come una postura curva, ma che può causare nel tempo un sovraccarico biomeccanico lombare.
Tali conclusioni risultano ribadite anche in sede di chiarimenti alle osservazioni sollevate da parte ricorrente e riformulate in sede di discussione, cui pertanto si ritiene il ctu ha risposto in maniera esaustiva.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
E dunque il ricorso va respinto.
Le spese de giudizio seguono la soccombenza, così come la ctu liquidata con sparato decreto.
P. Q. M.
Respinge il ricorso.
Condanna, parte ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,000, CP_1 oltre accessori di legge
Pone a carico del ricorrente le spese di c.t.u..
Così deciso in Pescara il 22.10.2025.
IL G.O.T.
( Dott.ssa Teodora Ferrante )
pagina3 di 4 pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OR IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1832/2024 tra
Oggi 22 ottobre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente è presente l'avv. Liliana D'Innocente, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e torna a contestare ed impugnare la CTU, come già fatto anche nelle Osservazioni alla medesima CTU agli atti e inviate in precedenza alla dott. ssa Richiama integralmente il contenuto delle proprie Osservazioni inviate alla CTU , da intendersi Per_1 ritrascritto. Le mansioni svolte in maniera continuativa quotidianamente con movimentazione manuale di carichi e posture incongrue, hanno causato la patologia per cui si è chiesto il riconoscimento professionale e non si comprende come la Consulente tecnica nominata abbia potuto concludere in senso contrario. Quanto emerso in corso di causa ivi compreso il contenuto delle prove testimoniali avrebbero dovuto e dovrebbero far ritenere acclarata la origine professionale della malattia, stante le mansioni gravose svolte quotidianamente;
non sono solo le mansioni svolte nel cimitero che potevano ed hanno esposto il lavoratore ad esempio a potenziale rischio di sovraccarico biommeccanico della colonna vertebrale, ma anche le altre svolte quotidianamente. La consulente avrebbe dovuto considerare anche quanto dinanzi.
L'avv. D'Innocente, stante il contenuto della CTU chiede che la causa venga rimmessa in istruttoria e che vengano nuovamente sentiti i testi anche sui capitoli di prova ammessi, per meglio specificare modi e tempi dell'attività lavorativa espletate quotidianamente dal sig. ;inoltre, nel tornare a contestare ed impugnare la Consulenza Parte_1
Tecnica D'Ufficio, l'avv. D'Innocente chiede anche disporsi il rinnovo della medesima CTU. Si riporta alle conclusioni e richieste del proprio ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. CP_ Per l' l'avv. Di Gregorio impugna e contesta le avverse deduzioni e fa rilevare che le contestazioni mosse alla ctu erano state prese in considerazione dal medesimo consulente che le ha espressamente risposto alle medesime. Inoltre per quanto riguarda la richiesta istruttoria fa rilevare che essa risulta chiusa e che le specificazioni ai testi andavano chieste al momento in cui si è tenuta la prova.
Chiede pertanto che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h.15,15
Il Giudice
pagina1 di 4 dott.Teodora Ferrante
N Sentenza Fasc. n. 1832/2024
Cron.n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 22.10.2025
PROMOSSO DA
elettivamente domiciliato in Cepagatti(PE) alla Via Roma, 49 presso e nello studio dell'Avv. Parte_2
Liliana D'Innocente che lo rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di Avvocatura della locale sede di Pescara rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. P. Vetrone in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.2024 il ricorrente in epigrafe esponeva che in data 12 maggio 2021 inoltrava all' domanda per il riconoscimento di malattia professionale (rachipatia lombare con ernia discale) contratta a CP_1 causa e nell'esercizio della sua abituale attività lavorativa di idraulico e successivamente di operaio addetto alle attività di manutenzione idraulica e manutenzione generale (strade e verde urbano), di autista scuolabus e nel 2017-2018 anche a quella di operatore cimiteriale;
domanda che l'Istituto respingeva per inidoneità del rischio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la sussistenza e la natura professionale della denunciata malattia fossero accertate in giudizio, con conseguente condanna dell' alla erogazione in suo favore delle prestazione assicurative CP_1 di legge (indennizzo ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000). Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
L'Ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, resisteva alla domanda ed insisteva per la reiezione della stessa.
Quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia era decisa come da dispositivo in atti con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza.
pagina2 di 4 Il ctu sulla base della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato la sussistenza, nel ricorrente, di “Esiti di stabilizzazione vertebrale lombare per severa discopatia e osteocondrosi L3-L4/L4-L5 e voluminosa ernia espulsa migrante in L3-L4” ma ne ha escluso il riconoscimento quale malattia professionale sia per l'assenza di un documento rischio lavorativo specifico, che per caratteristiche quali e quantitative possa avere assunto un efficiente ruolo causale nel determinismo della stessa, e sia per le caratteristiche proprie della malattia da cui è risultato affetto il periziando che orientano decisamente verso una malattia comune.
Ha chiarito che le mansioni cui è stato adibito il periziato sono state lavorazioni diversificate nell'ambito della medesima giornata lavorativa (autista, manutentore strade/verde, idraulico) in base alle necessità che non consento di acclarare una effettiva esposizione giornaliera, non occasionale (ripetitiva) del lavoratore a rischio lavorativo derivante dalla movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci né a vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Anche le prove testimoniali raccolte in fase istruttoria se da un lato hanno confermato le mansioni a cui è stato adibito il periziando dall'altro non consentono di acclarare un'esposizione costante e continuativa a rischio lavorativo specifico laddove si consideri che l'unica mansione che poteva esporre il lavoratore a potenziale rischio per sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale (operatore cimiteriale) risulta essere stata svolta dal periziando solo per un breve periodo di tempo (1-2 anni) e comunque in contemporanea (in alternanza) alle altre mansioni ordinarie (manutentore, autista, ecc.).
Inoltre, in relazione alle caratteristiche nosologico-cliniche e anatomo-patologiche della rachipatia denunciata e da cui è risultano effettivamente affetto il periziando, si rileva come esse non sono in grado di assumere il tipico connotato tecnopatico ricorrente nei casi previsti dalle tabelle di legge.
In particolare si tratta di una severa degenerazione sia dei dischi intervertebrali nella regione lombare della colonna vertebrale che dei corpi vertebrali (osteocondrosi vertebrale). Tra le cause eziopatogenetiche di queste forme degenerative rilevano fattori eredo-costituzionali legati ad un difetto di ossificazione dei corpi vertebrali dorsali che si manifesta inizialmente come una postura curva, ma che può causare nel tempo un sovraccarico biomeccanico lombare.
Tali conclusioni risultano ribadite anche in sede di chiarimenti alle osservazioni sollevate da parte ricorrente e riformulate in sede di discussione, cui pertanto si ritiene il ctu ha risposto in maniera esaustiva.
Ritiene il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.
E dunque il ricorso va respinto.
Le spese de giudizio seguono la soccombenza, così come la ctu liquidata con sparato decreto.
P. Q. M.
Respinge il ricorso.
Condanna, parte ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,000, CP_1 oltre accessori di legge
Pone a carico del ricorrente le spese di c.t.u..
Così deciso in Pescara il 22.10.2025.
IL G.O.T.
( Dott.ssa Teodora Ferrante )
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