Articolo 15 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 14Articolo 16
Versione
5 gennaio 1972
Art. 15. (Responsabilita' del direttore dei lavori)

Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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