Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2024, proposto da
Casa di Cura Tortorella S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
a) del provvedimento dell'A.S.L. Salerno prot. n. 64274 del 25.3.2024, con il quale si è disposta la decurtazione della somma di € 181.603,06 nei confronti della casa di cura ricorrente per ricoveri ordinari e diurni classificati nei RG “LEA” ad alto rischio di inappropriatezza a consuntivo dell’esercizio finanziario 2023;
b) del provvedimento prot. n. 77907 del 12.4.2024, con il quale si è disposta la decurtazione della somma di € 4.134,07 nei confronti della casa di cura ricorrente per prestazioni CC asseritamente non autorizzate a consuntivo dell’esercizio finanziario 2023;
c) del provvedimento prot. n. 88530 del 30.4.2024 di richiesta di emissione di note di credito per gli importi decurtati con i provvedimenti sub a) e sub b);
d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali e, in particolare, di eventuali atti istruttori, non conosciuti;
nonché per l'accertamento del diritto della casa di cura ricorrente al riconoscimento dell'intero importo di prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 2023 per RG LEA e CC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. CE IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è struttura accreditata e giusta contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 ha provveduto all’erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero e di CC.
Con nota prot. n. 64274 del 25.3.2024 l’A.S.L. di Salerno ha notificato alla ricorrente le penalizzazioni economiche per ricoveri oltre le soglie di appropriatezza per l’anno 2023 con abbattimento complessivo (ricoveri ordinari + ricoveri diurni) di € 181.603,06. A tale nota è stato allegato “ il prospetto delle penalizzazioni economiche dei ricoveri ordinari e diurni classificati nei RG "LEA" ad alto rischio di inappropriatezza, calcolate, per come disposto nella Circolare del Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR n.200964 del 13/4/2022, applicando le soglie di ammissibilità previste nelle tabelle B1 e B2 del DCA della Regione Campania n.31 del 19/04/2018 per l'esercizio 2020 ”.
Con nota prot. 77907 del 12.4.2024 l’A.S.L. con oggetto “ File C CC 2023. Comunicazioni ” ha comunicato quanto segue: “ A seguito della segnalazione pervenuta dal sistema SINFONIA relativa alla presenza di errori nei "Flussi C CC", si è resa necessaria la rielaborazione degli Attestati relativi al suddetto flusso per la correzione delle predette irregolarità.
Per quanto sopra esposto, si informa che sono stati sostituiti gli attestati precedentemente pubblicati sul sistema Gauss. I nuovi Attestati che ANNULLANO E SOSTITUISCONO i precedenti vengono forniti anche in formato cartaceo, unitamente al file contenente gli errori rilevati da SINFONIA.
Si precisa che sarà cura della scrivente U.O.C. procedere alle richieste di emissione di Note Credito, a storno delle fatture precedentemente emesse e alla loro contabilizzazione sui saldi 2023 ”.
A tale nota sono stati allegati: gli attestati di congruità per le mensilità da gennaio ad agosto dell’anno 2023, sbarrati e con la dicitura “annullato”; i nuovi attestati di congruità relativi alle medesime mensilità recanti la dicitura “ il presente attestato annulla e sostituisce il precedente ”; un prospetto recante la descrizione degli errori rilevati per ciascuna mensilità con indicazione del codice CC e dell’importo per ogni mese, nonché dell’importo complessivo di € 4.134,07.
Infine, con nota prot. n. 88530 del 30.4.2024 l’A.S.L. ha chiesto alla ricorrente di emettere:
“ n.1 fattura di €. 4.720.335,04 (produzione — liquidato);
n.1 fattura di €. 198.227,00 incentivo CCNL anno 2023;
n.1 fattura di €. 200.130,37 incentivo Rete ROC;
n. 1 Nota Credito di € 3.580.628,37 per sforamento tetto (RTU) anno 2023;
n. 1 Nota Credìto di €. 89.292,60 per decurtazioni RG (nota UOSD Control SDO prot. n. 57685 del 14.03.24);
n. 1 Nota Credito di €. 181.603,06 per decurtazioni LEA;
n. 1 Nota Credito di €. 4.134,07 per decurtazioni CC (nota UOC Assistenza Accreditata prot. n.77907 del 12.04.24);
n. 1 Nota Credito di €. 21.138,30 per decurtazioni Rete ROC (nota UOSD Control SDO prot. n. 57685 del 14.03.24) ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 23.5.2024 e depositato in data 14.6.2024) la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
I) sarebbe stato violato l’art. 7 della L. 241/1990, poiché l’A.S.L. avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente l’avvio del procedimento di riduzione contabile delle prestazioni erogabili, al fine di poter contraddire sull’ an e sul quantum delle stesse;
solo la puntuale effettiva verifica caso per caso ed in contraddittorio tra amministrazione ed operatori sanitari offrirebbe una garanzia di correttezza dei controlli e di effettiva appropriatezza tariffaria delle prestazioni erogate;
II) il provvedimento di recupero sarebbe poi illegittimo per difetto di motivazione, istruttoria e presupposto, perché l’A.S.L. si sarebbe limitata ad una mera decurtazione numerica, senza esporre l’iter logico, tecnico e motivazionale;
si sarebbe in presenza di un elenco di numeri e dati contabili, senza esplicitazione delle ragioni dei tagli e della provenienza degli stessi; l’abbattimento di cui al D.C.A. n. 31/2018 non potrebbe fondarsi su un mero calcolo matematico; in ossequio a quanto previsto dai DD.CC.AA. nn. 17/2014 (per i ricoveri ordinari) e 6/2011 (per i day hospital) sarebbe necessario il controllo di tutte le cartelle cliniche, suddivise per ciascuna categoria di prestazioni omogenee (RG), al fine di determinare la eventuale presenza e percentuale di prestazioni oltre soglia; nel caso di specie sarebbero mancati riferimenti alle cartelle cliniche esaminate ed alle ragioni che avrebbero condotte ad una diversa valutazione dei dati prestazionali;
vi sarebbero poi plurimi e gravi errori di fatto; la valutazione ed i calcoli sull’appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario e day hospital dalla ricorrente non coinciderebbero con le prestazioni sanitarie effettivamente rese; i documenti trasmessi all’A.S.L. genererebbero RG ed importi diversi con grave sovrastima del disavanzo illegittimamente contestato; ad esempio, nel prospetto degli abbattimenti trasmesso dall’A.S.L. vi sarebbero plurimi ricoveri codificati con RG n. 467 e si tratterebbe di codifica generata in caso di mancata esecuzione della prestazione sanitaria; tanto denoterebbe una carenza istruttoria da parte dell’A.S.L. per mancato esame della cartella clinica ai fini della verifica dell’appropriatezza; in effetti, non potrebbero essere decurtati i ricoveri relativi ad interventi non eseguiti per fatto non imputabile alla casa di cura;
III) i DD.CC.AA. nn. 17/2014 e 31/2018 avrebbero previsto la possibilità di sforare le soglie di ammissibilità al ricovero ordinario laddove sia dimostrata in cartella clinica la necessità di tale regime di degenza (ricovero ordinario); l’A.S.L. non avrebbe verificato le condizioni tecniche di erogabilità delle prestazioni, limitandosi ad applicare un coefficiente numerico ai fini delle decurtazioni; tuttavia, l’A.S.L. non avrebbe potuto comportarsi in tal modo, perché il rapporto percentuale previsto da tali decreti sarebbe destinato a subire un coefficiente correttivo per l’applicazione contestuale di autonomi criteri che regolano l'erogabilità dei diversi regimi ospedalieri;
se l’A.S.L. avesse verificato ciascuna delle cartelle cliniche avrebbe potuto riscontrare l’esistenza di plurimi casi in cui è consentito lo sforamento oltre soglia di ammissibilità; verrebbero in rilievo sul punto gli abbattimenti effettuati dall’A.S.L. con riferimento a plurimi RG relativi a: pazienti anziani affetti da comorbidità che rendono il trattamento del paziente complesso dal punto di vista assistenziale, esigendo il ricovero ordinario (si pensi a pazienti affetti da Alzheimer); situazioni registrate in day hospital e poi transitate in ricovero ordinario per la sopraggiunta complessità dell’intervento; pazienti affetti da problematiche cardiovascolari che necessitano di assistenza continuativa con conseguente impossibilità di trattamento in day hospital; pazienti affetti da patologie oncologiche, per le cui condizioni si è imposto il trattamento in regime di ricovero ordinario;
in definitiva, il provvedimento di recupero sarebbe viziato per difetto di istruttoria, di motivazione e del presupposto, nonché per violazione dei DD.CC.AA. nn. 17/2014 e 31/2018;
IV) del pari illegittima sarebbe la disposta decurtazione di € 4.134,07 per prestazioni CC cod. PC 381 erogate in difetto di autorizzazione; in effetti, contrariamente a quanto ritenuto dall’A.S.L., la ricorrente sarebbe regolarmente autorizzata all’erogazione dei CC cod. PC 381, giusta provvedimento prot. n. 138179 del 5.6.2018.
3. Si è costituita l’A.S.L. ed ha dedotto:
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, vale a dire il D.C.A. n. 31/2018 (recante la disciplina in materia di soglie di ammissibilità e regressioni tariffarie) ed il provvedimento prot. n. 0011276 del 10.5.2018 di sospensione dei CC codice PC 381;
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse per avere la stessa contestato la nota prot. 88530 del 30.4.2024 soltanto in relazione alla richiesta di emissione di note di credito, con conseguente acquiescenza alla restante parte di tale provvedimento; avendo la ricorrente ottenuto una remunerazione pari al limite di spesa annuale alcuna altra prestazione potrebbe pretendere dall’A.S.L.;
- l’infondatezza del ricorso nel merito, evidenziando: il carattere automatico del calcolo degli abbattimenti, senza necessità di controlli analitici caso per caso delle cartelle cliniche; che quanto agli abbattimenti relativi al RG 467 (€ 3.556,36 per i DH ed € 1.639,80 per i ricoveri ordinari) i casi DH inappropriati sarebbero stati 13 e che sarebbe stata riconosciuta per ognuno di essi una tariffa pari ad € 93,80, sufficiente a compensare le spese sostenute dalla ricorrente per l'effettuazione degli esami preparatori in previsione di un intervento chirurgico programmato ma non eseguito; che i DD.CC.AA. nn. 17/2014 e 31/2018 non avrebbero previsto la possibilità di sforare le soglie di ammissibilità/appropriatezza in regime ordinario neppure nell’ipotesi in cui sia dimostrata in cartella clinica la necessità di tale regime di degenza.
4. Con memoria depositata in data 9.3.2026 la società ricorrente ha richiesto a questo Tribunale di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 10.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Di conseguenza, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SS, Presidente
CE IM, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IM | ER SS |
IL SEGRETARIO