Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 20/01/2026, n. 141
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione di elementi di diritto e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento trae origine dall'accertata fittizietà delle operazioni tra la società appellante e una società cartiera, con conseguente emissione di fatture oggettivamente inesistenti. In tali casi, spetta al contribuente provare l'effettività delle operazioni. Gli appellanti non hanno fornito tale prova. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci in società a ristretta base partecipativa, e a maggior ragione con socio unico, è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il contribuente può provare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, ma anche in questo caso gli appellanti non hanno fornito elementi probatori. La prova richiesta non è una "probatio diabolica" ma un fatto positivo alternativo (mancata distribuzione per accantonamento o reinvestimento) dimostrabile con documentazione contabile e finanziaria.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione di elementi di diritto e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento trae origine dall'accertata fittizietà delle operazioni tra la società appellante e una società cartiera, con conseguente emissione di fatture oggettivamente inesistenti. In tali casi, spetta al contribuente provare l'effettività delle operazioni. Gli appellanti non hanno fornito tale prova. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci in società a ristretta base partecipativa, e a maggior ragione con socio unico, è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il contribuente può provare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, ma anche in questo caso gli appellanti non hanno fornito elementi probatori. La prova richiesta non è una "probatio diabolica" ma un fatto positivo alternativo (mancata distribuzione per accantonamento o reinvestimento) dimostrabile con documentazione contabile e finanziaria.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva del socio unico

    L'accertamento impugnato non concerne una responsabilità per debiti tributari della società, bensì la tassazione in capo al socio dei redditi di capitale presuntivamente percepiti a seguito della distribuzione degli utili extracontabili. Ne consegue la piena legittimazione passiva del socio, quale diretto destinatario della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 20/01/2026, n. 141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 141
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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