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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 20/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2390/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5318/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072203027/2023 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione di elementi di diritto posti a base del ricorso introduttivo e mancato assolvimento dell'onere della prova, essendo l'avviso di accertamento basato solo sull'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati nel caso di società di capitali e ristretta base partecipativa, senza alcuna concreta prova in tal senso
Resistente/Appellato: conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello presentato da Ricorrente_2 Srl e dal socio unico Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 5318/12/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T9B072203027-2023 RITENUTE 2018, con il quale veniva ripreso l'importo di euro 16.692,00 a titolo di ritenute non operate e non versate dovute sugli utili extracontabili accertati e ritenuti distribuiti ai soci, in forza della oggettiva ristretta base partecipativa della società stessa.
L'avviso di accertamento traeva origine da una segnalazione della Direzione Provinciale II di Milano, che aveva avviato un controllo fiscale a carico della società Società_1 Srl per l'anno di imposta 2018, appurando la natura di cartiera della società stessa, alla quale veniva contestata l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti e dal successivo avviso di accertamento emesso nei confronti della Ricorrente_2 Srl, che risultava aver contabilizzato nell'anno 2018, tra i componenti negativi di reddito, fatture oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_1 Srl per prestazioni di servizi per un imponibile complessivo pari ad euro 64.200,00 oltre IVA di euro 14.124,00.
Poiché la contribuente Ricorrente_2 Srl risultava caratterizzata da una ristretta base partecipativa, l'Ufficio contestava in via presuntiva l'avvenuta distribuzione al socio unico della maggiore disponibilità economica accertata.
Con ricorso avverso l'avviso di accertamento, la Ricorrente_2 Srl, in persona della rappresentante legale Rappresentante_1, lamentava la falsa ed erronea applicazione degli artt. 67 comma 1 lett. c) D.P.R. n. 917 del 1986 e 27 D.P.R. n. 600 del 1973 e la violazione dell'art. 2697 codice civile per mancato assolvimento dell'onere della prova.
Con ricorso, riunito al precedente, il socio Ricorrente_1 eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva non ritenendo di dover rispondere delle violazioni commesse dalla società.
La Corte di primo grado rigettava i ricorsi riuniti, osservando, anzitutto, che la ripresa dell'Ufficio, derivava dalla fittizietà delle operazioni concluse da Ricorrente_2 Srl con una società cartiera, per il principio generale in forza del quale, nel caso di contestazione relativa a fatture per operazioni inesistenti, è onere del contribuente provarne l'effettività. Prova che non era stata fornita. Conseguentemente, gli utili extrabilancio così generati, trattandosi di società a ristretta base partecipativa - come nel caso di specie essendo Ricorrente_1 socio unico di Ricorrente_2 Srl - non potevano che essere imputati al socio, salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati ovvero reinvestiti.
Prova che non era stata fornita.
Con atto di appello, si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione di elementi di diritto posti a base del ricorso introduttivo e mancato assolvimento dell'onere della prova, essendo l'avviso di accertamento basato solo sull'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati nel caso di società di capitali e ristretta base partecipativa, senza alcuna concreta prova in tal senso. A parere dei ricorrenti, l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare, sulla base di ulteriori elementi di precisione, gravità e concordanza acquisiti in esito una diligente istruttoria, che è verosimile la distribuzione dei maggiori ricavi. Prova che invece viene richiesta ai ricorrenti, che non hanno alcuna possibilità di provare un fatto negativo trattandosi di una vera e propria probatio diabolica
Si chiede, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento, istanza già decisa con ordinanza di rigetto.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e richiamando il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili accertati nei confronti della società si presumono distribuiti ai soci in ragione della complicità che normalmente contraddistinte compagini societarie di questo genere. La prova è dunque data dalla presunzione che, a seguito della rideterminazione del maggior reddito d'impresa, la mera partecipazione in una società a ristretta base partecipativa è di per sé è sufficiente a determinare la presunzione di distribuzione dell'utile extrabilancio in ragione della quota di partecipazione.
Con memoria depositata per l'udienza, Ricorrente_1, che si autodefinisce incomprensibilmente “presunto socio/amministratore di diritto della società Società_1 srl società di fatto”, ribadisce l'illegittimità della presunzione di distribuzione di utili ai soci a ristretta base azionaria senza la prova di effettiva distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Per quanto concerne la legittimità dell'accertamento presupposto, correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che l'avviso di accertamento trae origine dall'accertata fittizietà delle operazioni poste in essere tra la società appellante e la Società_1 Srl, qualificata come società cartiera, con conseguente emissione di fatture oggettivamente inesistenti.
In materia di fatture per operazioni inesistenti, è principio pacifico che l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni incombe sul contribuente, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi idonei a far dubitare della loro reale esecuzione. Nel caso di specie, tali elementi risultano ampiamente desumibili dagli esiti del controllo fiscale svolto nei confronti della società emittente le fatture.
Gli appellanti non hanno fornito alcuna prova concreta dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, limitandosi a contestazioni di carattere giuridico e astratto. Pertanto, deve ritenersi correttamente accertata la generazione di utili extracontabili in capo alla società. Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, una volta accertata l'esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati, la conseguente presunzione di loro distribuzione al socio unico risulta conforme all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
In presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, e a maggior ragione nel caso di socio unico, gli utili extracontabili si presumono attribuiti ai soci in proporzione alla partecipazione, in ragione del particolare vincolo di immedesimazione economica e gestionale che caratterizza tali compagini societarie.
Tale presunzione non comporta alcuna inversione illegittima dell'onere della prova, poiché resta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti nella società. Anche sotto tale profilo, tuttavia, gli appellanti non hanno fornito alcun elemento probatorio idoneo, né documentale né contabile.
Sulla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. e sulla c.d. “probatio diabolica”, si osserva che la prova richiesta agli appellanti non concerne un fatto negativo in senso assoluto, bensì un fatto positivo alternativo, ossia la mancata distribuzione degli utili per effetto di accantonamento o reinvestimento, circostanza che ben può essere dimostrata attraverso idonea documentazione contabile e finanziaria. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., né alcuna indebita traslazione dell'onere probatorio a carico dei contribuenti.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del socio unico.
L'accertamento impugnato non concerne una responsabilità per debiti tributari della società, bensì la tassazione in capo al socio dei redditi di capitale presuntivamente percepiti a seguito della distribuzione degli utili extracontabili. Ne consegue la piena legittimazione passiva del socio, quale diretto destinatario della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese in favore dell'Ufficio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori se dovuti. Il
Presidente estensore Daniela Borgonovo
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2390/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5318/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B072203027/2023 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione di elementi di diritto posti a base del ricorso introduttivo e mancato assolvimento dell'onere della prova, essendo l'avviso di accertamento basato solo sull'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati nel caso di società di capitali e ristretta base partecipativa, senza alcuna concreta prova in tal senso
Resistente/Appellato: conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di appello presentato da Ricorrente_2 Srl e dal socio unico Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 5318/12/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T9B072203027-2023 RITENUTE 2018, con il quale veniva ripreso l'importo di euro 16.692,00 a titolo di ritenute non operate e non versate dovute sugli utili extracontabili accertati e ritenuti distribuiti ai soci, in forza della oggettiva ristretta base partecipativa della società stessa.
L'avviso di accertamento traeva origine da una segnalazione della Direzione Provinciale II di Milano, che aveva avviato un controllo fiscale a carico della società Società_1 Srl per l'anno di imposta 2018, appurando la natura di cartiera della società stessa, alla quale veniva contestata l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti e dal successivo avviso di accertamento emesso nei confronti della Ricorrente_2 Srl, che risultava aver contabilizzato nell'anno 2018, tra i componenti negativi di reddito, fatture oggettivamente inesistenti emesse dalla Società_1 Srl per prestazioni di servizi per un imponibile complessivo pari ad euro 64.200,00 oltre IVA di euro 14.124,00.
Poiché la contribuente Ricorrente_2 Srl risultava caratterizzata da una ristretta base partecipativa, l'Ufficio contestava in via presuntiva l'avvenuta distribuzione al socio unico della maggiore disponibilità economica accertata.
Con ricorso avverso l'avviso di accertamento, la Ricorrente_2 Srl, in persona della rappresentante legale Rappresentante_1, lamentava la falsa ed erronea applicazione degli artt. 67 comma 1 lett. c) D.P.R. n. 917 del 1986 e 27 D.P.R. n. 600 del 1973 e la violazione dell'art. 2697 codice civile per mancato assolvimento dell'onere della prova.
Con ricorso, riunito al precedente, il socio Ricorrente_1 eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva non ritenendo di dover rispondere delle violazioni commesse dalla società.
La Corte di primo grado rigettava i ricorsi riuniti, osservando, anzitutto, che la ripresa dell'Ufficio, derivava dalla fittizietà delle operazioni concluse da Ricorrente_2 Srl con una società cartiera, per il principio generale in forza del quale, nel caso di contestazione relativa a fatture per operazioni inesistenti, è onere del contribuente provarne l'effettività. Prova che non era stata fornita. Conseguentemente, gli utili extrabilancio così generati, trattandosi di società a ristretta base partecipativa - come nel caso di specie essendo Ricorrente_1 socio unico di Ricorrente_2 Srl - non potevano che essere imputati al socio, salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati ovvero reinvestiti.
Prova che non era stata fornita.
Con atto di appello, si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione di elementi di diritto posti a base del ricorso introduttivo e mancato assolvimento dell'onere della prova, essendo l'avviso di accertamento basato solo sull'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati nel caso di società di capitali e ristretta base partecipativa, senza alcuna concreta prova in tal senso. A parere dei ricorrenti, l'Ufficio avrebbe dovuto dimostrare, sulla base di ulteriori elementi di precisione, gravità e concordanza acquisiti in esito una diligente istruttoria, che è verosimile la distribuzione dei maggiori ricavi. Prova che invece viene richiesta ai ricorrenti, che non hanno alcuna possibilità di provare un fatto negativo trattandosi di una vera e propria probatio diabolica
Si chiede, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento, istanza già decisa con ordinanza di rigetto.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e richiamando il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili accertati nei confronti della società si presumono distribuiti ai soci in ragione della complicità che normalmente contraddistinte compagini societarie di questo genere. La prova è dunque data dalla presunzione che, a seguito della rideterminazione del maggior reddito d'impresa, la mera partecipazione in una società a ristretta base partecipativa è di per sé è sufficiente a determinare la presunzione di distribuzione dell'utile extrabilancio in ragione della quota di partecipazione.
Con memoria depositata per l'udienza, Ricorrente_1, che si autodefinisce incomprensibilmente “presunto socio/amministratore di diritto della società Società_1 srl società di fatto”, ribadisce l'illegittimità della presunzione di distribuzione di utili ai soci a ristretta base azionaria senza la prova di effettiva distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Per quanto concerne la legittimità dell'accertamento presupposto, correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che l'avviso di accertamento trae origine dall'accertata fittizietà delle operazioni poste in essere tra la società appellante e la Società_1 Srl, qualificata come società cartiera, con conseguente emissione di fatture oggettivamente inesistenti.
In materia di fatture per operazioni inesistenti, è principio pacifico che l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni incombe sul contribuente, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi idonei a far dubitare della loro reale esecuzione. Nel caso di specie, tali elementi risultano ampiamente desumibili dagli esiti del controllo fiscale svolto nei confronti della società emittente le fatture.
Gli appellanti non hanno fornito alcuna prova concreta dell'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, limitandosi a contestazioni di carattere giuridico e astratto. Pertanto, deve ritenersi correttamente accertata la generazione di utili extracontabili in capo alla società. Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, una volta accertata l'esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati, la conseguente presunzione di loro distribuzione al socio unico risulta conforme all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
In presenza di società di capitali a ristretta base partecipativa, e a maggior ragione nel caso di socio unico, gli utili extracontabili si presumono attribuiti ai soci in proporzione alla partecipazione, in ragione del particolare vincolo di immedesimazione economica e gestionale che caratterizza tali compagini societarie.
Tale presunzione non comporta alcuna inversione illegittima dell'onere della prova, poiché resta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti nella società. Anche sotto tale profilo, tuttavia, gli appellanti non hanno fornito alcun elemento probatorio idoneo, né documentale né contabile.
Sulla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. e sulla c.d. “probatio diabolica”, si osserva che la prova richiesta agli appellanti non concerne un fatto negativo in senso assoluto, bensì un fatto positivo alternativo, ossia la mancata distribuzione degli utili per effetto di accantonamento o reinvestimento, circostanza che ben può essere dimostrata attraverso idonea documentazione contabile e finanziaria. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., né alcuna indebita traslazione dell'onere probatorio a carico dei contribuenti.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del socio unico.
L'accertamento impugnato non concerne una responsabilità per debiti tributari della società, bensì la tassazione in capo al socio dei redditi di capitale presuntivamente percepiti a seguito della distribuzione degli utili extracontabili. Ne consegue la piena legittimazione passiva del socio, quale diretto destinatario della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, con condanna alla rifusione delle spese in favore dell'Ufficio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori se dovuti. Il
Presidente estensore Daniela Borgonovo