Articolo 25 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 24Articolo 26
Versione
17 aprile 1963
Art. 25.
Tutte le opere, arginature, chiaviche, fatte in fregio o all'interno del perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese la regolazione e le derivazioni di acqua marina.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963
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