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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice AN PA all'esito dell'udienza cartolare del 23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6820 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Russo Valeria ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' onde sentire riconoscere la validità del CP_1
diritto di opzione del sig. in favore dell'assegno Parte_1
mensile di assistenza anziché dell'assegno ordinario, tenuto conto del riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità con verbale del 25/11/2022. Il tutto a partire dal 1/1/2023, sussistendone solo da quel momento tutti i presupposti reddituali e socio-sanitari, con la conseguente condanna dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della relativa prestazione per tutti i ratei maturati e maturandi dal mese di gennaio 2023 fino al termine del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso . CP_1
Il ricorso non può trovare accoglimento .
Ed invero, il ricorrente pretende di esercitare il diritto di opzione in favore dell'assegno di invalidità civile sul presupposto del riconoscimento del requisito sanitario del 25.11.2022 nonostante alla data della domanda di invalidità civile non sussistessero i requisiti reddituali, con conseguente definizione del procedimento amministrativo e necessità di presentare una nuova domanda onde richiedere in presenza dei requisii economici l'assegno.
Difatti, con messaggio 18703/2044 l'Istituto chiarisce che “ nei CP_1
casi di provvidenze di invalidità civile non concesse all'origine per superamento dei limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già notificati agli interessati, l'istanza di riesame per gli anni successivi ha valore di nuova domanda amministrativa che impone una nuova verifica dei requisiti economici e sanitari e che, in caso affermativo , comporta la decorrenza del diritto alla provvidenza dal mese successivo a quello della sua presentazione.”
Pertanto, nella specie, non avendo il ricorrente presentato né istanza di riesame né tampoco una nuova domanda amministrativa per ottenere la prestazione in questione, il ricorso deve essere rigettato, rimanendo irrilevante in assenza di domanda la sopravvenienza del requisito economico.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite , letta la dichiarazione di cui all'art 152 disp . att. Cpc
Pqm
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite Torre Annunziata, 1.10.2025
IL GIUDICE
AN PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice AN PA all'esito dell'udienza cartolare del 23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6820 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Russo Valeria ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' onde sentire riconoscere la validità del CP_1
diritto di opzione del sig. in favore dell'assegno Parte_1
mensile di assistenza anziché dell'assegno ordinario, tenuto conto del riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità con verbale del 25/11/2022. Il tutto a partire dal 1/1/2023, sussistendone solo da quel momento tutti i presupposti reddituali e socio-sanitari, con la conseguente condanna dell' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della relativa prestazione per tutti i ratei maturati e maturandi dal mese di gennaio 2023 fino al termine del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso . CP_1
Il ricorso non può trovare accoglimento .
Ed invero, il ricorrente pretende di esercitare il diritto di opzione in favore dell'assegno di invalidità civile sul presupposto del riconoscimento del requisito sanitario del 25.11.2022 nonostante alla data della domanda di invalidità civile non sussistessero i requisiti reddituali, con conseguente definizione del procedimento amministrativo e necessità di presentare una nuova domanda onde richiedere in presenza dei requisii economici l'assegno.
Difatti, con messaggio 18703/2044 l'Istituto chiarisce che “ nei CP_1
casi di provvidenze di invalidità civile non concesse all'origine per superamento dei limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già notificati agli interessati, l'istanza di riesame per gli anni successivi ha valore di nuova domanda amministrativa che impone una nuova verifica dei requisiti economici e sanitari e che, in caso affermativo , comporta la decorrenza del diritto alla provvidenza dal mese successivo a quello della sua presentazione.”
Pertanto, nella specie, non avendo il ricorrente presentato né istanza di riesame né tampoco una nuova domanda amministrativa per ottenere la prestazione in questione, il ricorso deve essere rigettato, rimanendo irrilevante in assenza di domanda la sopravvenienza del requisito economico.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite , letta la dichiarazione di cui all'art 152 disp . att. Cpc
Pqm
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite Torre Annunziata, 1.10.2025
IL GIUDICE
AN PA