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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/10/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1371/2021 riunita alla causa iscritta al n. RG 1388/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1371/2021, promossa da:
nata il [...] in Jasien in [...] e residente in 66 - 300 Parte_1
Miedzyrzecz, Osiedle Kasztelanskie n. 16 a/10; nata il Parte_2
01.12.1959 in Lubsko in Polonia e residente in [...] – 456, Via Dworcowa 5 “C”/22;
nata il [...] in Krosno Odrzanskie in [...] e residente in [...]n. 48 Parte_3 in Polonia;
nato il [...] in Gubin in [...] e residente in Parte_4
Walowice n. 48 in Polonia;
nato il [...] in [...] residente in CP_1
Skwierzynie alla via Przemyslowa;
nato il [...] in Jasien in [...] Parte_5
e residente in [...]n. ¾ in Polonia;
nato il [...] in [...] e CP_2 residente in [...]n. 48; nato il [...] in [...] e residente in CP_3
Walowice n. 48 in Polonia, rispettivamente sorelle e fratelli del defunto Persona_1
cui è riunita alla causa iscritta al n. RG 1388/2021 promossa da:
nata il [...] a [...] 66-620 in Polonia ed ivi Parte_6 residente a[...]9 nella qualità di congiunto (figlia) del defunto tutti Persona_2 rapp.ti e difesi dall'avv. Joanna A. Siemieniak;
ATTORI
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._1
03.07.1975 residente in [...]
CONVENUTO-CONTUMACE
pagina 1 di 10 (P.IVA , rapp.ta e difesa dagli Controparte_5 P.IVA_1
Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 18.03.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione ritualmente notificati gli attori , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , quali prossimi CP_1 Parte_5 CP_2 CP_3 congiunti (sorelle e fratelli) del defunto nonché Persona_1 Parte_6
, nella qualità di figlia del defunto hanno convenuto in giudizio
[...] Persona_2
e rispettivamente conducente Controparte_4 Controparte_5 ed impresa assicuratrice per la della vettura Fiat Punto, tg. AM431XF, al fine di sentirli CP_6 condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente conseguenti al decesso del loro prossimo congiunto a seguito del sinistro stradale verificatosi in Follonica (GR), in data Persona_1
1.12.2018.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto: (i) che in data 1.12.2018, verso le ore 10.30 circa, il Signor mentre viaggiava in qualità di trasportato sulla vettura di sua proprietà Fiat Persona_1
Punto, tg. AM431XF, nell'occasione condotta dal Signor sarebbe rimasto Persona_3 coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale avrebbe perso la vita;
(ii) che in particolare, il conducente della vettura Fiat Punto, nel percorrere la strada regionale n. 439 Sarzanese Valdera, nelle vicinanze della strada poderale che conduce al podere Bezzuga, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza di una curva destrorsa, invadendo l'opposta corsia di marcia superando la striscia di mezzeria continua, entrando in collisione frontale con l'autocarro Iveco, tg. DF647BA, nell'occasione condotto dal Signor (iii) che, a seguito del decesso del trasportato CP_7 Persona_1 sarebbe stato incardinato un procedimento penale a carico del Signor conclusosi Persona_3 con la condanna di quest'ultimo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione;
(iv) che l'accertata responsabilità in capo al conducente nel sinistro per cui è causa e per la morte di Persona_3 fonderebbe il diritto al risarcimento dei danni, in favore degli attori, per la perdita del loro Persona_1 congiunto, oltre ai danni patrimoniali sofferti.
Hanno concluso chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti, questi ultimi da quantificarsi in applicazione dei criteri tabellari pagina 2 di 10 vigenti per la perdita del rapporto parentale, oltre al risarcimento per asserita mala gestio della
Compagnia di assicurazioni, da liquidarsi in via equitativa;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione del credito dal fatto alla decisione e con vittoria di spese di lite.
Alle due cause, entrambe ritualmente iscritte a ruolo, sono stati assegnati rispettivamente i nn. R.G.
R.G. 1371/2021 e 1388/2021.
È rimasto contumace in entrambi i giudizi, benché ritualmente citato in giudizio, il convenuto
. Controparte_4
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in entrambi i giudizi
[...] chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire Controparte_5 iure proprio degli attori – in qualità di eredi del trasportato deceduto a seguito del sinistro per cui è causa – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 Codice delle Assicurazioni;
nel merito, dato atto che ha effettuato il versamento di Euro 15.000,00 a favore di Controparte_5 ciascuno degli attori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Pt_7 Parte_8 CP_1 Parte_5 [...]
, pari dunque a complessivi Euro 120.000,00, nonché di Euro 100.000,00 CP_2 CP_3
a favore dell'attrice , dagli stessi trattenuti in acconto C.F._2 Parte_6 sul maggior dovuto, ha chiesto respingersi ogni avversa pretesa poiché infondata sia in fatto che in diritto;
il tutto con vittoria di spese.
In data 09.11.2021, rilevata l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra le due cause, è stato riunita al presente giudizio la causa iscritta al n. rg 1388/2021.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie, dopodiché è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Constatata la mancata conciliazione, la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.03.2025, ed ivi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire degli attori, sul presupposto che gli eredi del terzo trasportato non sarebbero legittimati ad esercitare l'azione diretta ex art. 141 d.lgs. 7.09.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) in relazione a danni subiti iure proprio, essendo questa azione riservata al terzo trasportato.
Sul punto si osserva che, se è vero che l'azione ex art. 141 cod. ass. non spetta agli eredi del terzo trasportato (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 maggio 2019, n. 14388), l'odierna azione deve ritenersi proposta ex art. 144 cod. ass. contro il responsabile civile e l'impresa di assicurazione del responsabile civile, ovvero nei confronti di (conducente del veicolo) e Persona_3 Controparte_5
pagina 3 di 10 (impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile), sicché la Controparte_5 stessa deve ritenersi pienamente ammissibile.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare si osserva che l'accertamento dei fatti già svolto nel procedimento penale, sfociato nella Sentenza n°296/2019 del Tribunale di Grosseto (cfr. doc 4 attori), è liberamente valutabile in sede civile (cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025; Cassazione civile,
03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/04/2019, n.9799; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068).
Trattandosi di Sentenza di patteggiamento, va richiamata la condivisibile opinione giurisprudenziale secondo cui quest'ultima, differenziandosi dalla Sentenza di condanna resa all'esito del dibattimento, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onere della prova, dovendosi piuttosto ritenere che, per il giudice civile, la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729
c.c. (cfr. Corte di Cassazione Sent. 30 luglio 2018 n. 20170).
Tale orientamento fa leva sul combinato disposto degli artt. 444 e 445 c. 1 bis c.p.p. sostenendo che la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, sebbene non dispieghi efficacia in ambito civile o amministrativo;
ne consegue che le risultanze del processo penale non sono vincolanti, ma possano essere liberamente valutate dal giudice di merito (cfr. Corte Cass. Sez. II, sent.
6 dicembre 2011 n. 26250; Cass. Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; Cass. Sentenza n. 3626 del
24/02/2004; Cass. Sentenza n. 6863 del 06/05/2003) dovendosi considerare la sentenza di patteggiamento come un elemento di convincimento, liberamente apprezzabile dal giudice civile, escludendo qualsiasi forma di inversione dell'onere probatorio. Peraltro, nell'ambito di tale orientamento, è stato anche sostenuto che il giudice di merito non possa disattendere la sentenza di patteggiamento, se non motivando tale decisione (cfr., tra le altre, Cass. Ordinanza n. 26263 del
06/12/2011; Cass. Sentenza n. 23906 del 19/11/2007).
Nella specie, il compendio probatorio offerto, tra cui in particolare la perizia del CTU del P.M. nel procedimento penale n.3709/18 (cfr. doc. 2 attori), consente di ritenere pienamente provata la dinamica dei fatti ed in particolare l'esclusiva responsabilità dell'accaduto, ivi compresa la morte del trasportato in capo al (già imputato per il delitto di cui all'art. 589, comma 1 Persona_1 Persona_3
c.p., per inosservanza degli artt. 40, 141 comma 2, e 143 comma 11 del 1 D.lvo 285/92), condannato con Sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato (cfr. Sentenza n°296/2019 del pagina 4 di 10 Tribunale di Grosseto - doc 4 attori).
Da tanto deriva la legittimazione ad agire degli attori quali prossimi congiunti del de cuius Per_1 nonché la titolarità passiva della pretesa risarcitoria in capo al convenuto
[...] Persona_3
(conducente del veicolo) e (impresa di Controparte_5 assicurazione del veicolo del responsabile civile).
In merito alla quantificazione del danno, gli attori, nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi di hanno chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti iure proprio, in virtù del Persona_1 legame parentale tra essi ed il de cuius.
In merito, si osserva che la giurisprudenza ha da tempo chiarito come ai prossimi congiunti della persona che abbia subito lesioni personali sia attribuibile il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile
(cfr. Cass. S.S.U.U., 22 maggio 2002, n. 9556).
In merito occorre tuttavia premettere come sia orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno - conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento;
tuttavia trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (cfr da ultimo Cass. n. 907/18).
La sua liquidazione avviene dunque in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2003, n. 16946; Cass. Sez. 3,
06/09/2012 n. 14931).
Giova richiamare, inoltre, la lettura costituzionalmente orientata data dalle Sezioni Unite in tema di presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale attraverso la quale, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, è stata estesa la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, è stata ricondotta nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia
(artt. 2, 29 e 30 Cost.); ciò con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto pagina 5 di 10 consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Tanto precisato, le SSUU hanno altresì ribadito che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva (Cass. Sez. U. 11/11/2008, n.
26972).
Infine, è stato sottolineato che ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto non hanno rilievo le qualificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi (Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).
Non è dunque più condivisibile il principio enunciato da Cass. Sez. 3 n. 16/03/2012, n. 4253 : "nel caso di morte di un congiunto legato da uno strettissimo legame parentale o di coniugio come può essere il genitore, il coniuge ed il figlio o il fratello - il danno dovuto alla perdita del congiunto è presunto dovendosi ritenere che nella ordinarietà delle relazioni umane, i parenti stretti sono fra loro legati da vincoli di reciproco affetto e solidarietà in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare…nel caso di specie ricorre tale figura poichè la vittima era figlio, fratello e coniuge degli appellati i quali, quindi, non erano onerati di fornire la prova di relazioni di convivenza o di vicendevole affetto e frequentazione". Queste affermazioni non sono infatti in linea con i principi sopra richiamati tenuto conto che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova. Sarebbe, infatti, erroneo ritenere che il danno sia in re ipsa affermando in modo assertivo che dovesse spettare ai "parenti stretti" secondo il criterio presuntivo provvedendo -sulla base dei criteri tabellari in uso- a liquidare in maniera indiscriminata la medesima somma in favore di ciascuno dei congiunti in base al mero rapporto di parentela.
Quanto al criterio di liquidazione del danno, deve aderirsi in questa sede al recente orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, la quale, proprio per sopperire al rischio di sperequazioni in sede di giudizi di merito ed al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ha ritenuto idonea una tabella basata sul sistema a punti (sistema adottato dalle Tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma), che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, pagina 6 di 10 nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr.
Cassazione Ordinanza 23 giugno 2022, n. 20292).
Ciò premesso, nella specie gli attori deducono la rottura del rapporto di unione familiare a seguito dell'evento per cui causa, e danni a vario titolo sofferti.
Alla luce dell'esame della documentazione versata in atti, nonché in considerazione del complessivo svolgersi dei fatti di causa, facendo ricorso, nei limiti di legge, ad elementi presuntivi che depongano per la fondatezza della domanda (sempre nei limiti di quanto allegato dagli attori), in linea con la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. 11200/2019 - che cita espressamente altri orientamenti dello stesso segno quali Cass. Civ. Sez. III, n° 1410/2011 e n° 16018/2018, nonchè ancora
Cass. Civ. SSUU, Sent. 26972/2008), dovrà dunque tenersi conto, nel caso di specie: (i) dell'età delle parti e del deceduto;
(ii) dell'età media dei soggetti di sesso maschile secondo gli indici ISTAT relative all'anno 2018; (iii) dell'intensità del vincolo familiare (nei limiti di quanto allegato e provato); (iv) della eventuale situazione di convivenza, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare (e conseguentemente della residualità affettiva in capo ad ogni superstite); (v) delle abitudini di vita, dell'età della vittima e dei singoli superstiti.
Ebbene, risultano dagli atti i seguenti elementi:
1) il vincolo parentale tra gli attori e il deceduto è pienamente dimostrato dagli estratti degli atti di nascita e dai certificati di stato di famiglia depositati;
2) al momento dell'exitus, aveva un'età anagrafica di anni 56; Persona_1
2) l'età media dei soggetti di sesso maschile secondo gli indici ISTAT relative all'anno 2018 è pari ad anni 80-81;
3) Può ritenersi raggiunta la prova presuntiva della convivenza stabile unicamente con riferimento alla figlia (di anni 15 al momento del fatto); Parte_6 Parte_6
4) non risultano conviventi stabili del de cuius – in tempo anteriore all'exitus – i fratelli e sorelle di quest'ultimo;
6) l'intensità del vincolo familiare è dimostrato da una ricca documentazione fotografica (cfr. doc. 14 attori), oltre che dai documenti e dalle deposizioni testimoniali versate in atti, documentazione che fornisce un quadro chiaro del rapporto di parentela e di frequentazione tra gli attori ed il de cuius, a conferma della persistenza e intensità del legame affettivo, della frequentazione stabile, della partecipazione congiunta ad eventi quali cerimonie, anniversari e altre ricorrenze, nonché del coinvolgimento dei singoli attori nei momenti ordinari della vita quotidiana (pasti condivisi, assistenza pagina 7 di 10 in caso di malattia, supporto nelle necessità giornaliere); tutti elementi che testimoniano una vicinanza affettiva stabile e duratura tra gli attori ed il de cuius.
Da tanto deriva che è possibile, in applicazione delle vigenti Tabelle di Roma sul risarcimento del danno da perdita di un congiunto, tenuto conto di tutte le circostanze sopra evidenziate ed in linea con i consolidati arresti giurisprudenziali, riconoscere alla figlia Parte_6
ed ai fratelli e sorelle superstiti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale,
[...] nei limiti che seguono.
Quanto alla figlia , va innanzitutto valorizzato il fatto Parte_6 che la stessa aveva 15 anni di età al momento della perdita del genitore, con il quale conviveva.
Inoltre, può ritenersi ampiamente raggiunta la prova dell'intensità del rapporto parentale tra i due, ricavabile non solo dalla coabitazione ma anche dal complessivo compendio probatorio in atti, da cui è dato presumere una partecipazione pressoché quotidiana del genitore deceduto in tutte le principali attività giornaliere che riguardavano la figlia, oltre alla sussistenza di un solido rapporto di cura, educazione e assistenza familiare.
Vi è inoltre prova di una significativa residualità affettiva in capo alla predetta, in particolar modo rispetto ai numerosi altri componenti della famiglia ed odierni attori, quali altri familiari non conviventi, ovvero i fratelli e sorelle del de cuius , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
, e . Parte_5 CP_2 CP_3
Alla luce di tutti i rilievi sopra svolti, deve ritenersi che, per la posizione dell'attrice
, vada riconosciuta, in applicazione delle vigenti Parte_6 Parte_6
Tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del congiunto, la somma complessiva di Euro 300.000,00, da cui va detratto l'importo già (pacificamente) ricevuto a titolo di acconto pari ad € 100.000,00; il tutto per un totale finale di Euro 200.000,00 complessivi.
Quanto agli attori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Pt_3 Parte_4 CP_1 Parte_5 [...]
e , fratelli e sorelle del deceduto, in applicazione dei medesimi criteri CP_2 CP_3 tabellari del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del congiunto, tenuto conto (i) della significativa residualità affettiva in capo ad ognuno degli attori, avuto riguardo alla presenza di altri familiari non conviventi;
(ii) della presumibile convivenza con essi di altri familiari non coinvolti nel presente giudizio, quali i rispettivi coniugi e figli;
va liquidata per ciascuno di loro la somma complessiva di Euro 75.000,00, da cui va detratto l'importo già (pacificamente) ricevuto a titolo di acconto pari ad € 15.000,00; il tutto per un totale finale di Euro 60.000,00 complessivi. pagina 8 di 10 Va invece disattesa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente sofferto, per il quale non vi è alcuna prova in atti circa la relativa sussistenza. Medesima valutazione va fatta con riferimento a tutte le ulteriori voci di danno domandate, rimaste allo stadio di mera allegazione.
Anche con riferimento al danno da asserita mala gestio della compagnia assicurativa convenuta, se ne deve rilevare il difetto di prova, anche in considerazione del fatto che la richiesta risarcitoria avanzata in sede stragiudiziale alla compagnia assicurativa convenuta risulta formulata in misura notevolmente maggiore a quanto riconosciuto nella presente sede.
In conclusione, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta e, conseguentemente, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, dei seguenti importi: (i) Euro 60.000,00; (ii) Euro Parte_1 Parte_2
60.000,00; (iii) Euro 60.000,00; (iv) : Euro 60.000,00; (v) Parte_7 Parte_4 [...]
: Euro 60.000,00; (vi) : Euro 60.000,00; (vii) Euro 60.000,00; CP_1 Parte_5 CP_2
(viii) Euro 60.000,00; (ix) : Euro 200.000,00. CP_3 Parte_6
Trattandosi di debito di valore liquidato in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 1712 del 1995), tutte le suddette somme andranno maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (1.12.2018) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate unitariamente in dispositivo, tenuto conto del quantum risarcitorio liquidato in questa sede e dell'avvenuta riunione dei due giudizi in fase antecedente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., calcolando la fase istruttoria ai minimi in quanto consistita unicamente nell'esame di documenti;
il tutto con maggiorazione del 30%, ex art. art. 4, comma 2 D.M. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale e medesimo disegno defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti in solido a corrispondere in favore degli attori i seguenti importi: (i) Euro Parte_1
60.000,00; (ii) Euro 60.000,00; (iii) Euro Parte_2 Parte_7
60.000,00; (iv) : Euro 60.000,00; (v) : Euro 60.000,00; (vi) Parte_4 CP_1
Euro 60.000,00; (vii) Euro 60.000,00; (viii) Parte_5 CP_2 CP_3
pagina 9 di 10 Euro 60.000,00; (ix) : Euro 200.000,00; ognuno dei predetti Parte_6 importi maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (1.12.2018) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. condanna i convenuti in solido a corrispondere in favore degli attori le spese del presente giudizio che si liquidano, per le spese, in Euro 3.420,00 (comprensivi del rimborso dei contributi unificati versati per entrambi i giudizi riuniti), nonché in Euro 29.153,80 per compensi, oltre rimborso forf. al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, 14.10.2025 Il Giudice
dott. Amedeo Russo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1371/2021, promossa da:
nata il [...] in Jasien in [...] e residente in 66 - 300 Parte_1
Miedzyrzecz, Osiedle Kasztelanskie n. 16 a/10; nata il Parte_2
01.12.1959 in Lubsko in Polonia e residente in [...] – 456, Via Dworcowa 5 “C”/22;
nata il [...] in Krosno Odrzanskie in [...] e residente in [...]n. 48 Parte_3 in Polonia;
nato il [...] in Gubin in [...] e residente in Parte_4
Walowice n. 48 in Polonia;
nato il [...] in [...] residente in CP_1
Skwierzynie alla via Przemyslowa;
nato il [...] in Jasien in [...] Parte_5
e residente in [...]n. ¾ in Polonia;
nato il [...] in [...] e CP_2 residente in [...]n. 48; nato il [...] in [...] e residente in CP_3
Walowice n. 48 in Polonia, rispettivamente sorelle e fratelli del defunto Persona_1
cui è riunita alla causa iscritta al n. RG 1388/2021 promossa da:
nata il [...] a [...] 66-620 in Polonia ed ivi Parte_6 residente a[...]9 nella qualità di congiunto (figlia) del defunto tutti Persona_2 rapp.ti e difesi dall'avv. Joanna A. Siemieniak;
ATTORI
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._1
03.07.1975 residente in [...]
CONVENUTO-CONTUMACE
pagina 1 di 10 (P.IVA , rapp.ta e difesa dagli Controparte_5 P.IVA_1
Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 18.03.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione ritualmente notificati gli attori , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , quali prossimi CP_1 Parte_5 CP_2 CP_3 congiunti (sorelle e fratelli) del defunto nonché Persona_1 Parte_6
, nella qualità di figlia del defunto hanno convenuto in giudizio
[...] Persona_2
e rispettivamente conducente Controparte_4 Controparte_5 ed impresa assicuratrice per la della vettura Fiat Punto, tg. AM431XF, al fine di sentirli CP_6 condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente conseguenti al decesso del loro prossimo congiunto a seguito del sinistro stradale verificatosi in Follonica (GR), in data Persona_1
1.12.2018.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto: (i) che in data 1.12.2018, verso le ore 10.30 circa, il Signor mentre viaggiava in qualità di trasportato sulla vettura di sua proprietà Fiat Persona_1
Punto, tg. AM431XF, nell'occasione condotta dal Signor sarebbe rimasto Persona_3 coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale avrebbe perso la vita;
(ii) che in particolare, il conducente della vettura Fiat Punto, nel percorrere la strada regionale n. 439 Sarzanese Valdera, nelle vicinanze della strada poderale che conduce al podere Bezzuga, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza di una curva destrorsa, invadendo l'opposta corsia di marcia superando la striscia di mezzeria continua, entrando in collisione frontale con l'autocarro Iveco, tg. DF647BA, nell'occasione condotto dal Signor (iii) che, a seguito del decesso del trasportato CP_7 Persona_1 sarebbe stato incardinato un procedimento penale a carico del Signor conclusosi Persona_3 con la condanna di quest'ultimo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione;
(iv) che l'accertata responsabilità in capo al conducente nel sinistro per cui è causa e per la morte di Persona_3 fonderebbe il diritto al risarcimento dei danni, in favore degli attori, per la perdita del loro Persona_1 congiunto, oltre ai danni patrimoniali sofferti.
Hanno concluso chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti, questi ultimi da quantificarsi in applicazione dei criteri tabellari pagina 2 di 10 vigenti per la perdita del rapporto parentale, oltre al risarcimento per asserita mala gestio della
Compagnia di assicurazioni, da liquidarsi in via equitativa;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione del credito dal fatto alla decisione e con vittoria di spese di lite.
Alle due cause, entrambe ritualmente iscritte a ruolo, sono stati assegnati rispettivamente i nn. R.G.
R.G. 1371/2021 e 1388/2021.
È rimasto contumace in entrambi i giudizi, benché ritualmente citato in giudizio, il convenuto
. Controparte_4
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in entrambi i giudizi
[...] chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire Controparte_5 iure proprio degli attori – in qualità di eredi del trasportato deceduto a seguito del sinistro per cui è causa – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 Codice delle Assicurazioni;
nel merito, dato atto che ha effettuato il versamento di Euro 15.000,00 a favore di Controparte_5 ciascuno degli attori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Pt_7 Parte_8 CP_1 Parte_5 [...]
, pari dunque a complessivi Euro 120.000,00, nonché di Euro 100.000,00 CP_2 CP_3
a favore dell'attrice , dagli stessi trattenuti in acconto C.F._2 Parte_6 sul maggior dovuto, ha chiesto respingersi ogni avversa pretesa poiché infondata sia in fatto che in diritto;
il tutto con vittoria di spese.
In data 09.11.2021, rilevata l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra le due cause, è stato riunita al presente giudizio la causa iscritta al n. rg 1388/2021.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie, dopodiché è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. Constatata la mancata conciliazione, la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.03.2025, ed ivi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire degli attori, sul presupposto che gli eredi del terzo trasportato non sarebbero legittimati ad esercitare l'azione diretta ex art. 141 d.lgs. 7.09.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) in relazione a danni subiti iure proprio, essendo questa azione riservata al terzo trasportato.
Sul punto si osserva che, se è vero che l'azione ex art. 141 cod. ass. non spetta agli eredi del terzo trasportato (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 maggio 2019, n. 14388), l'odierna azione deve ritenersi proposta ex art. 144 cod. ass. contro il responsabile civile e l'impresa di assicurazione del responsabile civile, ovvero nei confronti di (conducente del veicolo) e Persona_3 Controparte_5
pagina 3 di 10 (impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile), sicché la Controparte_5 stessa deve ritenersi pienamente ammissibile.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare si osserva che l'accertamento dei fatti già svolto nel procedimento penale, sfociato nella Sentenza n°296/2019 del Tribunale di Grosseto (cfr. doc 4 attori), è liberamente valutabile in sede civile (cfr. tra tutte Cassazione Civile 12508 del 2016; cfr. anche Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2014, n. 10599; Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025; Cassazione civile,
03/04/2017, n.8603; nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/04/2019, n.9799; Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9068).
Trattandosi di Sentenza di patteggiamento, va richiamata la condivisibile opinione giurisprudenziale secondo cui quest'ultima, differenziandosi dalla Sentenza di condanna resa all'esito del dibattimento, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e non determina l'inversione dell'onere della prova, dovendosi piuttosto ritenere che, per il giudice civile, la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. non rappresenta un atto, ma un fatto storico che, in quanto tale, può costituire un indizio ed avere autonoma rilevanza se connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729
c.c. (cfr. Corte di Cassazione Sent. 30 luglio 2018 n. 20170).
Tale orientamento fa leva sul combinato disposto degli artt. 444 e 445 c. 1 bis c.p.p. sostenendo che la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, sebbene non dispieghi efficacia in ambito civile o amministrativo;
ne consegue che le risultanze del processo penale non sono vincolanti, ma possano essere liberamente valutate dal giudice di merito (cfr. Corte Cass. Sez. II, sent.
6 dicembre 2011 n. 26250; Cass. Sentenza n. 10847 del 11/05/2007; Cass. Sentenza n. 3626 del
24/02/2004; Cass. Sentenza n. 6863 del 06/05/2003) dovendosi considerare la sentenza di patteggiamento come un elemento di convincimento, liberamente apprezzabile dal giudice civile, escludendo qualsiasi forma di inversione dell'onere probatorio. Peraltro, nell'ambito di tale orientamento, è stato anche sostenuto che il giudice di merito non possa disattendere la sentenza di patteggiamento, se non motivando tale decisione (cfr., tra le altre, Cass. Ordinanza n. 26263 del
06/12/2011; Cass. Sentenza n. 23906 del 19/11/2007).
Nella specie, il compendio probatorio offerto, tra cui in particolare la perizia del CTU del P.M. nel procedimento penale n.3709/18 (cfr. doc. 2 attori), consente di ritenere pienamente provata la dinamica dei fatti ed in particolare l'esclusiva responsabilità dell'accaduto, ivi compresa la morte del trasportato in capo al (già imputato per il delitto di cui all'art. 589, comma 1 Persona_1 Persona_3
c.p., per inosservanza degli artt. 40, 141 comma 2, e 143 comma 11 del 1 D.lvo 285/92), condannato con Sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato (cfr. Sentenza n°296/2019 del pagina 4 di 10 Tribunale di Grosseto - doc 4 attori).
Da tanto deriva la legittimazione ad agire degli attori quali prossimi congiunti del de cuius Per_1 nonché la titolarità passiva della pretesa risarcitoria in capo al convenuto
[...] Persona_3
(conducente del veicolo) e (impresa di Controparte_5 assicurazione del veicolo del responsabile civile).
In merito alla quantificazione del danno, gli attori, nella loro qualità di prossimi congiunti ed eredi di hanno chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti iure proprio, in virtù del Persona_1 legame parentale tra essi ed il de cuius.
In merito, si osserva che la giurisprudenza ha da tempo chiarito come ai prossimi congiunti della persona che abbia subito lesioni personali sia attribuibile il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile
(cfr. Cass. S.S.U.U., 22 maggio 2002, n. 9556).
In merito occorre tuttavia premettere come sia orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno - conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento;
tuttavia trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (cfr da ultimo Cass. n. 907/18).
La sua liquidazione avviene dunque in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2003, n. 16946; Cass. Sez. 3,
06/09/2012 n. 14931).
Giova richiamare, inoltre, la lettura costituzionalmente orientata data dalle Sezioni Unite in tema di presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale attraverso la quale, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, è stata estesa la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, è stata ricondotta nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia
(artt. 2, 29 e 30 Cost.); ciò con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto pagina 5 di 10 consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Tanto precisato, le SSUU hanno altresì ribadito che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva (Cass. Sez. U. 11/11/2008, n.
26972).
Infine, è stato sottolineato che ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto non hanno rilievo le qualificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio venga compiutamente descritto e che ne vengano allegati e provati gli elementi costitutivi (Cass. Sez. 3 17/07/2012, n. 12236).
Non è dunque più condivisibile il principio enunciato da Cass. Sez. 3 n. 16/03/2012, n. 4253 : "nel caso di morte di un congiunto legato da uno strettissimo legame parentale o di coniugio come può essere il genitore, il coniuge ed il figlio o il fratello - il danno dovuto alla perdita del congiunto è presunto dovendosi ritenere che nella ordinarietà delle relazioni umane, i parenti stretti sono fra loro legati da vincoli di reciproco affetto e solidarietà in quanto facenti parte dello stesso nucleo familiare…nel caso di specie ricorre tale figura poichè la vittima era figlio, fratello e coniuge degli appellati i quali, quindi, non erano onerati di fornire la prova di relazioni di convivenza o di vicendevole affetto e frequentazione". Queste affermazioni non sono infatti in linea con i principi sopra richiamati tenuto conto che la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova. Sarebbe, infatti, erroneo ritenere che il danno sia in re ipsa affermando in modo assertivo che dovesse spettare ai "parenti stretti" secondo il criterio presuntivo provvedendo -sulla base dei criteri tabellari in uso- a liquidare in maniera indiscriminata la medesima somma in favore di ciascuno dei congiunti in base al mero rapporto di parentela.
Quanto al criterio di liquidazione del danno, deve aderirsi in questa sede al recente orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, la quale, proprio per sopperire al rischio di sperequazioni in sede di giudizi di merito ed al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ha ritenuto idonea una tabella basata sul sistema a punti (sistema adottato dalle Tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma), che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, pagina 6 di 10 nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr.
Cassazione Ordinanza 23 giugno 2022, n. 20292).
Ciò premesso, nella specie gli attori deducono la rottura del rapporto di unione familiare a seguito dell'evento per cui causa, e danni a vario titolo sofferti.
Alla luce dell'esame della documentazione versata in atti, nonché in considerazione del complessivo svolgersi dei fatti di causa, facendo ricorso, nei limiti di legge, ad elementi presuntivi che depongano per la fondatezza della domanda (sempre nei limiti di quanto allegato dagli attori), in linea con la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. 11200/2019 - che cita espressamente altri orientamenti dello stesso segno quali Cass. Civ. Sez. III, n° 1410/2011 e n° 16018/2018, nonchè ancora
Cass. Civ. SSUU, Sent. 26972/2008), dovrà dunque tenersi conto, nel caso di specie: (i) dell'età delle parti e del deceduto;
(ii) dell'età media dei soggetti di sesso maschile secondo gli indici ISTAT relative all'anno 2018; (iii) dell'intensità del vincolo familiare (nei limiti di quanto allegato e provato); (iv) della eventuale situazione di convivenza, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare (e conseguentemente della residualità affettiva in capo ad ogni superstite); (v) delle abitudini di vita, dell'età della vittima e dei singoli superstiti.
Ebbene, risultano dagli atti i seguenti elementi:
1) il vincolo parentale tra gli attori e il deceduto è pienamente dimostrato dagli estratti degli atti di nascita e dai certificati di stato di famiglia depositati;
2) al momento dell'exitus, aveva un'età anagrafica di anni 56; Persona_1
2) l'età media dei soggetti di sesso maschile secondo gli indici ISTAT relative all'anno 2018 è pari ad anni 80-81;
3) Può ritenersi raggiunta la prova presuntiva della convivenza stabile unicamente con riferimento alla figlia (di anni 15 al momento del fatto); Parte_6 Parte_6
4) non risultano conviventi stabili del de cuius – in tempo anteriore all'exitus – i fratelli e sorelle di quest'ultimo;
6) l'intensità del vincolo familiare è dimostrato da una ricca documentazione fotografica (cfr. doc. 14 attori), oltre che dai documenti e dalle deposizioni testimoniali versate in atti, documentazione che fornisce un quadro chiaro del rapporto di parentela e di frequentazione tra gli attori ed il de cuius, a conferma della persistenza e intensità del legame affettivo, della frequentazione stabile, della partecipazione congiunta ad eventi quali cerimonie, anniversari e altre ricorrenze, nonché del coinvolgimento dei singoli attori nei momenti ordinari della vita quotidiana (pasti condivisi, assistenza pagina 7 di 10 in caso di malattia, supporto nelle necessità giornaliere); tutti elementi che testimoniano una vicinanza affettiva stabile e duratura tra gli attori ed il de cuius.
Da tanto deriva che è possibile, in applicazione delle vigenti Tabelle di Roma sul risarcimento del danno da perdita di un congiunto, tenuto conto di tutte le circostanze sopra evidenziate ed in linea con i consolidati arresti giurisprudenziali, riconoscere alla figlia Parte_6
ed ai fratelli e sorelle superstiti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale,
[...] nei limiti che seguono.
Quanto alla figlia , va innanzitutto valorizzato il fatto Parte_6 che la stessa aveva 15 anni di età al momento della perdita del genitore, con il quale conviveva.
Inoltre, può ritenersi ampiamente raggiunta la prova dell'intensità del rapporto parentale tra i due, ricavabile non solo dalla coabitazione ma anche dal complessivo compendio probatorio in atti, da cui è dato presumere una partecipazione pressoché quotidiana del genitore deceduto in tutte le principali attività giornaliere che riguardavano la figlia, oltre alla sussistenza di un solido rapporto di cura, educazione e assistenza familiare.
Vi è inoltre prova di una significativa residualità affettiva in capo alla predetta, in particolar modo rispetto ai numerosi altri componenti della famiglia ed odierni attori, quali altri familiari non conviventi, ovvero i fratelli e sorelle del de cuius , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
, e . Parte_5 CP_2 CP_3
Alla luce di tutti i rilievi sopra svolti, deve ritenersi che, per la posizione dell'attrice
, vada riconosciuta, in applicazione delle vigenti Parte_6 Parte_6
Tabelle del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del congiunto, la somma complessiva di Euro 300.000,00, da cui va detratto l'importo già (pacificamente) ricevuto a titolo di acconto pari ad € 100.000,00; il tutto per un totale finale di Euro 200.000,00 complessivi.
Quanto agli attori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Pt_3 Parte_4 CP_1 Parte_5 [...]
e , fratelli e sorelle del deceduto, in applicazione dei medesimi criteri CP_2 CP_3 tabellari del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del congiunto, tenuto conto (i) della significativa residualità affettiva in capo ad ognuno degli attori, avuto riguardo alla presenza di altri familiari non conviventi;
(ii) della presumibile convivenza con essi di altri familiari non coinvolti nel presente giudizio, quali i rispettivi coniugi e figli;
va liquidata per ciascuno di loro la somma complessiva di Euro 75.000,00, da cui va detratto l'importo già (pacificamente) ricevuto a titolo di acconto pari ad € 15.000,00; il tutto per un totale finale di Euro 60.000,00 complessivi. pagina 8 di 10 Va invece disattesa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente sofferto, per il quale non vi è alcuna prova in atti circa la relativa sussistenza. Medesima valutazione va fatta con riferimento a tutte le ulteriori voci di danno domandate, rimaste allo stadio di mera allegazione.
Anche con riferimento al danno da asserita mala gestio della compagnia assicurativa convenuta, se ne deve rilevare il difetto di prova, anche in considerazione del fatto che la richiesta risarcitoria avanzata in sede stragiudiziale alla compagnia assicurativa convenuta risulta formulata in misura notevolmente maggiore a quanto riconosciuto nella presente sede.
In conclusione, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta e, conseguentemente, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, dei seguenti importi: (i) Euro 60.000,00; (ii) Euro Parte_1 Parte_2
60.000,00; (iii) Euro 60.000,00; (iv) : Euro 60.000,00; (v) Parte_7 Parte_4 [...]
: Euro 60.000,00; (vi) : Euro 60.000,00; (vii) Euro 60.000,00; CP_1 Parte_5 CP_2
(viii) Euro 60.000,00; (ix) : Euro 200.000,00. CP_3 Parte_6
Trattandosi di debito di valore liquidato in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 1712 del 1995), tutte le suddette somme andranno maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (1.12.2018) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate unitariamente in dispositivo, tenuto conto del quantum risarcitorio liquidato in questa sede e dell'avvenuta riunione dei due giudizi in fase antecedente all'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., calcolando la fase istruttoria ai minimi in quanto consistita unicamente nell'esame di documenti;
il tutto con maggiorazione del 30%, ex art. art. 4, comma 2 D.M. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale e medesimo disegno defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti in solido a corrispondere in favore degli attori i seguenti importi: (i) Euro Parte_1
60.000,00; (ii) Euro 60.000,00; (iii) Euro Parte_2 Parte_7
60.000,00; (iv) : Euro 60.000,00; (v) : Euro 60.000,00; (vi) Parte_4 CP_1
Euro 60.000,00; (vii) Euro 60.000,00; (viii) Parte_5 CP_2 CP_3
pagina 9 di 10 Euro 60.000,00; (ix) : Euro 200.000,00; ognuno dei predetti Parte_6 importi maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (1.12.2018) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. condanna i convenuti in solido a corrispondere in favore degli attori le spese del presente giudizio che si liquidano, per le spese, in Euro 3.420,00 (comprensivi del rimborso dei contributi unificati versati per entrambi i giudizi riuniti), nonché in Euro 29.153,80 per compensi, oltre rimborso forf. al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, 14.10.2025 Il Giudice
dott. Amedeo Russo
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