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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/07/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 751/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 751/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 15/02/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. MIOTTO FRANCO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. BIANCHIN NADIR
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 26.6.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“Contrariis reiectis
- La casa coniugale rimane assegnata al padre.
- A seguito della proposta della CTU, a cui ci si associa parzialmente, disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente degli stessi presso il padre con le seguenti modalità:
-La madre potrà vedere e tenere con sé i figli nella giornata di domenica dalle ore 10 alle ore 18 a settimane alterne
e, previo accordo tra i genitori, in eventuali giornate infrasettimanali.
1 -Durante le vacanze natalizie la madre potrà trascorrere con i figli fino a 5 giornate tra cui alternativamente due festività Natale o Santo Stefano, Capodanno o Epifania, previo accordo con il padre.
-Durante le vacanze pasquali la madre potrà trascorrere con i figli alternativamente la giornata di Pasqua o
Pasquetta.
-Durante le vacanze estive, la madre potrà trascorrere 15 giornate, non consecutive, da concordare con il padre entro il 30 aprile di ogni anno.
Nel futuro, sussistendone i presupposti, si potrà ipotizzare anche il pernottamento presso la madre.
-Disporsi il proseguimento del monitoraggio da parte del SERD, dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare con le modalità indicate in CTU.
-Il SERD invierà trimestralmente il referto degli esami direttamente al Consultorio e ai Servizi Sociali che dovranno segnalare al padre e agli organi competenti eventuali ricadute.
-Vorrà l'Ill.mo Tribunale valutare la decorrenza di tale calendario tra mesi 6, o tra un termine che riterrà equo, al fine di accertare il consolidamento del comportamento della convenuta, come conSIliato dalla CTP.
-Previo accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile, disporsi la revoca dello stesso, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione di quanto percepito illegittimamente;
-Condannarsi la Signora alle spese e competenze del presente procedimento.” CP_1
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e
“NEL MERITO
, pur avendo aderito suo malgrado alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, e sulla Controparte_1 quale Questo Tribunale ha già emesso in data 14/05/2024 la corrispondente sentenza parziale sulla status, poi passata in giudicato, ricorda che si è sempre opposta alle richieste dell'ex marito volte ad ostacolare e a limitare i contatti tra la madre ed i figli;
ha altresì sempre contestato la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, che le versava il marito a seguito della separazione, in quanto immotivata, nonché priva dei presupposti di legge, come già argomentato pure nella sentenza 20/06/2023 del Tribunale di Treviso emessa in quella sede, che l'aveva rigettata;
rileva inoltre che anche la domanda avversaria volta ad ottenere la restituzione delle somme già versate per il mantenimento è infondata, ed andrà pertanto respinta, trattandosi di obbligazione di natura alimentare, quindi di emolumenti e versamenti irripetibili in virtù del principio di solidarietà post-familiare; la resistente ricorda poi che, in corso di causa, ci fu già il riconoscimento da parte di Questo Tribunale, con ordinanza ex art.473- bis.22 cpc datata 04/06/2024, in suo favore di un assegno divorzile provvisorio di € 700,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dalla data della sentenza parziale sulla status, successivamente ridotto, in sede di reclamo proposto dall'ex marito, con provvedimento datato 07/10/2024 della Corte d'Appello di Venezia, ad € 250,00 mensili rivalutabili, sempre con decorrenza dalla data della sentenza parziale sulla status, e che entrambe quelle decisioni provvisorie sono state motivate in base al profilo assistenziale dell'assegno, ritenuto meritevole di giustificare il riconoscimento di quell'emolumento; la qui deducente chiede pertanto la conferma di tale sostegno economico, da stabilirsi nella misura di un assegno divorzile di almeno € 550,00 mensili rivalutabili, corrispondenti cioè al costo del canone di locazione che la resistente paga (come documentato in atti) per
2 l'appartamento in cui vive ed ha la propria residenza.
Accertato inoltre che la durata effettiva del matrimonio è da considerarsi di circa sedici anni;
accertato peraltro che i coniugi precedentemente convivevano già more uxorio da almeno sei mesi, ed in continuità con la celebrazione delle nozze
(alla cui data essi erano, appunto, già conviventi); considerato, in particolare, che i due periodi possono essere ritenuti cumulabili ai fini di valutare la durata effettiva del rapporto di coppia;
accertato altresì che durante il matrimonio la
Signora ha sofferto di alcolismo cronico (patologia curata anche con numerosi ricoveri e lunghe degenze presso il SERT di Castelfranco Veneto, dove ancora adesso continua a fare periodicamente analisi e controlli), che le rendeva oggettivamente difficile avere l'idoneità per potersi inserirsi normalmente nel mondo del lavoro;
accertato in particolare che è nullatenente, abita in un appartamento in affitto, e tuttora non ha sufficienti redditi propri, Controparte_1 come risulta documentato in atti;
a seguito del già dichiarato scioglimento del matrimonio civile, porsi a carico dell'ex marito il pagamento in favore della ex moglie di un assegno divorzile di almeno € 550,00 al mese rivalutabili, o di quale anche altro importo fosse ritenuto di giustizia;
per quanto concerne invece i rapporti madre-figli, che finalmente sono già ripresi in corso di causa, per effetto della proficua attività peritale svolta dalla CTU Dr.ssa Persona_1 esaustivamente descritta e riportata nelle 60 pagine della corposa relazione depositata in atti, che conclude suggerendo di continuare anche in futuro il monitoraggio della famiglia da parte dei Servizi Sociali, per il ripristino del regime dell'affido condiviso, con collocazione dei minori presso il padre, dove già abitano, e la frequentazione madre-figli a cadenza almeno settimanale, secondo le modalità ivi riportate, la resistente aderisce alle conclusioni della CTU, rimettendosi al Tribunale per la indicazione nel dettaglio delle corrispondenti statuizioni;
infine, la convenuta chiede il rigetto, siccome infondata, priva di idonee allegazioni e di conseguenti prove documentali e/o istanze istruttorie volte a dimostrare i ventilati danni che avrebbe patito il marito in relazione alle condotte della moglie, della richiesta avversaria di condanna ex art.96 cpc della resistente per lite temeraria. Spese rifuse. […]
aderisce al periodico monitoraggio anche futuro della famiglia da parte dei Servizi Sociali Controparte_1 suggerito dalla CTU Dr.ssa ” Persona_1
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con ricorso del 15.2.2024 ha instaurato il presente procedimento per Parte_1 ottenere la pronuncia di divorzio dalla moglie, , con cui risulta essersi unito Controparte_1 in matrimonio il 31.5.2008.
Dall'unione nascevano (il 2.1.2009) ed (il 5.6.2011). Per_2 Per_3
Documentava l'intervenuta separazione delle parti a seguito di decreto di omologa emesso dall'intestato Tribunale il 16.12.2021, dopo il mutamento del rito a seguito di deposito di nota congiunta.
Dava atto della difficoltà e sofferenza dei minori nel vedere la madre e dell'avere gli stessi recentemente espresso la volontà di non incontrarla, con conseguente sospensione delle visite in ambiente protetto
3 da parte dei Servizi incaricati: chiedeva in via urgente che con l'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. fossero sospese le visite tra i minori e la madre.
Reiterava, inoltre, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, già proposta nel procedimento n. 2229/2022 R.G.V.G. dell'intestato Tribunale, instaurato per la modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione - allegando l'instaurazione da parte della resistente di una stabile convivenza more uxorio con e il mancato impegno della stessa nella ricerca di un lavoro, in violazione Parte_2 degli obblighi assunti in sede di separazione.
Chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con conferma dell'affido rafforzato dei minori e con diritto di visita della madre solo in spazio neutro e con possibilità per i Servizi di sospendere le visite nel caso di emergere di possibili pregiudizi per i minori.
− Si costituiva l'8.4.2024 che chiedeva il riconoscimento a proprio favore di Controparte_1 un assegno divorzile, allegando la durata del matrimonio, l'alcolismo cronico di cui la stessa lamentava di essere afflitta e negando l'instaurazione di una convivenza more uxorio.
Lamentava, inoltre, che il ricorrente ostacolasse i suoi rapporti con i figli e impedisse anche ogni rapporto tra la nonna materna e i nipoti.
− All'udienza del 14.5.2024 le parti venivano sentite personalmente dal Giudice che ne tentava senza esito la conciliazione e, all'esito, tratteneva la causa in decisione sulla questione dello status, come da concorde richiesta delle parti.
− Il Tribunale con sentenza parziale del 14.5.2024 pronunciava il divorzio tra le parti e con separata ordinanza di pari data rimetteva la causa in istruttoria avanti alla giudice relatrice per la pronuncia dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
− Con ordinanza del 4.6.2024, provvedendo in via temporanea e urgente il Giudice così provvedeva:
“
1. Conferma quanto ad affido, collocamento e visite dei minori i provvedimenti assunti dall'intestato Tribunale con decreto del 20.6.2023 emesso a definizione del procedimento n. 2229/2022 R.G.;
2. Dispone che versi a favore della resistente, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla data Parte_1 della sentenza di divorzio, un assegno mensile di € 700,00, rivalutati e rivalutabili ISTAT, da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese.”
Il Giudice, inoltre, preso atto del sopravvenuto rifiuto dei minori di frequentare la madre, disponeva
C.T.U. per determinare le migliori condizioni di affido, collocamento e visita, incaricando la dott.ssa
Per_1
In particolare, quanto alla conferma del contributo per la resistente, il Giudice rilevava che le parti si separavano consensualmente alle condizioni di cui alla nota congiunta del 15.10.2021 (docc. 3a-3c ricorrente), omologate dal Tribunale, con cui veniva prevista l'assegnazione della casa coniugale al marito, con versamento a favore della moglie – all'epoca priva di occupazione – di un assegno mensile
4 di € 700,00, rivalutabili ISTAT, espressamente qualificato dalle parti come “provvisorio” e previsto fino al momento del reperimento da parte della stessa di un' “occupazione stabile”.
Il Giudice, considerato il mancato reperimento di un'occupazione stabile da parte della resistente confermava, quindi, il contributo in essere, ordinando nel contempo alle parti di integrare la documentazione economica depositata.
− Procedimento di reclamo R.G. 1079/2024 Corte di Appello di Venezia
L'ordinanza veniva reclamata dal ricorrente avanti alla Corte di Appello di Venezia che accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo l'importo dell'assegno statuito a favore della resistente.
In particolare, la Corte di Appello, sulla base della documentazione fino a quel momento depositata dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse in prima udienza, riteneva che per il ricorrente andasse considerato anziché l'ammontare dei ricavi lordi dichiarati dallo stesso (pari a circa € 9.000,00 mensili) il minor importo di € 4.768,00 annuali, “ragione per cui, pur riconoscendosi che le dichiarazioni prodotte non possono essere ritenute del tutto SInificative della sua capacità reddituale, dal momento che registrano un reddito imponibile pari allo zero e considerato comunque che il in quanto imprenditore, può godere del legittimo Parte_1 meccanismo di abbattimento dei ricavi mediante l'inserimento degli investimenti effettuati o delle spese sostenute per la ditta come voce nei costi, ottenendo così un imponibile più basso (diversamente, infatti, non avrebbe potuto sostenere il mantenimento dei figli e della moglie, neppure mediante il supporto economico dei 600,00 euro mensili in sua tesi versatigli dal padre), deve reputarsi comunque molto più ridotta la disparità economica delle parti rispetto a quella individuata in via provvisoria avanti al Tribunale, anche tenendo conto del fatto che la odierna reclamata fin dal 2023 ha reperito nuove occupazioni, come addetta alle pulizie, di cui l'ultima, anche se a tempo determinato, al momento della decisione le garantiva un'entrata netta mensile di circa 740,00 euro (cfr. verbale d'udienza) e la cessazione prossima della stessa non era provata.”
La Corte all'esito così statuiva:
“1) Accoglie il reclamo nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, che per il resto conferma, dispone l'obbligo di di corrispondere un assegno divorzile a Parte_1 CP_1 di euro 250,00 mensili, con decorrenza della predetta statuizione dal mese successivo alla pubblicazione della
[...] sentenza parziale di divorzio, somma soggetta alla rivalutazione annuale istat.
2) Compensa interamente le spese di lite tra le parti”.
− La C.T.U. nominata provvedeva al deposito della relazione in data 18.3.2025 e il compenso della stessa veniva liquidato con decreto del 26.6.2025.
− Con ordinanza del 10.4.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza fissata per l'esame della C.T.U., il Giudice, assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e all'esito tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla domanda di divorzio
5 - Il divorzio tra le parti è già stato pronunciato con sentenza parziale n. 1015/2024 dell'intestato
Tribunale, pubblicata il 17.5.2024 e da intendersi qui richiamata.
- La sentenza è nel frattempo passata in giudicato il 9.1.2025.
***
Sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente
- Risulta che le parti si siano separate consensualmente alle condizioni di cui alla nota congiunta del
15.10.2021 (docc. 3a-3c ricorrente), omologate dal Tribunale, con cui è stata prevista l'assegnazione della casa coniugale al marito, con versamento a favore della moglie – all'epoca priva di occupazione
– di un assegno mensile di € 700,00, rivalutabili ISTAT, espressamente qualificato dalle parti come
“provvisorio”, in quanto previsto solo fino al momento del reperimento da parte della stessa di un'occupazione stabile;
veniva altresì previsto l'affido condiviso dei minori, con “collocazione esclusiva”
(doc. 3a, pag. 3) presso il padre e con diritto della madre “di sentirli telefonicamente tutti i giorni, e di poterli anche vedere almeno una volta alla settimana” oltre che di tenerli presso di sé a weekend alterni (dal sabato mattina fino alla domenica sera); il mantenimento ordinario e straordinario dei figli veniva posto esclusivamente a carico del padre, fino al reperimento di un'occupazione stabile da parte dell'odierna resistente.
- Le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione risultano essere state successivamente modificate dall'intestato Tribunale il 20.6.2023 a conclusione del procedimento n. 2229/2022 R.G., a seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto da che chiedeva l'affidamento esclusivo Parte_1 rafforzato dei minori, allegando l'abuso di alcol da parte della resistente e l'uso dell'auto in assenza di patente in quanto ritirata a seguito di grave incidente.
- Il Tribunale, acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, dei Carabinieri e del SERD, a modifica delle precedenti condizioni di cui all'accordo di separazione, disponeva l'affido esclusivo rafforzato dei minori al padre, confermando il collocamento presso lo stesso e regolamentando il diritto di visita della madre disponendo sul punto “la madre vedrà i figli esclusivamente con modalità Controparte_1 protette ed in Spazio Neutro, con calendario predisposto dal Servizio Sociale competente per il Comune di Crocetta del
Montello (TV), il quale individuerà le modalità più tutelanti per la frequentazione con la madre;
con facoltà per i
Servizi di introdurre gradualmente anche visite al di fuori di detti spazi, secondo le modalità ritenute più confacenti, in assenza di pregiudizio per i minori;
dispone comunque che i Servizi non diano corso alle visite in caso emergano pregiudizi per i minori, con facoltà anche di sospenderle o di interromperle ove iniziate” e con l'ulteriore previsione
“viene confermato il monitoraggio dei Servizi, i quali devono prendere in carico il nucleo familiare e sono onerati di effettuare una rivisitazione della situazione delle visite con cadenza bimestrale, in caso di novità positive, con deposito di relazione di aggiornamento al G.T. ogni sei mesi, al fine di garantire il recupero della figura materna con rapidità non appena la resistente avrà superato le proprie difficoltà, consolidando eventuali progressi”.
- Il Tribunale, invece, in quella sede rigettava la richiesta dell'odierno ricorrente di revoca e/o di 6 revisione del contributo al mantenimento previsto dalle parti a favore della resistente, ritenendo non fossero sopraggiunti fatti nuovi né che vi fosse una colpevole inerzia della resistente nella ricerca di un lavoro.
*
- Ciò premesso, per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile avanzata dalla resistente, a fronte della richiesta di revoca dello stesso proposta dal ricorrente, va rilevato quanto segue.
- Quanto al fatto che la resistente possa aver nel frattempo instaurato una stabile convivenza more uxorio
- dalla stessa negata in udienza, ed esclusa anche dall'intestato Tribunale nella pronuncia del giugno
2023 – va confermato quanto già rilevato nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
- A supporto di tale allegazione il ricorrente ha prodotto relazione investigativa relativa a osservazioni effettuate da istituto di investigazioni dallo stesso incaricato, nelle date del 2, 24 e 26 maggio e del 9 giugno 2023 (doc. 10 ricorrente).
Dalla stessa risulta solo che la resistente avrebbe ricevuto le visite di due uomini nel proprio appartamento in orario serale (uno dei due, peraltro parrebbe dalla relazione investigativa averla semplicemente accompagnata a fare la spesa risultando la stessa in quel periodo priva di un mezzo proprio): elementi che assolutamente non sono idonei a provare l'instaurazione di una convivenza con alcuno dei due.
- Non sono stati allegati sul punto elementi sopravvenuti rispetto a quelli già considerati dal Tribunale nel provvedimento del 20.6.2023 in cui era stata del pari esclusa l'instaurazione di una convivenza da parte della resistente, evidenziando l'irrilevanza anche della mera dichiarazione rilasciata sul punto ai
Servizi (doc. 11).
*
- Quanto alle rispettive situazioni economiche delle parti, va rilevato quanto segue.
- Al momento dell'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. la resistente risultava guadagnare circa 740,00 mensili – in base a contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza a giugno 2024 –, a fronte del versamento di un canone di affitto di € 550,00 mensili.
- Il ricorrente, che si fa carico in via esclusiva, in forza degli accordi intervenuti in sede di separazione, del mantenimento ordinario e straordinario dei figli, risultava abitare in casa di proprietà e all'udienza del 14.5.2024 dichiarava ricavi per circa € 7.000/9.000,00 mensili lordi oltre che di ricevere dal padre convivente € 600,00 mensili a titolo di contributo alle spese.
- Quanto all'attuale situazione economica delle parti, va rilevato quanto segue.
- Quanto al ricorrente, come visto, lo stesso risulta titolare dell'immobile di abitazione e percettore di circa € 600,00 mensili da parte del padre a titolo di “contributo spese”.
7 In base alla documentazione economica integrativa nel frattempo depositata permane tuttavia la difficoltà di ricostruirne l'effettiva situazione economica.
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti (vd. doc. 30 ricorrente) risulta un reddito complessivo per il 2023 da attività di impresa di circa € 11.000,00 a fronte di un volume di affari annuo di € 98.229,00.
Dagli ultimi bilanci depositati (doc.26 ricorrente), risultano passività sostanzialmente sovrapponibili alle attività, se non superiori.
Tuttavia, va rilevato che dagli estratti conto prodotti risultano SInificativi movimentazioni in contanti, per importi anche consistenti e che, come già rilevato dalla Corte di Appello in sede di reclamo, risulta confermata una complessiva disparità economico patrimoniale tra gli ex coniugi considerando che le dichiarazioni dei redditi del ricorrente non possono essere ritenute del tutto SInificative delle sue risorse poiché sussiste un'incompatibilità delle stesse con le spese di vita ordinaria e con gli oneri di mantenimento sullo stesso gravanti. Lo stesso, inoltre, quale lavoratore autonomo, può fruire del sistema di abbattimento dei ricavi mediante l'inserimento degli investimenti effettuati o delle spese sostenute per l'azienda come voce dei costi, ottenendo quindi un imponibile netto inferiore.
Sul punto anche la giurisprudenza di legittimità – richiamata anche dalla Corte di Appello - ha più volte ribadito che: “nella determinazione dell'assegno di mantenimento posto a carico di un coniuge in favore dell'altro, qualora il coniuge obbligato sia lavoratore autonomo, le sue dichiarazioni dei redditi non assumono particolare rilievo probatorio: tali dichiarazioni infatti hanno una funzione tipicamente fiscale e nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario non hanno alcun valore vincolante per il giudice il quale può disattenderle fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (Cass. Civ. n. 769/2018).
Come visto, la Corte di Appello, in considerazione di quanto sopra, e tenuto conto del totale gravare del mantenimento dei figli sul padre, determinava l'assegno divorzile in € 250,00 mensili.
- La resistente da parte sua non risulta titolare di alcun bene immobile (doc. 13 resistente) e risulta sostenere canone mensile di affitto di € 550,00 (doc. 3 ricorrente).
Quanto al reddito, la stessa risulta aver percepito nei primi 6 mesi del 2024 un reddito medio netto mensile di € 850,00 (doc. 12 resistente), sulla base di contratto a tempo determinato come addetta alle pulizie (doc. 11 resistente) sottoscritto il 2.11.2013 e prorogato fino al giugno 2024.
Successivamente, come dalla stessa preannunciato in sede di prima udienza, tale contratto non risulta essere confermato.
La resistente ha però documentato di aver nel frattempo sottoscritto nel luglio 2024 un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 20 resistente) come assistente per persona non autosufficiente, con retribuzione media netta di € 980,00 (doc. 21 resistente), già compresivi di tredicesima.
In leggero aumento, quindi, rispetto a quanto considerato dalla Corte di Appello.
Non possono invece essere valorizzate le ulteriori entrate mensili risultanti dagli estratti conto nel
8 frattempo depositati dalla stessa su ordine del Giudice e considerati dal ricorrente nella propria comparsa conclusionale: si tratta di versamenti provenienti da soggetti terzi o da entrate in contanti, limitati a un periodo di tempo (dall'ottobre 2021 a fine 2022 circa), precedente alla disintossicazione della resistente (avviata nell'aprile 2023) in cui la stessa risultava del tutto priva di redditi (doc. 9 resistente) oltre che gravata da canone di affitto (doc. 3 resistente) a seguito della separazione dal marito e del conseguente rilascio della casa coniugale.
Non si tratta, quindi, di somme da cui possa ricavarsi un reddito mensile della stessa, essendo plausibile trattarsi di meri aiuti economici da parte di conoscenti in un momento di particolare necessità.
*
- Ciò, preliminarmente chiarito, va ricordato che in tema di assegno divorzile il riconoscimento dell'assegno di divorzio deve essere basato sull'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento dell"ex coniuge istante e sull'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, prescindendo dal tenore di vita avuto durante il matrimonio. Pertanto, è onere della parte richiedente la dimostrazione della sussistenza dei presupposti, prova che può essere fornita anche per presunzioni
(Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323).
- Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui all'art. 5 L. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
- Ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici SInificativi, in modo da poter escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cassazione civile sez. I, 07/07/2023, n. 19306).
- Nel caso di specie, sussiste, come visto sopra, rilevante disparità economica tra le parti: il ricorrente
è proprietario della casa di residenza e risulta gestire in proprio l'attività già condotta ai tempi del matrimonio, con ricavi che hanno permesso allo stesso di provvedere al mantenimento proprio e dei figli, oltre che di riconoscere e versare un assegno di mantenimento alla moglie, laddove la resistente, risulta aver affrontato SInificative difficoltà negli ultimi anni e già nel corso della vita matrimoniale, con grave abuso di sostanze alcoliche, a fronte di proprie fragilità, che le hanno imposto un difficile 9 percorso di recupero, ancora in essere.
- Rispetto a tali difficoltà, è emerso nel corso della C.T.U. come la stessa non fosse stata adeguatamente supportata in passato nel farvi fronte e come, comunque, negli ultimi due anni si sia impegnata per superarle, seguendo con costanza i percorsi proposti e adoperandosi per tornare nel mondo del lavoro e rendersi autonoma.
- , peraltro, ha documentato di aver lavorato in passato (doc. 4 ricorrente) fino alla fine del CP_1
2007, poco prima del matrimonio, e di essere poi stata impiegata per alcuni anni, fino al 2013, come coadiutrice nell'impresa del marito.
Le successive difficoltà insorte nel corso della vita coniugale risultano dovute all'insorgere di problemi di dipendenza da alcol, rispetto ai quali la C.T.U. nominata ha rilevato tratti personologici di fragilità, stigmatizzando la tendenza del ricorrente a considerare l'abuso alcolico della moglie come il risultato di una sua “cattiva volontà”, come l'espressione di un comportamento irresponsabile e riprovevole, senza riuscire a ricondurlo al fatto che fosse affetta da un disturbo psichico.
- Alla luce di quanto emerso, si ritiene che sussistano i presupposti per confermare un assegno divorzile a favore della resistente che risulta allo stato ancora priva di redditi adeguati – anche per la lunga assenza dal mondo del lavoro e per gli strascichi delle proprie problematiche pregresse, come l'assenza di un'auto - , nonostante si sia adoperata attivamente per superare i propri problemi di dipendenza e per reperire un'attività lavorativa.
- Allo stato, infatti, la stessa ha reddito che risulta insufficiente a far fronte al proprio mantenimento – considerato anche il canone di locazione sostenuto– ma che, tuttavia, risulta connotato da maggiore stabilità che per il passato e di importo leggermente superiore.
- La stessa, inoltre, risulta aver ripreso i rapporti con i figli con regolarità e con modalità che si auspica, come da indicazione della C.T.U., possano vedere un graduale incremento dei tempi di frequentazione.
- Alla luce di quanto sopra, e considerato, quindi, che pur essendoci stato un lieve aumento dell'entrata mensile della resistente, la stessa provvederà almeno in minima parte al mantenimento ordinario diretto dei figli (oltre ad essere gravata – proprio in considerazione dell'attuale reddito – di quota parte delle spese straordinarie, finora sostenute in via esclusiva dal padre), si ritiene congruo aumentare l'assegno divorzile in essere a € 350,00 mensili, con rivalutazione ISTAT.
***
Sulle domande di affido, collocamento e visite per i minori
- Preliminarmente, con riferimento alla relazione della C.T.U., va rilevato che le conclusioni peritali, che saranno di seguito richiamate al fine del vaglio della decisione sulle singole domande delle parti, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate.
Le stesse non sono state efficacemente contestate dalle osservazioni dei C.T.P., cui la C.T.U. ha dato 10 adeguata risposta.
- Per questo, tali conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
- Va innanzitutto ricordato che in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., in attesa degli esiti degli ulteriori accertamenti disposti, erano state confermate le condizioni statuite dal Tribunale di Treviso con il decreto del 20.6.2023 (assunte a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di separazione, docc. 3A-3C ricorrente).
- Tali modifiche erano state disposte - con passaggio da un affido condiviso a un affido super esclusivo al padre, fermo il collocamento prevalente presso lo stesso, e con passaggio da visite libere alla madre a visite in spazio neutro e con modalità protette – tenendo conto delle circostanze sopravvenute rappresentate dal padre e confermate dai Servizi sociali.
- In particolare, veniva confermato l'abuso di alcolici da parte della stessa e i Servizi specificavano che
“Le condizioni psicofisiche della SInora e la sua oppositività, oltre a produrre modalità relazionale inadeguate nel rapporto diretto con i figli, pongono anche delle problematiche sul piano organizzativo ogni volta che il padre necessita del suo assenso formale per scelte attività rivolte ai ragazzi” (doc. 4 ricorrente).
Anche il SERD territorialmente competente, interpellato dal Giudice, confermava la situazione di crisi della resistente e la ripresa dei contatti oltre che lo stato di intossicazione acuta.
- Nel proprio ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, il ricorrente dava atto che nel frattempo si erano del tutto interrotti i rapporti tra la madre e i minori fin dal settembre 2023; nonostante le richieste della madre di poterli reincontrare, infatti, allegava un rifiuto degli stessi.
- La circostanza veniva confermata dalla stessa resistente sentita in sede di prima udienza che lamentava tuttavia che tale atteggiamento dei figli risentisse di un condizionamento negativo da parte del padre.
Lamentava, inoltre, che i suoi tentativi di informarsi sui ragazzi, anche a livello scolastico, fossero ostacolati dal padre degli stessi.
Alla luce di quanto sopra, veniva disposta apposita C.T.U.
***
- La C.T.U. incaricata, con la relazione finale ha dato atto dell'essere nel frattempo riprese le frequentazioni dei figli con la madre, anche in modalità libera, con andamento positivo delle stesse.
- La C.T.U., in particolare, dopo essersi relazionata con una referente del Consultorio familiare che seguiva il nucleo ha confermato che negli anni la resistente nonostante le sue problematiche e il rifiuto dei figli di incontrarla ha continuato a interessarsi agli stessi (“Ritiene che la SI.ra abbia tenuto CP_1 sempre un comportamento corretto. Una volta ogni tre-settimane circa la chiama per sapere come stanno i figli e per sapere se hanno ritirato le sue lettere e i suoi regali. Commenta: “Ultimamente era amareggiata perché rispetto ai regali che lei aveva portato a inizio giugno per il compleanno di nonostante la dott.ssa avesse inviato al Per_4 Per_5 papà anche una mail dicendo che c'erano i regali per , sono stati dati solo di recente […] Rispetto al livello di Per_3
11 autocritica della SI.ra la dr.ssa dice che a suo parere è autenticamente interessata a CP_1 Per_6 CP_1 vedere i figli e a tal fine si è sempre molto appoggiata sia a lei che alla dr.ssa Racconta che ha scritto delle Per_7 lettere ai ragazzi, per scusarsi di alcuni suoi atteggiamenti;
prima che la bloccassero inoltre scriveva loro dei messaggi
“neutri” su whatsapp scegliendo una strategia non troppo pesante né intrusiva, finalizzata a far sentire ai figli che lei continuava ad esserci. Commenta: “Credo sia un modo per dire io ci sono, rispetto quello che avete scelto, non vado a fare il braccio di ferro con voi e sto fondamentalmente muovendomi su quel minimo spazio. Secondo me la SInora non aveva voglia di fare il braccio di ferro con i figli, men che meno con il SInor lei è stata su un profilo molto Parte_1 basso. Il suo chiamare me era proprio il senso di questo, cioè mi faccia sapere come stanno i figli, perché io non ho altro modo per saperlo”. Pagina 41 relazione).
- Quanto all'atteggiamento del padre, i Servizi hanno confermato alla C.T.U. una difficoltà – seppur non volontaria – a permettere l'accesso dei figli alla madre (“Sulla richiesta di di avere almeno una CP_1 foto dei figli dice che il SI. risponde con la stessa spiegazione che dà : “non è vero che gli interessa Parte_1 Per_3 dei suoi figli perché sennò non andava a ubriacarsi, … stiamo su un'area moralistica…non è un problema di malattia
o di patologia...secondo lui la SI.ra è una persona che ha fatto tutte ste cose qua per sfizio, deliberatamente, ed è furba perché così continua a farsi mantenere da me”.
Aggiunge il dr. che il SI. “fa proprio fatica, ma in perfetta buona fede, a concepire che i CP_2 Parte_1 ragazzi possano sentire la mancanza della mamma, stante tutto quello che è successo;
la logica è, siccome lei si è comportata molto male con noi e ha fatto mancare un sacco di cose, li ha messi in pericolo, li ha costretti a fare le spie, come potrebbe mai essere che dopo sentano la mancanza di una mamma così?”. Commenta che, a suo avviso, tale convincimento del SI. non aiuta i ragazzi a riconoscere la sofferenza della mamma”. Relazione, pag.43). Parte_1
- Va tuttavia dato atto che lo stesso, nonostante le sue perplessità, ha collaborato con la C.T.U. per favorire una possibile ripresa degli incontri tra i figli e la madre, anche adoperandosi per il trasporto.
- Quanto all'attuale stato della resistente, la C.T.U. ha interpellato il SERD competente che ha confermato che la stessa sta seguendo regolarmente il programma, recandosi settimanalmente al
Servizio Dipendenze per controlli tossicologici urinari e producendo esami ematochimici (CDT) ogni mese-mese e mezzo come richiesta del medico, tutti con risultati negativi, oltre che continuare a frequentare il gruppo degli alcolisti anonimi.
La specialista interpellata dalla CTU ha inoltre precisato “Ella inoltre deve fare i conti con importanti elementi di stress che si porta dietro dalla sua infanzia. Ad essi non ha trovato supporto nella relazione coniugale. Ha assunto in passato anche una terapia farmacologica ma ora non assume più nulla. Non ha mai preso terapia avversivante poiché non c'è mai stato nessun familiare disponibile a somministrargliela”; ancora: “In tutto il suo percorso di presa in carico (n.d.r. dal 2018), la SI.ra si è sempre presentata da sola. Si rileva come la mancanza di figure SInificative di sostegno per la SI.ra possa costituire un elemento di criticità in particolare qualora dovesse verificarsi un periodo di difficoltà” (relazione, pagg. 44 e 45).
- La resistente, in base a quanto riferito dal SERD, risulta astinente da aprile 2023 (Relazione, pag. 46).
12 - Anche da tali operatori è stato riportato come la stessa nel corso dei colloqui mensili di sostegno riportasse costantemente la sofferenza per la lontananza dei figli.
- La C.T.U. dà atto che sono ripresi nel frattempo – non solo le comunicazioni madre-figli – ma anche gli incontri in presenza, con riscontro positivo non solo da parte della resistente ma anche di entrambi i minori.
Gli incontri sono stati programmati con cadenza quindicinale, la domenica dalla mattina alla sera.
“Entrambi i minori si sono dichiarati d'accordo nel mantenere con la mamma una frequentazione regolare, che hanno concordato, per il momento, in una domenica ogni due (l'intera giornata). Essi tengono aperta con lei anche la comunicazione tramite whatsapp, considerandola funzionale alla programmazione dei loro incontri ma anche come un buon modo per accedere direttamente a lei e per percepirne la vicinanza. Ad oggi i minori sembrano aver trovato una condizione di migliorato benessere psicologico, come confermato anche dal loro positivo investimento sugli apprendimenti
e sulle amicizie. Essi cominciano a sentirsi rassicurati da una presenza materna divenuta più stabile e più prevedibile, che fornisce loro calore e accoglienza, e da una figura paterna che ha legittimato il loro accesso al materno e che al contempo garantisce solidità e autorevolezza” (Relazione, pag. 58).
- La CTU ha dato atto di un progetto condiviso con il Consultorio familiare: “La dr.ssa sentita Per_6 telefonicamente, conferma che il Consultorio Familiare è disponibile a proseguire il proprio intervento con il nucleo familiare offrendo la disponibilità per colloqui di sostegno-monitoraggio. Condivide pertanto il progetto tale per cui la SI.ra proseguirà il suo percorso presso il SerD, che relazionerà ogni tre mesi al Consultorio Familiare e CP_1 che segnalerà immediatamente allo stesso eventuali ricadute. Il Consultorio, dal canto suo, sarà incaricato del ruolo di monitorare il nucleo familiare ogni 6-8 settimane, valutando di volta in volta chi convocare (se solo i ragazzi, se solo i genitori, se i ragazzi da soli con un genitore, se tutta la famiglia insieme) e relazionando al Tribunale ogni 6 mesi.”
- Quanto alle caratteristiche delle parti, la CTU ha rilevato quanto alla resistente: “Nei confronti dei figli è parsa sintonica, empatica, comprensiva, benevola nonostante il netto rifiuto che questi inizialmente le hanno mostrato.
Nel tentativo di riavvicinarsi a loro e di riconquistare la loro fiducia ha saputo mantenere la giusta distanza
(contrariamente a quanto accaduto in passato durante gli incontri protetti), mostrandosi propositiva ma non incalzante
e riuscendo poi a ritrovare una adeguata complicità, evidentemente presente anche nel passato, sulla base dei feedback positivi che via via ha ricevuto dai ragazzi. Dal punto di vista della capacità affettiva, quindi, non sono emerse criticità.
E' parsa più in difficoltà, invece, nella prospettiva di una concreta gestione dei ragazzi, non disponendo di uno spazio idoneo ad accoglierli (l'appartamento dove abita è di modeste dimensioni e non ha una camera per i figli), di un veicolo per trasportarli (ha dichiarato di aver riottenuto la patente ma ha spiegato che, per un errore che dovrà verificare, le è stata nuovamente ritirata), né di risorse, in generale, che le permettono di provvedere a loro per più giorni a settimana.
Non è stato possibile inoltre valutare la sua reale “tenuta” emotiva nei confronti di due figli ormai adolescenti che, verosimilmente, nel breve termine, la porranno dinnanzi a sfide evolutive importanti, contrapponendosi e cercando di saggiare la sua reale capacità normativa e di contenimento. La lunga storia di abuso alcolico e l'avvicinamento, negli ultimi anni, dei figli al padre, l'hanno resa agli occhi dei ragazzi fragile e scarsamente autorevole. Ad oggi ella è ancora 13 molto impegnata a riconquistarli e a dimostrare loro che possono fidarsi di lei, pertanto, il suo modo di porsi accogliente
e comprensivo le sarà d'aiuto nel recuperare la vicinanza e la complicità perduta. La possibilità, in futuro, di assolvere anche ad una funzione più educativa, dipenderà, da un lato, dalla sua capacità di mantener fede agli impegni presi (e quindi dalla sua capacità di mostrarsi affidabile e coerente), dall'altro, dal rimando più o meno valorizzante che il SI. darà di lei ai figli.” (relazione, pag. 56). Parte_1
- Quanto al ricorrente, la CTU ha rilevato, in particolare, che: “Dal punto di vista normativo il SI. Parte_1
è sicuramente un valido riferimento per i ragazzi, essendo in grado di trasmettere loro il necessario senso di sicurezza.
Nel passato però anche lui non è stato sufficientemente protettivo poiché, rimanendo dentro al conflitto, non è riuscito a sottrarre i figli dalla situazione di pericolo alla quale erano esposti (dovuta all'abuso alcolico della madre e all'acceso conflitto genitoriale). Per quanto riguarda il criterio dell'accesso, inizialmente, il SI. dando ascolto alla parte Parte_1 di sé ferita e adirata, ha colluso con l'oppositività dei figli, non mostrandosi capace di proporre loro alcuna valida motivazione per “riprovarci” e nessuna riflessione costruttiva sul valore aggiunto che avrebbe avuto per loro la ripresa della relazione con la madre. E' stato poi, verosimilmente, grazie all'intervento del Collegio peritale, e soprattutto della sua CTP, che il SI. è riuscito a riconoscere l'importanza di farsi parte attiva nel decidere egli stesso quale Parte_1 fosse il bene dei figli, indipendentemente da quello che questi verbalizzavano e “andando oltre” il proprio rancore verso
l'ex-moglie. I ragazzi quindi si sono lasciati accompagnare dal padre in virtù del ruolo di guida che da sempre gli riconoscono, legittimati in tal senso “ad abbassare la guardia” e a dare spazio ai loro bisogni più profondi. Per quanto riguarda, infine, la co-genitorialità, anche il SI. ha mostrato SInificativi segni di apertura, rendendosi Parte_1 disponibile, per esempio, a concordare con l'ex-moglie i giorni in cui portarle i ragazzi e mostrando in generale maggior distensione nel rapporto con lei” (Relazione, pag. 57).
- Sempre in base a quanto riportato dalla C.T.U. il tasto dolente tra le parti permane invece quello economico: sotto tale profilo rimane SInificativa conflittualità tra le stesse.
- Alla luce di quanto sopra, la C.T.U. ha proposto il seguente regime di esercizio della responsabilità genitoriale: “un affidamento condiviso con la nomina di un curatore speciale e il monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali. Il collocamento prevalente dei minori rimarrà presso il padre, d'accordo anche le parti. Rispetto ai turni di responsabilità materni, come sperimentato in corso di CTU, la madre trascorrerà insieme ai figli la domenica a settimane alterne (l'intera giornata) e, previo accordo tra i genitori, eventuali giornate aggiuntive infrasettimanali o non. Qualora la madre dovesse reperire una abitazione i cui spazi sono idonei ad accogliere i ragazzi, questi potranno fermarsi anche
a dormire. Per le vacanze di Natale la madre potrà trascorrere con i figli due festività, una nei giorni del Natale (25 o
26 dicembre) e l'altro da scegliersi tra il 31.12, l'1.1 o il 6.1, oltre che altre 3 giornate che non coincidano con le festività. I ragazzi trascorreranno con la madre anche una festività pasquale (o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo) e due settimane (anche frammentate) durante le vacanze estive.” (Relazione, pag. 59).
- Le condizioni proposte risultano congrue rispetto agli esiti dell'istruttoria e vengono pertanto recepite.
- Non si provvede, invece, alla nomina di un Curatore speciale, come proposta dalla C.T.U. non 14 essendovi i presupposti ex art. 473 bis.7, comma 2, c.p.c. per procedere in tal senso non venendo disposte limitazioni della responsabilità genitoriale.
- Viene comunque disposto il proposto monitoraggio da parte dei Servizi sociali in modo che eventuali criticità possano essere tempestivamente rilevate e segnalate.
- Tale misura risulta particolarmente opportuna visto quanto segalato dalla C.T.U.: “Ad oggi, diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, i genitori non stanno mettendo in atto condotte pregiudizievoli per i minori.
E' invece apprezzabile il fatto che ciascuno di loro abbia modificato i propri comportamenti in senso migliorativo: la SI.ra ha aderito con motivazione alla presa in carico presso il Serd, mantenendosi astinente dall'alcol e CP_1 investendo in modo SInificativo sulle figure d'aiuto. Il SI. ha compreso il bisogno dei figli (seppur negato da Parte_1 loro a parole) di riavvicinarsi alla madre e quindi si è adoperato per “accompagnarli” verso di lei. Ciascun genitore sta lavorando nella direzione di un maggior riconoscimento dell'altro e, di conseguenza, della riduzione dei propri comportamenti inappropriati. E' un cammino che entrambi hanno intrapreso, che tuttavia è ancora in itinere e che deve essere consolidato. Indubbiamente sussiste il rischio che la conflittualità di coppia, per esempio su tematiche economiche, possa riportare i genitori a funzionamenti precedenti e quindi re-innescare meccanismi di svalutazione e uno sbilanciamento, una “non parità” agli occhi dei figli;
e ciò tenuto conto anche della mancanza di una rete familiare di sostegno per la SI.ra . A fronte di tali considerazioni è importante che questo nucleo familiare continui ad CP_1 essere monitorato e supportato dai servizi territoriali competenti. La dr.ssa sentita telefonicamente, ha Per_6 confermato che il Consultorio Familiare è disponibile a proseguire nel proprio intervento, monitorando lo stato di benessere psicologico dei minori, dei genitori e le relazioni tra di essi intercorrenti con una frequenza di una volta ogni
6-8 settimane, valutando in piena autonomia, di volta in volta, a seconda dell'andamento del percorso, chi convocare (se solo i ragazzi, se solo i genitori, se i ragazzi da soli con un genitore, se tutta la famiglia insieme) e relazionando al
Tribunale ogni 6 mesi. La SI.ra proseguirà il suo percorso presso il SerD, fino a quando il Servizio non CP_3 lo riterrà necessario. Il Serd, a sua volta, relazionerà trimestralmente al Consultorio Familiare sull'andamento del percorso e segnalerà immediatamente allo stesso eventuali ricadute” (relazione, pagg. 59, 60).
- In sede di risposta alle osservazioni dei C.T.P., la Consulente nominata ha precisato che risulta opportuno che i Servizi Sociali e il Consultorio Familiare monitorino l'intero nucleo familiare, e dunque anche il SI. , “poiché il mantenimento di una buona relazione madre-figli dipende sicuramente Parte_1 dall'adesione materna ai percorsi di cura ma anche dalla disponibilità del SI. a favorire autenticamente Parte_1
l'accesso dei figli alla madre. Dal momento, poi, che il tema economico rappresenta tuttora un tasto dolente (poiché il SI. si attende dall'ex-moglie un contributo economico per i figli che la stessa non è in grado di dare) si ritiene Parte_1 opportuno monitorare la capacità dei genitori di mantenere i figli fuori dal conflitto genitoriale” (Relazione, pag. 62).
***
Sulle statuizioni economiche per i minori
- Sulla base delle rispettive condizioni economiche delle parti, come analizzate nel precedente paragrafo dedicato alla domanda di assegno divorzile, sussistono i presupposti per confermare a carico del padre 15 l'onere di mantenimento dei minori.
- Quanto alla sopravvenuta capacità economica della resistente va infatti rilevato che la stessa a fronte di un reddito medio netto mensile di circa 980,00 € si fa carico di € 550,00 mensili di spese di locazione, non essendo titolare di immobile, permanendo nella sua disponibilità, quindi, € 430,00 mensili, per un totale di € 780,00 mensili (comprensivi dell'assegno divorzile alla stessa riconosciuto).
- A fronte di tali risorse – e della percezione dell'AU totalmente a favore del ricorrente - si ritiene congruo gravarla del mantenimento diretto dei minori nei tempi di permanenza presso la stessa che seppure attualmente limitati a un giorno ogni due settimane e ai periodi di vacanza, si auspica possano incrementare gradualmente, come da indicazioni della C.T.U. e da incarico contestualmente attribuito ai Servizi sociali.
- La stessa viene inoltre gravata, per valorizzarne un ruolo anche di assistenza materiale nella vita dei figli, dell'onere di contribuire alle spese straordinarie per gli stessi, individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso, nella misura del 30 %, considerata la disparità economica e reddituale in essere con il resistente.
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Sulle spese di lite
- Considerato l'esito complessivo del giudizio, vengono compensate tra le parti le spese di lite.
- Vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna le spese di
C.T.U., come liquidate con decreto del 24.6.2025, trattandosi di spesa sostenuta nell'interesse dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 751/2024, R.G., richiamata la sentenza parziale n. 1015/2024 dell'intestato Tribunale, pubblicata il 17.5.2024 con cui è stato pronunciato il divorzio tra le parti, così provvede, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1. Dispone che con decorrenza da agosto 2025 (primo mese successivo al deposito della presente decisione) versi a favore di , entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 350,00, rivalutati e rivalutabili ISTAT.
2. Dispone l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori;
3. conferma il collocamento prevalente dei minori presso il padre con assegnazione della casa familiare;
4. la madre trascorrerà insieme ai figli la domenica a settimane alterne (l'intera giornata) e, previo accordo tra i genitori, eventuali giornate aggiuntive infrasettimanali o non.
Qualora la madre dovesse reperire una abitazione i cui spazi sono idonei ad accogliere i ragazzi, questi potranno fermarsi anche a dormire.
Per le vacanze di Natale la madre potrà trascorrere con i figli due festività, una nei giorni del Natale
16 (25 o 26 dicembre) e l'altro da scegliersi tra il 31.12, l'1.1 o il 6.1, oltre che altre 3 giornate che non coincidano con le festività.
I ragazzi trascorreranno con la madre anche una festività pasquale (o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo)
e due settimane (anche frammentate) durante le vacanze estive.”
5. Con decorrenza da agosto 2025 (primo mese successivo al deposito della presente decisione) le spese straordinarie per i figli, individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso, saranno al 70 % a carico del padre e al 30 % a carico della madre.
6. AU al 100 % a favore di . Parte_1
7. Dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi territoriali competenti, che porranno in essere i necessari interventi per supportare le parti e i minori, in particolare monitorando lo stato di benessere psicologico dei minori, dei genitori e le relazioni tra di essi intercorrenti con una frequenza di una volta ogni 6-8 settimane, valutando in piena autonomia, di volta in volta, a seconda dell'andamento del percorso, chi convocare (se solo i ragazzi, se solo i genitori, se i ragazzi da soli con un genitore, se tutta la famiglia insieme) e relazionando al Tribunale ogni 6 mesi.
La SI.ra proseguirà il suo percorso presso il SerD, fino a quando il Servizio non lo riterrà CP_3 necessario. Il Serd, a sua volta, relazionerà trimestralmente al Consultorio Familiare sull'andamento del percorso e segnalerà immediatamente allo stesso eventuali ricadute.
8. Spese di lite compensate.
9. Spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 26.6.2025, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
10. Dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi sociali territorialmente competenti per i minori (nato il [...]) ed (nata il [...]) , residenti a Per_2 Per_3 Parte_1
Crocetta del Montello (TV), Via A. Diaz n. 41, per quanto statuito in parte dispositiva.
Così deciso in Treviso nella Camera di ConSIlio del 26/06/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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