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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA GALAZZI, Giudice SANTO IPPOLITO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3864/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX6TX6M00361
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato alla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate il
10.8.2022 e depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 27.12 (dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992) il sig.
Ricorrente_1, con l'assistenza tecnica dell'Avv. Difensore_1, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il sopraemarginato avviso di accertamento, notificatogli il 20.6.2022, con il quale è stato rettificato da € 21.061,00 ad € 31.602,00 il reddito dallo stesso dichiarato ai fini I.R.PE.F. per l'anno d'imposta 2016, con conseguente recupero di una differenza d'imposta di € 4.596,00 ed irrogazione di una sanzione di € 4.136,40-.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio il 9.1.2023, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Fissata per il 17.10.2024 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 6 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e taluni documenti
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso vanno esaminati, secondo il loro esatto ordine logico, inversamente rispetto a quello della loro proposizione.
La prima questione da giudicare, infatti, è quella della effettiva corresponsione al sig. Ricorrente_1 delle somme certificate dall'INPS e, al riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la sentenza n. 687/2022 del Tribunale di Palermo - Giudice del Lavoro non ha affatto
"accertato", in senso tecnico, che le somme corrisposte al ricorrente nel 2016 ammontassero ad €
6.586,23, ma si limita a riportare, nella sua prima parte, dedicata soltanto alla ricostruzione dei fatti che avevano determinato l'insorgere della causa, la posizione del sig. Ric._1 rispetto al quantum asseritamente indebito.
Né la motivazione, contenuta nella parte immediatamente successiva, né il dispositivo, affrontano la questione di tale quantum, atteso che essa rimaneva assorbita dall'unico motivo per cui è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, e cioè quello della non ripetibilità dell'indebito previdenziale percepito in buona fede.
L'Agenzia delle Entrate, peraltro, dal canto suo non poteva prescindere dal dato comunicatole dall'INPS con il modello CUD, né può prescinderne questo giudice tributario, stante il rigore delle norme fiscali e la valenza certificativa della dichiarazione del sostituto d'imposta.
Fermo restando che, nel caso di obiettiva inveridicità dei dati contenuti nel CUD, eventualmente accertata in un (altro) giudizio, l'INPS risponderà del suo operato, nei confronti del sig. Ric._1, solo sul piano risarcitorio, il secondo motivo di ricorso (ma primo in ordine logico) è quindi da rigettare.
Quanto alla sanzione di € 4.136,40 irrogata con l'avviso impugnato, oggetto dell'altro motivo di ricorso, ritiene il Collegio di non poter applicare l'invocato art. 10, comma 2, della L. n. 212/2000, non versandosi in un caso di contribuente che "si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima", o di un comportamento "posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa", giacchè l'amministrazione finanziaria a cui fa riferimento la norma non è certamente l'INPS, a cui il ricorrente attribuisce un comportamento omissivo.
D'altronde, dopo aver ricevuto lo stesso CUD che l'INPS ha inviato all'Agenzia delle Entrate, la scelta di non dichiarare una porzione di reddito comunque percepita, anche se contra suam voluntatem e destinata all restituzione (al netto peraltro di quanto su di esso pagato a titolo di
Ric._1imposte), è stata certamente consapevole da parte del sig. , il quale è tenuto a sopportarne le conseguenze sul piano delle sanzioni tributarie, che questo giudice non ha il potere di ridurre che aveva, invece, l'Agenzia odierna resistente, ex art. 17 bis, comma 7, in sede di mediazione, qualora questa si fosse definita. Anche questo motivo di ricorso è pertanto da rigettare.
Tenuto conto, tuttavia, delle particolarissime caratteristiche della fattispecie, si ravvisano le eccezionali ragioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-
Firmata digitalmente dal Presidente - Estensore
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA GALAZZI, Giudice SANTO IPPOLITO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3864/2022 depositato il 27/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX6TX6M00361
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato alla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate il
10.8.2022 e depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 27.12 (dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992) il sig.
Ricorrente_1, con l'assistenza tecnica dell'Avv. Difensore_1, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il sopraemarginato avviso di accertamento, notificatogli il 20.6.2022, con il quale è stato rettificato da € 21.061,00 ad € 31.602,00 il reddito dallo stesso dichiarato ai fini I.R.PE.F. per l'anno d'imposta 2016, con conseguente recupero di una differenza d'imposta di € 4.596,00 ed irrogazione di una sanzione di € 4.136,40-.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio il 9.1.2023, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Fissata per il 17.10.2024 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 6 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e taluni documenti
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso vanno esaminati, secondo il loro esatto ordine logico, inversamente rispetto a quello della loro proposizione.
La prima questione da giudicare, infatti, è quella della effettiva corresponsione al sig. Ricorrente_1 delle somme certificate dall'INPS e, al riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la sentenza n. 687/2022 del Tribunale di Palermo - Giudice del Lavoro non ha affatto
"accertato", in senso tecnico, che le somme corrisposte al ricorrente nel 2016 ammontassero ad €
6.586,23, ma si limita a riportare, nella sua prima parte, dedicata soltanto alla ricostruzione dei fatti che avevano determinato l'insorgere della causa, la posizione del sig. Ric._1 rispetto al quantum asseritamente indebito.
Né la motivazione, contenuta nella parte immediatamente successiva, né il dispositivo, affrontano la questione di tale quantum, atteso che essa rimaneva assorbita dall'unico motivo per cui è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, e cioè quello della non ripetibilità dell'indebito previdenziale percepito in buona fede.
L'Agenzia delle Entrate, peraltro, dal canto suo non poteva prescindere dal dato comunicatole dall'INPS con il modello CUD, né può prescinderne questo giudice tributario, stante il rigore delle norme fiscali e la valenza certificativa della dichiarazione del sostituto d'imposta.
Fermo restando che, nel caso di obiettiva inveridicità dei dati contenuti nel CUD, eventualmente accertata in un (altro) giudizio, l'INPS risponderà del suo operato, nei confronti del sig. Ric._1, solo sul piano risarcitorio, il secondo motivo di ricorso (ma primo in ordine logico) è quindi da rigettare.
Quanto alla sanzione di € 4.136,40 irrogata con l'avviso impugnato, oggetto dell'altro motivo di ricorso, ritiene il Collegio di non poter applicare l'invocato art. 10, comma 2, della L. n. 212/2000, non versandosi in un caso di contribuente che "si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima", o di un comportamento "posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa", giacchè l'amministrazione finanziaria a cui fa riferimento la norma non è certamente l'INPS, a cui il ricorrente attribuisce un comportamento omissivo.
D'altronde, dopo aver ricevuto lo stesso CUD che l'INPS ha inviato all'Agenzia delle Entrate, la scelta di non dichiarare una porzione di reddito comunque percepita, anche se contra suam voluntatem e destinata all restituzione (al netto peraltro di quanto su di esso pagato a titolo di
Ric._1imposte), è stata certamente consapevole da parte del sig. , il quale è tenuto a sopportarne le conseguenze sul piano delle sanzioni tributarie, che questo giudice non ha il potere di ridurre che aveva, invece, l'Agenzia odierna resistente, ex art. 17 bis, comma 7, in sede di mediazione, qualora questa si fosse definita. Anche questo motivo di ricorso è pertanto da rigettare.
Tenuto conto, tuttavia, delle particolarissime caratteristiche della fattispecie, si ravvisano le eccezionali ragioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-
Firmata digitalmente dal Presidente - Estensore