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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/07/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2167/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2167 2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elett.te domiciliati in Pradamano (UD), alla via Pier Paolo Pasolini C.F._2
n. 2/B presso lo studio dell'avv. Alessia Snidaro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 3/7/2025 il difensore delle parti ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/06/2025, e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio, in data 21/09/2008, a Sagrado e che dalla loro unione è nato, il 13/10/2007, il figlio
, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di Persona_1 seguito riportate:
1) I coniugi si autorizzano a vivere separati ed a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad Persona_1 esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, occupandosi della sua cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse ed effettuando, di contro, anche disgiuntamente, le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
3) I Sigg.ri e si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e Pt_1 Pt_2 di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per il figlio ancora minorenne.
4) Il figlio minore avrà collocazione prevalente - ad ogni effetto anagrafico, fiscale e Persona_1 previdenziale - presso la madre. Quanto ai tempi di visita, tenuto conto che il prossimo mese di ottobre il figlio diventerà maggiorenne, le parti stabiliscono l'ampia facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio, anche con riguardo alla ripartizione delle vacanze estive, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo nonché ai desiderata di quest'ultimo;
5) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento//00), da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note, entro Pt_1 il giorno 15 (quindici) di ogni mese in via anticipata, importo assoggettato ad aggiornamento ISTAT come per legge, e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di Per_1
[...]
6) Entrambi i genitori avranno l'obbligo di provvedere al pagamento, in favore di quest'ultimo, del
50% ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n.
720/2016 Tribunale di Gorizia), da intendersi qui integralmente trascritto, copia del quale è già stato consegnato a mani delle parti ed al quale entrambi aderiscono integralmente.
7) L'assegno unico istituito dall' verrà percepito integralmente dalla Sig.ra con la CP_1 Pt_1 conseguenza che il Sig. si impegna, se necessario, a fornire ogni documentazione utile e/o a Pt_2 sottoscrivere ogni documento burocratico richiesto a tal fine.
8) Le detrazioni per le spese straordinarie saranno godute da ciascun genitore nella medesima quota di partecipazione alle spese stesse.
9) L'abitazione familiare, unitamente a tutti gli arredi e suppellettili in essa contenuti, viene temporaneamente assegnata, in via esclusiva, alla sig.ra e ciò sino alla data in cui la medesima Pt_1 sottoscriverà l'atto di compravendita per l'acquisto del nuovo immobile da adibire a propria abitazione e del figlio Persona_1
10) Ai fini della risoluzione del conflitto familiare ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del
06.03.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, la Sig.ra si Parte_1 impegna a cedere e trasferire al Sig. , che si impegna ad accettare ed acquistare, la Parte_2 propria quota di proprietà pari al 1/2 della casa già coniugale e dei relativi terreni pertinenti, tutti siti a Romans d'Isonzo (GO) e catastalmente identificati come segue: • fabbricato, Sez. Urb. C, Foglio 11, part. n. 10/4, P. T-1-2, cat. A/3, classe 2, 3,5 vani;
• terreno, Foglio 11, part. n. 44/4, destinazione orto;
• terreno, Foglio 11, part. n. 44/16, destinazione cortile;
• terreno, Foglio 11, part. n. 44/29, destinazione orto;
unitamente agli arredi e suppellettili tutti ivi contenuti, e ciò a fronte del pagamento, da parte del Sig. , del prezzo stabilito in euro Parte_2
54.000,00 (cinquantaquattromila//00), da versarsi, a mezzo rate mensili di euro 600,00
(cinquecento//00) ciascuna, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a decorrere dalla data del rogito e sino ad estinzione del debito. Il trasferimento della proprietà avverrà con la sottoscrizione dell'atto di compravendita, senza riserva di proprietà in favore della sig.ra Pt_1
Le parti si danno reciprocamente atto che l'accordo riguardante il pagamento del prezzo degli immobili oggetto della compravendita in parola deve intendersi non novativo con la conseguenza che, in caso di ritardato e/o mancato versamento anche di una sola rata, il sig. si intenderà Parte_2 decaduto dal beneficio del termine concessogli, con conseguente facoltà per la Sig.ra di esigere Pt_1 il credito residuo in un'unica soluzione.
11) Le parti si impegnano reciprocamente a fissare il trasferimento immobiliare di cui in parola entro e non oltre il termine tassativo ed essenziale di giorni 30 (trenta) dalla data di deposito della sentenza di omologazione della separazione, e ciò previa comunicazione della data e del nominativo del Notaio già individuato, entro giorni 10 (dieci) antecedenti la data del rogito stesso. Gli oneri, le competenze,
i tributi e le spese notarili e comunque connessi al trasferimento immobiliare saranno tutti a carico del Sig. . Pt_2
12) La Sig.ra entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla stipula dell'atto di compravendita del Pt_1 nuovo immobile, si impegna a provvedere al trasferimento della propria residenza ed al prelievo di tutti i propri effetti personali, concordando con il sig. la divisione di eventuali beni acquistati Pt_2 nel corso della vita coniugale. Entro il medesimo termine, inoltre, la Sig.ra avrà l'obbligo di Pt_1 riconsegnare al Sig. tutte le chiavi interne ed esterne dell'abitazione. Pt_2
13) Nulla per i coniugi a titolo di concorso al loro mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
14) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolamentare tutti i loro rapporti patrimoniali, confermando di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro ad alcun ulteriore titolo, eccezion fatta per tutti gli impegni assunti ai punti precedenti.
15) Le spese legali relative al presente procedimento rimangono esclusivamente ed integralmente a carico del Sig. . Parte_2
Ciò posto, i coniugi comparsi personalmente all'udienza del 3/7/2025 dinanzi al Giudice Relatore, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.
Orbene, la domanda è meritevole di accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi del figlio minore, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sagrado (GO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 3, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 14.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2167 2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elett.te domiciliati in Pradamano (UD), alla via Pier Paolo Pasolini C.F._2
n. 2/B presso lo studio dell'avv. Alessia Snidaro, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 3/7/2025 il difensore delle parti ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/06/2025, e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio, in data 21/09/2008, a Sagrado e che dalla loro unione è nato, il 13/10/2007, il figlio
, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di Persona_1 seguito riportate:
1) I coniugi si autorizzano a vivere separati ed a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad Persona_1 esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, occupandosi della sua cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse ed effettuando, di contro, anche disgiuntamente, le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
3) I Sigg.ri e si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e Pt_1 Pt_2 di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, per il figlio ancora minorenne.
4) Il figlio minore avrà collocazione prevalente - ad ogni effetto anagrafico, fiscale e Persona_1 previdenziale - presso la madre. Quanto ai tempi di visita, tenuto conto che il prossimo mese di ottobre il figlio diventerà maggiorenne, le parti stabiliscono l'ampia facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio, anche con riguardo alla ripartizione delle vacanze estive, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo nonché ai desiderata di quest'ultimo;
5) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento//00), da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note, entro Pt_1 il giorno 15 (quindici) di ogni mese in via anticipata, importo assoggettato ad aggiornamento ISTAT come per legge, e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di Per_1
[...]
6) Entrambi i genitori avranno l'obbligo di provvedere al pagamento, in favore di quest'ultimo, del
50% ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n.
720/2016 Tribunale di Gorizia), da intendersi qui integralmente trascritto, copia del quale è già stato consegnato a mani delle parti ed al quale entrambi aderiscono integralmente.
7) L'assegno unico istituito dall' verrà percepito integralmente dalla Sig.ra con la CP_1 Pt_1 conseguenza che il Sig. si impegna, se necessario, a fornire ogni documentazione utile e/o a Pt_2 sottoscrivere ogni documento burocratico richiesto a tal fine.
8) Le detrazioni per le spese straordinarie saranno godute da ciascun genitore nella medesima quota di partecipazione alle spese stesse.
9) L'abitazione familiare, unitamente a tutti gli arredi e suppellettili in essa contenuti, viene temporaneamente assegnata, in via esclusiva, alla sig.ra e ciò sino alla data in cui la medesima Pt_1 sottoscriverà l'atto di compravendita per l'acquisto del nuovo immobile da adibire a propria abitazione e del figlio Persona_1
10) Ai fini della risoluzione del conflitto familiare ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del
06.03.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, la Sig.ra si Parte_1 impegna a cedere e trasferire al Sig. , che si impegna ad accettare ed acquistare, la Parte_2 propria quota di proprietà pari al 1/2 della casa già coniugale e dei relativi terreni pertinenti, tutti siti a Romans d'Isonzo (GO) e catastalmente identificati come segue: • fabbricato, Sez. Urb. C, Foglio 11, part. n. 10/4, P. T-1-2, cat. A/3, classe 2, 3,5 vani;
• terreno, Foglio 11, part. n. 44/4, destinazione orto;
• terreno, Foglio 11, part. n. 44/16, destinazione cortile;
• terreno, Foglio 11, part. n. 44/29, destinazione orto;
unitamente agli arredi e suppellettili tutti ivi contenuti, e ciò a fronte del pagamento, da parte del Sig. , del prezzo stabilito in euro Parte_2
54.000,00 (cinquantaquattromila//00), da versarsi, a mezzo rate mensili di euro 600,00
(cinquecento//00) ciascuna, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a decorrere dalla data del rogito e sino ad estinzione del debito. Il trasferimento della proprietà avverrà con la sottoscrizione dell'atto di compravendita, senza riserva di proprietà in favore della sig.ra Pt_1
Le parti si danno reciprocamente atto che l'accordo riguardante il pagamento del prezzo degli immobili oggetto della compravendita in parola deve intendersi non novativo con la conseguenza che, in caso di ritardato e/o mancato versamento anche di una sola rata, il sig. si intenderà Parte_2 decaduto dal beneficio del termine concessogli, con conseguente facoltà per la Sig.ra di esigere Pt_1 il credito residuo in un'unica soluzione.
11) Le parti si impegnano reciprocamente a fissare il trasferimento immobiliare di cui in parola entro e non oltre il termine tassativo ed essenziale di giorni 30 (trenta) dalla data di deposito della sentenza di omologazione della separazione, e ciò previa comunicazione della data e del nominativo del Notaio già individuato, entro giorni 10 (dieci) antecedenti la data del rogito stesso. Gli oneri, le competenze,
i tributi e le spese notarili e comunque connessi al trasferimento immobiliare saranno tutti a carico del Sig. . Pt_2
12) La Sig.ra entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla stipula dell'atto di compravendita del Pt_1 nuovo immobile, si impegna a provvedere al trasferimento della propria residenza ed al prelievo di tutti i propri effetti personali, concordando con il sig. la divisione di eventuali beni acquistati Pt_2 nel corso della vita coniugale. Entro il medesimo termine, inoltre, la Sig.ra avrà l'obbligo di Pt_1 riconsegnare al Sig. tutte le chiavi interne ed esterne dell'abitazione. Pt_2
13) Nulla per i coniugi a titolo di concorso al loro mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
14) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolamentare tutti i loro rapporti patrimoniali, confermando di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro ad alcun ulteriore titolo, eccezion fatta per tutti gli impegni assunti ai punti precedenti.
15) Le spese legali relative al presente procedimento rimangono esclusivamente ed integralmente a carico del Sig. . Parte_2
Ciò posto, i coniugi comparsi personalmente all'udienza del 3/7/2025 dinanzi al Giudice Relatore, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti.
Orbene, la domanda è meritevole di accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi del figlio minore, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sagrado (GO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 3, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 14.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi