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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente e Relatore
EO PA, IC
MANZI CIRO, IC
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3666/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2023 00126153 83 000 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione alla cartella di pagamento indicata in epigrafe e notificata in data 19.05.2023 dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 per euro
89.072,07 per recupero credito di imposta da Ricerca e Sviluppo maturati negli anni 2015-2016, deducendo a motivo che il credito non era stato contestato dall'Ufficio e che la mancata indicazione dello stesso nel quadro RU del modello Unico 2018, riferito all'anno di imposta 2017, non era motivo sufficiente all'azione di recupero del credito d'imposta, trattandosi di mero errore formale e avendo la contribuente presentato in data 7.02.2025 una istanza per l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento, la quale era stata rigettata dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29.09.2025, per insufficiente documentazione giustificativa del credito di imposta.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedeva il rigetto del ricorso, per l'omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello Unico 2018 e non avendo la contribuente sanato l'omissione con una dichiarazione integrativa. Ribadiva, inoltre, l'insufficienza della documentazione prodotta a giustificazione del credito di imposta.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, svoltasi l'udienza di trattazione del merito, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Invero parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento ad essa notificata in data
19.05.2023 , proponendo il ricorso in data 10.07.2025, vale a dire oltre due anni rispetto ai sessanta giorni previsti a pena di inammissibilità dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
Nè il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela serve a riaprire i termini di impugnazione della cartella di pagamento, ormai divenuta definitiva ed esecutiva per mancata impugnazione nel termine di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali e oneri come per legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente e Relatore
EO PA, IC
MANZI CIRO, IC
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3666/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2023 00126153 83 000 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione alla cartella di pagamento indicata in epigrafe e notificata in data 19.05.2023 dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 per euro
89.072,07 per recupero credito di imposta da Ricerca e Sviluppo maturati negli anni 2015-2016, deducendo a motivo che il credito non era stato contestato dall'Ufficio e che la mancata indicazione dello stesso nel quadro RU del modello Unico 2018, riferito all'anno di imposta 2017, non era motivo sufficiente all'azione di recupero del credito d'imposta, trattandosi di mero errore formale e avendo la contribuente presentato in data 7.02.2025 una istanza per l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento, la quale era stata rigettata dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29.09.2025, per insufficiente documentazione giustificativa del credito di imposta.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedeva il rigetto del ricorso, per l'omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello Unico 2018 e non avendo la contribuente sanato l'omissione con una dichiarazione integrativa. Ribadiva, inoltre, l'insufficienza della documentazione prodotta a giustificazione del credito di imposta.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, svoltasi l'udienza di trattazione del merito, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Invero parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento ad essa notificata in data
19.05.2023 , proponendo il ricorso in data 10.07.2025, vale a dire oltre due anni rispetto ai sessanta giorni previsti a pena di inammissibilità dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
Nè il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela serve a riaprire i termini di impugnazione della cartella di pagamento, ormai divenuta definitiva ed esecutiva per mancata impugnazione nel termine di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali e oneri come per legge.