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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.2747 r.g. dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], (c. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso da ll'Avv. Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Mugnano di Napoli Via
[...]
Manzoni, 13 i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c. al seguente indirizzo:
[...]
Email_1
e l COD. FISC. Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché per la
[...]
, in persona del legale Rappresentante pro Controparte_3
tempore con sede in Roma, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Antonella
Trovati - C.F. – PEC. C.F._2
t - e Avv. Erminio Capasso, in virtù di Email_2
procura generale alle liti notaio in Fiumicino (RM) del 22/03/2024 - Persona_1
Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313 - ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto
1 procuratore presso la propria Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli al Viale A. De
Gasperi, n. 55 nonchè
, Agente della riscossione per tutti gli Controparte_4
ambiti provinciali e nazionali ad esclusione del territorio della Regione Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in ROMA alla via Giuseppe Grezar,
14, (P.IVA ) subentrante in virtù dell'art. 1, D.L. 193 del 22.10.2016, P.IVA_2
convertito in L. 225/2016, a titolo universale nei rapporti di Controparte_5 rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra FAZIO
[...]
( ) e con lei elettivamente domiciliata in Napoli alla via Padova, C.F._3
22 (che dichiara di ricevere le comunicazioni via fax al n° 081 7806688 e via P.E.C. a Contr : giusta procura del procuratore dell' , Email_3
Contr
giusta procura del giusta procura del procuratore dell' , Persona_2
[...]
(atto notarile per Notaio del 22.06.2022, rep 180134, racc Per_2 Persona_3
12348)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 5.2.24 rappresentava che in data 12 gennaio 2024 Parte_1
gli era stato notificato avviso di addebito n.07120230015555574000 con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di € 10.770,35 per contributi, sanzioni e interessi, relativamente all'anno 2016 riguardante la gestione separata contributi liberi professionisti.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, il difetto di motivazione e l'erroneità dei conteggi e concludeva chiedendo:
“Dichiarare estinto il diritto dell' ad avanzare richiesta di pagamento delle CP_2
somme indicate in quanto prescritto;
2. In via subordinata dichiarare la violazione del disposto dell'art. 24 co. 2 D. Lgt.
46/'99 e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito per mancanza di motivazione e di precisione, nonché la sua improcedibilità .
2 3. Per l'effetto dichiarare la nullità dell'avviso di addebito 0 71 202 3 00155555 74
000
4. Con il favore delle spese legali a vantaggio dello scrivente avvocato che si dichiara anticipatario.”
CP_ Si costituivano i resistenti: l chiedeva l'estromissione della CP_3
rilevava che la pretesa era stata avanzata con avviso bonario datato 18 Novembre
2022 Settembre 2020 notificato in data 5/12/2022, che Il termine prescrizionale dei cinque anni decorre dal giorno in cui doveva essere versato il saldo dei contributi CP_ risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (si veda la circ. n.
69/05) fissato, per il 2016, entro il 16/06/2017, come del resto risulta dall'avviso bonario inviato alla Controparte. Precisava che, per l'anno d'imposta 2016, la parte ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi in data 26/10/2017 e che soltanto da questa data l è entrato in possesso degli elementi necessari per attivarsi e CP_2
far valere il credito contributivo.
L' chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_4
All'odierna udienza tenutasi con le modalità dell'art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, il G.L. decideva la causa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La è carente di legittimazione passiva posto che la cessione e Controparte_3
CP_ cartolarizzazione dei crediti (art. 13 della l. 448/98 come modificato all'art. 1 del
D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402) riguarda solo i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 2005). Il credito di cui all'avviso di addebito oggetto del presente giudizio non è stato cartolarizzato, in quanto maturato ed accertato successivamente al 1° gennaio 2006.
Quanto alla prescrizione, si osserva quanto segue.
In tema di prescrizione dei crediti contributivi vantati dagli istituti previdenziali l'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 ha sostituito il termine quinquennale a quello
3 decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione anche alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), facendo eccezione solo per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che atti interruttivi o di inizio di procedure di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996 (v. , da ultimo, Cass. 15-2-2007 n°3484; Cass. 13-
12-2006 n°26621 e Cass. 17-12-2003 n°19334, secondo cui “In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l'art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 stabilisce tra l'altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della CP_2 precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all'art. 2 comma 19 della legge n. 638 del
1983, e' soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero”).
Il termine prescrizionale dei cinque anni decorre dal giorno in cui doveva essere versato il saldo dei contributi risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di CP_ riferimento (si veda la circ. n. 69/05) fissato, per il 2016, entro il 16/06/2017. La parte ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi in data 26/10/2017 e soltanto da questa data l è entrato in possesso degli elementi necessari per attivarsi e CP_2
far valere il credito contributivo. Lo ha fatto solo nel 2022 inviando avviso bonario datato 18.11.22 e che dice notificato il 5.12.22 e, computando la sospensione COVID, assume non essersi determinata l'estinzione per prescrizione.
Secondo l'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 46/1999, infatti, l'ente può richiedere il pagamento mediante avviso bonario, che costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione. Tale atto deve possedere determinati requisiti per risultare idoneo all'interruzione, tra cui la chiara indicazione del soggetto obbligato e la richiesta
4 esplicita di adempimento. Nella fattispecie in esame vi è in atti la prova che l'avviso bonario contenesse tutti gli elementi necessari per porre il debitore nelle condizioni di comprendere l'entità del credito richiesto, i riferimenti normativi e le modalità di pagamento, pertanto esso può reputarsi idoneo a interrompere la prescrizione (come chiarito da Cass., Sez. 2, ord. 15140/2021).
Il ricorrente non contesta di aver ricevuto la notifica (all.5) dell'avviso bonario CP_ (66479436105-1) prodotto dall' (all.3), non disconosce la firma apposta sulla cartolina di ricevimento (recante stesso n. 66479436105-1) e, dunque, esso si reputa regolarmente notificato il 5.12.22.
Il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui doveva essere versato il saldo dei contributi risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (si veda la CP_ circ. n. 69/05) fissato, per il 2016, entro il 16/06/2017. Nel computo va calcolata la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal
23/02/20 al 30/06/2020 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L.
24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/2021 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L.
31/12/20 n. 183 conv. in L. 26/02/21 n.21. Pertanto il 5.12.22, quando è stato notificato l'avviso bonario, non si era determinata la prescrizione del credito con esso azionato.
Va dunque respinto il ricorso e revocato il provvedimento di sospensione dell'avviso di addebito n.07120230015555574000.
Le spese, compensate con la Controparte_3
, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
[...]
p.q.m.
Il G.L., definitivamente pronunziando, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione della
[...]
nei cui confronti compensa le spese Controparte_3
di lite;
5 - Rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in
€ 1.700,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Napoli, 17/02/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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