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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2903 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Lorenzo Confessore
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Francesca Ferro e Salvatore Lincon
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2024, esponeva: Controparte_1
che era dipendente, con qualifica di Infermiere, dell'ASL Viterbo in servizio c/o U.O Medicina, con orario di servizio 7-14, 14-21, 21-7 presso l'Ospedale Belcolle;
che la normativa vigente riconosce il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità
sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti del comparto sanità;
che egli non aveva fruito del servizio mensa poiché l , con delibera n. 342 del 22.3.2000, ha Parte_2
adottato un Regolamento che escludeva, illegittimamente, da tale servizio il personale turnista;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<
1. ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità
sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti in conformità dell'art. 29 CCNL del 20/09/2001 così come integrato e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003,
con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE;
2. per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, quale dipendente dell' resistente, alla Pt_1
fruizione dei buoni pasto, quale modalità sostitutiva del servizio mensa, adottata dall'ASL di per ogni Pt_1
turno lavorativo che ecceda le 6 ore;
3. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso dal 05 maggio 2018 al 31 maggio 2023, che si quantifica nella misura di €.3.762,43;
4. per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di €.3.762,43, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo>>.
3. Nel rituale contraddittorio delle parti, il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 22 aprile 2024, accoglieva integralmente la domanda, sul rilievo: 3.1 che, come affermato dalla S.C., <<in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto,
in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro,
è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)”
(così, Cass. n. 15629/2021)>>;
che contrariamente a quanto sostenuto dall'ASL, il Regolamento del servizio di mensa, adottato con
Deliberazione n. 342 del 22.3.2000 <
ricorrente fa parte essendo incontestata l'articolazione del suo orario di lavoro su 3 turni (7.00-14.00, 14.00-
21.00 e 21.00-7.00)>>;
3.2 che <<il personale turnista infatti, da un lato, non è ricompreso nelle categorie di lavoratori ammesse ad usufruire del servizio di mensa di cui all'art. 5 (o in quella di coloro che prolungano l'orario pomeridiano in orario notturno, per la quale è previsto il cestino sostitutivo) e, dall'altro, non rientra nel personale che non presta la propria attività presso le strutture ospedaliere, per il quale è attivato il servizio sostitutivo attraverso buoni-pasto (art. 11) nelle ipotesi di cui all'art. 12.
Tale rilievo, desumibile dalla lettera degli artt. 5, 11 e 12, è avvalorato dalla dichiarazione del rappresentante
CP_ CP_ sindacale posta in calce al Regolamento, in forza della quale “Il sottoscritto…RSU non firma il presente verbale perché risulta mancante della parte inerente il personale turnista”>>;
che <
favore del personale turnista del servizio di mensa e di un servizio sostitutivo>>;
3.3 che <<quanto, poi, alla concreta possibilità per il ricorrente di fruire della mensa. essa va esclusa turno notturno (21.00-7.00), per il turno pomeridiano (14.00-21.00) e per i turni nei giorni festivi. Per quanto affermato dalla stessa , infatti, la mensa è aperta fino alle 15.00 dal lunedì al sabato ed esclusi i festivi, Pt_1 CP_ sicché al termine dei predetti turni il ricorrente non può fruire del servizio mensa. Né l' ha provato la concreta possibilità per il ricorrente di fruire del “cestino sostitutivo”, ipotesi astrattamente contemplata dal
Regolamento citato solo per chi “prolunga l'orario pomeridiano in orario notturno” e non per i lavoratori turnisti.
Relativamente al turno diurno (7.00-14.00), il ricorrente deduce che, per comprovate esigenze lavorative,
non può recarsi a mensa per consumare il pasto. L'Azienda, per contro, afferma che il ricorrente, non svolgendo il proprio turno da solo, ben potrebbe fare la pausa e recarsi a mensa durante l'orario lavorativo,
senza per ciò solo recare pregiudizio all'esigenza di assistenza dei pazienti.
CP_ Invero tale deduzione dell è rimasta sfornita di un qualsiasi supporto probatorio, non avendo la Pt_1
prodotto alcuna documentazione a supporto>>;
3.4 che <<l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta,
presuppone, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, intervallo pacificamente riconosciuto dalla medesima Corte di Cassazione ai lavoratori turnisti in aziende ospedaliere come il ricorrente>>;
3.5 che l'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità 2016-2018 (Qualora la prestazione di lavoro giornaliera
ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti
al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina
di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009) <confermare che i lavoratori in turno, in ragione della particolare articolazione del loro orario di lavoro resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali, sono impossibilitati a svolgere la pausa dopo sei ore lavorative consecutive, con conseguente impossibilità di fruire della mensa e conseguente diritto al buono-
pasto sostitutivo>>.
4. Con ricorso del 22 ottobre 2024 l'ASL interponeva appello.
L'appellato resisteva. 5. Con il primo motivo, l'ASL denuncia la nullità dell'impugnata sentenza per vari vizi motivazionali e si dilunga nella descrizione degli stessi.
6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione della richiesta prova testimoniale.
Assume l'azienda che i testi avrebbero potuto confermare:
- che il Regolamento aziendale riconosce la fruibilità del servizio mensa e del pasto da asporto anche ai lavoratori turnisti;
- che il locale cucina era aperto tutti i giorni, anche domeniche e festivi, dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 11,00 alle ore 14,30, nonché dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e che durante tali fasce orarie i dipendenti potevano prenotare, ritirandolo o ricevendolo in reparto prima o dopo il loro turno, il pasto da asporto;
- che l'originario ricorrente, in qualità di turnista in servizio presso il presidio di Belcolle, ove è sempre indiscutibilmente stato attivo il servizio mensa con modalità sostitutive per i festivi e i notturni, ha sempre avuto la possibilità per ciascun turno diurno festivo svolto (tanto di mattina, tanto di pomeriggio) e ciascun turno notturno svolto tanto nei giorni feriali che festivi di recarsi o telefonare in mensa o nel locale cucina e chiedere e ricevere il pasto confezionato da asporto, da consumare, ugualmente, subito prima dell'inizio o subito dopo la fine del proprio turno;
- che nessuno gli ha mai impedito di fruire del servizio de quo o ha mai negato la preparazione di un pasto da asporto>>.
7. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia “Errata interpretazione e conseguente violazione e/o falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina normativa, contrattualcollettiva e regolamentare dettata in materia di diritto ai buoni pasto da parte del pubblico dipendente: art. 8 D. Lgs. n.
66/2003, artt. 29 CCNL 2001 e 4 CCNL 2009 e art. 5 Regolamento sul servizio mensa istituito con Deliberazione
n. 342 del 22.3.2000”.
Deduce l'ASL: che <
erogazione dei buoni pasto o cestino sostitutivo), solo e a condizione che tale diritto sia stato definito (ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001) a livello di contrattazione collettiva (aziendale nei limiti di quanto previsto da quella nazionale), specificamente volta a determinare i requisiti di accesso al diritto e le modalità
di fruizione>>;
che l'art. 29 CCNL 20 settembre 2001 per il personale del Comparto Sanità, come modificato dall'art. 4 del
CCNL biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31.7.2009, ha <
determinazione aziendale tanto l'istituzione del servizio mensa, tanto le indicazioni sulle modalità di fruizione del servizio, eventualmente anche sostitutive, con ciò escludendo qualsiasi ipotesi di costituzione di un diritto immediato in favore dei lavoratori>>;
che <
alla mensa o al suo sostitutivo un diritto non più legato all'orario di consumazione pasto, ma alla durata del turno di lavoro comunque eccedente le 6 ore, osservando che:
- la consumazione del pasto deve avvenire nell'ambito di un intervallo non lavorato;
- la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di una pausa;
- qualora l'orario di lavoro ecceda le 6 ore, avendo il lavoratore diritto ad un intervallo per il recupero delle energie psico-fisiche, la pausa può coincidere o meno con la fruizione del pasto;
così riconducendo il diritto alla mensa al diritto alla pausa>>;
che <>, perché
<
- dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, che impone una riflessione sul rinvio compiuto da parte del Legislatore alla contrattazione collettiva in ordine alla specifica individuazione delle concrete modalità di fruizione del servizio in esame (rinvio che risulta del tutto vanificato dall'impostazione interpretativa della sentenza impugnata); - degli artt. 29 CCNL 2001 e 4 CCNL 2009 secondo cui il diritto alla mensa e alle modalità sostitutive è concesso al dipendente solo in presenza di “particolari condizioni di lavoro”;
- dell'art. 5 del Regolamento aziendale del servizio mensa, di cui alla Deliberazione n. 342 del 22.3.2000,
secondo il quale – in ossequio al contrato collettivo – sono ammessi a fruire del servizio i dipendenti che prolunghino il loro orario di lavoro, per esigenze di servizio, nel pomeriggio per almeno due ore>>.
8. Con il quarto motivo, l'appellante lamenta “errata valutazione da parte del Giudice di prime cure del
Regolamento aziendale istitutivo della mensa - di cui alla Deliberazione n. 342 del 22.3.2000 – applicabile al personale turnista”.
Sostiene l'ASL:
che <
esplicita – dell'applicazione del servizio in contestazione al personale turnista>>;
che <
terminando alle 14 ben consentono di fruire della mensa)>>;
che <
(come da art. 7 citato Regolamento), al momento della cui effettuazione viene consegnato al dipendente un buono-mensa>>;
che la fruizione del servizio mensa è consentita ai dipendenti che si trovano a svolgere il proprio lavoro nelle modalità più dettagliatamente declinate dall'art. 5 del citato Regolamento. In particolare, è dirimente precisare che in aggiunta al richiamato art. 5 (in calce al Regolamento e scritto a mano, come pure riconosciuto dal Tribunale) è stabilito che: “… chi prolunga l'orario pomeridiano in orario notturno ha diritto al “cestino” sostitutivo del pasto ...”>>.
9. Con il quinto motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “omessa pronuncia in ordine alla contestazione formulata dall' in relazione alla quantificazione della pretesa avversaria”. Pt_1 L'ASL ripropone la tesi secondo cui esclusivamente per i soli turni notturni effettivamente svolti, per i quali non era possibile o comunque non era agevole per il ruire del servizio mensa con la modalità di asporto>>. CP_1
10. La doglianza espressa con il primo motivo non ha specifica rilevanza ai fini della definizione della controversia.
Come è noto, al di fuori delle tassative ipotesi previste dagli artt. 353 (ora abrogato) e 354 c.p.c., non è
consentita la rimessione della causa al primo giudice.
Ne consegue che, in ogni altra ipotesi di nullità della sentenza, il giudice del gravame non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve pronunciarsi nel merito (ex multis, Cass. 34777/2023; 24089/2019).
Deve, dunque, procedersi, in ogni caso, all'esame delle altre censure.
11. Premesso che è infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, atteso che sono bene delineati sia la causa petendi (mancata fruizione del servizio mensa) sia il petitum (risarcimento del danno commisurato al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo 5 maggio 2018 - 31 maggio 2023), tutti i restanti motivi possono essere trattati congiuntamente perché connessi.
Cass. 24271/2024 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività
lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"; il diritto alla fruizione del ticket mensa va riconosciuto anche per il turno notturno come per gli altri turni lavorativi eccedenti le sei ore nel periodo Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché
avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore”.
Secondo la stessa (nel parere citato da entrambe le parti) anche il personale turnista ha diritto alla pausa Pt_3
pasto perché stabilito e garantito, per tutto il personale che abbia svolto prestazioni eccedenti le sei ore di lavoro, dall'art 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, come modificato dall'art 4 del CCNL del 31
luglio 2009, sicché ove le esigenze di servizio non abbiano consentito di fruire della relativa pausa permane il diritto al buono pasto sostitutivo.
12. Orbene, l'art. 5 del Regolamento dell' prevede che sono ammessi a fruire del servizio mensa Pt_2 Pt_1
presso le strutture ospedaliere tutti i dipendenti che:
prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore con l'effettuazione della relativa pausa pranzo;
effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni di rientro;
sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno due ore immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa.
Gli art. 11 e 12 del Regolamento stabiliscono poi:
che hanno diritto al servizio sostitutivo della mensa attraverso i buoni pasto i dipendenti che non prestano la propria attività presso le strutture ospedaliere;
che hanno diritto ai buoni pasto i dipendenti che:
prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore con l'effettuazione della relativa pausa pranzo;
effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni di rientro;
sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno due ore immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa.
13. Come ben si vede, l'appellata, con orario di servizio turnario 7-14, 14-21, 21-7, pur prestando la propria attività per più di sei ore, non rientra nella platea degli aventi diritto al servizio mensa.
Né è previsto che, all'interno del turno, il dipendente possa fruire della pausa pranzo.
Ha allegato la stessa ASL che per il personale turnista <
di servizio dopo le 6 ore lavorative, in quanto l'eventuale pausa configurerebbe un'interruzione di pubblico servizio>> (punto 13 della memoria di costituzione in giudizio).
Dunque, la tesi dell'ASL è che il turnista debba fruire della pausa pranzo prima dell'inizio del turno o dopo la fine del turno di 7 ore (o di 10, se notturno).
Ma è evidente che ciò contrasta con la finalità della pausa.
Non può il datore di lavoro pretendere che il dipendente si rechi in servizio (senza essere retribuito) prima dell'inizio del turno ovvero che sosti in azienda (sempre senza retribuzione) dopo che ha finito di rendere la sua prestazione.
La pausa pranzo deve essere osservata all'interno dell'orario di lavoro, ancorché trattasi di un intervallo non lavorato e non retribuito.
Questo spiega perché gli artt. 5, 11 e 12 del regolamento prevedono il servizio mensa o l'erogazione del buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che osservano un orario di lavoro prolungato dopo l'effettuazione della relativa pausa pranzo.
Il lavoro turnista non ha diritto ad alcuna pausa, di tal che, in definitiva, l'ASL pretende che il turnista debba avvalersi del servizio mensa non all'interno ma al di fuori dell'arco lavorativo, essendo concettualmente insostenibile che la pausa (ossia l'intervallo nella prestazione lavorativa, quando l'orario superi sei ore) venga osservata quando il turno non è ancora iniziato o è già finito. E come ha espressamente affermato la S.C. (vd. sent. cit., nonché Cass. 22478/2024; 32113/2022 e
5547/2021), l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, un intervallo non lavorato.
Né rileva l'integrazione del Regolamento a firma del Direttore generale, che estende il diritto alla fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo a coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore, giacché non è
prevista, in ogni caso, una pausa pranzo.
14. In conclusione, incontestata la impossibilità per il personale turnista di fruire di una pausa pranzo, sussiste il diritto dell'appellato alla fruizione del ticket mensa per il periodo oggetto di causa, per tutti i turni lavorativi eccedenti le 6 ore.
Tanto accertato, la prova per testi articolata dall'Asl si rivela inconferente.
15. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024, dall' Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Viterbo in data 22
[...] Controparte_1
aprile 2024.
Condanna l' appellante al pagamento, in favore dell'appellato, del compenso per il presente grado Pt_1
del giudizio che liquida in complessivi €.1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2903 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Lorenzo Confessore
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Francesca Ferro e Salvatore Lincon
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2024, esponeva: Controparte_1
che era dipendente, con qualifica di Infermiere, dell'ASL Viterbo in servizio c/o U.O Medicina, con orario di servizio 7-14, 14-21, 21-7 presso l'Ospedale Belcolle;
che la normativa vigente riconosce il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità
sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti del comparto sanità;
che egli non aveva fruito del servizio mensa poiché l , con delibera n. 342 del 22.3.2000, ha Parte_2
adottato un Regolamento che escludeva, illegittimamente, da tale servizio il personale turnista;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<<
1. ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità
sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti in conformità dell'art. 29 CCNL del 20/09/2001 così come integrato e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003,
con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE;
2. per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, quale dipendente dell' resistente, alla Pt_1
fruizione dei buoni pasto, quale modalità sostitutiva del servizio mensa, adottata dall'ASL di per ogni Pt_1
turno lavorativo che ecceda le 6 ore;
3. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso dal 05 maggio 2018 al 31 maggio 2023, che si quantifica nella misura di €.3.762,43;
4. per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di €.3.762,43, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo>>.
3. Nel rituale contraddittorio delle parti, il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 22 aprile 2024, accoglieva integralmente la domanda, sul rilievo: 3.1 che, come affermato dalla S.C., <<in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto,
in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro,
è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)”
(così, Cass. n. 15629/2021)>>;
che contrariamente a quanto sostenuto dall'ASL, il Regolamento del servizio di mensa, adottato con
Deliberazione n. 342 del 22.3.2000 <
ricorrente fa parte essendo incontestata l'articolazione del suo orario di lavoro su 3 turni (7.00-14.00, 14.00-
21.00 e 21.00-7.00)>>;
3.2 che <<il personale turnista infatti, da un lato, non è ricompreso nelle categorie di lavoratori ammesse ad usufruire del servizio di mensa di cui all'art. 5 (o in quella di coloro che prolungano l'orario pomeridiano in orario notturno, per la quale è previsto il cestino sostitutivo) e, dall'altro, non rientra nel personale che non presta la propria attività presso le strutture ospedaliere, per il quale è attivato il servizio sostitutivo attraverso buoni-pasto (art. 11) nelle ipotesi di cui all'art. 12.
Tale rilievo, desumibile dalla lettera degli artt. 5, 11 e 12, è avvalorato dalla dichiarazione del rappresentante
CP_ CP_ sindacale posta in calce al Regolamento, in forza della quale “Il sottoscritto…RSU non firma il presente verbale perché risulta mancante della parte inerente il personale turnista”>>;
che <
favore del personale turnista del servizio di mensa e di un servizio sostitutivo>>;
3.3 che <<quanto, poi, alla concreta possibilità per il ricorrente di fruire della mensa. essa va esclusa turno notturno (21.00-7.00), per il turno pomeridiano (14.00-21.00) e per i turni nei giorni festivi. Per quanto affermato dalla stessa , infatti, la mensa è aperta fino alle 15.00 dal lunedì al sabato ed esclusi i festivi, Pt_1 CP_ sicché al termine dei predetti turni il ricorrente non può fruire del servizio mensa. Né l' ha provato la concreta possibilità per il ricorrente di fruire del “cestino sostitutivo”, ipotesi astrattamente contemplata dal
Regolamento citato solo per chi “prolunga l'orario pomeridiano in orario notturno” e non per i lavoratori turnisti.
Relativamente al turno diurno (7.00-14.00), il ricorrente deduce che, per comprovate esigenze lavorative,
non può recarsi a mensa per consumare il pasto. L'Azienda, per contro, afferma che il ricorrente, non svolgendo il proprio turno da solo, ben potrebbe fare la pausa e recarsi a mensa durante l'orario lavorativo,
senza per ciò solo recare pregiudizio all'esigenza di assistenza dei pazienti.
CP_ Invero tale deduzione dell è rimasta sfornita di un qualsiasi supporto probatorio, non avendo la Pt_1
prodotto alcuna documentazione a supporto>>;
3.4 che <<l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta,
presuppone, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, intervallo pacificamente riconosciuto dalla medesima Corte di Cassazione ai lavoratori turnisti in aziende ospedaliere come il ricorrente>>;
3.5 che l'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità 2016-2018 (Qualora la prestazione di lavoro giornaliera
ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti
al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina
di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009) <
pasto sostitutivo>>.
4. Con ricorso del 22 ottobre 2024 l'ASL interponeva appello.
L'appellato resisteva. 5. Con il primo motivo, l'ASL denuncia la nullità dell'impugnata sentenza per vari vizi motivazionali e si dilunga nella descrizione degli stessi.
6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione della richiesta prova testimoniale.
Assume l'azienda che i testi avrebbero potuto confermare:
- che il Regolamento aziendale riconosce la fruibilità del servizio mensa e del pasto da asporto anche ai lavoratori turnisti;
- che il locale cucina era aperto tutti i giorni, anche domeniche e festivi, dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 11,00 alle ore 14,30, nonché dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e che durante tali fasce orarie i dipendenti potevano prenotare, ritirandolo o ricevendolo in reparto prima o dopo il loro turno, il pasto da asporto;
- che l'originario ricorrente, in qualità di turnista in servizio presso il presidio di Belcolle, ove è sempre indiscutibilmente stato attivo il servizio mensa con modalità sostitutive per i festivi e i notturni, ha sempre avuto la possibilità per ciascun turno diurno festivo svolto (tanto di mattina, tanto di pomeriggio) e ciascun turno notturno svolto tanto nei giorni feriali che festivi di recarsi o telefonare in mensa o nel locale cucina e chiedere e ricevere il pasto confezionato da asporto, da consumare, ugualmente, subito prima dell'inizio o subito dopo la fine del proprio turno;
- che nessuno gli ha mai impedito di fruire del servizio de quo o ha mai negato la preparazione di un pasto da asporto>>.
7. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia “Errata interpretazione e conseguente violazione e/o falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina normativa, contrattualcollettiva e regolamentare dettata in materia di diritto ai buoni pasto da parte del pubblico dipendente: art. 8 D. Lgs. n.
66/2003, artt. 29 CCNL 2001 e 4 CCNL 2009 e art. 5 Regolamento sul servizio mensa istituito con Deliberazione
n. 342 del 22.3.2000”.
Deduce l'ASL: che <
erogazione dei buoni pasto o cestino sostitutivo), solo e a condizione che tale diritto sia stato definito (ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001) a livello di contrattazione collettiva (aziendale nei limiti di quanto previsto da quella nazionale), specificamente volta a determinare i requisiti di accesso al diritto e le modalità
di fruizione>>;
che l'art. 29 CCNL 20 settembre 2001 per il personale del Comparto Sanità, come modificato dall'art. 4 del
CCNL biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31.7.2009, ha <
determinazione aziendale tanto l'istituzione del servizio mensa, tanto le indicazioni sulle modalità di fruizione del servizio, eventualmente anche sostitutive, con ciò escludendo qualsiasi ipotesi di costituzione di un diritto immediato in favore dei lavoratori>>;
che <
alla mensa o al suo sostitutivo un diritto non più legato all'orario di consumazione pasto, ma alla durata del turno di lavoro comunque eccedente le 6 ore, osservando che:
- la consumazione del pasto deve avvenire nell'ambito di un intervallo non lavorato;
- la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di una pausa;
- qualora l'orario di lavoro ecceda le 6 ore, avendo il lavoratore diritto ad un intervallo per il recupero delle energie psico-fisiche, la pausa può coincidere o meno con la fruizione del pasto;
così riconducendo il diritto alla mensa al diritto alla pausa>>;
che <>, perché
<
- dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, che impone una riflessione sul rinvio compiuto da parte del Legislatore alla contrattazione collettiva in ordine alla specifica individuazione delle concrete modalità di fruizione del servizio in esame (rinvio che risulta del tutto vanificato dall'impostazione interpretativa della sentenza impugnata); - degli artt. 29 CCNL 2001 e 4 CCNL 2009 secondo cui il diritto alla mensa e alle modalità sostitutive è concesso al dipendente solo in presenza di “particolari condizioni di lavoro”;
- dell'art. 5 del Regolamento aziendale del servizio mensa, di cui alla Deliberazione n. 342 del 22.3.2000,
secondo il quale – in ossequio al contrato collettivo – sono ammessi a fruire del servizio i dipendenti che prolunghino il loro orario di lavoro, per esigenze di servizio, nel pomeriggio per almeno due ore>>.
8. Con il quarto motivo, l'appellante lamenta “errata valutazione da parte del Giudice di prime cure del
Regolamento aziendale istitutivo della mensa - di cui alla Deliberazione n. 342 del 22.3.2000 – applicabile al personale turnista”.
Sostiene l'ASL:
che <
esplicita – dell'applicazione del servizio in contestazione al personale turnista>>;
che <
terminando alle 14 ben consentono di fruire della mensa)>>;
che <
(come da art. 7 citato Regolamento), al momento della cui effettuazione viene consegnato al dipendente un buono-mensa>>;
che la fruizione del servizio mensa è consentita ai dipendenti che si trovano a svolgere il proprio lavoro nelle modalità più dettagliatamente declinate dall'art. 5 del citato Regolamento. In particolare, è dirimente precisare che in aggiunta al richiamato art. 5 (in calce al Regolamento e scritto a mano, come pure riconosciuto dal Tribunale) è stabilito che: “… chi prolunga l'orario pomeridiano in orario notturno ha diritto al “cestino” sostitutivo del pasto ...”>>.
9. Con il quinto motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “omessa pronuncia in ordine alla contestazione formulata dall' in relazione alla quantificazione della pretesa avversaria”. Pt_1 L'ASL ripropone la tesi secondo cui esclusivamente per i soli turni notturni effettivamente svolti, per i quali non era possibile o comunque non era agevole per il ruire del servizio mensa con la modalità di asporto>>. CP_1
10. La doglianza espressa con il primo motivo non ha specifica rilevanza ai fini della definizione della controversia.
Come è noto, al di fuori delle tassative ipotesi previste dagli artt. 353 (ora abrogato) e 354 c.p.c., non è
consentita la rimessione della causa al primo giudice.
Ne consegue che, in ogni altra ipotesi di nullità della sentenza, il giudice del gravame non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve pronunciarsi nel merito (ex multis, Cass. 34777/2023; 24089/2019).
Deve, dunque, procedersi, in ogni caso, all'esame delle altre censure.
11. Premesso che è infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, atteso che sono bene delineati sia la causa petendi (mancata fruizione del servizio mensa) sia il petitum (risarcimento del danno commisurato al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo 5 maggio 2018 - 31 maggio 2023), tutti i restanti motivi possono essere trattati congiuntamente perché connessi.
Cass. 24271/2024 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività
lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"; il diritto alla fruizione del ticket mensa va riconosciuto anche per il turno notturno come per gli altri turni lavorativi eccedenti le sei ore nel periodo Il buono pasto è una componente del generale trattamento economico da riservare al lavoratore (ancorché
avente funzione preminentemente assistenziale) e la sua mancata erogazione dà titolo al dipendente alla corresponsione, a titolo risarcitorio, del relativo valore”.
Secondo la stessa (nel parere citato da entrambe le parti) anche il personale turnista ha diritto alla pausa Pt_3
pasto perché stabilito e garantito, per tutto il personale che abbia svolto prestazioni eccedenti le sei ore di lavoro, dall'art 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, come modificato dall'art 4 del CCNL del 31
luglio 2009, sicché ove le esigenze di servizio non abbiano consentito di fruire della relativa pausa permane il diritto al buono pasto sostitutivo.
12. Orbene, l'art. 5 del Regolamento dell' prevede che sono ammessi a fruire del servizio mensa Pt_2 Pt_1
presso le strutture ospedaliere tutti i dipendenti che:
prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore con l'effettuazione della relativa pausa pranzo;
effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni di rientro;
sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno due ore immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa.
Gli art. 11 e 12 del Regolamento stabiliscono poi:
che hanno diritto al servizio sostitutivo della mensa attraverso i buoni pasto i dipendenti che non prestano la propria attività presso le strutture ospedaliere;
che hanno diritto ai buoni pasto i dipendenti che:
prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore con l'effettuazione della relativa pausa pranzo;
effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni di rientro;
sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno due ore immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa.
13. Come ben si vede, l'appellata, con orario di servizio turnario 7-14, 14-21, 21-7, pur prestando la propria attività per più di sei ore, non rientra nella platea degli aventi diritto al servizio mensa.
Né è previsto che, all'interno del turno, il dipendente possa fruire della pausa pranzo.
Ha allegato la stessa ASL che per il personale turnista <
di servizio dopo le 6 ore lavorative, in quanto l'eventuale pausa configurerebbe un'interruzione di pubblico servizio>> (punto 13 della memoria di costituzione in giudizio).
Dunque, la tesi dell'ASL è che il turnista debba fruire della pausa pranzo prima dell'inizio del turno o dopo la fine del turno di 7 ore (o di 10, se notturno).
Ma è evidente che ciò contrasta con la finalità della pausa.
Non può il datore di lavoro pretendere che il dipendente si rechi in servizio (senza essere retribuito) prima dell'inizio del turno ovvero che sosti in azienda (sempre senza retribuzione) dopo che ha finito di rendere la sua prestazione.
La pausa pranzo deve essere osservata all'interno dell'orario di lavoro, ancorché trattasi di un intervallo non lavorato e non retribuito.
Questo spiega perché gli artt. 5, 11 e 12 del regolamento prevedono il servizio mensa o l'erogazione del buono pasto sostitutivo in favore dei dipendenti che osservano un orario di lavoro prolungato dopo l'effettuazione della relativa pausa pranzo.
Il lavoro turnista non ha diritto ad alcuna pausa, di tal che, in definitiva, l'ASL pretende che il turnista debba avvalersi del servizio mensa non all'interno ma al di fuori dell'arco lavorativo, essendo concettualmente insostenibile che la pausa (ossia l'intervallo nella prestazione lavorativa, quando l'orario superi sei ore) venga osservata quando il turno non è ancora iniziato o è già finito. E come ha espressamente affermato la S.C. (vd. sent. cit., nonché Cass. 22478/2024; 32113/2022 e
5547/2021), l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, un intervallo non lavorato.
Né rileva l'integrazione del Regolamento a firma del Direttore generale, che estende il diritto alla fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo a coloro che effettuano turni sulle 12/24 ore, giacché non è
prevista, in ogni caso, una pausa pranzo.
14. In conclusione, incontestata la impossibilità per il personale turnista di fruire di una pausa pranzo, sussiste il diritto dell'appellato alla fruizione del ticket mensa per il periodo oggetto di causa, per tutti i turni lavorativi eccedenti le 6 ore.
Tanto accertato, la prova per testi articolata dall'Asl si rivela inconferente.
15. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024, dall' Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Viterbo in data 22
[...] Controparte_1
aprile 2024.
Condanna l' appellante al pagamento, in favore dell'appellato, del compenso per il presente grado Pt_1
del giudizio che liquida in complessivi €.1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis