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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 28/01/2026, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1246/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15491/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20193T0075510000012022004 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2019/3T/007551/000/001/2022/004 ,emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma – Ufficio territoriale di Roma 5 Tuscolano, notificato in data 04.07.2024 con il quale si richiedeva il pagamento dell'imposta di registro ,in relazione al contratto di locazione n. 7551, serie 3T anno 2019 .
Eccepiva l'illegittimità della pretesa perché non si era tenuto che il contratto di locazione era stato registrato, con scelta da parte del locatore dell'imposta sostitutiva della cedolare secca, possibile per i locali ad uso diverso dall'abitazione solamente per l'anno 2019 ,ai sensi dell'art. 1 c. 59 della L. 15/2018 che estendeva il regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del D lgs. 23 del 2011 anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti aventi ad oggetto immobili commerciali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma la quale, riaffermando la legittimità del proprio operato, deduceva che la disciplina cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011, che ha istituito il regime della cedolare secca anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, effettuata nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale classificati nella categoria C/1 (Negozi e
Botteghe).,come chiarito dalla circolare n. 26/E dell'1/06/2011, occorreva tener conto anche dell'attività del conduttore, restando esclusi dal regime agevolato i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell'attività d'impresa o di arti e professioni. Nella specie ,il contratto oggetto dell'avviso impugnato era stato stipulato tra la ricorrente e la Società_1 di Nominativo_1, ditta individuale avente attività “recapito corrispondenza, piccoli pacchi e colli – servizio non rientrante nell'ambito del servizio postale universale e,pertanto, non destinato ad attività commerciale di vendita o rivendita prodotti.
All' udienza del 12.01.2026 , in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il comma 59 dell'art. 1 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha previsto l'estensione della disciplina della c.d. “cedolare secca” sugli affitti anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1
(negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti), di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente.
Possono usufruire della cedolare i locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori.
L'applicazione della misura è limitata ai soli contratti di locazione stipulati nel 2019.
Nella sua applicazione a regime, viceversa, la cedolare secca è applicabile solo in presenza di una duplice condizione:
1) oggetto del contratto deve essere una unità immobiliare abitativa;
2) il conduttore non deve essere soggetto esercente attività di impresa o di arti e professioni. A tale ultimo proposito va rilevato,tuttavia, che il requisito del conduttore non esercente attività di impresa o di arti e professioni non si applica ai contratti stipulati nel 2019, in forza della misura introdotta dalla
Legge di bilancio sopra descritta, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale.
Possono pertanto accedere al regime della “cedolare secca” anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.
E nella specie non è revocabile in dubbio che la Società_1 di Nominativo_1, ditta individuale avente attività “recapito corrispondenza, piccoli pacchi e colli “sia attività commerciale ,
Ed invero tali recapiti di corrispondenza , benchè non rientranti nel servizio postale universale sono considerati attività di impresa richiedendo per il loro esercizio licenze specifiche e la iscrizione alla
Camera di Commercio.
Il ricorso, perciò, è fondato e va accolto .
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso . Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale Roma 2 al pagamento delle spese di lite,liquidate in € 200,00 oltre rimborso cut versato,rimb. forf.15% ed accessori di legge,se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15491/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20193T0075510000012022004 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2019/3T/007551/000/001/2022/004 ,emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma – Ufficio territoriale di Roma 5 Tuscolano, notificato in data 04.07.2024 con il quale si richiedeva il pagamento dell'imposta di registro ,in relazione al contratto di locazione n. 7551, serie 3T anno 2019 .
Eccepiva l'illegittimità della pretesa perché non si era tenuto che il contratto di locazione era stato registrato, con scelta da parte del locatore dell'imposta sostitutiva della cedolare secca, possibile per i locali ad uso diverso dall'abitazione solamente per l'anno 2019 ,ai sensi dell'art. 1 c. 59 della L. 15/2018 che estendeva il regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del D lgs. 23 del 2011 anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti aventi ad oggetto immobili commerciali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma la quale, riaffermando la legittimità del proprio operato, deduceva che la disciplina cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011, che ha istituito il regime della cedolare secca anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, effettuata nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale classificati nella categoria C/1 (Negozi e
Botteghe).,come chiarito dalla circolare n. 26/E dell'1/06/2011, occorreva tener conto anche dell'attività del conduttore, restando esclusi dal regime agevolato i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell'attività d'impresa o di arti e professioni. Nella specie ,il contratto oggetto dell'avviso impugnato era stato stipulato tra la ricorrente e la Società_1 di Nominativo_1, ditta individuale avente attività “recapito corrispondenza, piccoli pacchi e colli – servizio non rientrante nell'ambito del servizio postale universale e,pertanto, non destinato ad attività commerciale di vendita o rivendita prodotti.
All' udienza del 12.01.2026 , in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il comma 59 dell'art. 1 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha previsto l'estensione della disciplina della c.d. “cedolare secca” sugli affitti anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1
(negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti), di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente.
Possono usufruire della cedolare i locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori.
L'applicazione della misura è limitata ai soli contratti di locazione stipulati nel 2019.
Nella sua applicazione a regime, viceversa, la cedolare secca è applicabile solo in presenza di una duplice condizione:
1) oggetto del contratto deve essere una unità immobiliare abitativa;
2) il conduttore non deve essere soggetto esercente attività di impresa o di arti e professioni. A tale ultimo proposito va rilevato,tuttavia, che il requisito del conduttore non esercente attività di impresa o di arti e professioni non si applica ai contratti stipulati nel 2019, in forza della misura introdotta dalla
Legge di bilancio sopra descritta, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale.
Possono pertanto accedere al regime della “cedolare secca” anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.
E nella specie non è revocabile in dubbio che la Società_1 di Nominativo_1, ditta individuale avente attività “recapito corrispondenza, piccoli pacchi e colli “sia attività commerciale ,
Ed invero tali recapiti di corrispondenza , benchè non rientranti nel servizio postale universale sono considerati attività di impresa richiedendo per il loro esercizio licenze specifiche e la iscrizione alla
Camera di Commercio.
Il ricorso, perciò, è fondato e va accolto .
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso . Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale Roma 2 al pagamento delle spese di lite,liquidate in € 200,00 oltre rimborso cut versato,rimb. forf.15% ed accessori di legge,se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.