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Articolo 36 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
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Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 36 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Versione
18 marzo 1953
Art. 36. (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
Vedi fonte istituzionale
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