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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente
SCHININA' ELEONORA, LA
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1155/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Pozzallo - Piazza Municipio 1 97016 Pozzallo RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220019869546000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Pozzallo, la Ricorrente_1 s.r.l., in persona dell'amministratore p.t., impugnava la cartella di pagamento n. 29320220019869546000 per la somma di € 1.916, dovuti per Imposta Comunale Pubblicità anni 2016-2017.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per mancata notificazione dei prodromici avvisi di accertamento e la illegittimità dell'atto di messa in mora nel domicilio dell'amministratore, in Misterbianco, e chiedeva annullarsi l'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Seppure regolarmente citato, rimaneva contumace il Comune di Pozzallo.
All'udienza del 21/7/2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A fronte dell'eccezione avanzata dal ricorrente di difetto di notificazione dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, il Comune di Pozzallo, nel rimanere contumace, non ha dimostrato l'avvenuta regolare notificazione dell'avviso di accertamento, né in tal senso ha provveduto l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La cartella di pagamento impugnata, in difetto di regolare notificazione dell'atto presupposto, nella parte relativa alla “Imposta comunale pubblicità anni 2016-2017”, pertanto, deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata nella parte relativa alla “imposta comunale pubblicità anni 2016 – 2017” e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge.
Ragusa, 21/7/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente
SCHININA' ELEONORA, LA
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1155/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Pozzallo - Piazza Municipio 1 97016 Pozzallo RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220019869546000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Pozzallo, la Ricorrente_1 s.r.l., in persona dell'amministratore p.t., impugnava la cartella di pagamento n. 29320220019869546000 per la somma di € 1.916, dovuti per Imposta Comunale Pubblicità anni 2016-2017.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per mancata notificazione dei prodromici avvisi di accertamento e la illegittimità dell'atto di messa in mora nel domicilio dell'amministratore, in Misterbianco, e chiedeva annullarsi l'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Seppure regolarmente citato, rimaneva contumace il Comune di Pozzallo.
All'udienza del 21/7/2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A fronte dell'eccezione avanzata dal ricorrente di difetto di notificazione dell'atto presupposto alla cartella di pagamento, il Comune di Pozzallo, nel rimanere contumace, non ha dimostrato l'avvenuta regolare notificazione dell'avviso di accertamento, né in tal senso ha provveduto l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La cartella di pagamento impugnata, in difetto di regolare notificazione dell'atto presupposto, nella parte relativa alla “Imposta comunale pubblicità anni 2016-2017”, pertanto, deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata nella parte relativa alla “imposta comunale pubblicità anni 2016 – 2017” e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge.
Ragusa, 21/7/2025
Il Giudice rel. Il Presidente