Art. 5.
L' articolo 791 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Divieto di cessioni e sanzioni. - Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.
Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonche' del regolamento di attuazione del presente capo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi piu' gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.
Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti".
L' articolo 791 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Divieto di cessioni e sanzioni. - Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.
Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonche' del regolamento di attuazione del presente capo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi piu' gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.
Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti".