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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4162 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra rappresentata e difesa dall'avv. Lucio G. Longo Parte_1 Opponente Contro
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria Controparte_1
del legale rappresentante p.t., in nome e per conto di, e per essa CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 ti e Francesco Concio Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione EI fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
***************** Con decreto n. 580/2021, notificato il 26.02.2021, si ingiungeva in qualità di Parte_1 fiEIussore dell'impresa individuale IN PI, fallita in data 26. amento della somma di € 42.319,63, a titolo di rate insolute e non pagate del contratto di mutuo n. 741647522/72 del 16.07.2013. Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 22.03.2021, spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il decreto chiedendone la revoca. Eccepiva la nullità del contratto di mutuo, perché stipulato per ripianare le pregresse passività relative al contratto di c/c n. 1313.18 sottoscritto da IN PI, con conseguente nullità della fiEIussione prestata, nonché il difetto di prova del credito, non avendo la banca depositato gli e/c; la nullità della fiEIussione rilasciata il 05.06.2013, nonché delle altre rilasciate in data precedente sin dal 2002, perché sottoscritta precedentemente al contratto di mutuo garantito, chiedendo la liberazione del fiEIussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. Sosteneva, altresì, la nullità della fiEIussione sottoscritta, perché conforme allo schema ABI del 2003, con conseguente liberazione del fiEIussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. In relazione al contratto di c/c n. 1313.18, di cui ne asseriva la mancanza in atti del documento, contestava l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite, illegittima applicazione delle valute e di interessi anatocistici, nonché la violazione della disciplina antiusura. Affermando il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il contratto di c/c, chiedeva la rideterminazione del rapporto dare – avere, con compensazione tra quanto illegittimamente versato sul c/c, quantificato nella somma di € 37.410,82, e la somma ingiunta, oltre al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale patito. Con comparsa del 08.09.2021 si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingi Asserendo la piena validità di tutte le pattuizioni, contestava la genericità delle eccezioni sollevate e la mancanza di nesso causale tra il comportamento asseritamente illegittimo della convenuta e il danno biologico lamentato, precisando che parte opponente non aveva mai sollevato contestazioni in ordine al contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto, nemmeno a seguito del ricevimento delle richieste di rientro dalla debitoria. Nelle note di trattazione scritta del 06.09.2021, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, per mancata prova della cessione del credito e mancata comunicazione al debitore ceduto. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico- contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente, quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva della cessionaria deve osservarsi che nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie EI rapporti ceduti "in blocco", costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario. Tale dimostrazione non richiede un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile (Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725; Tribunale Roma sez. XVII, 05/10/2023, n.14103). In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche EI rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944). Nel caso di specie, la cessionaria ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale (all. n. 4 fasc. monitorio) nel quale sono facilmente individuabili le categorie EI crediti ceduti e nelle quali rientrano quelli oggetto di giudizio: (l'"Acquirente") comunica di aver Controparte_1 acquistato pro soluto, ai sensi e pe articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da AN MO EI HI di NA S.p.A. ("PS" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017…” Il contratto di mutuo oggetto della procedura monitoria rientra certamente tra i rapporti Cont giuridici sorti in capo a antecedentemente al 31.12.2016, essendo stato stipulato in data 16.07.2013; così com ebitore principale risulta essere stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 23.11.2015 (all. n. 8 fasc. monitorio). Inoltre, nello stesso estratto della Gazzetta Ufficiale è fatta espressa indicazione del sito internet sul quale è indicato il dettaglio di tutti i crediti specificamente rientranti nella cessione. Ad ulteriore prova della intervenuta cessione, parte opposta ha prodotto la dichiarazione di cessione del credito, riguardante proprio il mutuo chirografario oggetto di ingiunzione, rilasciata dalla cedente AN MO EI HI di NA (all. n. 5 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc). Infine, la disponibilità da parte dell'odierna opposta di tutta la documentazione contrattuale relativa al contratto di mutuo per il cui recupero del credito ha agito in sede monitoria, dimostra la titolarità in capo alla stessa. Vi è, dunque, prova della intervenuta cessione, occorrendo precisare che in caso di cessioni in blocco non sussiste l'obbligo di notifica nei confronti del debitore ceduto, infatti secondo quanto disciplinato dall'art. 58 TUB, allorché si proceda a una cessione collettiva di crediti ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale ha efficacia verso i debitori ceduti ed esonera dall'onere di notificazione previsto dall'art. 1264 c.c. La dimostrazione dell'avvenuta cessione può intervenire anche in un momento successivo alla pubblicazione, e, in caso di contestazione, deve essere supportata da prova autonoma e specifica. È riconosciuta la legittimazione del cessionario ad agire in giudizio per il credito, anche ai sensi dell'art. 37 CCII, ove la titolarità si fondi su una serie ininterrotta di trasferimenti debitamente documentati (Tribunale S. Maria Capua V. sez. III, 10/04/2025). La doglianza va, pertanto, rigettata. Nel merito, è utile rammentare la nota regola per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. ex multis Cass. civ. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005). Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto che, nella qualità di attore sostanziale, deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia EI fatti posti a fondamento della domanda. In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto rapporti bancari, l'istituto di credito, attore sostanziale, deve produrre in giudizio il contratto da cui deriva il proprio credito e gli altri documenti contabili che rilevano nel caso concreto. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, vanno anche prodotti gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007; Trib. Roma n. 6103/2013). Posto che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, vi è prova del diritto di credito della AN. Oggetto del decreto ingiuntivo è il contratto di mutuo n. 741647522/72 del 16.07.2013, stipulato a tasso fisso e rata con ammortamento alla francese, piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto anche dalla odierna opponente, prodotto in atti dalla banca sin dalla fase monitoria, unitamente alla certificazione ex art. 50 TUB (all. n. 5 e 6 fasc. monitorio), assolvendo così al suo onere di prova incombente. Deve essere rigettata l'eccezione di nullità del contratto di mutuo perché stipulato per ripianare passività pregresse: come statuito da una recente pronuncia delle S.U. della Corte di Cassazione, è valido e, in presenza EI requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (SU, n. 5841/2025). Pertanto, la questione del collegamento negoziale tra conto corrente e mutuo e dell'utilizzo di quest'ultimo per estinguere le passività del conto risulta ormai priva di fondamento, nel senso che l'utilizzo delle somme mutuati per ripianare i debiti fondati sul conto corrente non può connotarsi di nullità (Cassazione civile sez. I - 18/10/2025, n. 27818). Nella specie, benché risulti dal dato letterale del contratto il motivo dell'erogazione del mutuo, lo stesso non può considerarsi quale causa del contratto, difettando la espressa intenzione del debitore principale di destinare quelle somme al ripianamento della esposizione debitoria. I due contratti, dunque, mantengono la loro autonomia, con conseguente difetto di legittimazione attiva del fiEIussore a sollevare eccezioni relative al contratto di c/c n. 1313.18 ed a richiedere la eventuale compensazione. La doglianza non merita, pertanto, accoglimento. Quanto alle contestazioni mosse in relazione alla fiEIussione sottoscritta il 05.06.2013, questa deve considerarsi mera modifica del massimale garantito, atteso che nel contratto si dà atto della conferma delle precedenti garanzie prestate. A nulla rileva che sia stata sottoscritta in epoca precedente al contratto di mutuo oggetto di decreto ingiuntivo, trattandosi di fiEIussione omnibus, rilasciata a garanzia di tutte le obbligazioni anche future contratte dal debitore principale nei confronti della banca convenuta. Infatti, la fiEIussione omnibus si differenzia dalla fiEIussione ordinaria per il fatto che la garanzia non è limitata a un certo debito (ad esempio a uno specifico prestito ricevuto dall'istituto di credito) ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura. Il legislatore, proprio per l'aleatorietà che caratterizza la fiEIussione omnibus, ha sancito quale condizione necessaria per la sua validità la determinazione di un tetto massimo garantito (Tribunale Latina sez. II, 21/10/2020, n.1909). Nella specie, il contratto analizzato stabilisce la prestazione della garanzia, da parte dell'odierna opponente, per il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura, fino alla concorrenza di € 55.000,00. Relativamente all'eccezione di conformità della fiEIussione oggetto del presente giudizio per conformità della stessa allo schema ABI del 2003, si richiama quanto già affermato in analogo precedente reso dalla sezione (sentenza Tribunale Bari, est. De Palma, n. 3590/2022, pubblicata il 04.10.2022) cui questo giudice ritiene di aderire: ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'intesa illecita, così come individuata dal provvedimento n. 55/2005 della AN D'Italia, al momento della sottoscrizione della fiEIussione grava in capo all'opponente, ossia al soggetto che ha sollevato l'eccezione. Nel caso di specie, la fiEIussione è stata sottoscritta il 05.06.2013 (dovendosi riferire alla fiEIussione rilasciata per ultima nella quale premesso di aver già concesso Parte_1 garanzia, confermava la sua volontà di ri-con a modificando il massimale), ma l'opponente non ha fornito prova dell'esistenza all'epoca di un'intesa violativa della disciplina di cui all'art. 2 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 287/1990. La distanza temporale intercorrente tra il provvedimento della AN D'Italia e la fiEIussione sottoscritta da è tale per cui non può ritenersi, presuntivamente, la Parte_2 sussistenza dell stessa allo schema ABI del 2003. Era onere, quindi, del garante fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto "a valle" ovvero l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fiEIussorio, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (così anche, Trib. Milano 19.1.2022, Sezione Specializzata Impresa). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'uniforme (e non occasionale) applicazione delle clausole illecite rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'azione di nullità (e quindi anche dell'eccezione) promossa dal garante (tra le altre, Cass. n. 30818/2018; Cass. n. 29810/2017), sicché l'onere di provare la sussistenza di tale elemento non può che gravare su chi lo deduce. Dunque, nel caso in esame, essendo la fiEIussione posteriore al 2005, stipulata otto anni dopo l'accertamento della AN d'Italia, era onere dell'opponente allegare e dimostrare la persistenza dell'intesa evidenziata da AN d'Italia nel maggio del 2005, ovvero l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale. L'opponente, invece, non ha dato prova della conformità della prestata fiEIussione allo schema ABI, né dell'esistenza al momento della sottoscrizione della stessa della predisposizione da parte di un significativo numero di istituti di credito, all'interno dello stesso mercato, di un'azione coordinata al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fiEIussioni, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la stessa clientela del diritto di una scelta effettiva tra prodotti alternativi e in concorrenza. Inoltre, non basta sostenere genericamente la violazione della normativa antitrust, ma occorre dimostrare le conseguenze in termini di vizio che ne sono derivate "… anche una intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 2207/2005), purtuttavia, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Il che nella fattispecie non è avvenuto. In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità delle clausole nn.. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI sanzionate dall'autorità competente (allora la AN d'Italia) con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, occorrerebbe pur sempre l'allegazione e la prova o del fatto che almeno una di tali clausole ha trovato applicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni art. 2043 c.c. (nella fattispecie in esame neppure allegati e men che meno provati) o del fatto che le parti, conoscendo la nullità di tali clausole, non avrebbero concluso il contratto (il che non può certo ritenersi ragionevole per gli opponenti, ma semmai soltanto per l'istituto di credito) (Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, sentenza n. 1966 del 23 luglio 2020). Alla luce di quanto fin qui esposto, la fiEIussione sottoscritta da è da ritenersi Parte_1 pienamente valida, dovendo, altresì precisare che le clausole ute venivano debitamente firmate nel negozio di fiEIussione. Da tanto discende, altresì, il rigetto della domanda di liberazione del fiEIussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Va altresì rigettata la domanda di liberazione del fiEIussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. Infatti, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di fiEIussione per obbligazione futura, per l'applicazione dell'articolo 1956 del c.c. (a mente del quale il fiEIussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 1956 del c.c. dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma: la concessione di credito al garantito (elemento oggettivo), senza l'autorizzazione del fiEIussore, nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche (elemento soggettivo) (Cass. n. 31313/2021). Nella fiEIussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo EI conti correnti del garantito (Cassazione civile sez. I, 24/11/2022, n.34685). Nel caso di specie, il fiEIussore non ha fornito prova del momento utile ai fini della individuazione della concessione abusiva del credito. Alla luce di quanto fin qui esposto ed attesa la mancanza di elementi utili a desumere il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo oggetto dell'azione monitoria e il contratto di c/c n. 1313.18, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del fiEIussore, odierno opponente, ad avanzare domanda di compensazione tra la somma chiesta con il decreto ingiuntivo, il cui oggetto è costituito dal contratto di mutuo del 16.07.2013, e le somme versate in c/c. Quanto alla eccepita mancanza del contratto di c/c, deve osservarsi che quando, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca. Fermo restando, nel caso di specie, di difetto di legittimazione attiva dell'opponente in relazione al contestato contratto di c/c, il correntista attore è tenuto a produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto, anche il contratto di c/c di cui sono contestate le pattuizioni. Nel caso in cui ad agire in giudizio sia invece la AN, in qualità di attrice in sede monitoria o convenuta riconvenzionale in sede di giudizio di merito, sulla stessa incomberà l'onere di provare il proprio diritto di credito, senza eccezione alcuna. Consegue che, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del c/c non grava sempre e solo sulla banca, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c. La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività EI fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162). Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033 c.c., la relativa prova incombe pur sempre sull'attore. Se è pur vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità EI mezzi di prova (Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486), è altrettanto vero che tale criterio non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica EI contendenti (Cassazione n. 17923/2016). Va, peraltro, precisato che le norme vigenti consentono alla parte contrattuale che intenda ottenere la documentazione comprovante la genesi e l'esecuzione del rapporto di ottenerne copia: l'art. 119 TUB consacra il diritto del correntista a richiedere ed ottenere dalla banca copia di tutta la documentazione contrattuale;
mentre l'art. 210 c.p.c. legittima l'adozione di un ordine giudiziale nell'ipotesi in cui la banca non abbia inoltrato la documentazione richiesta in via stragiudiziale. Pur sussistendo contrasto in giurisprudenza sull'effettiva ampiezza del diritto sancito dall'art. 119 TUB, se limitato alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente ed a
“singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” o esteso alla copia EI contratti, tuttavia si deve ritenere, in armonia con l'interpretazione prevalente, che il diritto del cliente a ricevere copia EI contratti sottoscritti derivi dal più generale principio di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. A ciò deve aggiungersi che il fiEIussore non è legittimato attivo in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dell'indebito, o come nella specie alla compensazione del debito, non avendo sostenuto alcun pagamento in relazione al contratto indicato, trattandosi di somme eventualmente versate unicamente dal debitore principale, che non è in ogni caso parte del presente giudizio. Da ultimo non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte opponente, non sussistendo la prova del nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo dell'opposta e le problematiche di natura sanitaria allegate da
[...]
Pt_1
delle considerazioni svolte, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 22.03.2021 avverso il decreto ingiuntivo n. 580/2021 notificato il 26.02.2021, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 580/2021;
2. CONDANNA al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante e per conto di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e per essa in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., delle spese re rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 09.11.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 11/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la mandataria Controparte_1
del legale rappresentante p.t., in nome e per conto di, e per essa CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 ti e Francesco Concio Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione EI fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
***************** Con decreto n. 580/2021, notificato il 26.02.2021, si ingiungeva in qualità di Parte_1 fiEIussore dell'impresa individuale IN PI, fallita in data 26. amento della somma di € 42.319,63, a titolo di rate insolute e non pagate del contratto di mutuo n. 741647522/72 del 16.07.2013. Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 22.03.2021, spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il decreto chiedendone la revoca. Eccepiva la nullità del contratto di mutuo, perché stipulato per ripianare le pregresse passività relative al contratto di c/c n. 1313.18 sottoscritto da IN PI, con conseguente nullità della fiEIussione prestata, nonché il difetto di prova del credito, non avendo la banca depositato gli e/c; la nullità della fiEIussione rilasciata il 05.06.2013, nonché delle altre rilasciate in data precedente sin dal 2002, perché sottoscritta precedentemente al contratto di mutuo garantito, chiedendo la liberazione del fiEIussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. Sosteneva, altresì, la nullità della fiEIussione sottoscritta, perché conforme allo schema ABI del 2003, con conseguente liberazione del fiEIussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. In relazione al contratto di c/c n. 1313.18, di cui ne asseriva la mancanza in atti del documento, contestava l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite, illegittima applicazione delle valute e di interessi anatocistici, nonché la violazione della disciplina antiusura. Affermando il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il contratto di c/c, chiedeva la rideterminazione del rapporto dare – avere, con compensazione tra quanto illegittimamente versato sul c/c, quantificato nella somma di € 37.410,82, e la somma ingiunta, oltre al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale patito. Con comparsa del 08.09.2021 si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingi Asserendo la piena validità di tutte le pattuizioni, contestava la genericità delle eccezioni sollevate e la mancanza di nesso causale tra il comportamento asseritamente illegittimo della convenuta e il danno biologico lamentato, precisando che parte opponente non aveva mai sollevato contestazioni in ordine al contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto, nemmeno a seguito del ricevimento delle richieste di rientro dalla debitoria. Nelle note di trattazione scritta del 06.09.2021, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, per mancata prova della cessione del credito e mancata comunicazione al debitore ceduto. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico- contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Preliminarmente, quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva della cessionaria deve osservarsi che nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie EI rapporti ceduti "in blocco", costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario. Tale dimostrazione non richiede un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile (Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725; Tribunale Roma sez. XVII, 05/10/2023, n.14103). In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche EI rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944). Nel caso di specie, la cessionaria ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale (all. n. 4 fasc. monitorio) nel quale sono facilmente individuabili le categorie EI crediti ceduti e nelle quali rientrano quelli oggetto di giudizio: (l'"Acquirente") comunica di aver Controparte_1 acquistato pro soluto, ai sensi e pe articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da AN MO EI HI di NA S.p.A. ("PS" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a PS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017…” Il contratto di mutuo oggetto della procedura monitoria rientra certamente tra i rapporti Cont giuridici sorti in capo a antecedentemente al 31.12.2016, essendo stato stipulato in data 16.07.2013; così com ebitore principale risulta essere stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 23.11.2015 (all. n. 8 fasc. monitorio). Inoltre, nello stesso estratto della Gazzetta Ufficiale è fatta espressa indicazione del sito internet sul quale è indicato il dettaglio di tutti i crediti specificamente rientranti nella cessione. Ad ulteriore prova della intervenuta cessione, parte opposta ha prodotto la dichiarazione di cessione del credito, riguardante proprio il mutuo chirografario oggetto di ingiunzione, rilasciata dalla cedente AN MO EI HI di NA (all. n. 5 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc). Infine, la disponibilità da parte dell'odierna opposta di tutta la documentazione contrattuale relativa al contratto di mutuo per il cui recupero del credito ha agito in sede monitoria, dimostra la titolarità in capo alla stessa. Vi è, dunque, prova della intervenuta cessione, occorrendo precisare che in caso di cessioni in blocco non sussiste l'obbligo di notifica nei confronti del debitore ceduto, infatti secondo quanto disciplinato dall'art. 58 TUB, allorché si proceda a una cessione collettiva di crediti ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale ha efficacia verso i debitori ceduti ed esonera dall'onere di notificazione previsto dall'art. 1264 c.c. La dimostrazione dell'avvenuta cessione può intervenire anche in un momento successivo alla pubblicazione, e, in caso di contestazione, deve essere supportata da prova autonoma e specifica. È riconosciuta la legittimazione del cessionario ad agire in giudizio per il credito, anche ai sensi dell'art. 37 CCII, ove la titolarità si fondi su una serie ininterrotta di trasferimenti debitamente documentati (Tribunale S. Maria Capua V. sez. III, 10/04/2025). La doglianza va, pertanto, rigettata. Nel merito, è utile rammentare la nota regola per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. ex multis Cass. civ. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005). Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto che, nella qualità di attore sostanziale, deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia EI fatti posti a fondamento della domanda. In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto rapporti bancari, l'istituto di credito, attore sostanziale, deve produrre in giudizio il contratto da cui deriva il proprio credito e gli altri documenti contabili che rilevano nel caso concreto. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, vanno anche prodotti gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007; Trib. Roma n. 6103/2013). Posto che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, vi è prova del diritto di credito della AN. Oggetto del decreto ingiuntivo è il contratto di mutuo n. 741647522/72 del 16.07.2013, stipulato a tasso fisso e rata con ammortamento alla francese, piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto anche dalla odierna opponente, prodotto in atti dalla banca sin dalla fase monitoria, unitamente alla certificazione ex art. 50 TUB (all. n. 5 e 6 fasc. monitorio), assolvendo così al suo onere di prova incombente. Deve essere rigettata l'eccezione di nullità del contratto di mutuo perché stipulato per ripianare passività pregresse: come statuito da una recente pronuncia delle S.U. della Corte di Cassazione, è valido e, in presenza EI requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (SU, n. 5841/2025). Pertanto, la questione del collegamento negoziale tra conto corrente e mutuo e dell'utilizzo di quest'ultimo per estinguere le passività del conto risulta ormai priva di fondamento, nel senso che l'utilizzo delle somme mutuati per ripianare i debiti fondati sul conto corrente non può connotarsi di nullità (Cassazione civile sez. I - 18/10/2025, n. 27818). Nella specie, benché risulti dal dato letterale del contratto il motivo dell'erogazione del mutuo, lo stesso non può considerarsi quale causa del contratto, difettando la espressa intenzione del debitore principale di destinare quelle somme al ripianamento della esposizione debitoria. I due contratti, dunque, mantengono la loro autonomia, con conseguente difetto di legittimazione attiva del fiEIussore a sollevare eccezioni relative al contratto di c/c n. 1313.18 ed a richiedere la eventuale compensazione. La doglianza non merita, pertanto, accoglimento. Quanto alle contestazioni mosse in relazione alla fiEIussione sottoscritta il 05.06.2013, questa deve considerarsi mera modifica del massimale garantito, atteso che nel contratto si dà atto della conferma delle precedenti garanzie prestate. A nulla rileva che sia stata sottoscritta in epoca precedente al contratto di mutuo oggetto di decreto ingiuntivo, trattandosi di fiEIussione omnibus, rilasciata a garanzia di tutte le obbligazioni anche future contratte dal debitore principale nei confronti della banca convenuta. Infatti, la fiEIussione omnibus si differenzia dalla fiEIussione ordinaria per il fatto che la garanzia non è limitata a un certo debito (ad esempio a uno specifico prestito ricevuto dall'istituto di credito) ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura. Il legislatore, proprio per l'aleatorietà che caratterizza la fiEIussione omnibus, ha sancito quale condizione necessaria per la sua validità la determinazione di un tetto massimo garantito (Tribunale Latina sez. II, 21/10/2020, n.1909). Nella specie, il contratto analizzato stabilisce la prestazione della garanzia, da parte dell'odierna opponente, per il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura, fino alla concorrenza di € 55.000,00. Relativamente all'eccezione di conformità della fiEIussione oggetto del presente giudizio per conformità della stessa allo schema ABI del 2003, si richiama quanto già affermato in analogo precedente reso dalla sezione (sentenza Tribunale Bari, est. De Palma, n. 3590/2022, pubblicata il 04.10.2022) cui questo giudice ritiene di aderire: ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'intesa illecita, così come individuata dal provvedimento n. 55/2005 della AN D'Italia, al momento della sottoscrizione della fiEIussione grava in capo all'opponente, ossia al soggetto che ha sollevato l'eccezione. Nel caso di specie, la fiEIussione è stata sottoscritta il 05.06.2013 (dovendosi riferire alla fiEIussione rilasciata per ultima nella quale premesso di aver già concesso Parte_1 garanzia, confermava la sua volontà di ri-con a modificando il massimale), ma l'opponente non ha fornito prova dell'esistenza all'epoca di un'intesa violativa della disciplina di cui all'art. 2 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 287/1990. La distanza temporale intercorrente tra il provvedimento della AN D'Italia e la fiEIussione sottoscritta da è tale per cui non può ritenersi, presuntivamente, la Parte_2 sussistenza dell stessa allo schema ABI del 2003. Era onere, quindi, del garante fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto "a valle" ovvero l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fiEIussorio, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (così anche, Trib. Milano 19.1.2022, Sezione Specializzata Impresa). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'uniforme (e non occasionale) applicazione delle clausole illecite rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'azione di nullità (e quindi anche dell'eccezione) promossa dal garante (tra le altre, Cass. n. 30818/2018; Cass. n. 29810/2017), sicché l'onere di provare la sussistenza di tale elemento non può che gravare su chi lo deduce. Dunque, nel caso in esame, essendo la fiEIussione posteriore al 2005, stipulata otto anni dopo l'accertamento della AN d'Italia, era onere dell'opponente allegare e dimostrare la persistenza dell'intesa evidenziata da AN d'Italia nel maggio del 2005, ovvero l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale. L'opponente, invece, non ha dato prova della conformità della prestata fiEIussione allo schema ABI, né dell'esistenza al momento della sottoscrizione della stessa della predisposizione da parte di un significativo numero di istituti di credito, all'interno dello stesso mercato, di un'azione coordinata al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fiEIussioni, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la stessa clientela del diritto di una scelta effettiva tra prodotti alternativi e in concorrenza. Inoltre, non basta sostenere genericamente la violazione della normativa antitrust, ma occorre dimostrare le conseguenze in termini di vizio che ne sono derivate "… anche una intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 2207/2005), purtuttavia, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Il che nella fattispecie non è avvenuto. In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità delle clausole nn.. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI sanzionate dall'autorità competente (allora la AN d'Italia) con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, occorrerebbe pur sempre l'allegazione e la prova o del fatto che almeno una di tali clausole ha trovato applicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni art. 2043 c.c. (nella fattispecie in esame neppure allegati e men che meno provati) o del fatto che le parti, conoscendo la nullità di tali clausole, non avrebbero concluso il contratto (il che non può certo ritenersi ragionevole per gli opponenti, ma semmai soltanto per l'istituto di credito) (Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, sentenza n. 1966 del 23 luglio 2020). Alla luce di quanto fin qui esposto, la fiEIussione sottoscritta da è da ritenersi Parte_1 pienamente valida, dovendo, altresì precisare che le clausole ute venivano debitamente firmate nel negozio di fiEIussione. Da tanto discende, altresì, il rigetto della domanda di liberazione del fiEIussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Va altresì rigettata la domanda di liberazione del fiEIussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. Infatti, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di fiEIussione per obbligazione futura, per l'applicazione dell'articolo 1956 del c.c. (a mente del quale il fiEIussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 1956 del c.c. dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma: la concessione di credito al garantito (elemento oggettivo), senza l'autorizzazione del fiEIussore, nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche (elemento soggettivo) (Cass. n. 31313/2021). Nella fiEIussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo EI conti correnti del garantito (Cassazione civile sez. I, 24/11/2022, n.34685). Nel caso di specie, il fiEIussore non ha fornito prova del momento utile ai fini della individuazione della concessione abusiva del credito. Alla luce di quanto fin qui esposto ed attesa la mancanza di elementi utili a desumere il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo oggetto dell'azione monitoria e il contratto di c/c n. 1313.18, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva del fiEIussore, odierno opponente, ad avanzare domanda di compensazione tra la somma chiesta con il decreto ingiuntivo, il cui oggetto è costituito dal contratto di mutuo del 16.07.2013, e le somme versate in c/c. Quanto alla eccepita mancanza del contratto di c/c, deve osservarsi che quando, è la banca ad agire in giudizio per domandare il pagamento delle somme che le sono dovute, l'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese, tramite la produzione tanto del contratto quanto dell'integralità degli estratti conto, grava sull'istituto di credito, mentre a soluzione opposta si deve pervenire nel caso in cui sia il correntista ad agire per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente riscosse dalla banca. Fermo restando, nel caso di specie, di difetto di legittimazione attiva dell'opponente in relazione al contestato contratto di c/c, il correntista attore è tenuto a produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto dall'inizio alla chiusura del rapporto, anche il contratto di c/c di cui sono contestate le pattuizioni. Nel caso in cui ad agire in giudizio sia invece la AN, in qualità di attrice in sede monitoria o convenuta riconvenzionale in sede di giudizio di merito, sulla stessa incomberà l'onere di provare il proprio diritto di credito, senza eccezione alcuna. Consegue che, l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente e di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del c/c non grava sempre e solo sulla banca, ma su colui che agisce in giudizio sulla base del principio dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c. La ripartizione dell'onere probatorio non subisce, infatti, alcuna deroga anche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività EI fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162). Pertanto, nel caso di indebito oggettivo, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda ex art. 2033 c.c., la relativa prova incombe pur sempre sull'attore. Se è pur vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità EI mezzi di prova (Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486), è altrettanto vero che tale criterio non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 1, e poi dal T.U.B., art. 117, comma 1, che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); né il principio in questione può semplicisticamente esaurirsi nella valorizzazione della diversità di forza economica EI contendenti (Cassazione n. 17923/2016). Va, peraltro, precisato che le norme vigenti consentono alla parte contrattuale che intenda ottenere la documentazione comprovante la genesi e l'esecuzione del rapporto di ottenerne copia: l'art. 119 TUB consacra il diritto del correntista a richiedere ed ottenere dalla banca copia di tutta la documentazione contrattuale;
mentre l'art. 210 c.p.c. legittima l'adozione di un ordine giudiziale nell'ipotesi in cui la banca non abbia inoltrato la documentazione richiesta in via stragiudiziale. Pur sussistendo contrasto in giurisprudenza sull'effettiva ampiezza del diritto sancito dall'art. 119 TUB, se limitato alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente ed a
“singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” o esteso alla copia EI contratti, tuttavia si deve ritenere, in armonia con l'interpretazione prevalente, che il diritto del cliente a ricevere copia EI contratti sottoscritti derivi dal più generale principio di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. A ciò deve aggiungersi che il fiEIussore non è legittimato attivo in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dell'indebito, o come nella specie alla compensazione del debito, non avendo sostenuto alcun pagamento in relazione al contratto indicato, trattandosi di somme eventualmente versate unicamente dal debitore principale, che non è in ogni caso parte del presente giudizio. Da ultimo non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte opponente, non sussistendo la prova del nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo dell'opposta e le problematiche di natura sanitaria allegate da
[...]
Pt_1
delle considerazioni svolte, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con spese di ctu definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 22.03.2021 avverso il decreto ingiuntivo n. 580/2021 notificato il 26.02.2021, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 580/2021;
2. CONDANNA al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante e per conto di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e per essa in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., delle spese re rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 09.11.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 11/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello