CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16492 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/seatite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS "I41.3A f‘f UcsI r\r\4_, -xj". vs\ tu*, ‘s(f Penale Sent. Sez. 1 Num. 16492 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 08/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DA PI in relazione ai reati di detenzione illegale di armi comuni da sparo, specificamente due pistole, da considerarsi clandestine perché con matricola abrasa, una pistola mitragliatrice e un revolver di tipo velodog, oltre alcune cartucce per le due pistole. Il 6 settembre 2022 gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania effettuarono un controllo a carico di DA PI, sottoponendolo a perquisizione sia sulla persona che sul furgone, di proprietà del suo datore di lavoro, PP GR, di cui era alla guida. Rinvennero così un mazzo di chiavi relative ad un deposito nella sua disponibilità e, fatta una perquisizione presso questo magazzino, trovarono, ivi occultate, le armi e le munizioni di cui appena prima si è detto, oltre che due giubbotti antiproiettile. Nel corso della perquisizione DA PI dichiarò spontaneamente che tutto ciò che era stato e sequestrato apparteneva a lui. Il Tribunale ha osservato che DA PI aveva la disponibilità materiale del locale in cui erano occultate le armi, aveva le chiavi di accesso al locale e si occupava della riparazione delle macchinette del caffè ivi contenute. Ha quindi ritenuto la concretezza e l'attualità del pericolo di cd. reiterazione criminosa, atteso il numero elevato di armi detenute, di provenienza illecita e due clandestine, e del rinvenimento di munizioni e giubbotti antiproiettile, che attestano univocamente l'inserimento o la contiguità dell'indagato con circuiti di criminalità organizzata. Ha infine affermato che la custodia cautelare in carcere è l'unica misura idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di DA PI, che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta spontaneità e utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato. I giudici del riesame non hanno dedicato attenzione alcuna al tema del carattere libero, e quindi spontaneo, delle dichiarazioni dell'indagato. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati 1 contestati. Il Tribunale ha motivato in merito esclusivamente sulla base delle dichiarazioni inutilizzabili dell'indagato. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati e in merito alla ritenuta detezione delle armi rinvenute sul luogo di lavoro. Il Tribunale ha presunto in modo astratto e apodittico che l'indagato avesse il possesso del deposito ove le armi erano detenute e delle relative chiavi di ingresso. Le armi, invero, sono state rinvenute nel luogo di lavoro le cui chiavi di accesso erano peraltro nel furgone aziendale, di cui non può dirsi che avesse la detenzione o il possesso o una situazione giuridicamente rilevante di materiale disponibilità. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di concretezza e attualità del periculum libertatis. L'indagato è incensurato, esercita un'attività lavorativa e proviene da un contesto familiare "sano". Il Tribunale non ha spiegato in cosa consista il pericolo di recidivanza. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare della detenzione in carcere. Il Tribunale ha fatto ricorso ad una motivazione stereotipata, non ha fornito alcuna informazione sull'esistenza di supposti circuiti criminali con i quali l'indagato manterrebbe legami. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati e generici. Il ricorrente ha denunciato l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza del rinvenimento delle armi a seguito della perquisizione e del sequestro perché il Tribunale non ha approfondito il tema della natura, spontanea o provocata, di quelle dichiarazioni. Ha così fatto carico al Tribunale di non aver affrontato la questione, a suo dire di doverosa verifica, ma non ha indicato alcun elemento di fatto o qualsivoglia ragione che possano giustificare la pretesa di un esame del profilo, a fronte della attestazione, proveniente dalla polizia giudiziaria, della spontaneità del dichiarato autoaccusatorio. 2 I motivi sono pertanto genericamente articolati perché non hanno indicato i dati specifici di concretizzazione del dovere giudiziale di indagare sulla natura asseritamente non spontanea delle dichiarazioni e sono manifestamente infondati perché muovono dalla errata premessa che il giudice, pur senza che vi siano elementi specifici che inducano a dubitare della natura spontanea del dichiarato, debba comunque verificarne il carattere per escludere che sia stato provocato. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, lungi dal servirsi di mere presunzioni, ha motivato in forza delle dichiarazioni dell'indagato, che ha ammesso di detenere le armi rinvenute, e del fatto oggettivo che l'indagato fu trovato nel possesso delle chiavi di accesso al deposito in cui le armi furono rinvenute, ove lui era solito recarsi per l'attività di riparazione delle macchine da caffè a cui si dedicava. 4. Il quarto e il quinto motivo sono infondati. Il Tribunale ha correttamente motivato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità, facendo riferimento al numero e alla micidialità delle armi oggetto di sequestro, al contesto in cui le armi furono rinvenute, insieme a giubbotti antiproiettile, il che induce a ritenere che la loro detenzione fosse preordinata a un concreto uso. Ha poi valorizzato il fatto che nulla l'indagato ha riferito in ordine alle ragioni della detenzione di un materiale così pericoloso, e ciò ha indotto fondatamente a ritenere la sussistenza di collegamenti con ambienti criminali di tipo organizzato. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 1'8 febbraio 2023.
lette/seatite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS "I41.3A f‘f UcsI r\r\4_, -xj". vs\ tu*, ‘s(f Penale Sent. Sez. 1 Num. 16492 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 08/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di DA PI in relazione ai reati di detenzione illegale di armi comuni da sparo, specificamente due pistole, da considerarsi clandestine perché con matricola abrasa, una pistola mitragliatrice e un revolver di tipo velodog, oltre alcune cartucce per le due pistole. Il 6 settembre 2022 gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania effettuarono un controllo a carico di DA PI, sottoponendolo a perquisizione sia sulla persona che sul furgone, di proprietà del suo datore di lavoro, PP GR, di cui era alla guida. Rinvennero così un mazzo di chiavi relative ad un deposito nella sua disponibilità e, fatta una perquisizione presso questo magazzino, trovarono, ivi occultate, le armi e le munizioni di cui appena prima si è detto, oltre che due giubbotti antiproiettile. Nel corso della perquisizione DA PI dichiarò spontaneamente che tutto ciò che era stato e sequestrato apparteneva a lui. Il Tribunale ha osservato che DA PI aveva la disponibilità materiale del locale in cui erano occultate le armi, aveva le chiavi di accesso al locale e si occupava della riparazione delle macchinette del caffè ivi contenute. Ha quindi ritenuto la concretezza e l'attualità del pericolo di cd. reiterazione criminosa, atteso il numero elevato di armi detenute, di provenienza illecita e due clandestine, e del rinvenimento di munizioni e giubbotti antiproiettile, che attestano univocamente l'inserimento o la contiguità dell'indagato con circuiti di criminalità organizzata. Ha infine affermato che la custodia cautelare in carcere è l'unica misura idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di DA PI, che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta spontaneità e utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato. I giudici del riesame non hanno dedicato attenzione alcuna al tema del carattere libero, e quindi spontaneo, delle dichiarazioni dell'indagato. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati 1 contestati. Il Tribunale ha motivato in merito esclusivamente sulla base delle dichiarazioni inutilizzabili dell'indagato. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati e in merito alla ritenuta detezione delle armi rinvenute sul luogo di lavoro. Il Tribunale ha presunto in modo astratto e apodittico che l'indagato avesse il possesso del deposito ove le armi erano detenute e delle relative chiavi di ingresso. Le armi, invero, sono state rinvenute nel luogo di lavoro le cui chiavi di accesso erano peraltro nel furgone aziendale, di cui non può dirsi che avesse la detenzione o il possesso o una situazione giuridicamente rilevante di materiale disponibilità. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di concretezza e attualità del periculum libertatis. L'indagato è incensurato, esercita un'attività lavorativa e proviene da un contesto familiare "sano". Il Tribunale non ha spiegato in cosa consista il pericolo di recidivanza. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare della detenzione in carcere. Il Tribunale ha fatto ricorso ad una motivazione stereotipata, non ha fornito alcuna informazione sull'esistenza di supposti circuiti criminali con i quali l'indagato manterrebbe legami. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati e generici. Il ricorrente ha denunciato l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza del rinvenimento delle armi a seguito della perquisizione e del sequestro perché il Tribunale non ha approfondito il tema della natura, spontanea o provocata, di quelle dichiarazioni. Ha così fatto carico al Tribunale di non aver affrontato la questione, a suo dire di doverosa verifica, ma non ha indicato alcun elemento di fatto o qualsivoglia ragione che possano giustificare la pretesa di un esame del profilo, a fronte della attestazione, proveniente dalla polizia giudiziaria, della spontaneità del dichiarato autoaccusatorio. 2 I motivi sono pertanto genericamente articolati perché non hanno indicato i dati specifici di concretizzazione del dovere giudiziale di indagare sulla natura asseritamente non spontanea delle dichiarazioni e sono manifestamente infondati perché muovono dalla errata premessa che il giudice, pur senza che vi siano elementi specifici che inducano a dubitare della natura spontanea del dichiarato, debba comunque verificarne il carattere per escludere che sia stato provocato. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale, lungi dal servirsi di mere presunzioni, ha motivato in forza delle dichiarazioni dell'indagato, che ha ammesso di detenere le armi rinvenute, e del fatto oggettivo che l'indagato fu trovato nel possesso delle chiavi di accesso al deposito in cui le armi furono rinvenute, ove lui era solito recarsi per l'attività di riparazione delle macchine da caffè a cui si dedicava. 4. Il quarto e il quinto motivo sono infondati. Il Tribunale ha correttamente motivato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza e proporzionalità, facendo riferimento al numero e alla micidialità delle armi oggetto di sequestro, al contesto in cui le armi furono rinvenute, insieme a giubbotti antiproiettile, il che induce a ritenere che la loro detenzione fosse preordinata a un concreto uso. Ha poi valorizzato il fatto che nulla l'indagato ha riferito in ordine alle ragioni della detenzione di un materiale così pericoloso, e ciò ha indotto fondatamente a ritenere la sussistenza di collegamenti con ambienti criminali di tipo organizzato. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 1'8 febbraio 2023.